TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 27/10/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 465 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara ANTONELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'Avv. MANCUSO Parte_1 C.F._1
ELENIO
-attore opponente-
CONTRO
(C.F.: ) per essa la procuratrice con Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 il patrocinio dell'Avv. MANCUSI MARIO
-convenuta opposta-
*
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ha Parte_1 citato in giudizio e per essa per svolgere opposizione Controparte_1 Controparte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 52/2021, emesso dal Tribunale di EN in data 26 gennaio 2021 nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 1256/2020.
Con il decreto opposto il Tribunale di EN ha ingiunto all'opponente il pagamento di € 11.736,92, oltre ad interessi moratori, in forza del contratto di finanziamento n. 80979 stipulato con la Società EN NO S.p.a in data 29 dicembre 2006 con cessione del quinto dello stipendio a da restituirsi Controparte_3 in 120 rate mensili dell'importo di € 240,00 cadauno, con decorrenza dal 28 febbraio 2007.
In particolare, l'opponente ha eccepito:
(i) la nullità della clausola n. 1 del contratto di finanziamento per violazione di quanto disposto dall'art. 1341 c.c.;
ii) l'illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per la violazione dell'art. 1267 comma
2 c.c. in combinato disposto con l'art. 1227 c.c. per non aver l'opponente attivato le azioni di recupero nei confronti del debitore ceduto;
iii) l'illegittimità e l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per la violazione dell'art. 8 del contratto di finanziamento stipulato dalle parti in ragione della mancata attivazione e produzione della polizza assicurativa stipulata per il rischio vita/impego.
Instauratosi il contraddittorio, in data 7.01.2022 si è costituita in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione avversa in quanto infondata in fatto e diritto, nonché la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 23.01.2023, il Tribunale, ritenuto che l'opposizione non apparisse fondata, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando all'opposta termine per presentare la domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28.
In data 9.10.2023 parte opposta ha depositato verbale di mediazione negativo del 27.02.2023.
Di talché il Tribunale ha concesso i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Indi, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.06.2025, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. concedendo alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Dato atto del mancato deposito delle memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Va premesso che il procuratore di parte opponente, dopo aver introdotto il giudizio, ha rinunciato in data
11.07.23 all'incarico conferito, evidenziando che nessuna ulteriore attività difensiva sarebbe stata espletata dallo stesso.
Sul punto si ribadisce, così come il Tribunale ha già evidenziato al procuratore di parte opponente, che
“le vicende della "procura alle liti" sono disciplinate, dall'art. 85 cod. proc. civ., in guisa diversa dalla
2 disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece nè la revoca nè la rinuncia privano - di per sè - il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare. Ne consegue che, in base all'art. 85 cod. proc. civ., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sé soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore.” (Cass. sentenza n. 17649/2010).
Ciò premesso, si ritiene che l'opposizione non meriti accoglimento, in quanto infondata.
Anzitutto occorre premettere che, in tema di onere della prova, l'opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto emesso nella fase monitoria, bensì l'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Sul punto giova rammentare che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da contro è previsto dal Controparte_1 Parte_1 combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n.
22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione nel quale la parte opposta conserva la posizione di attrice in senso sostanziale, gravando conseguentemente su di essa l'onere di provare l'effettiva sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'efficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Ne consegue che sulla banca grava l'onere della prova dell'esistenza e dell'entità della sua pretesa creditoria, spettando invece all'opponente, convenuto sostanziale, allegare e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. civ. Sez. I, 22/04/2003, n. 6421). Occorre quindi procedere alla disamina della documentazione prodotta dall'opposta a fondamento del credito asseritamente vantato nei confronti di parte opponente.
3 Nel caso di specie parte opposta ha prodotto: (i) il contratto di finanziamento azionato in sede monitoria e il piano di ammortamento;
(ii) documentazione attestante le cessioni del credito;
(iii) prospetto dettagliato degli incassi;
(iv) la lettera di cessazione del rapporto di lavoro;
v) il certificato di assicurazione per il rischio impiego.
Parte opposta ha quindi fornito la prova della fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, ossia il contratto di finanziamento n. 80979.
A tal riguardo, l'opposta ha anche chiarito che: i) durante il rapporto di lavoro l'opponente ha corrisposto n. 83 rate per un totale di € 19.920,00 (cfr. prospetto incassi - doc. n. 3 fascicolo opposta); ii) in data
31/01/2007 l'opponente ha cessato il rapporto di lavoro con EN NO S.p.a. con passaggio a IA
NT (cfr. doc. 4 fascicolo opposta); iii) in data 22.03.2019 la EN NO S.p.a. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di EN e la ha proceduto ad insinuarsi nel fallimento per il recupero delle CP_3 somme non versate;
iii) in data 31.01.2017, stante il reiterato omesso pagamento degli importi pattuiti, la posizione è stata consolidata (cfr. doc.
4 - prospetto posizione debitoria fascicolo monitorio); iv) il capitale residuo per il quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento è di €11.736,92.
Ciò posto, del tutto generica ed infondata è l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 1 delle condizioni generali di contratto per violazione dell'art. 1341 c.c., non rientrando la predetta clausola tra quelle di cui all'art 1341 c.c.
Anche l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 8 del contratto di finanziamento concernente l'assicurazione "rischio impiego" non è fondata. Ed invero, parte opponente ha lamentato la mancata produzione delle condizioni generali di polizza e la mancata prova delle richieste di intervento nei confronti della società di assicurazione. Tale eccezione non tiene conto del fatto che l'assicurazione
"rischio impiego" è finalizzata a coprire specifici eventi che determinano la perdita del posto di lavoro, non il mero inadempimento del datore di lavoro nel versamento delle trattenute operate.
Non avendo, nel caso di specie, l'opponente perso il posto di lavoro, ma avendo anzi proseguito la propria attività lavorativa presso la società IA NT (cfr. doc. 7), è esclusa la configurabilità del rischio coperto dalla polizza assicurativa.
Parte opponente ha inoltre eccepito la mancata preventiva escussione del datore di lavoro in violazione degli artt. 1267 e 1227 cc. per non avere l'opposta attivato le azioni di recupero nei confronti del debitore ceduto.
Anche tale eccezione non merita accoglimento in quanto infondata.
Invero, dalla documentazione prodotta dall'opposta risulta che l'opponente ha attivato le azioni di Part recupero nei confronti del debitore ceduto, nonché nei confronti della compagnia d'assicurazione
(cfr. doc. nn. 7, 8, 9, 10, 11 memoria n. 2 art. 183 sesto comma cpc - fascicolo opposta).
4 Per i motivi suesposti l'opposizione è infondata e, conseguentemente, va confermato il decreto ingiuntivo n. 52/2021, emesso dal Tribunale di EN nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 1256/2020.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta del D.M.
55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e della natura documentale della causa.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di EN ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di;
Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo n. 52/2021, emesso dal Tribunale di EN nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 1256/2020, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art 653 c.p.c.
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e per Parte_1 Controparte_1 essa che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2 rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
EN, 24.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara ANTONELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'Avv. MANCUSO Parte_1 C.F._1
ELENIO
-attore opponente-
CONTRO
(C.F.: ) per essa la procuratrice con Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 il patrocinio dell'Avv. MANCUSI MARIO
-convenuta opposta-
*
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ha Parte_1 citato in giudizio e per essa per svolgere opposizione Controparte_1 Controparte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 52/2021, emesso dal Tribunale di EN in data 26 gennaio 2021 nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 1256/2020.
Con il decreto opposto il Tribunale di EN ha ingiunto all'opponente il pagamento di € 11.736,92, oltre ad interessi moratori, in forza del contratto di finanziamento n. 80979 stipulato con la Società EN NO S.p.a in data 29 dicembre 2006 con cessione del quinto dello stipendio a da restituirsi Controparte_3 in 120 rate mensili dell'importo di € 240,00 cadauno, con decorrenza dal 28 febbraio 2007.
In particolare, l'opponente ha eccepito:
(i) la nullità della clausola n. 1 del contratto di finanziamento per violazione di quanto disposto dall'art. 1341 c.c.;
ii) l'illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per la violazione dell'art. 1267 comma
2 c.c. in combinato disposto con l'art. 1227 c.c. per non aver l'opponente attivato le azioni di recupero nei confronti del debitore ceduto;
iii) l'illegittimità e l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per la violazione dell'art. 8 del contratto di finanziamento stipulato dalle parti in ragione della mancata attivazione e produzione della polizza assicurativa stipulata per il rischio vita/impego.
Instauratosi il contraddittorio, in data 7.01.2022 si è costituita in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione avversa in quanto infondata in fatto e diritto, nonché la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 23.01.2023, il Tribunale, ritenuto che l'opposizione non apparisse fondata, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando all'opposta termine per presentare la domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28.
In data 9.10.2023 parte opposta ha depositato verbale di mediazione negativo del 27.02.2023.
Di talché il Tribunale ha concesso i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Indi, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.06.2025, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. concedendo alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Dato atto del mancato deposito delle memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Va premesso che il procuratore di parte opponente, dopo aver introdotto il giudizio, ha rinunciato in data
11.07.23 all'incarico conferito, evidenziando che nessuna ulteriore attività difensiva sarebbe stata espletata dallo stesso.
Sul punto si ribadisce, così come il Tribunale ha già evidenziato al procuratore di parte opponente, che
“le vicende della "procura alle liti" sono disciplinate, dall'art. 85 cod. proc. civ., in guisa diversa dalla
2 disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece nè la revoca nè la rinuncia privano - di per sè - il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare. Ne consegue che, in base all'art. 85 cod. proc. civ., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sé soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore.” (Cass. sentenza n. 17649/2010).
Ciò premesso, si ritiene che l'opposizione non meriti accoglimento, in quanto infondata.
Anzitutto occorre premettere che, in tema di onere della prova, l'opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto emesso nella fase monitoria, bensì l'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Sul punto giova rammentare che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da contro è previsto dal Controparte_1 Parte_1 combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n.
22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione nel quale la parte opposta conserva la posizione di attrice in senso sostanziale, gravando conseguentemente su di essa l'onere di provare l'effettiva sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'efficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Ne consegue che sulla banca grava l'onere della prova dell'esistenza e dell'entità della sua pretesa creditoria, spettando invece all'opponente, convenuto sostanziale, allegare e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. civ. Sez. I, 22/04/2003, n. 6421). Occorre quindi procedere alla disamina della documentazione prodotta dall'opposta a fondamento del credito asseritamente vantato nei confronti di parte opponente.
3 Nel caso di specie parte opposta ha prodotto: (i) il contratto di finanziamento azionato in sede monitoria e il piano di ammortamento;
(ii) documentazione attestante le cessioni del credito;
(iii) prospetto dettagliato degli incassi;
(iv) la lettera di cessazione del rapporto di lavoro;
v) il certificato di assicurazione per il rischio impiego.
Parte opposta ha quindi fornito la prova della fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, ossia il contratto di finanziamento n. 80979.
A tal riguardo, l'opposta ha anche chiarito che: i) durante il rapporto di lavoro l'opponente ha corrisposto n. 83 rate per un totale di € 19.920,00 (cfr. prospetto incassi - doc. n. 3 fascicolo opposta); ii) in data
31/01/2007 l'opponente ha cessato il rapporto di lavoro con EN NO S.p.a. con passaggio a IA
NT (cfr. doc. 4 fascicolo opposta); iii) in data 22.03.2019 la EN NO S.p.a. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di EN e la ha proceduto ad insinuarsi nel fallimento per il recupero delle CP_3 somme non versate;
iii) in data 31.01.2017, stante il reiterato omesso pagamento degli importi pattuiti, la posizione è stata consolidata (cfr. doc.
4 - prospetto posizione debitoria fascicolo monitorio); iv) il capitale residuo per il quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento è di €11.736,92.
Ciò posto, del tutto generica ed infondata è l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 1 delle condizioni generali di contratto per violazione dell'art. 1341 c.c., non rientrando la predetta clausola tra quelle di cui all'art 1341 c.c.
Anche l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 8 del contratto di finanziamento concernente l'assicurazione "rischio impiego" non è fondata. Ed invero, parte opponente ha lamentato la mancata produzione delle condizioni generali di polizza e la mancata prova delle richieste di intervento nei confronti della società di assicurazione. Tale eccezione non tiene conto del fatto che l'assicurazione
"rischio impiego" è finalizzata a coprire specifici eventi che determinano la perdita del posto di lavoro, non il mero inadempimento del datore di lavoro nel versamento delle trattenute operate.
Non avendo, nel caso di specie, l'opponente perso il posto di lavoro, ma avendo anzi proseguito la propria attività lavorativa presso la società IA NT (cfr. doc. 7), è esclusa la configurabilità del rischio coperto dalla polizza assicurativa.
Parte opponente ha inoltre eccepito la mancata preventiva escussione del datore di lavoro in violazione degli artt. 1267 e 1227 cc. per non avere l'opposta attivato le azioni di recupero nei confronti del debitore ceduto.
Anche tale eccezione non merita accoglimento in quanto infondata.
Invero, dalla documentazione prodotta dall'opposta risulta che l'opponente ha attivato le azioni di Part recupero nei confronti del debitore ceduto, nonché nei confronti della compagnia d'assicurazione
(cfr. doc. nn. 7, 8, 9, 10, 11 memoria n. 2 art. 183 sesto comma cpc - fascicolo opposta).
4 Per i motivi suesposti l'opposizione è infondata e, conseguentemente, va confermato il decreto ingiuntivo n. 52/2021, emesso dal Tribunale di EN nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 1256/2020.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta del D.M.
55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e della natura documentale della causa.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di EN ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di;
Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo n. 52/2021, emesso dal Tribunale di EN nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 1256/2020, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art 653 c.p.c.
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e per Parte_1 Controparte_1 essa che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2 rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
EN, 24.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
5