Art. 2.
L' articolo 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1240 , e' sostituito dal seguente:
"Per il conseguimento dei suoi fini l'Istituto e' dotato di:
1) un gabinetto di chimica;
2) un gabinetto di fisica;
3) un gabinetto di microbiologia;
4) un gabinetto di tecnologia;
5) un gabinetto fotografico;
6) un gabinetto radiografico;
7) un laboratorio di restauro per ciascun settore delle tecniche artistiche;
8) una attrezzatura scolastica per l'insegnamento del restauro;
9) un archivio per la documentazione dei restauri;
10) un archivio amministrativo;
11) una segreteria;
12) un ufficio amministrativo.
L'Istituto pubblica in un proprio bollettino periodico i risultati delle sue attivita'".
L' articolo 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1240 , e' sostituito dal seguente:
"Per il conseguimento dei suoi fini l'Istituto e' dotato di:
1) un gabinetto di chimica;
2) un gabinetto di fisica;
3) un gabinetto di microbiologia;
4) un gabinetto di tecnologia;
5) un gabinetto fotografico;
6) un gabinetto radiografico;
7) un laboratorio di restauro per ciascun settore delle tecniche artistiche;
8) una attrezzatura scolastica per l'insegnamento del restauro;
9) un archivio per la documentazione dei restauri;
10) un archivio amministrativo;
11) una segreteria;
12) un ufficio amministrativo.
L'Istituto pubblica in un proprio bollettino periodico i risultati delle sue attivita'".