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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 300/2020 RGAC vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], residente in [...]
della Repubblica n.39, C.F. , rappresentato e difeso, giusto mandato CodiceFiscale_1
rilasciato in data 26.3.2013 a margine dell'atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n.1381/13 R.G. del Tribunale di Paola, dall'Avv. Alfonso Guaragna (C.F.:
[...]
), nel cui studio, in Praia a Mare (CS), Via F. Turati n.16, è elettivamente C.F._2
domiciliato,
APPELLANTE
E
, C.F. , nato il [...] a Praia a [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3
residente a[...], nella quali-tà di A.U. della Ditta Emmegiesse Group srl
(CF: ) con sede in Praia a Mare (CS) Via San Paolo snc, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Norina Scorza del Foro di Paola (C.F.: ), presso il cui studio C.F._4
sito in Praia a Mare (CS) alla via C. Colombo, 4, telefax 0985/777130, e-mail Emai_1
1 , pec: è elettivamente domiciliato, giusta Email_2 Email_3
procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con citazione in appello notificata in data 10.02.2020, il sig. , Parte_1
impugnava la sentenza n. 550/2019 emessa dal Tribunale di Paola in data 11.07.2019,
depositata e resa pubblicata in pari data, nella causa rubricata al n. di R.G. 1381/13 con la quale veniva rigettata la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniale e non patrimoniali, dallo stesso subiti in conseguenza del grave inadempimento da parte della convenuta, odierna appellata, agli obblighi dalla stessa assunti con il contratto di cessione di azienda del 23.4.2008.
L'appellante censurava la sentenza di primo grado limitatamente al capo afferente il rigetto della domanda concernente il pagamento di tutte le somme relative alle posizioni accollate da Emmegiesse Group S.r.l. con il contratto di cessione di azienda quali dedotte in citazione e quantificate dal CTU in corso di causa nella misura di € 1.475.074,68 quale valore complessivo dei debiti oggetto di accollo da parte della Emmegiesse Group S.r.l. rimasti impagati nonché contro il capo inerente il rigetto della domanda ulteriore di risarcimento del danno sotto il profilo del danno non patrimoniale subito dall'attore.
Concludeva chiedendo “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Civile, contrariis
reiectis, in accoglimento del proposto gravame, in parziale riforma, in parte qua, della appellata
sentenza n.550/19 (n.1381/13 R.G.), emessa dal Tribunale di Paola, nella persona del Giudice
Monocratico, Dott. Franco Caroleo, in data 11.7.2019, depositata e resa pubblica in pari data, non
notificata, statuire come di seguito:
1) In accoglimento delle ulteriori domande attoree, condannare la Emmegiesse Group S.r.l., in
persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danni patrimoniali e morali subiti
dall'attore, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, pertanto, in conseguenza della esclusiva ed
accertata imputabilità alla convenuta del grave inadempimento contrattuale:
2 a) condannare la Emmegiesse Group S.r.l. al pagamento in favore del sig. della Parte_1
somma di € 1.475..074,68, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le posizioni debitorie
accollate dall'appellata e rimaste impagate, quali riportate dallo stato patrimoniale allegato sub C) al
contratto del 23.4.2008 così come accertate in sede di CTU cui integralmente ci si richiama, oltre
interessi e rivalutazione sino all'effettivo ed integrale soddisfo;
b) condannare la Emmegiesse Group S.r.l. al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato al
sig. da liquidarsi in via equitativa dal l'Ecc.ma Corte ai sensi dell'art.1226 c.c.; il Parte_1
tutto, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal dì del dovuto sino
all'effettivo ed integrale soddisfo;
2) condannare la Emmegiesse Group S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento
delle spese e compensi del grado di giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto
procuratore antistatario.”.
Si costituiva , nella qualità di A.U. della Ditta Emmegiesse Group Controparte_1
srl, eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso nonché ex art. 342
c.p.c.; contestava nel merito l'appello chiedendone il rigetto.
All'esito di ripetuti rinvii, la Corte rinviava la causa all'udienza 24.06.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.6.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta;
quindi la causa veniva rinviata all'udienza del
11.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Anche a tale udienza, svoltasi nelle medesime forme, le parti non depositavano note di trattazione scritta, quindi, la Corte tratteneva la causa in decisione.
Da quanto sopra esposto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nulla sulle spese.
PQM
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
3 L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
4
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 300/2020 RGAC vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], residente in [...]
della Repubblica n.39, C.F. , rappresentato e difeso, giusto mandato CodiceFiscale_1
rilasciato in data 26.3.2013 a margine dell'atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n.1381/13 R.G. del Tribunale di Paola, dall'Avv. Alfonso Guaragna (C.F.:
[...]
), nel cui studio, in Praia a Mare (CS), Via F. Turati n.16, è elettivamente C.F._2
domiciliato,
APPELLANTE
E
, C.F. , nato il [...] a Praia a [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3
residente a[...], nella quali-tà di A.U. della Ditta Emmegiesse Group srl
(CF: ) con sede in Praia a Mare (CS) Via San Paolo snc, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Norina Scorza del Foro di Paola (C.F.: ), presso il cui studio C.F._4
sito in Praia a Mare (CS) alla via C. Colombo, 4, telefax 0985/777130, e-mail Emai_1
1 , pec: è elettivamente domiciliato, giusta Email_2 Email_3
procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con citazione in appello notificata in data 10.02.2020, il sig. , Parte_1
impugnava la sentenza n. 550/2019 emessa dal Tribunale di Paola in data 11.07.2019,
depositata e resa pubblicata in pari data, nella causa rubricata al n. di R.G. 1381/13 con la quale veniva rigettata la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniale e non patrimoniali, dallo stesso subiti in conseguenza del grave inadempimento da parte della convenuta, odierna appellata, agli obblighi dalla stessa assunti con il contratto di cessione di azienda del 23.4.2008.
L'appellante censurava la sentenza di primo grado limitatamente al capo afferente il rigetto della domanda concernente il pagamento di tutte le somme relative alle posizioni accollate da Emmegiesse Group S.r.l. con il contratto di cessione di azienda quali dedotte in citazione e quantificate dal CTU in corso di causa nella misura di € 1.475.074,68 quale valore complessivo dei debiti oggetto di accollo da parte della Emmegiesse Group S.r.l. rimasti impagati nonché contro il capo inerente il rigetto della domanda ulteriore di risarcimento del danno sotto il profilo del danno non patrimoniale subito dall'attore.
Concludeva chiedendo “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Civile, contrariis
reiectis, in accoglimento del proposto gravame, in parziale riforma, in parte qua, della appellata
sentenza n.550/19 (n.1381/13 R.G.), emessa dal Tribunale di Paola, nella persona del Giudice
Monocratico, Dott. Franco Caroleo, in data 11.7.2019, depositata e resa pubblica in pari data, non
notificata, statuire come di seguito:
1) In accoglimento delle ulteriori domande attoree, condannare la Emmegiesse Group S.r.l., in
persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danni patrimoniali e morali subiti
dall'attore, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, pertanto, in conseguenza della esclusiva ed
accertata imputabilità alla convenuta del grave inadempimento contrattuale:
2 a) condannare la Emmegiesse Group S.r.l. al pagamento in favore del sig. della Parte_1
somma di € 1.475..074,68, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le posizioni debitorie
accollate dall'appellata e rimaste impagate, quali riportate dallo stato patrimoniale allegato sub C) al
contratto del 23.4.2008 così come accertate in sede di CTU cui integralmente ci si richiama, oltre
interessi e rivalutazione sino all'effettivo ed integrale soddisfo;
b) condannare la Emmegiesse Group S.r.l. al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato al
sig. da liquidarsi in via equitativa dal l'Ecc.ma Corte ai sensi dell'art.1226 c.c.; il Parte_1
tutto, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal dì del dovuto sino
all'effettivo ed integrale soddisfo;
2) condannare la Emmegiesse Group S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento
delle spese e compensi del grado di giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto
procuratore antistatario.”.
Si costituiva , nella qualità di A.U. della Ditta Emmegiesse Group Controparte_1
srl, eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso nonché ex art. 342
c.p.c.; contestava nel merito l'appello chiedendone il rigetto.
All'esito di ripetuti rinvii, la Corte rinviava la causa all'udienza 24.06.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.6.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta;
quindi la causa veniva rinviata all'udienza del
11.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Anche a tale udienza, svoltasi nelle medesime forme, le parti non depositavano note di trattazione scritta, quindi, la Corte tratteneva la causa in decisione.
Da quanto sopra esposto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nulla sulle spese.
PQM
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
3 L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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