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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10740/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA FAMIGLIA
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10740/2024 promossa congiuntamente da:
, nato in [...] il [...] (CF: ), con l'avv. Mauro Zanni, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Capriolo
e
, nata in [...] il [...] (CF: , con l'avv. Cristian Parte_2 C.F._2
Corioni, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 14 e 16 maggio 2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«- confermare l'assegnazione definitiva della casa coniugale sita a Capriolo (Bs) via Roma n.
29 al sig. con tutti gli arredi in essa contenuti e relativi oneri derivanti dal Parte_1 contratto di locazione a carico del sig. Parte_1
- ciascun coniuge conferma di essere economicamente autosufficiente e resterà titolare esclusivo del saldo del proprio conto corrente dichiarando di nulla avere a che pretendere reciprocamente per eventuali debiti contratti durante il matrimonio;
- a ciascun coniuge rimarrà assegnata l'automobile di cui lo stesso è proprietario;
- le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordinare all'Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della sentenza. Rinuncia all'impugnazione della sentenza.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 473 Bis 12 II comma c.p.c., come richiamato dall'art. 473 bis 51 II
c.p.c., che tra le parti non vi sono, né vi sono stati, altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/08/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di AP (BS) (atto n. 29, parte II, serie C, anno 2022) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 834/2024 pubblicata il 20.12.2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato Parte_1 Parte_2 in India il 18.08.2024, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Capriolo dell'anno 2022, parte II, serie C, n. 29;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del giorno 11.7.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA FAMIGLIA
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10740/2024 promossa congiuntamente da:
, nato in [...] il [...] (CF: ), con l'avv. Mauro Zanni, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Capriolo
e
, nata in [...] il [...] (CF: , con l'avv. Cristian Parte_2 C.F._2
Corioni, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 14 e 16 maggio 2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«- confermare l'assegnazione definitiva della casa coniugale sita a Capriolo (Bs) via Roma n.
29 al sig. con tutti gli arredi in essa contenuti e relativi oneri derivanti dal Parte_1 contratto di locazione a carico del sig. Parte_1
- ciascun coniuge conferma di essere economicamente autosufficiente e resterà titolare esclusivo del saldo del proprio conto corrente dichiarando di nulla avere a che pretendere reciprocamente per eventuali debiti contratti durante il matrimonio;
- a ciascun coniuge rimarrà assegnata l'automobile di cui lo stesso è proprietario;
- le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordinare all'Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della sentenza. Rinuncia all'impugnazione della sentenza.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 473 Bis 12 II comma c.p.c., come richiamato dall'art. 473 bis 51 II
c.p.c., che tra le parti non vi sono, né vi sono stati, altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/08/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di AP (BS) (atto n. 29, parte II, serie C, anno 2022) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 834/2024 pubblicata il 20.12.2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato Parte_1 Parte_2 in India il 18.08.2024, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Capriolo dell'anno 2022, parte II, serie C, n. 29;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del giorno 11.7.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti