Versione
5 febbraio 1976
5 febbraio 1976
Art. 55. Poteri del consiglio dell'ordine nazionale
Il consiglio dell'ordine nazionale ha facolta' di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare piu' grave.
In materia elettorale il consiglio dell'ordine nazionale puo' annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.
Il consiglio dell'ordine nazionale ha facolta' di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare piu' grave.
In materia elettorale il consiglio dell'ordine nazionale puo' annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 22/01/2024, n. 1101Provvedimento: […] Giova sul punto osservare che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 del D.P.R. n. 169 del 2005 (recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali” ), il Consiglio uscente conserva le responsabilità e i poteri conferiti in base agli artt. 54 e 55 della legge n. 3/1976 (recante “Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale” ), rimanendo in carica fino all'insediamento della nuova componente.Leggi di più...
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