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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/03/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 938/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Cardona n. 9, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Maria Valentina Ricca che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e
Serena Cianflone - resistente
Oggetto: retribuzione professionale docenti.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare il diritto del prof. Parte_1
, di percepire per tutti i periodi di supplenza ut indicati in narrativa la Retribuzione
[...]
Professionale Docenti;
- Per l'effetto condannare il , in p.M.p.t., a Controparte_1
pagare al ricorrente, la somma corrispondente alla RPD per tutti i periodi ut supra
indicati pari ad € 2.225,23, come da conteggi allegati … oltre interessi e rivalutazione fino
al soddisfo, ovvero la maggiore o minor somma da accertarsi in corso di causa, a mezzo
1 disponenda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria. - Con vittoria di spese e
competenze di lite da distrarsi …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, del
ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva;
per l'effetto,
rigettarlo; - Condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio, disponendo
la liquidazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere inserito nelle GPS e graduatorie di istituto in Provincia di Cosenza;
che aveva svolto supplenze brevi e saltuarie per gli anni scolastici 2018/2019 e 2021/2022; che non aveva percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL biennio 2000/2001; che la mancata erogazione della prestazione costituiva violazione al principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva 1999/70/CE. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando in particolare che la domanda era infondata poiché si trattava di trattamento accessorio finalizzato a valorizzare la continuità professionale, che non spettava dunque in caso di supplenze brevi e saltuarie;
che non vi era violazione del principio di non discriminazione, attesa la diversità delle posizioni lavorative. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 4.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 La Suprema Corte, con la sentenza n. 20015/2018, ha affermato il principio per cui: “L'art.
7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che
attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed
educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere
nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse
tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo
contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve
intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento
accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal
predetto contratto collettivo integrativo”.
Su tale premessa, in assenza di compiuta contestazione specifica della parte resistente in ordine ai periodi di supplenza indicati ed alla quantificazione operata da parte ricorrente, la domanda deve essere accolta nei termini in cui è formulata, con condanna del CP_1
convenuto al pagamento della somma di €. 2.225,23, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in CP_1
favore della parte ricorrente, della somma di €. 2.225,23 spettante per retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2018/2019 e 2021/2022, oltre interessi o
3 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 1.050,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 8.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 938/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Cardona n. 9, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Maria Valentina Ricca che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e
Serena Cianflone - resistente
Oggetto: retribuzione professionale docenti.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare il diritto del prof. Parte_1
, di percepire per tutti i periodi di supplenza ut indicati in narrativa la Retribuzione
[...]
Professionale Docenti;
- Per l'effetto condannare il , in p.M.p.t., a Controparte_1
pagare al ricorrente, la somma corrispondente alla RPD per tutti i periodi ut supra
indicati pari ad € 2.225,23, come da conteggi allegati … oltre interessi e rivalutazione fino
al soddisfo, ovvero la maggiore o minor somma da accertarsi in corso di causa, a mezzo
1 disponenda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria. - Con vittoria di spese e
competenze di lite da distrarsi …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, del
ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva;
per l'effetto,
rigettarlo; - Condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio, disponendo
la liquidazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere inserito nelle GPS e graduatorie di istituto in Provincia di Cosenza;
che aveva svolto supplenze brevi e saltuarie per gli anni scolastici 2018/2019 e 2021/2022; che non aveva percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL biennio 2000/2001; che la mancata erogazione della prestazione costituiva violazione al principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva 1999/70/CE. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando in particolare che la domanda era infondata poiché si trattava di trattamento accessorio finalizzato a valorizzare la continuità professionale, che non spettava dunque in caso di supplenze brevi e saltuarie;
che non vi era violazione del principio di non discriminazione, attesa la diversità delle posizioni lavorative. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 4.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 La Suprema Corte, con la sentenza n. 20015/2018, ha affermato il principio per cui: “L'art.
7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che
attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed
educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere
nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse
tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo
contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve
intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento
accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal
predetto contratto collettivo integrativo”.
Su tale premessa, in assenza di compiuta contestazione specifica della parte resistente in ordine ai periodi di supplenza indicati ed alla quantificazione operata da parte ricorrente, la domanda deve essere accolta nei termini in cui è formulata, con condanna del CP_1
convenuto al pagamento della somma di €. 2.225,23, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in CP_1
favore della parte ricorrente, della somma di €. 2.225,23 spettante per retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2018/2019 e 2021/2022, oltre interessi o
3 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 1.050,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 8.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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