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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1765 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Lo Iacono ed elettivamente domiciliato a
Verona (VR), via Umbria 4, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Basile, Stefano Colussa e Pierluigi Vitolo ed elettivamente domiciliato a Milano, via G. Serbelloni 1, presso lo studio dei difensori;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1359/2023 del Tribunale di Verona
CONCLUSIONI
Per Parte_1
I. Nel merito:
pagina 1 di 11 I.
1. Accertare e dichiarare che il convenuto, ha abusivamente Parte_2 svolto, in assenza dei titoli e delle abilitazioni previste dal D.Lgs. n. 58/1998 ed in violazione delle relative norme, attività di promozione e sollecitazione dell'investimento oggetto del contratto di acquisto di quote di categoria A, per un controvalore di Euro 2.000.000,00, della SICAV di diritto lussemburghese denominata Private Opportunities Fund S.C.A. SICAV-SIF, sottoscritto in Verona il
15.7.2010 dal Sig. ; Parte_1
I.
2. Conseguentemente condannare a risarcire al Sig. Parte_2 Parte_1
i danni allo stesso derivanti dall'avvenuta sottoscrizione del contatto menzionato al precedente punto I.1., da quantificarsi nella differenza tra il capitale investito dall'odierno attore e le spese dallo stesso sostenute per la gestione patrimoniale associata all'investimento, da un lato, e gli importi dallo stesso percepiti a titolo di dividendo, rimborso o a qualunque altro titolo legato all'investimento in questione;
danni che allo stato si quantificano in Euro 906.016,75, salva la diversa, minore o maggiore quantificazione che dovesse risultare all'esito del giudizio. Il tutto oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di chiusura della liquidazione di Private Opportunities Fund S.C.A. SICAV-SIF
(31.1.2017) al saldo effettivo.
I.3 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
II. In via istruttoria:
II.1 assumere la prova per testi sui seguenti capitoli, tutti ammissibili e rilevanti ai fini del decidere e tempestivamente articolati in primo grado:
(a) Vero che nel 2010, in qualità di consulente finanziario del Sig. , Parte_1 lo accompagnò ad un incontro con che ebbe luogo a Verona, presso il Parte_2 bar Bauli?
(b) Vero che nell'occasione il Sig. presentò e propose al Sig. Parte_2 Pt_1
l'investimento rappresentato dalla SICAV di diritto lussemburghese “Private
Opportunities Fund”, consegnando allo stesso una brochure illustrativa del Pt_1 prodotto redatta in lingua italiana?
(c) Vero che il 15 luglio 2010 il Sig. sottoscrisse a Verona, e più Parte_1 precisamente presso la propria abitazione in Oppeano (VR), il contratto di
pagina 2 di 11 acquisto di partecipazioni depositato sub doc. 1 di parte attrice (e doc. 3 di parte convenuta) che si esibisce al teste?
(d) Vero che la sottoscrizione del contratto di cui sopra ad opera del Sig. Pt_1
fu raccolta dal Sig. presente nell'occasione?
[...] Parte_2
Su tutti tali capitoli, si cita quale teste il Sig. (residente in [...]
Verona, Via Carmagnola, 16).
Per Parte_2
A) IN VIA PRELIMINARE, rigettare l'appello spiegato dal sig. in Parte_1 quanto inammissibile e manifestamente infondato per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi, ai sensi degli artt. 342 e/o 348 cod. proc. civ.;
B) NEL MERITO, rigettare l'appello spiegato dal sig. per Parte_1
l'infondatezza sia in fatto sia in diritto di tutti i motivi di impugnazione per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi;
C) IN OGNI CASO, con vittoria di compensi e spese, anche generali ex art. 2,
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e seguenti modifiche, oltre IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
Nel giudizio di primo grado , qualificandosi come imprenditore nel Parte_1 settore delle telecomunicazioni, al momento in pensione, agiva nei confronti di esponendo che: Parte_2
- in data 15.7.2010 aveva sottoscritto un contratto, in uno con i relativi ordini di acquisto, con il quale aveva acquistato quote di classe A (“A Class Shares”) della SICAV di diritto lussemburghese, denominata Private Opportunities Fund
S.C.A. SICAV-SIF, per un controvalore di euro 2.000.000,00, pari a complessive 1.980,19 quote;
- a tale ingente operazione di investimento egli era stato indotto dalla attività di sollecitazione svolta da socio fondatore e amministratore delle Parte_2 società di diritto svizzero Capital Protected AG e Global Capital Trust AG;
- dopo alcuni anni di gestione, discutibile, ad opera dello stesso (“finance Pt_2 manager” di Private Opportunities Fund S.C.A. SICAV-SIF e, nel contempo, amministratore e socio unico di Capital Protected AG le cui quote, pari al 49%
pagina 3 di 11 del capitale sociale erano state oggetto dell'unica operazione di investimento realizzata dal Fondo), l'assemblea degli azionisti del 12.8.2014 aveva Contr deliberato lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione di nominando liquidatore il professionista;
Persona_1
- all'esito della liquidazione, chiusa con delibera dell'assemblea dei soci del
12.1.2017, egli aveva ricevuto solo parziale rimborso dell'ingente importo inizialmente investito, precisamente euro 1.093.983,25 con conseguente ammanco (danno) di euro 906.016,75;
- in tempi recenti era emerso che aveva esercitato in modo abusivo Parte_2
l'attività di promotore finanziario e di sollecitazione all'investimento, essendo privo dell'abilitazione prescritta dal TUF e dell'iscrizione all'albo di cui al relativo art. 31 ed era stato condannato dal Tribunale di Firenze a tre anni e due mesi di reclusione per avere, in concorso con altri soggetti, procacciato clienti e favorito investimenti in due finanziarie svizzere e una monegasca, non autorizzate però a operare in Italia in violazione delle norme del TUF.
Secondo l'attore il danno patito era connesso alla sottoscrizione del contratto di acquisto delle quote di POF, cioè ad una operazione di investimento proposta e sollecitata da in violazione delle disposizioni del TUF e della disciplina Parte_2 penale in esso contenuta (art. 166).
A riscontro di quanto affermato, l'attore produceva l'ordine di acquisto allegato al contratto, dove figurava il nome di e la dichiarazione sottoscritta di Parte_2
. Persona_2
Si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente, eccepiva la Parte_2 prescrizione e il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito rilevava che:
- per i fatti oggetto di causa il era imputato, in un processo dove egli si Pt_1 era costituito parte civile, dei reati di cui agli artt. 81, 56, 110, 630 c.p. per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a sequestrarlo, in concorso con terzi, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto pari ad una somma compresa tra euro 500.000,00 ed euro 800.000,00 quale prezzo della liberazione;
pagina 4 di 11 - dal 2010, anno in cui erano state sottoscritte le azioni della sino al Parte_3
2019-2020, l'attore non aveva mai promosso alcuna iniziativa giudiziaria nei suoi confronti, non si era costituito parte civile nel procedimento che lo aveva visto coinvolto, non aveva impugnato la delibera di liquidazione della Pt_3
e aveva soltanto tentato di sequestrarlo a scopo intimidatorio nel 2016;
[...]
- le somme di cui l'attore chiedeva la restituzione costituivano parte di un più ampio patrimonio (5.700.000,00), già depositato all'estero, presso la RBS
Coutts Bank, proveniente da una non meglio specificata vendita di azioni di una Holding Lussemburghese;
- soltanto nel 2011 l'attore aveva conferito mandato di gestione alla Capital
Protected, il relativo accordo era stato firmato a Zug, non in Italia, e la banca depositaria non era la Coutts, bensì la Rothschild di Monaco;
- l'azione era strumentale al processo penale che vedeva il imputato e Pt_1
l'azione restitutoria era infondata avendo ad oggetto capitali depositati all'estero ben prima dell'avvio del rapporto con la Capital Protected e concerneva un investimento disposto direttamente nei confronti della banca e ad esclusiva iniziativa dell'attore. Il rapporto sorto tra il e la Capital Pt_1
Protected era successivo alla data dell'operazione nel fondo POF, disposta direttamente dal in favore della sua banca depositaria Coutts Bank, e Pt_1 non vi erano prove circa la sua conoscenza dell'investimento dell'attore nel
POF;
- la dichiarazione resa dal dott. era inattendibile e il danno Persona_2 non poteva considerarsi tale, trattandosi della fisiologica diminuzione di valore degli investimenti del POF, come risultanti dalla gestione.
In subordine, il convenuto eccepiva la compensazione con il suo credito dallo stesso vantato per i reati che lo avevano visto persona offesa e che l'eventuale condanna fosse commisurata al suo effettivo contributo causale nella produzione del presunto danno, tenuto conto in particolare dell'attività di Controparte_2 private Banker di Coutts, soggetto che aveva raccolto l'ordine di investimento dal
. Pt_1
pagina 5 di 11 Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1359/2023, rigettava le domande formulate dall'attore non ravvisando una responsabilità aquiliana del convenuto.
Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione formulando le Parte_1 conclusioni di cui in epigrafe e censurando la sentenza sulla base dei motivi di seguito illustrati.
Si è costituito contestando la fondatezza dei motivi d'appello e Parte_2 chiedendone il rigetto.
All'udienza del 29 gennaio 2025, fissata per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Con l'atto di impugnazione lamenta che il Tribunale avrebbe Parte_1 errato:
1) nell'avere ritenuto che la condotta illecita di non fosse stata Parte_2 allegata, né provata, e nell'avere rigettato le istanze di prova testimoniale volte a provare l'attività posta in essere dall'appellato. Rileva l'appellante che nell'atto di citazione era stato dedotto che aveva proposto e sollecitato Parte_2
l'investimento da egli effettuato, in assenza dei titoli e delle autorizzazioni necessari. In ordine alla prova, erano stati prodotti l'ordine di acquisto, allegato al contratto, dove il nome di figurava in modo esplicito quale promotore Parte_2 dell'investimento e la dichiarazione sottoscritta da dove il Testimone_1 predetto riferiva relativamente alla proposta dell'investimento da parte dello
L'attore aveva anche chiesto che venisse sentito come teste il dott. Pt_2
ma il Tribunale aveva rigettato l'istanza. Tale istanza viene reiterata nel Tes_1 presente giudizio;
2) nell'avere ritenuto insussistente il nesso di causalità materiale tra condotta illecita e danno-evento, atteso che qualora l'appellato non avesse posto in essere l'attività illecita, ossia qualora non avesse sollecitato il risparmio in assenza di autorizzazione, egli non avrebbe effettuato l'investimento e non avrebbe subito alcuna lesione al proprio patrimonio. Che l'integrazione della condotta illecita di cui all'art. 166 TUF possa comportare un danno per l'investitore sarebbe stato pagina 6 di 11 affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. n. 28157/2015) e il
Tribunale avrebbe omesso la verifica circa il nesso di causalità materiale;
3) nell'avere il Tribunale ritenuto insussistente il nesso di causalità giuridica tra danno-evento e danno-conseguenza atteso che, proprio con la sua condotta illecita, lo aveva danneggiato il patrimonio dell'appellante. Sarebbe, quindi, Pt_2 evidente che il danno-conseguenza si era verificato ed esso corrisponderebbe alla perdita patrimoniale subita con l'investimento, pari a euro 906.016,75.
Tanto premesso in ordine ai motivi di impugnazione, ritiene il Collegio che l'appello non possa trovare accoglimento con conseguente conferma della sentenza impugnata.
A norma dell'art. 2043 c.c., incombe sul danneggiato l'onere di provare tre aspetti: il fatto doloso o colposo, i danni, economici e morali, nonché il rapporto di causa-effetto che lega la condotta antigiuridica ai danni, ossia la circostanza che quegli specifici danni lamentati dipendono proprio ed esclusivamente da quella determinata condotta.
Il Tribunale ha correttamente individuato il contenuto delle doglianze formulate dall'attore: al convenuto veniva contestato di avere offerto servizi finanziari, senza l'abilitazione prescritta dall'art. 31 TUF, sollecitando e proponendo l'investimento, e per avere, quindi, realizzato la condotta illecita, prevista e sanzionata dall'art. 166 TUF, ritenuta causa efficiente del danno patito, danno consistente nell'avere il effettuato un investimento patrimonialmente Pt_1 dannoso, stante la svalutazione delle quote acquistate.
Merita di essere condivisa la decisione impugnata atteso che tali deduzioni, anche solo sul piano assertivo erano insufficienti per ravvisare una responsabilità aquiliana del convenuto.
Infatti, l'attore aveva omesso di descrivere quale fosse stata l'attività concretamente posta in essere da di individuare il nesso di causa tra Parte_2 la condotta dello e l'asserito danno evento e di specificare gli elementi Pt_2 necessari per ravvisare una causalità giuridica tra l'evento e il danno conseguenza.
pagina 7 di 11 Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 6618/2018) in relazione alla questione generale della specificità della domanda applicabile ad ogni pretesa esercitata in un ambito processuale, chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio. In quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. La corretta allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione e racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, e conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda non era precisa, circostanziata e specifica: il fatto storico, nell'atto di citazione, era descritto in modo generico, atteso che l'attore si era limitato a dedurre genericamente che lo senza l'abilitazione prescritta dall'art. 31 TUF, aveva Pt_2 sollecitato e proposto l'investimento e che il predetto aveva patteggiato la pena in relazione al reato di cui all'art. 166 TUF.
Di tanto si ha concreta evidenza esaminando la comparsa conclusionale (pag.2) depositata dal nuovo difensore dell'appellante nel presente giudizio, dove vengono allegate nuove e mai dedotte circostanze (conoscenza pregressa tra le parti in causa;
descrizione della “bontà” dell'investimento in POF da parte dello la consegna da parte del predetto del prospetto informativo del POF;
la Pt_2 mancata realizzazione da parte dello delle operazioni descritte e Pt_2 reclamizzate, in particolare: 1) acquisizione Istituto Bancario;
2) acquisizione dell'immobile per Istituto Bancario acquistato;
3) acquisizione dei titoli di Stato di
Stati di cui l'economia risultava solida;
esecuzione di una operazione finanziaria
(acquisizione del 49% di Capital Protected AG) in palese conflitto d'interessi con pagina 8 di 11 risultati “catastrofici”; l'investimento di un capitale di 7.000.000,00 pari a circa un terzo dell'investimento globale nel POF che era stato di 20.000.000,00 milioni;
scioglimento della POF e messa in liquidazione del Fondo a causa della predetta operazione).
L'appellante afferma che , come emergerebbe dalla Persona_2 dichiarazione dallo stesso resa, sarebbe stato l'unico testimone oculare dei fatti, del comportamento tenuto da del ruolo da sempre svolto dal Parte_2 predetto, situazione che sarebbe ben emersa nel corso dell'istruttoria ingiustamente negata nel corso del giudizio di primo grado.
Orbene, premesso che le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, potendo unicamente assumere il valore di semplice indizio, si osserva che nella fattispecie tale dichiarazione non può assumere neanche il valore di semplice indizio, sia perché contestata espressamente dal convenuto sia perché resa dopo nove anni dai Parte_2 fatti di causa dal consulente finanziario del , che sarebbe stato sempre Pt_1 presente a incontri e stipule di contratti, e cioè proprio dal professionista che avrebbe dovuto consigliare il sulla “bontà” dell'operazione, previa verifica Pt_1 dell'idoneità ed economicità dell'operazione.
Peraltro, dalla lettura di tale dichiarazione nulla viene specificato in ordine a quella che sarebbe stata la condotta tenuta dallo al fine di convincere e Pt_2 indurre il a concludere l'investimento. Vi si fa riferimento a una brochure Pt_1 che sarebbe stata consegnata dallo brochure di cui in atti non vi è traccia. Pt_2
Anche dai documenti dimessi dall'attore nulla si evince in relazione all'attività che Contr sarebbe stata posta in essere dallo l'ordine di acquisto delle quote è Pt_2 stato impartito personalmente dal all'intermediario svizzero RBS Coutts Pt_1
Bank SA, e non a Capital Protected;
l'ordine di acquisto dove figurerebbe il nome dello è documento privo di rilevanza provenendo dallo stesso attore;
l'unico Pt_2 rapporto, provato, intercorso tra il e Capital Protected è relativo al Pt_1
pagina 9 di 11 contratto di gestione patrimoniale stipulato in data 24 novembre 2011, quindi, dopo oltre un anno dall'acquisto delle quote POF.
Anche i quattro capitoli di prova formulati dall'attore, stante la loro estrema genericità, nulla dicono in ordine alla condotta che sarebbe stata tenuta dallo al fine di indurre il (il quale, peraltro, aveva un proprio consulente Pt_2 Pt_1 finanziario a coadiuvarlo nelle scelte di investimento) a confidare sulla bontà dell'affare.
Anche l'asserita cattiva gestione del POF, che il riconduce all'appellato, non Pt_1 solo non è stata provata, né è stata oggetto di istanze istruttorie, ma negli atti di primo grado, così come nell'atto di appello, viene genericamente allegato che l'unica operazione del fondo è stata l'acquisto del 49% delle quote di Capital
Protected AG., null'altro.
Soltanto nella comparsa conclusionale del presente grado, il nuovo difensore tenta, tardivamente, di dare concretezza alle precedenti generiche e neutre allegazioni.
Dire, quindi, che all'attore sia stato di fatto impedito di provare e di meglio circostanziare i vari incontri che si erano tenuti tra le parti in varie e differenti occasioni e posti, il reale coinvolgimento di nella vicenda e “tanti altri Parte_2 fattori che sarebbero emersi durante l'escussione del testimone” (pag. 8 comparsa conclusionale ), appare un fuor d'opera. Pt_1
Si osserva, infine, che la vicenda penale che ha visto coinvolto non Parte_2 ha alcun collegamento con l'investimento oggetto di causa, come peraltro riconosciuto dallo stesso appellante. La sentenza richiamata dal (Cass. n. Pt_1
28157/2015) nell'affermare che il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria ha natura plurioffensiva e protegge, pertanto, non solo l'interesse pubblico alla tutela della concorrenza, del risparmio e dei mercati finanziari, ma anche quello dei privati investitori (i quali sono, quindi, legittimati a costituirsi parte civile), precisa che il danno patrimoniale subito dai clienti del promotore abusivo è estraneo alla struttura del reato di cui all'art. 166 TUF e che, pertanto, particolarmente incisivo deve essere l'accertamento del danno concreto arrecato ai clienti dalla condotta criminosa.
pagina 10 di 11 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'appellato (parametri medi senza fase istruttoria;
valore della controversia euro 906.016,75).
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 1359/2023 emessa dal Tribunale di Verona, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado in favore di Parte_1 liquidate complessivamente in euro 18.511,00 per compensi, oltre Parte_2 rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1765 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Lo Iacono ed elettivamente domiciliato a
Verona (VR), via Umbria 4, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Basile, Stefano Colussa e Pierluigi Vitolo ed elettivamente domiciliato a Milano, via G. Serbelloni 1, presso lo studio dei difensori;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1359/2023 del Tribunale di Verona
CONCLUSIONI
Per Parte_1
I. Nel merito:
pagina 1 di 11 I.
1. Accertare e dichiarare che il convenuto, ha abusivamente Parte_2 svolto, in assenza dei titoli e delle abilitazioni previste dal D.Lgs. n. 58/1998 ed in violazione delle relative norme, attività di promozione e sollecitazione dell'investimento oggetto del contratto di acquisto di quote di categoria A, per un controvalore di Euro 2.000.000,00, della SICAV di diritto lussemburghese denominata Private Opportunities Fund S.C.A. SICAV-SIF, sottoscritto in Verona il
15.7.2010 dal Sig. ; Parte_1
I.
2. Conseguentemente condannare a risarcire al Sig. Parte_2 Parte_1
i danni allo stesso derivanti dall'avvenuta sottoscrizione del contatto menzionato al precedente punto I.1., da quantificarsi nella differenza tra il capitale investito dall'odierno attore e le spese dallo stesso sostenute per la gestione patrimoniale associata all'investimento, da un lato, e gli importi dallo stesso percepiti a titolo di dividendo, rimborso o a qualunque altro titolo legato all'investimento in questione;
danni che allo stato si quantificano in Euro 906.016,75, salva la diversa, minore o maggiore quantificazione che dovesse risultare all'esito del giudizio. Il tutto oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di chiusura della liquidazione di Private Opportunities Fund S.C.A. SICAV-SIF
(31.1.2017) al saldo effettivo.
I.3 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
II. In via istruttoria:
II.1 assumere la prova per testi sui seguenti capitoli, tutti ammissibili e rilevanti ai fini del decidere e tempestivamente articolati in primo grado:
(a) Vero che nel 2010, in qualità di consulente finanziario del Sig. , Parte_1 lo accompagnò ad un incontro con che ebbe luogo a Verona, presso il Parte_2 bar Bauli?
(b) Vero che nell'occasione il Sig. presentò e propose al Sig. Parte_2 Pt_1
l'investimento rappresentato dalla SICAV di diritto lussemburghese “Private
Opportunities Fund”, consegnando allo stesso una brochure illustrativa del Pt_1 prodotto redatta in lingua italiana?
(c) Vero che il 15 luglio 2010 il Sig. sottoscrisse a Verona, e più Parte_1 precisamente presso la propria abitazione in Oppeano (VR), il contratto di
pagina 2 di 11 acquisto di partecipazioni depositato sub doc. 1 di parte attrice (e doc. 3 di parte convenuta) che si esibisce al teste?
(d) Vero che la sottoscrizione del contratto di cui sopra ad opera del Sig. Pt_1
fu raccolta dal Sig. presente nell'occasione?
[...] Parte_2
Su tutti tali capitoli, si cita quale teste il Sig. (residente in [...]
Verona, Via Carmagnola, 16).
Per Parte_2
A) IN VIA PRELIMINARE, rigettare l'appello spiegato dal sig. in Parte_1 quanto inammissibile e manifestamente infondato per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi, ai sensi degli artt. 342 e/o 348 cod. proc. civ.;
B) NEL MERITO, rigettare l'appello spiegato dal sig. per Parte_1
l'infondatezza sia in fatto sia in diritto di tutti i motivi di impugnazione per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi;
C) IN OGNI CASO, con vittoria di compensi e spese, anche generali ex art. 2,
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e seguenti modifiche, oltre IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
Nel giudizio di primo grado , qualificandosi come imprenditore nel Parte_1 settore delle telecomunicazioni, al momento in pensione, agiva nei confronti di esponendo che: Parte_2
- in data 15.7.2010 aveva sottoscritto un contratto, in uno con i relativi ordini di acquisto, con il quale aveva acquistato quote di classe A (“A Class Shares”) della SICAV di diritto lussemburghese, denominata Private Opportunities Fund
S.C.A. SICAV-SIF, per un controvalore di euro 2.000.000,00, pari a complessive 1.980,19 quote;
- a tale ingente operazione di investimento egli era stato indotto dalla attività di sollecitazione svolta da socio fondatore e amministratore delle Parte_2 società di diritto svizzero Capital Protected AG e Global Capital Trust AG;
- dopo alcuni anni di gestione, discutibile, ad opera dello stesso (“finance Pt_2 manager” di Private Opportunities Fund S.C.A. SICAV-SIF e, nel contempo, amministratore e socio unico di Capital Protected AG le cui quote, pari al 49%
pagina 3 di 11 del capitale sociale erano state oggetto dell'unica operazione di investimento realizzata dal Fondo), l'assemblea degli azionisti del 12.8.2014 aveva Contr deliberato lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione di nominando liquidatore il professionista;
Persona_1
- all'esito della liquidazione, chiusa con delibera dell'assemblea dei soci del
12.1.2017, egli aveva ricevuto solo parziale rimborso dell'ingente importo inizialmente investito, precisamente euro 1.093.983,25 con conseguente ammanco (danno) di euro 906.016,75;
- in tempi recenti era emerso che aveva esercitato in modo abusivo Parte_2
l'attività di promotore finanziario e di sollecitazione all'investimento, essendo privo dell'abilitazione prescritta dal TUF e dell'iscrizione all'albo di cui al relativo art. 31 ed era stato condannato dal Tribunale di Firenze a tre anni e due mesi di reclusione per avere, in concorso con altri soggetti, procacciato clienti e favorito investimenti in due finanziarie svizzere e una monegasca, non autorizzate però a operare in Italia in violazione delle norme del TUF.
Secondo l'attore il danno patito era connesso alla sottoscrizione del contratto di acquisto delle quote di POF, cioè ad una operazione di investimento proposta e sollecitata da in violazione delle disposizioni del TUF e della disciplina Parte_2 penale in esso contenuta (art. 166).
A riscontro di quanto affermato, l'attore produceva l'ordine di acquisto allegato al contratto, dove figurava il nome di e la dichiarazione sottoscritta di Parte_2
. Persona_2
Si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente, eccepiva la Parte_2 prescrizione e il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito rilevava che:
- per i fatti oggetto di causa il era imputato, in un processo dove egli si Pt_1 era costituito parte civile, dei reati di cui agli artt. 81, 56, 110, 630 c.p. per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a sequestrarlo, in concorso con terzi, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto pari ad una somma compresa tra euro 500.000,00 ed euro 800.000,00 quale prezzo della liberazione;
pagina 4 di 11 - dal 2010, anno in cui erano state sottoscritte le azioni della sino al Parte_3
2019-2020, l'attore non aveva mai promosso alcuna iniziativa giudiziaria nei suoi confronti, non si era costituito parte civile nel procedimento che lo aveva visto coinvolto, non aveva impugnato la delibera di liquidazione della Pt_3
e aveva soltanto tentato di sequestrarlo a scopo intimidatorio nel 2016;
[...]
- le somme di cui l'attore chiedeva la restituzione costituivano parte di un più ampio patrimonio (5.700.000,00), già depositato all'estero, presso la RBS
Coutts Bank, proveniente da una non meglio specificata vendita di azioni di una Holding Lussemburghese;
- soltanto nel 2011 l'attore aveva conferito mandato di gestione alla Capital
Protected, il relativo accordo era stato firmato a Zug, non in Italia, e la banca depositaria non era la Coutts, bensì la Rothschild di Monaco;
- l'azione era strumentale al processo penale che vedeva il imputato e Pt_1
l'azione restitutoria era infondata avendo ad oggetto capitali depositati all'estero ben prima dell'avvio del rapporto con la Capital Protected e concerneva un investimento disposto direttamente nei confronti della banca e ad esclusiva iniziativa dell'attore. Il rapporto sorto tra il e la Capital Pt_1
Protected era successivo alla data dell'operazione nel fondo POF, disposta direttamente dal in favore della sua banca depositaria Coutts Bank, e Pt_1 non vi erano prove circa la sua conoscenza dell'investimento dell'attore nel
POF;
- la dichiarazione resa dal dott. era inattendibile e il danno Persona_2 non poteva considerarsi tale, trattandosi della fisiologica diminuzione di valore degli investimenti del POF, come risultanti dalla gestione.
In subordine, il convenuto eccepiva la compensazione con il suo credito dallo stesso vantato per i reati che lo avevano visto persona offesa e che l'eventuale condanna fosse commisurata al suo effettivo contributo causale nella produzione del presunto danno, tenuto conto in particolare dell'attività di Controparte_2 private Banker di Coutts, soggetto che aveva raccolto l'ordine di investimento dal
. Pt_1
pagina 5 di 11 Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1359/2023, rigettava le domande formulate dall'attore non ravvisando una responsabilità aquiliana del convenuto.
Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione formulando le Parte_1 conclusioni di cui in epigrafe e censurando la sentenza sulla base dei motivi di seguito illustrati.
Si è costituito contestando la fondatezza dei motivi d'appello e Parte_2 chiedendone il rigetto.
All'udienza del 29 gennaio 2025, fissata per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Con l'atto di impugnazione lamenta che il Tribunale avrebbe Parte_1 errato:
1) nell'avere ritenuto che la condotta illecita di non fosse stata Parte_2 allegata, né provata, e nell'avere rigettato le istanze di prova testimoniale volte a provare l'attività posta in essere dall'appellato. Rileva l'appellante che nell'atto di citazione era stato dedotto che aveva proposto e sollecitato Parte_2
l'investimento da egli effettuato, in assenza dei titoli e delle autorizzazioni necessari. In ordine alla prova, erano stati prodotti l'ordine di acquisto, allegato al contratto, dove il nome di figurava in modo esplicito quale promotore Parte_2 dell'investimento e la dichiarazione sottoscritta da dove il Testimone_1 predetto riferiva relativamente alla proposta dell'investimento da parte dello
L'attore aveva anche chiesto che venisse sentito come teste il dott. Pt_2
ma il Tribunale aveva rigettato l'istanza. Tale istanza viene reiterata nel Tes_1 presente giudizio;
2) nell'avere ritenuto insussistente il nesso di causalità materiale tra condotta illecita e danno-evento, atteso che qualora l'appellato non avesse posto in essere l'attività illecita, ossia qualora non avesse sollecitato il risparmio in assenza di autorizzazione, egli non avrebbe effettuato l'investimento e non avrebbe subito alcuna lesione al proprio patrimonio. Che l'integrazione della condotta illecita di cui all'art. 166 TUF possa comportare un danno per l'investitore sarebbe stato pagina 6 di 11 affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. n. 28157/2015) e il
Tribunale avrebbe omesso la verifica circa il nesso di causalità materiale;
3) nell'avere il Tribunale ritenuto insussistente il nesso di causalità giuridica tra danno-evento e danno-conseguenza atteso che, proprio con la sua condotta illecita, lo aveva danneggiato il patrimonio dell'appellante. Sarebbe, quindi, Pt_2 evidente che il danno-conseguenza si era verificato ed esso corrisponderebbe alla perdita patrimoniale subita con l'investimento, pari a euro 906.016,75.
Tanto premesso in ordine ai motivi di impugnazione, ritiene il Collegio che l'appello non possa trovare accoglimento con conseguente conferma della sentenza impugnata.
A norma dell'art. 2043 c.c., incombe sul danneggiato l'onere di provare tre aspetti: il fatto doloso o colposo, i danni, economici e morali, nonché il rapporto di causa-effetto che lega la condotta antigiuridica ai danni, ossia la circostanza che quegli specifici danni lamentati dipendono proprio ed esclusivamente da quella determinata condotta.
Il Tribunale ha correttamente individuato il contenuto delle doglianze formulate dall'attore: al convenuto veniva contestato di avere offerto servizi finanziari, senza l'abilitazione prescritta dall'art. 31 TUF, sollecitando e proponendo l'investimento, e per avere, quindi, realizzato la condotta illecita, prevista e sanzionata dall'art. 166 TUF, ritenuta causa efficiente del danno patito, danno consistente nell'avere il effettuato un investimento patrimonialmente Pt_1 dannoso, stante la svalutazione delle quote acquistate.
Merita di essere condivisa la decisione impugnata atteso che tali deduzioni, anche solo sul piano assertivo erano insufficienti per ravvisare una responsabilità aquiliana del convenuto.
Infatti, l'attore aveva omesso di descrivere quale fosse stata l'attività concretamente posta in essere da di individuare il nesso di causa tra Parte_2 la condotta dello e l'asserito danno evento e di specificare gli elementi Pt_2 necessari per ravvisare una causalità giuridica tra l'evento e il danno conseguenza.
pagina 7 di 11 Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 6618/2018) in relazione alla questione generale della specificità della domanda applicabile ad ogni pretesa esercitata in un ambito processuale, chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio. In quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. La corretta allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione e racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, e conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda non era precisa, circostanziata e specifica: il fatto storico, nell'atto di citazione, era descritto in modo generico, atteso che l'attore si era limitato a dedurre genericamente che lo senza l'abilitazione prescritta dall'art. 31 TUF, aveva Pt_2 sollecitato e proposto l'investimento e che il predetto aveva patteggiato la pena in relazione al reato di cui all'art. 166 TUF.
Di tanto si ha concreta evidenza esaminando la comparsa conclusionale (pag.2) depositata dal nuovo difensore dell'appellante nel presente giudizio, dove vengono allegate nuove e mai dedotte circostanze (conoscenza pregressa tra le parti in causa;
descrizione della “bontà” dell'investimento in POF da parte dello la consegna da parte del predetto del prospetto informativo del POF;
la Pt_2 mancata realizzazione da parte dello delle operazioni descritte e Pt_2 reclamizzate, in particolare: 1) acquisizione Istituto Bancario;
2) acquisizione dell'immobile per Istituto Bancario acquistato;
3) acquisizione dei titoli di Stato di
Stati di cui l'economia risultava solida;
esecuzione di una operazione finanziaria
(acquisizione del 49% di Capital Protected AG) in palese conflitto d'interessi con pagina 8 di 11 risultati “catastrofici”; l'investimento di un capitale di 7.000.000,00 pari a circa un terzo dell'investimento globale nel POF che era stato di 20.000.000,00 milioni;
scioglimento della POF e messa in liquidazione del Fondo a causa della predetta operazione).
L'appellante afferma che , come emergerebbe dalla Persona_2 dichiarazione dallo stesso resa, sarebbe stato l'unico testimone oculare dei fatti, del comportamento tenuto da del ruolo da sempre svolto dal Parte_2 predetto, situazione che sarebbe ben emersa nel corso dell'istruttoria ingiustamente negata nel corso del giudizio di primo grado.
Orbene, premesso che le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, potendo unicamente assumere il valore di semplice indizio, si osserva che nella fattispecie tale dichiarazione non può assumere neanche il valore di semplice indizio, sia perché contestata espressamente dal convenuto sia perché resa dopo nove anni dai Parte_2 fatti di causa dal consulente finanziario del , che sarebbe stato sempre Pt_1 presente a incontri e stipule di contratti, e cioè proprio dal professionista che avrebbe dovuto consigliare il sulla “bontà” dell'operazione, previa verifica Pt_1 dell'idoneità ed economicità dell'operazione.
Peraltro, dalla lettura di tale dichiarazione nulla viene specificato in ordine a quella che sarebbe stata la condotta tenuta dallo al fine di convincere e Pt_2 indurre il a concludere l'investimento. Vi si fa riferimento a una brochure Pt_1 che sarebbe stata consegnata dallo brochure di cui in atti non vi è traccia. Pt_2
Anche dai documenti dimessi dall'attore nulla si evince in relazione all'attività che Contr sarebbe stata posta in essere dallo l'ordine di acquisto delle quote è Pt_2 stato impartito personalmente dal all'intermediario svizzero RBS Coutts Pt_1
Bank SA, e non a Capital Protected;
l'ordine di acquisto dove figurerebbe il nome dello è documento privo di rilevanza provenendo dallo stesso attore;
l'unico Pt_2 rapporto, provato, intercorso tra il e Capital Protected è relativo al Pt_1
pagina 9 di 11 contratto di gestione patrimoniale stipulato in data 24 novembre 2011, quindi, dopo oltre un anno dall'acquisto delle quote POF.
Anche i quattro capitoli di prova formulati dall'attore, stante la loro estrema genericità, nulla dicono in ordine alla condotta che sarebbe stata tenuta dallo al fine di indurre il (il quale, peraltro, aveva un proprio consulente Pt_2 Pt_1 finanziario a coadiuvarlo nelle scelte di investimento) a confidare sulla bontà dell'affare.
Anche l'asserita cattiva gestione del POF, che il riconduce all'appellato, non Pt_1 solo non è stata provata, né è stata oggetto di istanze istruttorie, ma negli atti di primo grado, così come nell'atto di appello, viene genericamente allegato che l'unica operazione del fondo è stata l'acquisto del 49% delle quote di Capital
Protected AG., null'altro.
Soltanto nella comparsa conclusionale del presente grado, il nuovo difensore tenta, tardivamente, di dare concretezza alle precedenti generiche e neutre allegazioni.
Dire, quindi, che all'attore sia stato di fatto impedito di provare e di meglio circostanziare i vari incontri che si erano tenuti tra le parti in varie e differenti occasioni e posti, il reale coinvolgimento di nella vicenda e “tanti altri Parte_2 fattori che sarebbero emersi durante l'escussione del testimone” (pag. 8 comparsa conclusionale ), appare un fuor d'opera. Pt_1
Si osserva, infine, che la vicenda penale che ha visto coinvolto non Parte_2 ha alcun collegamento con l'investimento oggetto di causa, come peraltro riconosciuto dallo stesso appellante. La sentenza richiamata dal (Cass. n. Pt_1
28157/2015) nell'affermare che il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria ha natura plurioffensiva e protegge, pertanto, non solo l'interesse pubblico alla tutela della concorrenza, del risparmio e dei mercati finanziari, ma anche quello dei privati investitori (i quali sono, quindi, legittimati a costituirsi parte civile), precisa che il danno patrimoniale subito dai clienti del promotore abusivo è estraneo alla struttura del reato di cui all'art. 166 TUF e che, pertanto, particolarmente incisivo deve essere l'accertamento del danno concreto arrecato ai clienti dalla condotta criminosa.
pagina 10 di 11 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'appellato (parametri medi senza fase istruttoria;
valore della controversia euro 906.016,75).
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 1359/2023 emessa dal Tribunale di Verona, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado in favore di Parte_1 liquidate complessivamente in euro 18.511,00 per compensi, oltre Parte_2 rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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