Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 09/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Puglia in composizione monocratica in persona del Giudice OL GRASSO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 37941 del registro di segreteria, proposto da XX (C.F.: XX) nato a [...] il XX, rappresentato e difeso dall’Avv. Pasquale Guastafierro (C.F. [...]– pec: pasquale.guastafierro@ordineavvocatita.it) nonché dall’avv. OV Alfieri (c.f. [...]– pec: giovanni.alfieri@forotorre.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Guastafierro in Boscoreale, alla via Piazza Pace n. 20,
CONTRO
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola Leone, con cui elettivamente domicilia presso la sede di Bari alla via Putignani n. 108;
VISTO il codice di giustizia contabile;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITE le parti all’udienza del 27 gennaio 2026
FATTO
Con ricorso depositato in data XX il ricorrente ha premesso di aver prestato servizio alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri dal XX al XX per essere, poi, collocato in congedo e nella categoria della “riserva” su sua richiesta.
Aggiungeva, poi, di aver fatto parte dell’Esercito italiano dal XX al XX.
In data XX ha presentato domanda di pensione di anzianità anticipata che, tuttavia, è stata rigettata dall’INPS con comunicazione del XX per assenza dei requisiti anagrafici al momento del congedo.
Il ricorrente ha contestato la legittimità di tale provvedimento ed ha evidenziato che, alla data di richiesta del pensionamento anticipato era in possesso di un’anzianità contributiva non inferiore a XX anni ed un’età anagrafica di almeno XX anni.
Ha ritenuto, quindi, il provvedimento viziato da eccesso di potere in quanto l’INPS, nella valutazione effettuata non ha tenuto conto del fatto che, al momento della domanda fosse in possesso dei requisiti sopra indicati, non rilevando la circostanza che non ne fosse in possesso al momento del congedo, non avendo preso in considerazione, fra l’altro, che essendo collocato in “riserva”, aveva comunque conservato lo status di militare dell’Arma dei Carabinieri.
Si è costituita l’amministrazione previdenziale evidenziando che alla data del XX, ultimo giorno di servizio, il ricorrente non aveva i requisiti per il diritto a pensione avendo maturato XX anni e XX giorni utili di contribuzione ed un’età di XX anni un mese ed un giorno, inferiore, quindi anche ai requisiti di contribuzione pari ad XX anni e XX mesi, per effetto dei quali non sarebbe stata necessario il possesso di una età anagrafica minima.
Con ulteriore memoria il ricorrente dopo aver ricordato che alla data del pensionamento aveva maturato il requisito contributivo non inferiore a XX anni, ha evidenziato di aver successivamente maturato il requisito anagrafico in maniera tale che al momento del conseguimento della domanda fosse in possesso dei requisiti richiesti.
Ha richiamato, poi, un principio contenuto nel messaggio INPS 219/2013, secondo il quale “una volta acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia o pensione anticipata, si può accedere alla pensione da qualsiasi momento successivo, a condizione che non intervenga un’ulteriore norma che disponga modifiche alla disciplina vigente e che alla data di decorrenza della pensione i soggetti siano cessati dall’attività lavorativa dipendente”.
Ha insistito, poi, sulla rilevanza dello status di militare con riserva conservato al momento della domanda di pensione anticipata lamentando la supposta palese ingiustizia che si manifesterebbe nel momento in cui, pur appartenendo all’Arma, non potrebbe beneficiare della relativa disciplina normativa.
All’udienza del 27 gennaio 2026 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.
DIRITTO
Alla luce degli atti prodotti in giudizio, il ricorso non può trovare accoglimento.
Dirimente appare, alla luce di quanto esposto, la circostanza che i requisiti necessari per il pensionamento anticipato richiesto dal ricorrente debbano essere posseduti alla data del collocamento in congedo e non già in epoca successiva.
In altri termini secondo il ricorrente, il requisito anagrafico dei 57 anni di età – non posseduto al momento del collocamento in congedo - , in presenza del requisito contributivo può essere maturato successivamente, anche qualora il richiedente non fosse più in servizio.
La tesi suesposta non può trovare accoglimento.
Non giova al ricorrente quanto richiamato nella memoria di replica in ordine al momento in cui è possibile presentare la domanda una volta che siano maturati i requisiti per la pensione di vecchiaia o di pensione anticipata (riferimento al messaggio INPS 219/2013), in quanto ciò che rileva, nel caso di specie, è la circostanza che il ricorrente non avesse maturato, alla data del congedo, i predetti requisiti.
La disposizione normativa è chiara nell’indicare che il diritto alla pensione anticipata – alle condizioni indicate dal ricorrente – spetti ai “lavoratori dipendenti”.
Pertanto la sussistenza della duplice condizione richiesta va esaminata - come correttamente effettuato dall’INPS – al momento dell’ultimo giorno di servizio del ricorrente, non essendo ipotizzabile, quindi, l’esistenza di un diritto alla pensione anticipata “a fattispecie progressiva”, maturato fra l’altro nel mentre il titolare non riveste più lo status di lavoratore dipendente.
Né convince la tesi secondo la quale la collocazione in riserva consentirebbe la conservazione dello status di Carabiniere.
Al riguardo soccorre quanto previsto dall’art 887 del d.lgs. 66/2010 che disciplina la categoria della riserva prevedendo che in essa confluiscono i militari che cessano dal servizio permanente e che i conseguenti obblighi di servizio sono correlati a i soli casi di guerra o di grave crisi internazionale.
Pertanto il “riservista” non può essere considerato un militare in servizio, atteso che l’ingresso in tale categoria presuppone l’avvenuto congedo.
Sul punto anche la giurisprudenza amministrativa si è espressa, prevedendo che “..il periodo di collocamento nella categoria della riserva non può essere qualificato come servizio effettivo, in quanto i militari collocati nella categoria della riserva possono solo essere richiamati in servizio, in tempo di guerra (cfr. art. 54 della l. 31.7.1954, n. 599, poi abrogato dall’art. 2147 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66; cfr. ora il vigente art. 887 del medesimo d.lgs n. 66 del 2010). Gli stessi, dunque, si trovano in una situazione di sospensione, potenzialmente definitiva, dal servizio medesimo.
E’ evidente, dunque, che l’assenza di un servizio effettivo preclude la possibilità di sottoporre il militare alla valutazione, dal momento che la finalità di essa è costituita dal soddisfacimento di esigenze funzionali ed organizzative future, che non possono, evidentemente, che essere perseguite attraverso personale in servizio attivo permanente” (Tar Veneto, 27 novembre 2020, n.1139).
Alla stregua di quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali nei confronti dell’INPS che liquida in € 500,00.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
OL SS
Il Giudice monocratico
OL SS
F.to digitalmente
Depositata in segreteria il 09/02/2026 L’ Assistente Amministrativo Dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente
Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Deposita in segreteria il 09/02/2026 IL GIUDICE L’ Assistente Amministrativo OL SS Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 09/02/2026 L’Assistente Amministrativo dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente