Sentenza breve 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 02/12/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01384/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01779/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1779 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Maiellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, Sportello Unico per l’Immigrazione di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
del provvedimento prot. n.68672 del 20-8-2025 con cui la Prefettura-SUI di Foggia ha decretato <<la revoca del Nulla-Osta in premessa indicato>> e cioè <<il Nulla-Osta all'ingresso in favore del lavoratore di cui all'allegato elenco sull'istanza presentata dal sig. -OMISSIS->> nonché di tutti gli atti precedenti, seguenti e connessi a quello impugnato, ivi compreso l'ancorchè sconosciuto <<Parere ostativo del/dei componente/i dello Sportello di Foggia>>.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. LO EN e uditi per le parti i difensori, avv. Michele Maiellaro per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Lydia Fiandaca per le Amministrazioni intimate;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con ricorso notificato il 22.10.2025, depositato il 9.11.2025, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca del Nulla Osta al lavoro stagionale, deducendo la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento al lavoratore e la violazione dell'art. 24 T.U. Immigrazione, sostenendo di aver regolarmente lavorato e che la documentazione alloggiativa, seppur inviata tardivamente dal datore di lavoro, doveva essere comunque valutata dall'Amministrazione.
Premesso altresì, che l'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di stile, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Preso atto che all’udienza del 26.11.2025 la causa è passata in decisione, dando avviso di una possibile definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a..
Ritenuto che il ricorso sia infondato e vada quindi respinto, richiamando per relationem anche quanto statuito nella sentenza emessa all’esito del giudizio NRG 1777 del 2025, passata in decisione nella medesima udienza camerale.
Considerato, infatti, che la disciplina dell'immigrazione (artt. 5- bis e 24 del T.U.) subordina l'ingresso e la permanenza del lavoratore straniero alla garanzia effettiva di un alloggio idoneo, requisito che deve sussistere senza soluzione di continuità fin dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale. Dagli atti di causa e dalle stesse deduzioni di parte ricorrente è emerso, infatti, che questi abbia fatto ingresso in Italia in data 1.7.2024, mentre la documentazione alloggiativa prodotta dal datore di lavoro (contratto di locazione e certificato di idoneità) attesta la disponibilità di un alloggio idoneo soltanto a far data dal maggio 2025, ossia addirittura riferito ad un periodo successivo alla stessa scadenza del titolo di soggiorno (lavoro stagionale di nove mesi).
Considerato quindi, il significativo lasso temporale (da luglio 2024 a maggio 2025) durante il quale il ricorrente ha soggiornato in Italia in assenza di una certificata idoneità alloggiativa, richiesta a tutela della sua dignità e sicurezza nonché del rispetto della normativa di ingresso e lavoro regolare;
Ritenuto, pertanto, che l'Amministrazione non avrebbe potuto adottare una determinazione diversa dalla revoca del nulla osta, in quanto la documentazione sopravvenuta, idonea a coprire solo l'ulteriore – ed irrilevante - periodo di permanenza, avrebbe comportato la legittimazione ex post di una condizione di irregolarità protrattasi per tutto il tempo in cui, invece, era autorizzato a soggiornare in Italia, in contrasto evidente con la ratio di tutela e sicurezza sociale sottesa alla normativa di settore (cfr. natura “stagionale” del nulla osta rilasciato).
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN BL, Presidente
LO Ieva, Primo Referendario
LO EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO EN | IN BL |
IL SEGRETARIO