Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/06/1985, n. 3909
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Sentenza 29 giugno 1985

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La richiesta di pagamento e l'effettiva riscossione, ad opera della parte parzialmente vittoriosa nel giudizio d'appello, di quanto alla stessa ivi riconosciuto non costituiscono, pur in Mancanza di esplicita riserva di impugnazione, comportamenti incompatibili con la volontà di impugnare le parti sfavorevoli della pronuncia per ottenere il pieno soddisfacimento dei diritti vantati e non integrano, quindi, acquiescenza preclusiva della proponibilità del ricorso per Cassazione. ( V 1239/82, mass n 419116; ( V 3891/81, mass n 414538; ( Conf 4112/84, mass n 436032).*

I licenziamenti collettivi per riduzione del personale, esclusi dalla sfera di applicazione della legge 15 luglio 1966 n. 604 sui licenziamenti individuali, sono configurabili anche per categorie per le quali manchi una disciplina collettiva, allorché si tratti di licenziamenti, che, oltre a riguardare una pluralità di dipendenti, siano dettati da scelte imprenditoriali di carattere dimensionale e non da motivi inerenti alle persone dei singoli lavoratori, e sono perciò ravvisabili anche nel settore della edilizia, pur se espressamente escluso, in virtù degli accordi interconfederali del 20 dicembre 1950 e del 5 maggio 1965, dalla applicazione delle procedure ivi previste in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale nell'ambito delle imprese industriali, ove determinati da scelte dell'imprenditore attinenti alle dimensioni dell'impresa che impongano la riduzione del personale per la fine dei lavori nelle costruzioni edili. ( V 983/83, mass n 425748; ( Conf 886/81, mass n 411397).*

Il licenziamento collettivo per riduzione di personale può essere validamente intimato anche al lavoratore assente dal lavoro per malattia, poiché detto licenziamento, inefficace fino alla guarigione del lavoratore, e fino allo spirare del cosiddetto termine di comporto se la malattia si protragga oltre tale termine, riacquista la pienezza dei suoi effetti alla cessazione della causa di sospensione legale del rapporto, in quanto esso, in considerazione della relativa permanenza delle esigenze di ridimensionamento della azienda, non è modificabile nel tempo ristretto in cui il periodo di comporto è normalmente contenuto. ( Conf 1781/84, mass n 433852; ( Conf 5447/77, mass n 389103).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/06/1985, n. 3909
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3909
    Data del deposito : 29 giugno 1985

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