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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/10/2025, n. 5751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5751 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
AN YA TE Presidente rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere
Pierluigi De Nardis Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4449 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
Parte_1
Avv. ARSINI CHIARA e
CP_1
Avv. VALENTINO LUISELLA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La (d'ora in poi per Parte_1 Pt_1 brevità) impugna la sentenza n. 3836 del 2019 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “Letti gli atti le copie delle sentenze e lo scambio di missive La domanda attorea non è fondata poiché il pagamento in favore del
era stato adempiuto a seguito di volontà di transare i giudizi CP_1 pendenti tra le parti. In particolare nella mail del 20 luglio 2016 CP_1 ribadisce l'interesse a transigere i giudizi che sarebbero stati definiti anche con la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale che ostacolava la cessione di uno dei beni di proprietà della attrice. In data 27 luglio 2016 l'attrice ha pagato al l'importo concordato di € CP_1
10.000,00 ed in pari data l'importo di € 1.481,70, pagamenti effettuati con assegni circolari debitamente incassati. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4981/17 ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine all'appello incidentale proposto dal avendo preso atto del CP_1 pagamento effettuato da parte di nei confronti del stesso. Pt_1 CP_1 A fronte del pagamento effettuato da in favore del , della Pt_1 CP_1 definizione dell'appello incidentale per cessata materia del contendere e del consenso prestato dal veniva richiesta e disposta la CP_1 cancellazione della domanda giudiziale in virtù dell'accordo transattivo intervenuto tra e . Pt_1 CP_1
Ne deriva che la domanda attorea risulta infondata e deve essere respinta.
Ritenuto che
la trascrizione della domanda giudiziale costituisce un onere di parte che può essere effettuata in ogni momento, attesa la sua natura di pubblicità notizia, non rileva, in questa sede, la asserita malafede del
di conseguenza la eccezione va respinta. CP_1
Per quanto sopra detto la domanda va respinta, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge la domanda;
2) Condanna a rifondere le Parte_1 spese per il presente giudizio in favore di che liquida in CP_1
€ 1.500,00 per compensi professionali oltre oneri di legge.”. La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. L'appellante si duole che il Tribunale abbia respinto la sua domanda di ripetizione d'indebito sull'erroneo presupposto che la somma richiesta sia stata corrisposta alla controparte in esecuzione di un accordo transattivo esitato nella pronuncia di cessazione della materia del contendere di questa Corte n. 4981 del 2017. Sostiene che non è intervenuto alcun accordo transattivo. Osserva la Corte che nel verbale d'udienza ove l'odierna appellante ha precisato le conclusioni all'esito del giudizio definito con la succitata sentenza, la (che aveva già pagato al quanto in questo Pt_1 CP_1 giudizio chiede in restituzione) ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti del (conclusioni analoghe a CP_1 quelle di costui). Risulta evidente dall'esame degli atti, ed è allegato dalla stessa appellante, che ha pagato un corrispettivo in cambio della cancellazione della trascrizione.
pag. 2/3 Ne consegue che, all'evidenza, ha riconosciuto di aver pagato in virtù di un accordo giacchè, diversamente, avrebbe dedotto e domandato tutt'altro in quella sede. La richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere assorbe e supera, pertanto, ogni eventuale riserva di ripetizione precedentemente formulata. Anche se non si è trattato di una transazione della lite, non pare revocabile in dubbio che l'accordo sia stato concluso per rendere gli immobili commerciabili e, pertanto, stante l'indiscussa legittimità della trascrizione e la libera determinazione della non vi sono ragioni per ritenere che Pt_1 il pagamento in questione possa costituire un indebito. Quanto, poi, alla censura formulata sul presupposto di essere soggetto terzo rispetto al debitore, appare appena il caso di rilevare che, comunque, ha concluso l'accordo di cui sopra per liberare i propri immobili e renderli commerciabili. Respinge la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria proposta dal per mancanza di prova in ordine alla temerarietà. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna alla rifusione in Parte_1 favore di delle spese di lite nella misura che liquida in CP_1 euro 3.500,00, oltre spese generali ed oneri di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente
pag. 3/3
composta dai magistrati
AN YA TE Presidente rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere
Pierluigi De Nardis Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4449 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
Parte_1
Avv. ARSINI CHIARA e
CP_1
Avv. VALENTINO LUISELLA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La (d'ora in poi per Parte_1 Pt_1 brevità) impugna la sentenza n. 3836 del 2019 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “Letti gli atti le copie delle sentenze e lo scambio di missive La domanda attorea non è fondata poiché il pagamento in favore del
era stato adempiuto a seguito di volontà di transare i giudizi CP_1 pendenti tra le parti. In particolare nella mail del 20 luglio 2016 CP_1 ribadisce l'interesse a transigere i giudizi che sarebbero stati definiti anche con la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale che ostacolava la cessione di uno dei beni di proprietà della attrice. In data 27 luglio 2016 l'attrice ha pagato al l'importo concordato di € CP_1
10.000,00 ed in pari data l'importo di € 1.481,70, pagamenti effettuati con assegni circolari debitamente incassati. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4981/17 ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine all'appello incidentale proposto dal avendo preso atto del CP_1 pagamento effettuato da parte di nei confronti del stesso. Pt_1 CP_1 A fronte del pagamento effettuato da in favore del , della Pt_1 CP_1 definizione dell'appello incidentale per cessata materia del contendere e del consenso prestato dal veniva richiesta e disposta la CP_1 cancellazione della domanda giudiziale in virtù dell'accordo transattivo intervenuto tra e . Pt_1 CP_1
Ne deriva che la domanda attorea risulta infondata e deve essere respinta.
Ritenuto che
la trascrizione della domanda giudiziale costituisce un onere di parte che può essere effettuata in ogni momento, attesa la sua natura di pubblicità notizia, non rileva, in questa sede, la asserita malafede del
di conseguenza la eccezione va respinta. CP_1
Per quanto sopra detto la domanda va respinta, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge la domanda;
2) Condanna a rifondere le Parte_1 spese per il presente giudizio in favore di che liquida in CP_1
€ 1.500,00 per compensi professionali oltre oneri di legge.”. La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. L'appellante si duole che il Tribunale abbia respinto la sua domanda di ripetizione d'indebito sull'erroneo presupposto che la somma richiesta sia stata corrisposta alla controparte in esecuzione di un accordo transattivo esitato nella pronuncia di cessazione della materia del contendere di questa Corte n. 4981 del 2017. Sostiene che non è intervenuto alcun accordo transattivo. Osserva la Corte che nel verbale d'udienza ove l'odierna appellante ha precisato le conclusioni all'esito del giudizio definito con la succitata sentenza, la (che aveva già pagato al quanto in questo Pt_1 CP_1 giudizio chiede in restituzione) ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti del (conclusioni analoghe a CP_1 quelle di costui). Risulta evidente dall'esame degli atti, ed è allegato dalla stessa appellante, che ha pagato un corrispettivo in cambio della cancellazione della trascrizione.
pag. 2/3 Ne consegue che, all'evidenza, ha riconosciuto di aver pagato in virtù di un accordo giacchè, diversamente, avrebbe dedotto e domandato tutt'altro in quella sede. La richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere assorbe e supera, pertanto, ogni eventuale riserva di ripetizione precedentemente formulata. Anche se non si è trattato di una transazione della lite, non pare revocabile in dubbio che l'accordo sia stato concluso per rendere gli immobili commerciabili e, pertanto, stante l'indiscussa legittimità della trascrizione e la libera determinazione della non vi sono ragioni per ritenere che Pt_1 il pagamento in questione possa costituire un indebito. Quanto, poi, alla censura formulata sul presupposto di essere soggetto terzo rispetto al debitore, appare appena il caso di rilevare che, comunque, ha concluso l'accordo di cui sopra per liberare i propri immobili e renderli commerciabili. Respinge la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria proposta dal per mancanza di prova in ordine alla temerarietà. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna alla rifusione in Parte_1 favore di delle spese di lite nella misura che liquida in CP_1 euro 3.500,00, oltre spese generali ed oneri di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente
pag. 3/3