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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIACOMO VINCENZO, Presidente
TT IO, EL
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 134/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Quale Societa' Di Gestione Del Fondo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campobasso - P.zza Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10390 IMU 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 475/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso regolarmente depositato, la Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di accertamento esecutivo e contestuale irrogazione di sanzione Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018 n. 10390 del 19 dicembre 2023, protocollo generale n. 0089414 del 19 dicembre 2023, emesso dal Comune di Campobasso –
Area Operativa Risorse – Settore Risorse Tributarie, Tasse e Servizi, con il quale ha richiesto la somma complessiva di Euro 42.408,50.
Il ricorrente eccepisce i seguenti motivi di ricorso;
1)Illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto il Fondo_1 è in possesso del requisito soggettivo dell'”impresa costruttrice”;
2)Illegittimità dell'avviso di accertamento in considerazione dell'intento del legislatore nell'introdurre la previsione di esenzione e del ruolo svolto dai c.d. beni merce nell'ambito dell'attività d'impresa, come ben chiarito dalla giurisprudenza di merito;
3)Illegittimità ed erroneità dell'Avviso di accertamento impugnato in quanto lo stesso non considera tutti i versamenti effettuati il 14 dicembre 2018 da Ricorrente_1, quale società di gestione del Fondo_1, per il saldo IMU 2018 degli immobili di proprietà del Fondo siti nel citato Comune;
4)Illegittimità delle sanzioni irrogate per assenza del provvedimento di irrogazione delle sanzioni ed assenza di motivazione anche in relazione all'elemento della colpevolezza;
5) Illegittimità delle sanzioni per carenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'Avviso di accertamento esecutivo e contestuale irrogazione di sanzione per l'anno 2018 n. 10390 del 19 dicembre 2023, protocollo generale n. 0089414 del 19 dicembre 2023, emesso dal Comune di Campobasso – Area Operativa Risorse –
Settore Risorse Tributarie, Tasse e Servizi, per le ragioni indicate nei motivi di ricorso sopra esposti, stabilendo nel contempo la non debenza di quanto richiesto, con conseguente rimborso di quanto indebitamente ed eventualmente versato a tale titolo, oltre interessi;
Il tutto con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari di giudizio.
Si costituisce in giudizio il Comune di Campobasso che, preliminarmente, rileva come la Cassazione, adita per la definizione delle pregresse controversie IMU, relative alle annualità 2012-2013-2014, pendenti tra il Comune di Campobasso ed il Fondo_1, ha pronunciato ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza, data la mancanza di precedenti specifici sul tema in contestazione e data la valenza nomofilattica della questione. Chiede pertanto di voler sospendere il presente giudizio fino al pronunciamento in merito da parte della Cassazione, onde potersi adeguare all'indirizzo interpretativo offerto dal supremo giudice della legittimità, data l'importanza nomofilattica della questione.
Nel merito ritiene che per impresa costruttrice possa ritenersi l'impresa che ha statutariamente per oggetto lo svolgimento di attività di costruzione (restando irrilevante il fatto che materialmente la svolgano terzi) in vista della successiva vendita di quanto costruito;
solo in questo caso, gli immobili costruiti possono essere trattati come “beni merce” dall'impresa. Sostiene che l'oggetto sociale del Fondo_1 , ufficialmente risultante dai dati camerali, sia relativo all'attività di pura “gestione” che nulla ha a che vedere con l'attività di “costruzione” che la legge pone quale requisito soggettivo indispensabile per il riconoscimento dell'esenzione sui beni-merce. Evidenzia che la titolarità di un permesso di costruire da parte del Fondo non può di certo implicare che il Fondo vada per questo qualificato 'impresa costruttrice'. Conclude chiedendo di sospendere il giudizio in attesa del pronunciamento - su questione avente valenza nomofilattica - della
Cassazione ovvero, qualora si decida di valutare nel merito la controversia, rigettare il ricorso per infondatezza e confermare l'avviso di accertamento impugnato, condannando il contribuente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 12/09/2025 la ricorrente deposita atto di rinunciare all'azione e, in particolare all'originario ricorso e chiede venga disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
In data 30/09/2025 il Comune di Campobasso deposita memorie nelle quali informa che, medio tempore, le parti sono addivenute alla conciliazione della controversia, concordando anche per la compensazione delle spese del presente giudizio, come da accordo già depositato in atti da parte della società ricorrente.
Motivi della decisione
La Corte, prende visione dell'accordo del 11/09/2025, avente per oggetto la definizione stragiudiziale della controversia relativa all'IMU dovuta dal Fondo_1 per gli anni d'imposta dal 2013 al 2024, sottoscritto tra le parti processuali,con cui, le medesime sono addivenute alla definizione della controversia, mediante conciliazione extra – giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 546/1992. L'accordo conciliativo del
11/09/2025, in base alla vigente previsione normativa, si è perfezionato con la sottoscrizione dell'atto, e risulta depositato agli atti. Di conseguenza, la Corte ritiene si sia determinata l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Come risulta dal medesimo accordo di conciliazione, compensa le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Campobasso, 25/11/2025
IL PRESIDENTE
(Dott. Vincenzo Di Giacomo)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIACOMO VINCENZO, Presidente
TT IO, EL
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 134/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Quale Societa' Di Gestione Del Fondo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campobasso - P.zza Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10390 IMU 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 475/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso regolarmente depositato, la Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di accertamento esecutivo e contestuale irrogazione di sanzione Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018 n. 10390 del 19 dicembre 2023, protocollo generale n. 0089414 del 19 dicembre 2023, emesso dal Comune di Campobasso –
Area Operativa Risorse – Settore Risorse Tributarie, Tasse e Servizi, con il quale ha richiesto la somma complessiva di Euro 42.408,50.
Il ricorrente eccepisce i seguenti motivi di ricorso;
1)Illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto il Fondo_1 è in possesso del requisito soggettivo dell'”impresa costruttrice”;
2)Illegittimità dell'avviso di accertamento in considerazione dell'intento del legislatore nell'introdurre la previsione di esenzione e del ruolo svolto dai c.d. beni merce nell'ambito dell'attività d'impresa, come ben chiarito dalla giurisprudenza di merito;
3)Illegittimità ed erroneità dell'Avviso di accertamento impugnato in quanto lo stesso non considera tutti i versamenti effettuati il 14 dicembre 2018 da Ricorrente_1, quale società di gestione del Fondo_1, per il saldo IMU 2018 degli immobili di proprietà del Fondo siti nel citato Comune;
4)Illegittimità delle sanzioni irrogate per assenza del provvedimento di irrogazione delle sanzioni ed assenza di motivazione anche in relazione all'elemento della colpevolezza;
5) Illegittimità delle sanzioni per carenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'Avviso di accertamento esecutivo e contestuale irrogazione di sanzione per l'anno 2018 n. 10390 del 19 dicembre 2023, protocollo generale n. 0089414 del 19 dicembre 2023, emesso dal Comune di Campobasso – Area Operativa Risorse –
Settore Risorse Tributarie, Tasse e Servizi, per le ragioni indicate nei motivi di ricorso sopra esposti, stabilendo nel contempo la non debenza di quanto richiesto, con conseguente rimborso di quanto indebitamente ed eventualmente versato a tale titolo, oltre interessi;
Il tutto con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari di giudizio.
Si costituisce in giudizio il Comune di Campobasso che, preliminarmente, rileva come la Cassazione, adita per la definizione delle pregresse controversie IMU, relative alle annualità 2012-2013-2014, pendenti tra il Comune di Campobasso ed il Fondo_1, ha pronunciato ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza, data la mancanza di precedenti specifici sul tema in contestazione e data la valenza nomofilattica della questione. Chiede pertanto di voler sospendere il presente giudizio fino al pronunciamento in merito da parte della Cassazione, onde potersi adeguare all'indirizzo interpretativo offerto dal supremo giudice della legittimità, data l'importanza nomofilattica della questione.
Nel merito ritiene che per impresa costruttrice possa ritenersi l'impresa che ha statutariamente per oggetto lo svolgimento di attività di costruzione (restando irrilevante il fatto che materialmente la svolgano terzi) in vista della successiva vendita di quanto costruito;
solo in questo caso, gli immobili costruiti possono essere trattati come “beni merce” dall'impresa. Sostiene che l'oggetto sociale del Fondo_1 , ufficialmente risultante dai dati camerali, sia relativo all'attività di pura “gestione” che nulla ha a che vedere con l'attività di “costruzione” che la legge pone quale requisito soggettivo indispensabile per il riconoscimento dell'esenzione sui beni-merce. Evidenzia che la titolarità di un permesso di costruire da parte del Fondo non può di certo implicare che il Fondo vada per questo qualificato 'impresa costruttrice'. Conclude chiedendo di sospendere il giudizio in attesa del pronunciamento - su questione avente valenza nomofilattica - della
Cassazione ovvero, qualora si decida di valutare nel merito la controversia, rigettare il ricorso per infondatezza e confermare l'avviso di accertamento impugnato, condannando il contribuente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 12/09/2025 la ricorrente deposita atto di rinunciare all'azione e, in particolare all'originario ricorso e chiede venga disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
In data 30/09/2025 il Comune di Campobasso deposita memorie nelle quali informa che, medio tempore, le parti sono addivenute alla conciliazione della controversia, concordando anche per la compensazione delle spese del presente giudizio, come da accordo già depositato in atti da parte della società ricorrente.
Motivi della decisione
La Corte, prende visione dell'accordo del 11/09/2025, avente per oggetto la definizione stragiudiziale della controversia relativa all'IMU dovuta dal Fondo_1 per gli anni d'imposta dal 2013 al 2024, sottoscritto tra le parti processuali,con cui, le medesime sono addivenute alla definizione della controversia, mediante conciliazione extra – giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 546/1992. L'accordo conciliativo del
11/09/2025, in base alla vigente previsione normativa, si è perfezionato con la sottoscrizione dell'atto, e risulta depositato agli atti. Di conseguenza, la Corte ritiene si sia determinata l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Come risulta dal medesimo accordo di conciliazione, compensa le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Campobasso, 25/11/2025
IL PRESIDENTE
(Dott. Vincenzo Di Giacomo)