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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/10/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2323 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2323/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CIONINI MONICA
e
ND SS (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
SPERANZA ROBERTO
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza di divorzio n. 614/2017, emessa in data 01.06.2017, e di cui al decreto di modifica emesso in data 09.02.2021 dal Tribunale di Livorno nel procedimento R.G. 82/2021 e quindi recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 03.07.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di divorzio n. 614/2017 emessa in data 01.06.2017, così come modificata dal decreto emesso il 09.02.2021 dal Tribunale di Livorno nel procedimento R.G. 82/2021, alle condizioni di cui al ricorso, allegando che le condizioni delle parti sono mutate, ovvero la sig.ra ha reperito un'occupazione, mentre il sig. SI ha contratto nuovo Pt_1 matrimonio ed è in procinto di avere un altro figlio, nato dalla unione con l'attuale moglie. Al contempo, la figlia si è trasferita a Firenze ove vive stabilmente per ragioni di Per_1 studio. Con provvedimento in data 04.07.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 18.09.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 18.09.2025 dava termine di 10 giorni alle parti al fine di allegare, in quanto mancante sia nel ricorso introduttivo che nelle note in sostituzione di udienza, la dichiarazione di non volersi riconciliare ex art. 473-bis n. 51, comma 2, c.p.c. e la rinuncia alla comparizione personale in udienza, rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza di divorzio n. 614/2017 emessa in data 01.06.2017, così come modificata dal decreto emesso il 09.02.2021 dal Tribunale di Livorno nel procedimento R.G. 82/2021, nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che la sig.ra ha reperito un'occupazione, il sig. SI Pt_1 ha contratto nuovo matrimonio ed è in procinto di avere un altro figlio, nato dalla unione con l'attuale moglie e, al contempo, la figlia si è trasferita a Firenze ove vive Per_1 stabilmente per ragioni di studio. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 614/2017 emessa in data 01.06.2017, così come modificata dal decreto emesso il 09.02.2021 dal Tribunale di Livorno nel procedimento R.G. 82/2021, invariato il resto, come segue:
- il Sig. SI provvederà a corrispondere, quale contributo al mantenimento della figlia divenuta maggiorenne il 13/06/2021 ma non ancora economicamente Per_1 indipendente, la somma di Euro 1.000,00 mensili (tale somma viene così corrisposta già a far data dal mese di gennaio del corrente anno per accordo tra i genitori), da versare entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli Indici Istat;
il padre provvederà altresì ad integrare detto contributo al mantenimento provvedendo ogni mese ad eccezione del corrente mese di giugno nel quale verrà versata entro il giorno 30 a pagare integralmente il canone di locazione ed ogni altra spesa (a mero titolo esemplificativo utenze, tasse, tasse sui rifiuti etc.) relativa all'immobile posto in Firenze, Via Mariti, 9/C, ove la figlia abita per ragioni di studio o ad altro diverso immobile ove si dovesse trasferire Per_1 sempre per ragioni di studio;
ciò sino a che la figlia non sarà economicamente indipendente. Le parti concordano a che il Sig. SI versi direttamente in favore della figlia dette somme sussistendo nel caso di specie i requisiti di cui all'art. Per_1
337 septies c.c., mediante bonifico alle coordinate IBAN già note al medesimo e relative al cc intestato a presso MPS di San Vincenzo o altro cc che la CP_1 figlia in futuro potrà eventualmente indicare al padre. La sig.ra si Parte_1 farà carico in via esclusiva di tutte le spese universitarie (a titolo esemplificativo tasse e libri) relative sia al corso di laurea in psicologia frequentato dalla figlia Per_1 sia al corso della Liss, che la ragazza sta frequentando sempre a Firenze. Tutte le eventuali altre spese straordinarie necessarie per la figlia saranno, invece, ripartite al 50% tra i genitori, secondo il protocollo del CNF.
- La sig.ra avendo recentemente reperito un'occupazione, a far data Parte_1 dal mese di gennaio del 2025 rinuncia all'assegno di mantenimento alla medesima dovuto in forza della sentenza di divorzio e della successiva modifica.
- Quanto alle somme dovute dal sig. SI alla sig.ra titolo di arretrato per Pt_1 il mancato versamento del contributo alla stessa dovuto per il di lei mantenimento e per quello della figlia le parti di comune accordo convengono che dette Per_1 somme ammontano a complessivi € 24.000,00. Il sig. SI provvederà a versare detto importo alla sig.ra con le modalità di seguito indicate: Parte_1
- quanto ad Euro 8.000,00 alla firma del presente accordo a mezzo di assegno circolare intestato alla sig.ra Parte_1
- quanto alla restante somma di Euro 16.000,00, il relativo pagamento avverrà mediante n. 8 ratei mensili, dell'importo di Euro 2.000,00 ciascuno, da accreditare in favore della sig.ra entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a far data Pt_1 dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo, a mezzo bonifico alle coordinate IBAN già note al sig. SI e relative al cc acceso dalla medesima presso il Credito Cooperativo, Filiale di San Vincenzo, o presso altro cc eventualmente indicato dalla sig.ra A tale riguardo le parti concordano che il termine del Pt_1
10 di ogni mese deve considerarsi “termine essenziale” e che pertanto il mancato pagamento entro tale termine anche di una sola rata da parte del Sig. SI darà diritto alla Sig.ra di pretendere immediatamente l'intero importo ancora Pt_1 dovuto, senza ulteriori avvisi, valendo la presente anche quale riconoscimento di debito da parte del Sig. SI.
- Spese di lite compensate.
Livorno, 30.09.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2323/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CIONINI MONICA
e
ND SS (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
SPERANZA ROBERTO
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza di divorzio n. 614/2017, emessa in data 01.06.2017, e di cui al decreto di modifica emesso in data 09.02.2021 dal Tribunale di Livorno nel procedimento R.G. 82/2021 e quindi recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 03.07.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di divorzio n. 614/2017 emessa in data 01.06.2017, così come modificata dal decreto emesso il 09.02.2021 dal Tribunale di Livorno nel procedimento R.G. 82/2021, alle condizioni di cui al ricorso, allegando che le condizioni delle parti sono mutate, ovvero la sig.ra ha reperito un'occupazione, mentre il sig. SI ha contratto nuovo Pt_1 matrimonio ed è in procinto di avere un altro figlio, nato dalla unione con l'attuale moglie. Al contempo, la figlia si è trasferita a Firenze ove vive stabilmente per ragioni di Per_1 studio. Con provvedimento in data 04.07.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 18.09.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 18.09.2025 dava termine di 10 giorni alle parti al fine di allegare, in quanto mancante sia nel ricorso introduttivo che nelle note in sostituzione di udienza, la dichiarazione di non volersi riconciliare ex art. 473-bis n. 51, comma 2, c.p.c. e la rinuncia alla comparizione personale in udienza, rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza di divorzio n. 614/2017 emessa in data 01.06.2017, così come modificata dal decreto emesso il 09.02.2021 dal Tribunale di Livorno nel procedimento R.G. 82/2021, nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che la sig.ra ha reperito un'occupazione, il sig. SI Pt_1 ha contratto nuovo matrimonio ed è in procinto di avere un altro figlio, nato dalla unione con l'attuale moglie e, al contempo, la figlia si è trasferita a Firenze ove vive Per_1 stabilmente per ragioni di studio. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 614/2017 emessa in data 01.06.2017, così come modificata dal decreto emesso il 09.02.2021 dal Tribunale di Livorno nel procedimento R.G. 82/2021, invariato il resto, come segue:
- il Sig. SI provvederà a corrispondere, quale contributo al mantenimento della figlia divenuta maggiorenne il 13/06/2021 ma non ancora economicamente Per_1 indipendente, la somma di Euro 1.000,00 mensili (tale somma viene così corrisposta già a far data dal mese di gennaio del corrente anno per accordo tra i genitori), da versare entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli Indici Istat;
il padre provvederà altresì ad integrare detto contributo al mantenimento provvedendo ogni mese ad eccezione del corrente mese di giugno nel quale verrà versata entro il giorno 30 a pagare integralmente il canone di locazione ed ogni altra spesa (a mero titolo esemplificativo utenze, tasse, tasse sui rifiuti etc.) relativa all'immobile posto in Firenze, Via Mariti, 9/C, ove la figlia abita per ragioni di studio o ad altro diverso immobile ove si dovesse trasferire Per_1 sempre per ragioni di studio;
ciò sino a che la figlia non sarà economicamente indipendente. Le parti concordano a che il Sig. SI versi direttamente in favore della figlia dette somme sussistendo nel caso di specie i requisiti di cui all'art. Per_1
337 septies c.c., mediante bonifico alle coordinate IBAN già note al medesimo e relative al cc intestato a presso MPS di San Vincenzo o altro cc che la CP_1 figlia in futuro potrà eventualmente indicare al padre. La sig.ra si Parte_1 farà carico in via esclusiva di tutte le spese universitarie (a titolo esemplificativo tasse e libri) relative sia al corso di laurea in psicologia frequentato dalla figlia Per_1 sia al corso della Liss, che la ragazza sta frequentando sempre a Firenze. Tutte le eventuali altre spese straordinarie necessarie per la figlia saranno, invece, ripartite al 50% tra i genitori, secondo il protocollo del CNF.
- La sig.ra avendo recentemente reperito un'occupazione, a far data Parte_1 dal mese di gennaio del 2025 rinuncia all'assegno di mantenimento alla medesima dovuto in forza della sentenza di divorzio e della successiva modifica.
- Quanto alle somme dovute dal sig. SI alla sig.ra titolo di arretrato per Pt_1 il mancato versamento del contributo alla stessa dovuto per il di lei mantenimento e per quello della figlia le parti di comune accordo convengono che dette Per_1 somme ammontano a complessivi € 24.000,00. Il sig. SI provvederà a versare detto importo alla sig.ra con le modalità di seguito indicate: Parte_1
- quanto ad Euro 8.000,00 alla firma del presente accordo a mezzo di assegno circolare intestato alla sig.ra Parte_1
- quanto alla restante somma di Euro 16.000,00, il relativo pagamento avverrà mediante n. 8 ratei mensili, dell'importo di Euro 2.000,00 ciascuno, da accreditare in favore della sig.ra entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a far data Pt_1 dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo, a mezzo bonifico alle coordinate IBAN già note al sig. SI e relative al cc acceso dalla medesima presso il Credito Cooperativo, Filiale di San Vincenzo, o presso altro cc eventualmente indicato dalla sig.ra A tale riguardo le parti concordano che il termine del Pt_1
10 di ogni mese deve considerarsi “termine essenziale” e che pertanto il mancato pagamento entro tale termine anche di una sola rata da parte del Sig. SI darà diritto alla Sig.ra di pretendere immediatamente l'intero importo ancora Pt_1 dovuto, senza ulteriori avvisi, valendo la presente anche quale riconoscimento di debito da parte del Sig. SI.
- Spese di lite compensate.
Livorno, 30.09.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra