Articolo 62 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 61Articolo 63
Versione
15 luglio 1964
Art. 62.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato anticipazioni sino all'ammontare di lire 29.500.000.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1 luglio-31 dicembre 1964 dell'Amministrazione stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1966.
L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alla quale il Ministero del tesoro provvedera' a rimborsare le quote capitale comprese nelle annualita' di ammortamento.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964