Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 01/12/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
n.30905 REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 187/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai seguenti magistrati:
Vito Tenore Presidente rel.
Gabriele Vinciguerra UD
RA ZI UD
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 30905 del registro di segreteria, nei confronti di:
LL CE nato a [...] il [...] (c.f. [...]) ivi residente in [...], rapp.to e difeso dall’ avv. Veronica Ascolese (C.F. [...]), del foro di Torre Annunziata, giusta procura in atti ed elett. te dom.to presso lo studio legale sito in Poggiomarino, alla via Sorrentino 59, fax 081 18769435, (PEC): veronica.ascolese@forotorre.it.
VISTO il provvedimento presidenziale con il quale è stata fissata l’udienza del 26.11.2025;
VISTO il D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di Giustizia Contabile);
UDITI nella pubblica udienza del 22.10.2025 il relatore pres. Vito Tenore, la Procura in persona del Sost.Proc. dr.Fabio D’Aula e l’avv. Ilaria Fustinoni su delega dell’avv. V.Ascolese per il convenuto;
FATTO
1. Con atto di citazione del 9.5.2025, regolarmente notificato, la Procura regionale citava in giudizio il sig.ZO LO, collaboratore scolastico all’epoca dei fatti, chiarendo che, a seguito della segnalazione del Ministero dell’Istruzione, Ufficio scolastico della Lombardia-Varese, del 17.6.2022, era emerso che il convenuto, mediante falsa dichiarazione, si era collocato utilmente in graduatoria presentando domanda presso l’Istituto Comp. “L. Da Vinci” di Milano, in data 2.11.2017 ed era stato contattato ricevendo diversi incarichi di supplenza di III fascia ATA per il triennio 2017-2019 (ottenute nel 2018-2021) in strutture Lombarde indicate alle pagg.5/7 della citazione da intendersi qui trascritte.
In particolare, il convenuto aveva prodotto copia di un diploma di qualifica di “operatore dei servizi di ristorazione settore cucina” asseritamente conseguito il 27.8.2013 nell’anno scolastico 2012/2013 presso l’Istituto SS di San Marco di Castellabate con il voto di 100/100, mentre dalle verifiche svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania era emerso che il convenuto rientrava nell’elenco dei qualificati trasmesso dal SS all’UST di Salerno a maggio 2019 e risultava aver ottenuto la pergamena n. 109602/2012 - operatore dei servizi per la ristorazione cucina. Il nominativo era annotato nel registro dei diplomi acquisiti dalla Polizia giudiziaria presso il citato Istituto Scolastico Professionale (doc.3 Procura), la cui veridicità era stata esclusa dai docenti indicati come componenti della ipotetica commissione degli esami e dai riscontri circa la consegna delle pergamene dei diplomi, cui corrispondeva quello del convenuto, da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Salerno ad altro Istituto Scolastico diverso dal SS.
Infatti, dai successivi controlli, svolti in particolare presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno, era emerso che la pergamena del diploma del convenuto non era veritiera: all’Istituto SS erano stati infatti assegnati dall’Ufficio Scolastico regionale i numeri di pergamena dal 109268 al 109420 (pag. 26 doc. 3 Procura), mentre la pergamena nr. 109602*2012 originale rientrava nello stock dal n. 109562*2012 al 109750*2012, assegnato dall’USP ad altro Istituto scolastico e, precisamente, al “Pittoni” di Pagani.
Nei confronti del convenuto era stata inoltre formulata richiesta di rinvio a giudizio presso il Tribunale di Vallo della Lucania nell’ambito del p.p. 1178/2021, per i reati di truffa (doc. 10 e all. Procura), seguita da rinvio a giudizio, ancora pendente.
Dall’analisi della documentazione pervenuta alla attrice Procura era emerso che l’importo complessivo delle retribuzioni indebitamente percepite dall’ex collaboratore scolastico era quantificabile in euro 26.212,00, come risultava dai cedolini di pagamento acquisiti in istruttoria.
Tutto ciò premesso, la attrice Procura, non potendosi valutare favorevolmente le deduzioni presentate in riscontro all’invito (possesso comunque di un diverso titolo), nè i vantaggi derivanti dall’espletamento prospettato come corretto delle eccepite mansioni minimali svolte in assenza di idoneo titolo e in presenza di contratti nulli sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, chiedeva, prendendo atto (criticandoli alla luce del “dolo determinante” che avrebbe indotto la PA a contrarre) degli orientamenti della Sezione ostativi a condanna in caso di possesso di altro titolo di studio con voto inferiore o della riduzione in caso di assenza del titolo, la condanna del convenuto al pagamento in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito del suddetto importo (calcolato al netto percepito) di euro 26.212,00, oltre accessori, senza riduzione di addebito stante il dolo connotante la condotta falsa e mendace de qua.
2. Il convenuto, ritualmente evocato, si costituiva con l’avv. Veronica Ascolese che, con snella memoria, eccepiva la prescrizione del credito azionato per gli introiti stipendiali anteriori al quinquennio della notifica dell’invito a dedurre, l’assenza di elemento psicologico avendo conseguito dopo esame un diploma che non sapeva essere falso, il possesso comunque di altro titolo abilitante alle mansioni (conseguito nel 2011 presso l’Istituto San Giuseppe di Pagani, qualifica professionale di “operatore della ristorazione”, depositato) e di aver svolto correttamente le stesse, con conseguente rigetto della domanda.
3. Alla pubblica udienza del 26.11.2025, data per letta la relazione sui fatti di causa su consenso delle parti costituite, la Procura contabile, al pari della difesa, ribadiva e sviluppava i propri argomenti.
Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Statuita preliminarmente la giurisdizione di questa Corte a fronte di danno erariale cagionato da un dipendente pubblico al momento dei fatti e non riguardando la vicenda in esame principaliter profili lavoristici, può passarsi al merito della citazione, ben vagliabile ex art.51, d.lgs. n.174 del 2016, in quanto fondata su istruttoria ancorata a segnalazione puntuale e dettagliata che ha originato le indagini.
2. La fattispecie sottoposta al Collegio, non nuova nei suoi profili generali, concerne un ipotizzato danno erariale da indebita percezione di trattamento economico connesso allo svolgimento da parte del convenuto, entrato in graduatorie triennali di Circolo o di Istituto (ex art.4, l. 3 maggio 1999 n. 124, secondo le modalità disciplinate dal Miur con il DM del 13.12.2000 n. 430 e con il DM 640 del 2017), delle prestazioni del profilo professionale di collaboratore scolastico, qualifica di ruolo ottenuta però sulla base di false dichiarazioni sul titolo di studio necessario, ovvero sul possesso del diploma di “operatore dei servizi di ristorazione” asseritamente conseguito nella sezione straordinaria di agosto 2013 nell’anno scolastico 2012/2013 presso l’Istituto SS di San Marco di Castellabate (protagonista di numerose altre identiche vicende vagliate da questa Sezione) con il voto di 100/100, in realtà mai conseguito come acclarato in modo inequivoco sulla scorta della probante documentazione attorea, mutuata da accertamenti penali inequivoci, qui recepita e condivisa.
La contesta assenza di titolo e le somme stipendiali introitate, sulla scorta della produzione documentale della Procura, possono dunque considerarsi circostanze pacifiche, senza dover attendere esiti penali, notoriamente non configuranti pregiudiziale per questa Corte.
Su tale ricorrente questione, la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ribadire che, nell’ipotesi di accesso a posti di impiego pubblico conseguito mediante la falsa attestazione del possesso del titolo di studio richiesto, si versa in una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell’art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro, stante il contrasto con norme fondamentali e generali e con i basilari principi pubblicistici dell’ordinamento (cfr. Corte Cost. n. 296/1990). Pertanto, secondo tale indirizzo giuscontabile, la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato, essendo non espressiva della capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con regolare percorso di studi, non arreca all’ente pubblico alcuna utilità ex art.1, co. l-bis, n.20/1994 e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte (cfr., ex pluribus, C.conti, sez.Lombardia 7.5.2024 n.76; id. n. 263/2022 e n. 138/2023, nonché id., sez. App. Sicilia, n. 243/2012 e n. 469/2014; sez. I App. n. 527/2017; Sez. II App. n. 568/2018; Sez. Toscana n. 463/2021; Sez. Molise, n. 2 e n. 13/2023; Sez. Emilia-Romagna n. 199/2022 e n. 19/2023).
3. Orbene, ad avviso del Collegio, tale approdo giuscontabile, come già affermato da questa Sezione con le sentenze 27 ottobre 2025 n.157, 19 settembre 2025 n.138, 24 febbraio 2025 n.32, 27 maggio 2024 n.97, 5 agosto 2024 n.144, 29.10.2024 n.175 e 4 dicembre 2024 n. 187, va in via generale rimeditato in talune ipotesi alla luce:
a) dell’ampia formulazione dell’art.1, co. l-bis, n.20/1994 che, quale norma speciale e come tale prevalente rispetto all’art.2126 c.c., con dizione chiara, ampia e soprattutto onnicomprensiva (senza eccezione alcuna), fa riferimento allo scomputo quantificatorio dei vantaggi “comunque conseguiti” dalla P.A. o dalla “comunità amministrata” (ancor più evidenti e percepibili se si tratti di attività semplici e non altamente specialistiche come nella specie; da valutare invece in concreto, ed anche parzialmente, in altre più opinabili ipotesi connotate da titoli e requisiti di elevata complessità); né parte attrice, né la PA datrice di lavoro hanno inoltre dato prova, come loro onere, del mancato o minor vantaggio derivante dalla prestazione, davvero basica e minimale, innegabilmente ed oggettivamente resa dal convenuto;
b) dell’art.2126 c.c., che prevede che la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non preclude la produzione degli effetti (ivi compresi i riflessi retributivi) per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione “salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa”. La giurisprudenza ritiene che tale nullità non ricorra in ogni caso di contrarietà con norme imperative di legge, ma solo nei casi in cui il contratto sia contrario ai principi generali di ordine pubblico strettamente intesi e cioè a quelli etici fondamentali dell’ordinamento giuridico (Cass., n.15880/2002; id., 2434/1981). Ma in quest’ultima evenienza, ritenuta sussistente dalla Corte dei conti in caso di rapporto di lavoro fondato sulla produzione di documenti falsi, la Cassazione ha inoltre ritenuto che una illiceità della causa si configura solo quando “lo scopo perseguito dalle parti con il contratto tipico sia in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e buon costume” (ma la PA non persegue certo tale scopo nel filone in esame): Cass., sez.un., 11.1.1973 n.68 e id., 4.6.1999 n.5561, 3 maggio 1986, n. 2991, oltre a Cass., sez.lav., 27.11.1987 n.8830, qualificano illecita la causa se la volontà “di ambo le parti” sia tesa a costituire un rapporto previdenziale vietato da norme imperative di ordine pubblico o se l'attività lavorativa risulti “intrinsecamente e oggettivamente illecita, avente perciò normalmente, per il suo contenuto, rilevanza penale” (ma l’attività lavorativa resa dal convenuto non è intrinsecamente ed oggettivamente illecita, essendo la “causa”, astratta e concreta, conforme ai canoni codicistici del contratto di lavoro subordinato, ma è semmai illecita l’attività dichiarativa prodromica-selettiva “a monte” della prestazione lavorativa resa); inoltre Cass., 9.4.2018 n.8690 esclude la retribuibilità solo in caso di violazioni di “norme di legge attinenti a profili di ordine pubblico” (quali prestazioni sanitarie svolte da chi non abbia titolo) ed ha inoltre ritenuto che l’illiceità dell’oggetto sussiste “ogni qualvolta la prestazione dedotta in contratto sia illecita” (ma la prestazione resa dal convenuto non è di per sé illecita); del resto, la stessa Corte Costituzionale 27 gennaio 2023, n. 8, nel vagliare la legittimità dell'art. 2033 c.c., rispetto alla ripetizione di pagamenti indebiti nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, ha evidenziato come la disciplina dell'art. 2126 c.c., in ragione della protezione da assicurata alla "causa dell'attribuzione, costituita da una attività lavorativa che è stata, di fatto, concretamente prestata, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta", giustifica "sia la pretesa a conseguire il corrispettivo sia, qualora questo sia stato già erogato, l'irripetibilità del medesimo", ponendosi, sotto quest'ultimo profilo, come uno dei parametri di equilibrio dell'ordinamento a fronte di pretese recuperatorie sproporzionate rispetto alle situazioni coinvolte, ma inevitabilmente giustificando e corroborando la centralità della norma anche ove vista sotto il profilo della prestazioni retributive che essa impone siano adempiute, pur in assenza di validità, anche solo in parte, del rapporto di lavoro e delle prestazioni rese; in estrema sintesi, la causa astratta e concreta del contratto di lavoro perfezionatosi tra la PA ed il convenuto e la sua esecuzione non è qualificabile illecita (circostanza ostativa al pagamento ex art.2126 c.c.) non essendo stato il negozio preordinato da ambo le parti a finalità vietate dall’ordinamento (si pensi al caso di un fittizio rapporto di lavoro voluto da ambo le parti per fruire di finanziamenti pubblici legati ad nuove assunzioni o per creare vantaggiose posizioni previdenziali al lavoratore simulando un rapporto subordinato, o per riciclare denaro con retribuzioni gonfiate; oppure si pensi, in altri campi, al caso del contratto di meretricio, cui le parti consensualmente addivengono, ma nullo per contrasto con l’ordine pubblico: Cass. n.4927/2022);
c) degli orientamenti possibilisti della magistratura ordinaria e amministrativa sul medesimo tema (Cass., sez.lav., 31.7.2019 n.20722; id., n.6046/2018; Cons.St., sez.V, 14.10.2014 n.5117; id., sez.III, 2.5.2014 n.2285; id., sez.V, n.1374/2009). E anche in tempi recenti, la Cassazione ha rimarcato (Cass., sez. lav., 26.6.2023 n.1863) come gli impegni di spesa possono certamente impedire di riconoscere aumenti di corrispettivo non coperti da una regolare conduzione della contrattazione o da altri presupposti necessari per il loro riconoscimento, ma non possono impedire in toto il pagamento, se la prestazione sia resa non insciente o prohibente domino o comunque in modo incoerente con la volontà del datore. Semmai il tema si sposta sul piano della responsabilità verso la Pubblica Amministrazione dei preposti che non avrebbero dovuto consentire le prestazioni effettuando rapidi controlli sui titoli del convenuto, ma non può ammettersi che il sistema giuridico, contro il disposto di norme centrali di esso (art.35 e 36 cost.), sia alla fine declinato in pregiudizio del prestatore di lavoro subordinato che abbia svolto l'attività sua propria ed alla cui tutela sono di presidio i principi costituzionali.
Ha inoltre soggiunto Cass., sez.II pen., sez. II, 25.2.2021 n. 12791 che quando sia commesso il reato di truffa finalizzata all'assunzione di un pubblico impiego, che si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio, al lavoratore spetta comunque la retribuzione per l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa richiesta, giusta la disciplina dettata dagli artt. 2126 e 2129 c.c., salvo che ricorra un'ipotesi di contrarietà della causa del contratto a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume ex art. 1343 c.c. (ma, si ripete, la prestazione resa dal convenuto non è di per sé causalmente illecita), un utilizzo dello strumento contrattuale per frodare la legge ex art. 1344 c.c. , ovvero un motivo illecito, comune alle parti o determinante, ex art. 1345 c.c. (ipotesi, queste ultime due, qui non ipotizzabili). In tal senso anche Cass., sez. II , 3/6/2009 , n. 26270, secondo cui in tema di truffa in assunzione ad un pubblico impiego (ottenuta, nella fattispecie, mediante esibizione di falso diploma di infermiere), il requisito dell'ingiusto profitto, una volta accertata l'esplicazione della prestazione lavorativa richiesta, non può essere ravvisato nella percezione dei ratei di retribuzione, i quali sono dovuti al dipendente in forza del disposto di cui agli art. 2126 e 2129 c.c.: ne consegue che il reato, di natura istantanea, si consuma all'atto della costituzione del rapporto impiegatizio.
4. Sul piano sistemico, giova inoltre ricordare che da epoca ormai risalente, la giurisprudenza della Cassazione e la dottrina hanno abbandonato la concezione rigidamente oggettiva della causa del contratto, con l'ammissione che anche un contratto tipico - quale indubbiamente è quello di lavoro subordinato - possa avere causa illecita perché "la funzione del negozio non deve rimanere nel limbo dell'astrattezza, ma deve essere presente nel contratto tipico, il quale cioè deve avere una funzione concreta". Ma ha distinto, "proprio in considerazione della disciplina differenziata dell'art. 2126 c.c.", all'interno dell'ampia categoria del contratto illegale, quella del contratto illecito, essendo tale il contratto con oggetto illecito, ovvero se illecita sia (art. 1343 c.c.) o si reputi (art. 1344 c.c.) la causa ovvero il motivo determinante (art. 1345 c.c.), giungendo alla conclusione che nel lavoro prestato in violazione di norme proibitive dell'assunzione non si ha oggetto illecito (in quanto la prestazione non è intrinsecamente illecita), nè illiceità della causa, mancando il contrasto "con i principi etici fondamentali dell'ordinamento", e si versa, invece, nel campo della mera, ristretta illegalità (Cass., sez. un., 11.1.1973, n. 63; id., sez.lav., 12.11.2002 n.15880); con l'ulteriore precisazione che l'illiceità richiede il contrasto con i principi di ordine pubblico o con norme imperative che di per sè appartengono all'ordine pubblico, nella prospettiva di una lettura dell'art. 1418 c.c. che ne riferisce il primo comma alla fattispecie (autonoma) del contratto meramente illegale per generico contrasto con norme imperative, e il secondo comma al contratto propriamente illecito (Cass., sez. un., 8.5.1976, n. 1609). Nei successivi sviluppi della giurisprudenza, l'orientamento si è consolidato e, soprattutto, ne è stato sottolineato il fondamento costituzionale, atteso che soltanto il concetto di illiceità della causa (o dell'oggetto) così circoscritto, consente di interpretare la norma in senso conforme ai principi di tutela del lavoro in tutte le sue forme (art. 35 cost.) e di garanzia di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione (art. 36). Ed infatti, la Corte costituzionale ha dato autorevole avallo a tale interpretazione, osservando che l'art. 2126 c.c. impedisce la tutela del lavoro soltanto in caso di illiceità "in senso forte", cioè per contrasto con norme generali e fondamentali e con principi basilari dell'ordinamento (cfr. C. cost. 19.6.1990, n. 296; 27.5.1992, n. 236; ord. 100-2002). Nella specie, non appare dunque configurabile nei rapporti tra il convenuto e la PA un contratto connotato da illiceità della causa (ostativa al pagamento delle mansioni svolte), mancando il contrasto "con i principi etici fondamentali dell'ordinamento", e si versa, invece, nel campo della mera, ristretta illegalità.
5. In conclusione, sia l’ampia dizione dell’art.1, co. l-bis, n.20/1994, lex specialis rispetto all’art.2126 c.c., sia la applicabilità di questa stessa norma che impone il pagamento delle prestazioni di fatto salvo che le parti, congiuntamente e pariteticamente, si siano codeterminate ad un contratto causalmente illecito "in senso forte", cioè in contrasto con norme generali e fondamentali e con principi basilari dell'ordinamento, portano, sulla scorta della miglior giurisprudenza civile, ad un superamento del tralaticio indirizzo giuscontabile ostativo in materia, quanto meno a fronte di prestazione routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione.
6. In coerente sviluppo e affinamento degli enunciati delle suddette sentenze n.157/2025, n.138/2025, n.32/2025, 97/2024, 5.8.2024 n.144, 29.10.2024 n.175 e 4 dicembre 2024 n. 187 della Sezione (seguite anche da favorevoli adesioni dottrinali e confortate da altra giurisprudenza nazionale: cfr. C.conti Sez. giur. Piemonte, 14 ottobre 2024, n. 112; Sez. giur. Piemonte, 14 novembre 2024, n. 122; Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, 27 novembre 2024, n. 40; Sez. giur. Piemonte, 20 dicembre 2024, n. 320 e su fattispecie distinta ma che pone il medesimo tema Corte conti, Sez. giur. Puglia, 2 settembre 2024, n. 169), vanno dunque distinte tre ipotesi: a) la prima afferente prestazioni non routinarie che richiedono titoli di elevata specializzazione non posseduti (es. prestazioni rese da medico privo di laurea), per la quale è ben giustificabile il tradizionale indirizzo di questa Corte ostativo al riconoscimento di una utilitas fruita dalla PA, con conseguente pieno obbligo di restituzione integrale al datore delle retribuzioni erogate; b) la seconda, già vagliata da questa Sezione nella sentenze 27.10.2025 n.157 e 27 maggio 2024 n.97, relativa a prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione (es. quelle meramente operative di un bidello) che sono comunque svolte da soggetto in possesso del titolo prescritto, anche se con votazione inferiore a quella indicata nel titolo mendace (es 100/100). Tale evenienza, in cui l’unico soggetto danneggiato è il terzo aspirante all’incarico scavalcato in graduatoria dal convenuto con la falsa attestazione con voto superiore al reale, non vede assolutamente lesa la PA, che ha fruito di una prestazione di minimale complessità da parte di soggetto titolato, pienamente comparabile a quella rendibile da un soggetto con voto di diploma più elevato. Tale evenienza porta al rigetto della pretesa attorea, e non ad una mera riduzione come pur argutamente prospettato dalla attrice Procura, stante la piena fruizione da parte della PA e della comunità amministrata della prestazione quale “vantaggio comunque conseguito”; c) la terza ipotesi, già vagliata dalla Sezione con sentenze 19.9.2025 n.138, 24.2.2025 n.32, 5.8.2024 n.144, 29.10.2024 n.175 e 4 dicembre 2024 n. 187 e qui configurata, attiene allo svolgimento di prestazioni routinarie e basiche che non richiedono titoli di elevata specializzazione (es. quelle meramente operative di un bidello) che sono svolte da soggetto non in possesso del titolo prescritto e autore di mera produzione di titolo falso. In tale ipotesi, ferma restando la valenza penale, disciplinare e civile (per aver leso il diritto di altro aspirante all’incarico), a fronte di prestazioni materiali e meramente operative comunque rese, la PA (e la comunità amministrata: studenti, insegnanti, genitori, scuola) ha innegabilmente fruito di un vantaggio ex art.1, co.1-bis, l. n.20 del 1994, pari almeno, e in via meramente prudenziale, del 50% della prestazione resa.
Osserva incidentalmente il giudicante che nella specie, quandanche il convenuto avesse realmente conseguito un distinto diploma censurabilmente prodotto dalla difesa solo nell’imminenza dell’udienza di discussione (conseguito presso l’Istituto paritario San Giuseppe di Pagani, qualifica professionale di “operatore della ristorazione”, voto 97/100), lo stesso risulta rilasciato il 5.11.2021, ergo dopo i fatti di causa. Pertanto tale titolo, ancorchè fosse stato conseguito, non ha alcun rilevanza ai fini del decidere, non avendo, ovviamente, una portata “qualificante” retroattiva sui titoli professionali richiesti al convenuto.
Ne consegue che la presente decisione si fonda sull’opzione per l’ipotesi c) del predetto schema ricostruttivo.
Il carattere e la natura minimali delle mansioni effettivamente svolte come collaboratore amministrativo, nell’ambito di quelle previste dal CCNL di Comparto (che si traducono in mera accoglienza e vigilanza generica degli alunni e pulizia dei locali) portano dunque il Collegio a valutare parzialmente non inutili le mansioni che il convenuto risulta aver svolto nelle istituzioni scolastiche ove ha lavorato. Tali mansioni risultano oggettivamente espletate e da nessuno contestate. Né parte attrice (o la P.A. datrice nelle sedi proprie) ha del resto contestato, né dato prova, come suo onere, che il convenuto fosse stato assunto ed adibito a mansioni diverse, ovvero il mancato o minor vantaggio derivante dalla prestazione materiale, comunque di fatto resa e meramente esecutiva (pulizia locali, accompagnamento alunni, apertura e chiusura scuola).
E’ in conclusione evidente un evidente parziale vantaggio per la P.A. corrispondente, in via equitativa, alla metà erogazione stipendiale riconosciuta per quella qualifica, con conseguente parziale accoglimento della domanda.
In altre parole, ferma restando la già segnalata valenza penale, disciplinare e civile (per evidenti danni arrecati ai soggetti scavalcati e pretermessi dalle supplenze e dagli incarichi sulla base di titolo falso del convenuto) della condotta mendace del convenuto, sotto il diverso profilo amministrativo-contabile, l’aver reso di fatto le prestazioni di bidello presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rendono ben considerabili come parziale “vantaggio” reso alla PA ed alla comunità amministrata ex art.1, co. l-bis, n.20/1994 le mansioni svolte dal convenuto e rendono quindi leciti ex art.2126 c.c. e non totalmente forieri di danno erariale gli esborsi stipendiali a favore del convenuto.
Del resto, anche in qualche risalente precedente di questa Corte (C.conti, sez.giur.Basilicata, 2.2.2005 n.14) si è correttamente affermato che va ravvisato danno ingiusto risarcibile a titolo di dolo nel comportamento del dipendente di una Asl che abbia conseguito l'impiego producendo falsi documenti, commisurato sia agli stipendi non dovuti che ai compensi per incarichi e missioni, potendosi invocare la "compensatio lucri cum damno" nei soli limiti delle retribuzioni riferibili allo svolgimento di mansioni lavorative generiche e suscettibili di essere svolte a prescindere dal possesso del titolo di studio falsamente presentato.
7. Il convenuto va quindi condannato al pagamento a favore del MIM del 50% della somma reclamata dalla Procura (euro 26.212,00), pari a euro 13.106,00, già rivalutati, oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo. Le spese di giudizio sono a carico del convenuto e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, AN LL CE nato a [...] il [...] (c.f. [...]) al pagamento a favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito della somma di euro 13.106,00, già rivalutati, oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo. Liquida le spese di giudizio in euro 77,10 (settantasette/10) e le pone a carico del convenuto.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
IL PRESIDENTE Rel. Est.
(Vito Tenore)
Firmato digitalmente
Depositata in Segreteria il 01/12/2025 Il Direttore di Segreteria
S. EL