Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 05/12/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02318/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00642/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Rocco Giacobbe Vaccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, comunicato al ricorrente con PEC del 19.03.2024 dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico - Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza, con i quale è stata rigettata l’istanza del ricorrente medesimo di riscatto ai fini pensionistici della laurea ex art. 32 d.P.R. n. 1092/1973, edi ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto,
nonché, per quanto occorra, della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico - Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza prot n. -OMISSIS- del 4.08.2017 e della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione prot n. -OMISSIS- dell’8.09.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. OL De AZ e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, tenente colonnello dell’Arma dei Carabinieri, con istanza dell’11 marzo 2024 chiedeva il riscatto a fini pensionistici, a titolo gratuito, del periodo legale del corso di laurea in giurisprudenza, sulla base del disposto degli artt. 13 e 32 d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell’art. 2 d.l. n. 694 del 1982 (convertito in legge n. 881 del 1982).
In particolare, deduceva il ricorrente nell’istanza de qua che «il diploma di laurea magistrale è stato essenziale per il transito dal Ruolo Speciale al Ruolo Normale degli Ufficiali, ai sensi dell’art. 2214-quinquies comma 1 D.Lgs. 66/2010» in quanto ha costituito «requisito di partecipazione previsto dall’art. 2 del Decreto Dirigenziale -OMISSIS- in data 29 febbraio 2016, con il quale è stata indetta la prima procedura di concorso per titoli per il transito degli Ufficiali in servizio permanente dal Ruolo Speciale al Ruolo Normale dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2014», precisando inoltre che «grazie al menzionato titolo di studio (conseguito prima dell’arruolamento) ha ottenuto il transito dal Ruolo Speciale al Ruolo Normale dell’Arma dei Carabinieri come da Decreto Dirigenziale -OMISSIS- in data 04 agosto 2016».
L’Amministrazione (con nota del 12 marzo 2024, comunicata il 19 marzo 2024) respingeva la l’istanza formulata dal ricorrente, sostenendo che «il computo del diploma di laurea è consentito solo per la nomina in servizio permanente - ossia per coloro i quali accedano al servizio permanente del ruolo Ufficiali dai civili o dai ruoli inferiori». L’Amministrazione richiamava al riguardo un parere espresso dalla Direzione di Amministrazione del Comando Generale, espressosi negativamente sulla base del dettato dell’art. 32, primo comma, d.P.R. n. 1092 del 1973.
Il ricorrente con pec del 13 aprile 2024 invitava l’Amministrazione ad annullare in autotutela il predetto diniego, evidenziando plurimi motivi di invalidità dello stesso.
2. L’Amministrazione non riscontrava la richiesta, e pertanto il ricorrente presentava ricorso con cui chiedeva l’annullamento del predetto diniego (unitamente alle note del 4 settembre 2017 del Centro Nazionale Amministrativo e dell’8 settembre 2017 della Direzione di Amministrazione), nonché l’accertamento del diritto ad ottenere – senza oneri a suo carico – il computo ai fini pensionistici del periodo di quattro anni del corso di laurea in giurisprudenza.
Il ricorrente premetteva che per gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri sino alla riforma del 2017 (attuata con il d.lgs. n. 94 ed il d.lgs. n. 95, entrambi del 2017) erano previsti due ruoli, il ruolo speciale, formato anche dagli ex Ufficiali di complemento (categoria cui apparteneva il ricorrente all’inizio della sua carriera), ed il ruolo normale, formato esclusivamente con personale proveniente dai corsi regolari d’accademia, precisando che, a seguito della ricordata riforma, era stata attuata l’unificazione dei ruoli mediante transito nel ruolo normale degli Ufficiali del ruolo speciale in possesso di laurea magistrale. Precisava inoltre di essersi arruolato come sottotenente di complemento nel 1996 (dopo il conseguimento della laurea), per poi passare nel servizio permanente effettivo (di seguito, breviter , s.p.e.) nel 1998.
2.1. Quindi, con il primo motivo il ricorrente lamentava l’illegittimità del diniego impugnato evidenziando che per ottenere il riscatto del corso di studi universitari l’art. 32, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973 prescrive soltanto che il richiedente rivesta la qualifica di Ufficiale militare in s.-OMISSIS-., e che la laurea costituisca requisito necessario per conseguire la nomina, requisiti entrambi presenti nel caso in esame. Osservava inoltre che il diniego si basava su un orientamento dell’Amministrazione intimata – avulso dal dato normativo – secondo cui il beneficio de quo agitur è previsto solo in favore di coloro che conseguono la nomina in servizio permanente accedendovi da civili ovvero da ruoli inferiori, non potendo essere invece accordato in caso di transito dal ruolo speciale al ruolo normale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamentava che il riferito orientamento contrasta con i princìpi di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità, perché il diritto al riscatto del periodo di studi universitari consegue unicamente alla nomina in servizio (per disporre la quale è richiesto il suddetto titolo di studio) e non dipende dalla provenienza del soggetto (ruoli civili od inferiori anziché dal ruolo speciale).
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduceva che l’Amministrazione: a) aveva fondato il diniego sul parere espresso dalla Direzione di Amministrazione senza indicarne il contenuto con conseguente difetto di motivazione, non emergendo le ragioni del diniego ed il percorso logico che aveva condotto alla sua adozione; b) menzionava nel diniego la formulazione di un nuovo quesito alla Direzione di Amministrazione, con conseguente difetto di istruttoria, essendo stato emesso il diniego senza attendere la risposta della predetta Direzione; c) aveva posto in essere un comportamento contraddittorio, formulando un nuovo quesito per poi decidere prescindendone.
3. Malgrado la ritualità della notifica del ricorso, l’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
4. In vista della pubblica udienza il ricorrente depositava la nota del 22 gennaio 2025 con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione (richiamato l’orientamento espresso dalla giurisprudenza ed un parere dell’Avvocatura dello Stato) riteneva di accogliere le istanze di riconoscimento del periodo di studi universitari provenienti da Ufficiali in s.p.e. del ruolo normale provenienti da altri ruoli.
5. Alla pubblica udienza del 9 aprile 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorrente ha chiesto il riscatto a fini pensionistici, senza oneri a suo carico, del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza affermando che egli: a) è Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri in s.p.-OMISSIS-., con il grado – all’epoca della domanda – di tenente colonnello; b) è stato all’inizio della carriera Ufficiale di complemento, passato poi in s.p.-OMISSIS-., ed è quindi transitato dal ruolo speciale al ruolo normale a seguito di procedura concorsuale per titoli. L’Amministrazione ha respinto l’istanza, affermando che il beneficio richiesto spetta soltanto agli Ufficiali che accedono al s.p.e. da civili ovvero che provengono dai ruoli inferiori, e non anche a coloro che provengono dal ruolo speciale.
Il ricorso è fondato.
2. L’art. 2214-quinquies, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2010 (rubricato “ Transito dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale dell’Arma dei carabinieri ”) dispone che “In sede di prima applicazione, sino al 30 ottobre 2017, gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri, aventi anzianità di spallina uguale o successiva al 1° gennaio 1994, che rivestono il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, sono ammessi al transito di cui all’articolo 2212-decies, secondo modalità stabilite con determinazione ministeriale” . Ai sensi dell’art. 2212-decies del medesimo decreto, “Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri possono transitare a domanda nel ruolo normale dell’Arma dei carabinieri”.
Dal combinato disposto delle due norme emerge che gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri in s.p.e. facenti parte del ruolo speciale a esaurimento possono transitare nel ruolo normale, a condizione che: a) presentino anzianità di nomina ad ufficiale decorrente dal 1° gennaio 1994; b) rivestano un grado compreso da sottotenente a tenente colonnello; c) siano in possesso di laurea magistrale (ovvero titolo equipollente). Pertanto, secondo il dettato normativo, il previo conseguimento della laurea magistrale costituisce requisito necessario (insieme agli altri indicati) per accedere al ruolo normale degli Ufficiali.
Inoltre, l’art. 32, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973 prevede che “ Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi ”.
Tale norma è stata richiamata dall’Amministrazione (nell’impugnato provvedimento) per sostenere che il beneficio invocato dal ricorrente spetterebbe unicamente « per coloro i quali accedano al servizio permanente del ruolo Ufficiali dai civili o dai ruoli inferiori ». Tuttavia, l’interpretazione offerta dall’Amministrazione non trova alcun riscontro nel dato normativo, che menziona genericamente gli Ufficiali in s.p.e. senza effettuare alcuna distinzione in base al ruolo di provenienza degli ufficiali medesimi, e si limita ad indicare come requisito necessario il possesso del diploma di laurea, requisito che rileva non solo ai fini dell’immissione in servizio ma anche per la progressione di carriera, come è chiaramente indicato dall’art. 2, quarto comma, d.l. n. 694 del 1982 (convertito in legge n. 881 del 1982), secondo cui le disposizioni dell’art. 13 d.P.R. n. 1092 del 1973 (che si occupa del riscatto del periodo di tempo corrispondente alla durata legale del corso di laurea frequentato) si applicano “ anche se tale diploma sia stato considerato, ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente alla immissione in servizio ”.
3. Tanto chiarito, la situazione in cui versa il ricorrente è pienamente sussumibile nel riportato paradigma normativo, posto che egli: a) è Ufficiale in s.p.e. dell’Arma dei Carabinieri, rivestente il grado di tenente colonnello alla data di presentazione della domanda; b) è entrato alle dipendenze della medesima Arma nel ruolo Ufficiali dopo il 1° gennaio 1994; c) è in possesso del diploma di laurea; d) detto titolo di studio costituisce requisito espressamente richiesto per il passaggio dal ruolo speciale al ruolo normale, e quindi per la progressione di carriera. Con riferimento a quest’ultimo elemento, il decreto n. 118853 del 29 febbraio 2016, con cui è stato indetto il concorso per titoli (vinto dal ricorrente) per il transito dal ruolo speciale al ruolo normale prevedeva all’art. 2, comma 1, lett. a), quale requisito di partecipazione il conseguimento di un diploma di laurea magistrale/specialistica.
Quanto precede trova conferma nella posizione da ultimo assunta dalla stessa Amministrazione con la suddetta nota del 22 gennaio 2025 (prodotta in giudizio dal ricorrente), che ritiene preferibile « disporre che le istanze di riconoscimento del periodo corrispondente alla durata del corso legale di laurea, sia ai fini pensionistici ex art. 32 del DPR 1092/73 che ai fini stipendiali ex art. 1783 del D.lgs 66/2010, sub iudice e per il tratto a venire, possano essere accolte in tutte quelle situazioni in cui il richiedente rivesta la funzione di Ufficiale in s.p.e. a seguito di una selezione che ha richiesto il requisito del possesso del diploma di laurea, in particolare per le istanze provenienti da … Ufficiali del ruolo normale provenienti da altri ruoli ».
Con tale nota, la stessa Amministrazione dimostra di aderire alla tesi del ricorrente secondo la quale il beneficio de quo compete agli Ufficiali in s.p.e. che provenienti da altri ruoli, sono attualmente inquadrati nel ruolo normale a seguito di selezione per partecipare alla quale era necessario il diploma di laurea.
4. Colgono allora nel segno i primi due motivi, perché l’interpretazione offerta dall’Amministrazione si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, introducendo discriminazioni fra Ufficiali in s.p.e. del ruolo normale prive di fondamento normativo.
Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento del terzo motivo, con cui vengono dedotte censure di ordine meramente formale dal cui accoglimento il ricorrente non potrebbe conseguire maggiori utilità. Per l’effetto, dev’essere annullato il diniego emesso il 12 marzo 2024 (unitamente alle due note del 4 agosto 2017 e dell’8 settembre 2017), e conseguentemente dev’essere accertato il diritto del ricorrente al computo, a fini pensionistici e senza oneri a suo carico, del periodo di quattro anni del corso di laurea in giurisprudenza.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti in epigrafe indicati ed accerta il diritto del ricorrente al computo, a fini pensionistici e senza oneri a suo carico, del periodo di quattro anni del corso di laurea in giurisprudenza.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , a rifondere le spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO DO, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
OL De AZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL De AZ | LO DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.