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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1318/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1318/2023 con OGGETTO: Mutuo promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PETRALLI ANDREA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
MULE' GIUSEPPE.
APPELLATA
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 3542/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 21 dicembre 2022.
CONCLUSIONI
In data 16 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante : Parte_1
"Piaccia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione reietta:
- riformare la sentenza n. 3542/2022 pronunciata nel procedimento R.G. n. 9648/2020 in data 21/12/2022 dal Tribunale di Firenze e comunque meglio descritta in epigrafe, con conseguente accoglimento delle conclusioni di parte attrice-appellante di cui in primo grado e revoca del decreto ingiuntivo n. 2285/2020 (R.G. n. 2978/2020) del Tri- bunale di Firenze e conseguente rigetto della domanda di parte convenuta-appellata in primo grado. Con ogni consequenziale provvedimento.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata Controparte_1
“Voglia, Ill.ma Corte d'Appello adita, contraris reiectiis così giudicare:
In via principale, nel merito,
- rigettare l'appello proposto dalla SI.ra e, per l'effetto, confermare inte- Parte_1 gralmente la sentenza impugnata.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione al decreto n. 2285/2020 del Parte_1
Tribunale di Firenze con il quale le era ingiunto il pagamento a Controparte_1 di € 7.511,39, quale residuo dovuto per il contratto di finanziamento n. 5020232200 sot- toscritto in data 14/09/2012, rilevando ed eccependo:
- che, essendo in ritardo nel pagamento delle rate da aprile ad agosto 2014 aveva trasmesso ad una agenzia di recupero crediti che operava per due assegni CP_1
2 “a garanzia”, che erano stati poi posti all'incasso nonostante nelle more le stesse rate fos- sero state pagate mediante addebito sul c/c di domiciliazione postale acceso presso
[...]
; CP_2
- che gli assegni erano stati protestati posto che la provvista sul conto era stata esau- rita con gli addebiti ed erano state effettuate le segnalazioni alla centrale rischi;
- che per tale vicenda aveva citato in giudizio ed il Tribunale di Fi- CP_1 renze con sentenza n. 3395/2019 pubbl. il 13/11/2019 aveva condannata la convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 20.000,00.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto ed in particolare osservando:
- che aveva dato esecuzione alla sentenza n. n. 3395/2019, corrispon- CP_1 dendo i relativi importi anche a titolo di spese legali;
- che la risoluzione del contratto per inadempimento era stata intimata per il man- cato pagamento delle rate successive.
Istruita la causa con documenti il Tribunale di Firenze con sentenza n. 3542/2022 pubblicata il 21 dicembre 2022 rigettava l'opposizione e confermava il decreto opposto con condanna della parte attrice in opposizione al rimborso delle spese di lite.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Risulta documentalmente che stante il persistente inadempimento la in CP_3 data 5 aprile 2016 (doc. 4 parte opposta) ha comunicato all'attrice opponente la deca- denza dal beneficio del termine. Il contratto di mutuo si è quindi risolto in quella data ed
è sorto l'obbligo restitutorio dell'intera somma mutuata in unica soluzione.
Parte attrice si è resa inadempiente alle proprie obbligazioni e tale è rimasta anche successivamente alla sentenza del Tribunale che le riconosceva il risarcimento, un risar- cimento sufficiente a coprire sia il debito proprio che quello del coniuge . CP_4
Alla richiesta formale di restituire il dovuto, la debitrice, unitamente al marito, propo- neva un pagamento “a saldo e stralcio” e ciò senza alcuna motivazione né logica né giu- ridica, come risulta dal documento 6 di parte opposta. Inoltre proponeva di restituire, a rate, solo il capitale, omettendo gli interessi compensativi.
L'importo ingiunto è quindi dovuto e l'opposizione deve essere respinta”.
3 L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata er- Parte_1 rata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione
1) erronea/incompleta ricostruzione dei fatti;
difetto di motivazione su fatti determi- nanti del giudizio;
2) erronea/incompleta ricostruzione dell'oggetto del giudizio;
difetto di motivazione su fatti determinanti del giudizio;
3) difetto di motivazione per omessa pronuncia sul mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla convenuta-opposta circa l'assunto grave inadempimento della mutuataria, tale da determinare/giustificare la risoluzione del contratto di finanziamento e la restituzione in unica soluzione dell'importo finanziato
4) difetto di motivazione su un fatto determinante del giudizio;
erronea interpreta- zione delle risultanze probatorie in atti
5) omissione di pronuncia sulla domanda risarcitoria di parte opponente relativa all'accertamento della violazione da parte di dei principi di corret- Controparte_1 tezza e di buona fede in senso oggettivo di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all'e- secuzione dei contratti di finanziamento “Prestito Personale Banco-Posta” di cui in narra- tiva, stipulati con i SI.ri , nonché la temerarietà della condotta ex- Parte_1 tra-processuale e processuale di controparte, concretatasi nella richiesta di un provvedi- mento monitorio, ottenuto grazie ad una ricostruzione della vicenda del tutto difforme dalla realtà.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che contestava le censure mosse Controparte_1 da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la con- ferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
4 c.p.c. in data 16 gennaio 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impu- gnata.
3. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente in quanto con- nessi.
Parte appellante anche in questa sede ripercorre la vicenda definita in primo grado con la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3395/2019, che è stata, nella sostanza, l'unico motivo posto a fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo (“Risulta agli atti do- cumentalmente (cfr. doc. 6 in atti attore-opponente) che l'assegno richiesto a garanzia è stato intestato e riscosso direttamente dalla che ha provveduto essa Controparte_1 stessa ad incassare e si riferisce a rate del 2014. - E' fatto documentalmente provato in atti (cfr. Docc. 5 e 6 in atti opponente;
doc. 4 in atti convenuto-opposto), che la società
fosse stata incaricata solamente di sollecitare il mutuatario moroso e che la Pt_2 morosità rientrava nella tolleranza contrattuale (una rata); ciò in quanto prima del doppio incasso la banca non ha mai contestato/segnalato alcun inadempimento alla mutuataria. Solo nel 2016, ben 2 anni dopo l'intervento a sollecito e recupero della rata in ritardo da parte dell'agenzia , dopo aver effettuato scorrettamente il doppio Pt_2 incasso, dopo aver abusivamente segnalato al CRIF la mutuataria e dopo aver ricevuto da parte del legale della mutuataria la contestazione in tal senso (cfr. doc. 11 in atti at- tore-opponente) la , comunicava la volontà di risolvere il contratto di Controparte_1 finanziamento […] Diversamente da quanto afferma controparte, la comparente non ha mai negato di voler riprendere il pagamento delle rate secondo gli accordi contrattuali non risolti (quantomeno non per sua colpa) ma è stata messa anche nella impossibilità di farlo […] il doc. 4 in atti convenuto-opposto è datato 05/04/2016, mentre i fatti relativi all'intervento dell'agenzia e gli assegni “a garanzia” sono del aprile 2014 (cfr. CP_5 docc. 5 e 6 in atti opponente); tali assegni regolarmente emessi e protestati “per mancata provvista” dalla per la nota vicenda dimostrano che la mutuataria Controparte_1 non risultava ancora “ a sofferenza” […] Il quantum risarcitorio valutato dal giudice del
5 separato giudizio citato in narrativa e determinato dalla valutazione della gravità dell'inadempimento della banca, non giustifica la pretesa di quest'ultima alla sua ripeti- zione immediata ed in unica soluzione, così come avanzata nel decreto ingiuntivo oppo- sto, fondata su una ulteriore scorrettezza”).
Si tratta di considerazioni irrilevanti.
In fatto è opportuno precisare:
a) che non vi è stato alcun “doppio pagamento” delle rate aprile-agosto 2014, posto che, come meglio chiarito nell'atto di citazione introduttivo del separato giudizio (vedi doc. 12 di parte attrice in primo grado), gli assegni consegnati “in garanzia” pur essendo stati illegittimamente posti all'incasso dopo l'addebito dei medesimi importi sul c/c sono rimasti impagati per mancanza di provvista e protestati;
b) che la risoluzione è stata intimata con missiva dell'aprile 2016 per il mancato pa- gamento di numerose rate, successive a quelle di aprile-agosto 2014 (vedi doc. 4 di parte convenuta opposta);
c) che il decreto ingiuntivo, indipendentemente dalla risoluzione, è stato comunque emesso nel giugno 2020, molto dopo l'integrale scadenza delle 84 rate mensili previste nel contratto del settembre 2012; nel ricorso monitorio era dato atto del precedente con- tenzioso definito in primo grado con la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3395/2019
(alla quale non è contestato che bbia dato integrale esecuzione, con Controparte_1 pagamento delle relative somme sia a titolo risarcitorio che di rimborso spese);
d) ha documentato il proprio credito sulla base del contratto di fi- CP_1 nanziamento ed allegando l'inadempimento (vedi tra le altre Cass. Sez. Un., 30/10/2001,
n.13533: “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare
l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”) mentre parte attrice in opposizione attuale appel- lante non ha allegato né tanto meno provato pagamenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli già computati dal creditore.
6 La valutazione del Tribunale circa il persistente ed ingiustificato inadempimento è quindi fondata: la condotta scorretta di consistente nell'aver posto all'in- CP_1 casso gli assegni “in garanzia” nonostante l'addebito dei relativi importi sul conto cor- rente era già stata oggetto di separato giudizio ma non poteva giustificare il mancato pa- gamento delle residue rate, specie a fronte dell'integrale esecuzione da parte di CP_1
della sentenza conclusiva di tale separato giudizio, con versamento dei relativi im-
[...] porti.
4. L'appello va quindi respinto con conferma della sentenza impugnata anche in or- dine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccom- benza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € 3.000,00 (fase di studio € 800,00; fase introduttiva € 700,00; fase decisionale € 1.500,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contra- ria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 3542/2022 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Firenze pubblicata il 21 dicembre 2022, così provvede
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese pro- cessuali del grado, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre 15% spese generali, esborsi,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
7 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1318/2023 con OGGETTO: Mutuo promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PETRALLI ANDREA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
MULE' GIUSEPPE.
APPELLATA
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 3542/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 21 dicembre 2022.
CONCLUSIONI
In data 16 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante : Parte_1
"Piaccia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione reietta:
- riformare la sentenza n. 3542/2022 pronunciata nel procedimento R.G. n. 9648/2020 in data 21/12/2022 dal Tribunale di Firenze e comunque meglio descritta in epigrafe, con conseguente accoglimento delle conclusioni di parte attrice-appellante di cui in primo grado e revoca del decreto ingiuntivo n. 2285/2020 (R.G. n. 2978/2020) del Tri- bunale di Firenze e conseguente rigetto della domanda di parte convenuta-appellata in primo grado. Con ogni consequenziale provvedimento.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata Controparte_1
“Voglia, Ill.ma Corte d'Appello adita, contraris reiectiis così giudicare:
In via principale, nel merito,
- rigettare l'appello proposto dalla SI.ra e, per l'effetto, confermare inte- Parte_1 gralmente la sentenza impugnata.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione al decreto n. 2285/2020 del Parte_1
Tribunale di Firenze con il quale le era ingiunto il pagamento a Controparte_1 di € 7.511,39, quale residuo dovuto per il contratto di finanziamento n. 5020232200 sot- toscritto in data 14/09/2012, rilevando ed eccependo:
- che, essendo in ritardo nel pagamento delle rate da aprile ad agosto 2014 aveva trasmesso ad una agenzia di recupero crediti che operava per due assegni CP_1
2 “a garanzia”, che erano stati poi posti all'incasso nonostante nelle more le stesse rate fos- sero state pagate mediante addebito sul c/c di domiciliazione postale acceso presso
[...]
; CP_2
- che gli assegni erano stati protestati posto che la provvista sul conto era stata esau- rita con gli addebiti ed erano state effettuate le segnalazioni alla centrale rischi;
- che per tale vicenda aveva citato in giudizio ed il Tribunale di Fi- CP_1 renze con sentenza n. 3395/2019 pubbl. il 13/11/2019 aveva condannata la convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 20.000,00.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto ed in particolare osservando:
- che aveva dato esecuzione alla sentenza n. n. 3395/2019, corrispon- CP_1 dendo i relativi importi anche a titolo di spese legali;
- che la risoluzione del contratto per inadempimento era stata intimata per il man- cato pagamento delle rate successive.
Istruita la causa con documenti il Tribunale di Firenze con sentenza n. 3542/2022 pubblicata il 21 dicembre 2022 rigettava l'opposizione e confermava il decreto opposto con condanna della parte attrice in opposizione al rimborso delle spese di lite.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Risulta documentalmente che stante il persistente inadempimento la in CP_3 data 5 aprile 2016 (doc. 4 parte opposta) ha comunicato all'attrice opponente la deca- denza dal beneficio del termine. Il contratto di mutuo si è quindi risolto in quella data ed
è sorto l'obbligo restitutorio dell'intera somma mutuata in unica soluzione.
Parte attrice si è resa inadempiente alle proprie obbligazioni e tale è rimasta anche successivamente alla sentenza del Tribunale che le riconosceva il risarcimento, un risar- cimento sufficiente a coprire sia il debito proprio che quello del coniuge . CP_4
Alla richiesta formale di restituire il dovuto, la debitrice, unitamente al marito, propo- neva un pagamento “a saldo e stralcio” e ciò senza alcuna motivazione né logica né giu- ridica, come risulta dal documento 6 di parte opposta. Inoltre proponeva di restituire, a rate, solo il capitale, omettendo gli interessi compensativi.
L'importo ingiunto è quindi dovuto e l'opposizione deve essere respinta”.
3 L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata er- Parte_1 rata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione
1) erronea/incompleta ricostruzione dei fatti;
difetto di motivazione su fatti determi- nanti del giudizio;
2) erronea/incompleta ricostruzione dell'oggetto del giudizio;
difetto di motivazione su fatti determinanti del giudizio;
3) difetto di motivazione per omessa pronuncia sul mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla convenuta-opposta circa l'assunto grave inadempimento della mutuataria, tale da determinare/giustificare la risoluzione del contratto di finanziamento e la restituzione in unica soluzione dell'importo finanziato
4) difetto di motivazione su un fatto determinante del giudizio;
erronea interpreta- zione delle risultanze probatorie in atti
5) omissione di pronuncia sulla domanda risarcitoria di parte opponente relativa all'accertamento della violazione da parte di dei principi di corret- Controparte_1 tezza e di buona fede in senso oggettivo di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all'e- secuzione dei contratti di finanziamento “Prestito Personale Banco-Posta” di cui in narra- tiva, stipulati con i SI.ri , nonché la temerarietà della condotta ex- Parte_1 tra-processuale e processuale di controparte, concretatasi nella richiesta di un provvedi- mento monitorio, ottenuto grazie ad una ricostruzione della vicenda del tutto difforme dalla realtà.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che contestava le censure mosse Controparte_1 da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la con- ferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
4 c.p.c. in data 16 gennaio 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impu- gnata.
3. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente in quanto con- nessi.
Parte appellante anche in questa sede ripercorre la vicenda definita in primo grado con la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3395/2019, che è stata, nella sostanza, l'unico motivo posto a fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo (“Risulta agli atti do- cumentalmente (cfr. doc. 6 in atti attore-opponente) che l'assegno richiesto a garanzia è stato intestato e riscosso direttamente dalla che ha provveduto essa Controparte_1 stessa ad incassare e si riferisce a rate del 2014. - E' fatto documentalmente provato in atti (cfr. Docc. 5 e 6 in atti opponente;
doc. 4 in atti convenuto-opposto), che la società
fosse stata incaricata solamente di sollecitare il mutuatario moroso e che la Pt_2 morosità rientrava nella tolleranza contrattuale (una rata); ciò in quanto prima del doppio incasso la banca non ha mai contestato/segnalato alcun inadempimento alla mutuataria. Solo nel 2016, ben 2 anni dopo l'intervento a sollecito e recupero della rata in ritardo da parte dell'agenzia , dopo aver effettuato scorrettamente il doppio Pt_2 incasso, dopo aver abusivamente segnalato al CRIF la mutuataria e dopo aver ricevuto da parte del legale della mutuataria la contestazione in tal senso (cfr. doc. 11 in atti at- tore-opponente) la , comunicava la volontà di risolvere il contratto di Controparte_1 finanziamento […] Diversamente da quanto afferma controparte, la comparente non ha mai negato di voler riprendere il pagamento delle rate secondo gli accordi contrattuali non risolti (quantomeno non per sua colpa) ma è stata messa anche nella impossibilità di farlo […] il doc. 4 in atti convenuto-opposto è datato 05/04/2016, mentre i fatti relativi all'intervento dell'agenzia e gli assegni “a garanzia” sono del aprile 2014 (cfr. CP_5 docc. 5 e 6 in atti opponente); tali assegni regolarmente emessi e protestati “per mancata provvista” dalla per la nota vicenda dimostrano che la mutuataria Controparte_1 non risultava ancora “ a sofferenza” […] Il quantum risarcitorio valutato dal giudice del
5 separato giudizio citato in narrativa e determinato dalla valutazione della gravità dell'inadempimento della banca, non giustifica la pretesa di quest'ultima alla sua ripeti- zione immediata ed in unica soluzione, così come avanzata nel decreto ingiuntivo oppo- sto, fondata su una ulteriore scorrettezza”).
Si tratta di considerazioni irrilevanti.
In fatto è opportuno precisare:
a) che non vi è stato alcun “doppio pagamento” delle rate aprile-agosto 2014, posto che, come meglio chiarito nell'atto di citazione introduttivo del separato giudizio (vedi doc. 12 di parte attrice in primo grado), gli assegni consegnati “in garanzia” pur essendo stati illegittimamente posti all'incasso dopo l'addebito dei medesimi importi sul c/c sono rimasti impagati per mancanza di provvista e protestati;
b) che la risoluzione è stata intimata con missiva dell'aprile 2016 per il mancato pa- gamento di numerose rate, successive a quelle di aprile-agosto 2014 (vedi doc. 4 di parte convenuta opposta);
c) che il decreto ingiuntivo, indipendentemente dalla risoluzione, è stato comunque emesso nel giugno 2020, molto dopo l'integrale scadenza delle 84 rate mensili previste nel contratto del settembre 2012; nel ricorso monitorio era dato atto del precedente con- tenzioso definito in primo grado con la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3395/2019
(alla quale non è contestato che bbia dato integrale esecuzione, con Controparte_1 pagamento delle relative somme sia a titolo risarcitorio che di rimborso spese);
d) ha documentato il proprio credito sulla base del contratto di fi- CP_1 nanziamento ed allegando l'inadempimento (vedi tra le altre Cass. Sez. Un., 30/10/2001,
n.13533: “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare
l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”) mentre parte attrice in opposizione attuale appel- lante non ha allegato né tanto meno provato pagamenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli già computati dal creditore.
6 La valutazione del Tribunale circa il persistente ed ingiustificato inadempimento è quindi fondata: la condotta scorretta di consistente nell'aver posto all'in- CP_1 casso gli assegni “in garanzia” nonostante l'addebito dei relativi importi sul conto cor- rente era già stata oggetto di separato giudizio ma non poteva giustificare il mancato pa- gamento delle residue rate, specie a fronte dell'integrale esecuzione da parte di CP_1
della sentenza conclusiva di tale separato giudizio, con versamento dei relativi im-
[...] porti.
4. L'appello va quindi respinto con conferma della sentenza impugnata anche in or- dine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccom- benza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € 3.000,00 (fase di studio € 800,00; fase introduttiva € 700,00; fase decisionale € 1.500,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contra- ria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 3542/2022 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Firenze pubblicata il 21 dicembre 2022, così provvede
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese pro- cessuali del grado, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre 15% spese generali, esborsi,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
7 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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