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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/09/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 23 settembre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 796 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F.: ), residente in [...] C.F._1
Cristoforo Colombo n. 22, ed elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Maria Bakunin n. 161, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.
OPPONENTE
E
, (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Roma, via E. Q. Visconti n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore.
OPPOSTA CONTUMACE
E
, (C.F. e P.I.: , con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_2
Via Giuseppe Grezar n. 14, per gli effetti del presente giudizio in persona del suo procuratore speciale pro-tempore, rappresentata e difesa ai fini del presente atto dall'Avv. Luca CP_3
Tamburelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia Via Pellas n. 20/a, giusta procura in atti telematici.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “VOGLIA IL TRIBUNALE ADITO
1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato,
2) Accogliere il ricorso e, per l'effetto ANNULLARE il provvedimento impugnato;
3) In ogni caso, condannare la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfettario, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Opposta Agenzia: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
IN VIA VIA PRELIMINARE
Respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato perché infondata in fatto e diritto come ampiamente dimostrato ed argomentato nel corpo dell'atto;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente, nessuna esclusa, in quanto destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni espresse in atti, dichiarando quindi valida
e legittima la pretesa erariale come indicata nell'intimazione di pagamento
05120249003259054/000 in relazione alla cartella di pagamento n. 05120120035685451000 ed in particolare alla voce relativa al ruolo emesso da oggetto del Controparte_1
presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13 settembre 2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 05120249003259054/000, notificata in data 27/08/2024, con riferimento alla sola cartella di pagamento n. 05120120035685451000 – ruolo emesso da
- per l'importo di euro 978,32 notificata in data Controparte_1
19/03/2013. Egli conveniva in giudizio quest'ultima e l' Controparte_2 chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
In relazione tal detto importo di euro 978,32 deduceva: (i) d'aver aderito alla c.d. rottamazione-ter; (ii) d'aver ricevuto da la comunicazione del debito residuo oggetto CP_4
della definizione agevolata e (iii) d'aver eseguito tutti i pagamenti previsti con conseguente estinzione del credito della CP_1
2. L' resisteva alla domanda rilevando come il ricorrente Controparte_2
non avesse rispettato il piano di pagamento rateale di cui aveva beneficiato.
3. Nessuno si costituiva per la di cui va Controparte_5
dichiarata la contumacia.
4. All'odierna udienza – svoltasi nelle forme della trattazione scritta - la causa, documentalmente istruita, è stata decisa con sentenza depositata nel sistema telematico.
***
5. L'opposizione avverso l'intimazione di pagamento emessa e notificata da va CP_4
qualificata come opposizione all'esecuzione qualora si intenda far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento. Nel caso di specie, poiché la parte opponente ha eccepito l'estinzione del credito per intervenuto pagamento in sede di definizione agevolata, l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione investendo l'“an” dell'azione esecutiva e cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa.
6. Pacifico che il in data 06/12/2018 ha presentato dichiarazione di adesione alla Pt_1
definizione agevolata presentata, prot. n. 2018-ADERISC-6364547 per i carichi di cui alla cartella di pagamento n. 05120120035685451000 (doc. 2 res.). ha quindi comunicato CP_4 al ricorrente l'importo di quanto dovuto con comunicazione n. 05190201903380839130 in atti (doc. 3 res.) ovvero: il debito residuo pari a euro 2.164,83 oggetto di definizione agevolata e il debito da pagare per la definizione pari a euro 693,52, specificando che l'importo complessivo da corrispondere era pari a euro 714,37. Alla comunicazione era allegato il prospetto delle rate per i relativi pagamenti. Tali circostanze sono incontestate, anche in relazione agli importi.
Il tuttavia ha effettuato il pagamento della rata scadente il 31 luglio 2023 in data 1° Pt_1
ottobre 2023, quindi ben oltre il termine compresi i cinque giorni di comporto previsti (art. 3, co. 14 e 14 bis d.l. cit.). Il dato risulta dal prospetto delle scadenze delle rate e delle date degli effettivi pagamenti prodotto in allegato alla memoria di parte resistente quale doc.
4. Il
UC è quindi decaduto dai benefici connessi alla definizione agevolata, che è stata revocata a far data dal 7 agosto 2023 (doc. 5 res. Ovvero il prospetto di revoca della definizione). Ne deriva che legittimamente ha formato l'intimazione di pagamento n. CP_4
05120249003259054/000, qui impugnata, per il pagamento delle integrali somme dovute.
7. Consegue quindi l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , disattesa Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite che CP_4 liquida in € 662 a titolo di compensi professionali, oltre IVA e CPA, ove dovute, come per legge.
Grosseto, 23 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso