Articolo 4 della Legge 29 dicembre 1955, n. 1342
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 gennaio 1956
Art. 4.
Le domande di sussidio per la riparazione dei fabbricati rurali di cui al precedente articolo devono essere corredate del certificato catastale di attualita' e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell' art. 1153 del Codice civile . A tale fine potra' essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla Pretura o davanti un notaio da quattro testimoni, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria, e sotto la sua personale responsabilita', dal sindaco del Comune.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1956