Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02233/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01132/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Caldarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto alla rideterminazione del TFS mediante inclusione nella relativa base di calcolo dei “sei scatti stipendiali” ex art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS- il dott. DO Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, -OMISSIS-agiva nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS e del Ministero dell’Interno per l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio (TFS) mediante inclusione nella relativa base di calcolo dei “sei scatti stipendiali” ex art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987, e per la conseguente condanna delle amministrazioni intimate al pagamento della differenza dovuta a tal titolo, oltre interessi legali dalla data di pensionamento fino al soddisfo.
2. Ad illustrazione della domanda proposta, deduceva:
- di aver prestato servizio presso il Ministero dell’Interno con la qualifica di Sovrintendente Capo della Polizia di Stato fino al -OMISSIS-, data in cui era stato collocato a riposo;
- che, previo conferimento del trattamento pensionistico diretto (iscrizione n. -OMISSIS-), giusta atto n. -OMISSIS-, l’INPS, con atto del 15 aprile 2020, prot. n. -OMISSIS-, gli avrebbe erogato il TFS, senza aver applicato la maggiorazione derivante dal riconoscimento dei “sei scatti stipendiali” ex artt. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e 21 della l. n. 232/1990;
- che, con istanze del 28 settembre 2020 e del 3 giugno 2024, aveva richiesto all’INPS ed al Ministero dell’Interno la rideterminazione dell’ammontare del TFS mediante computo del beneficio a suo dire obliterato;
- di non aver ricevuto riscontro in merito a tale richiesta.
3. Costituitosi in resistenza, l’intimato INPS eccepiva l’infondatezza della domanda attorea, nonché l’intervenuta prescrizione del credito fatto valere da parte ricorrente.
Si costituiva, altresì, in giudizio, l’intimato Ministero dell’Interno, il quale eccepiva sia il proprio difetto di legittimazione passiva sia l’infondatezza della pretesa azionata ex adverso.
4. All’udienza pubblica dell’-OMISSIS-, la causa era trattenuta in decisione.
5. Venendo ora a scrutinare il ricorso, va accreditata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, dal momento che, per consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, l’unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente ente previdenziale, e non il precedente datore di lavoro (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. III, n. 1231/2019; TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 473/2023; TAR Campania, Salerno, sez. III, n. 1050/2024; n. 2493/2024).
6. In disparte il superiore rilievo, la proposta domanda di riconoscimento del beneficio dei “sei scatti stipendiali” ex artt. 6 bis del d.l. n. 387/1987 si rivela, in ogni caso, non assistita da un interesse concreto e attuale a proporla.
7. In particolare, come evincesi dalla documentazione depositata in giudizio e come eccepito dalle parti resistenti, nonché a dispetto delle proposizioni attoree:
- il C. figura collocato a riposo per inabilità assoluta e permanente con un’anzianità di servizio utile di anni 41 e un’età anagrafica di anni 54;
- la maggiorazione dei “sei scatti stipendiali” gli è stata, in realtà, riconosciuta (nell’ammontare di € 3.272,51 rispetto alla base di calcolo retributiva), così come riportato sia in corrispondenza della riga “Legge di beneficio applicata” (recante il richiamo alla l. n. 232/1990) del prospetto di liquidazione del TFS prot. n. 5155 del 17 ottobre 2016, sia in corrispondenza della riga “Determinazione pensione con maggiorazione base pensionabile” (recante il richiamo all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997) del prospetto di liquidazione del trattamento pensionistico a corredo dell’atto del 15 aprile 2020, prot. n. -OMISSIS-;
- in altri termini, il beneficio in parola è stato già attribuito al C., in quanto versante nella condizione legittimante di cui al comma 1 dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 («Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto»).
Conseguentemente, egli non può invocare il medesimo beneficio a diverso titolo, ossia ai sensi del successivo comma 2 del citato art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 («Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990»), in rapporto al quale nemmeno risulta, peraltro, possedere i requisiti idoneativi (per non aver compiuto 55 anni al momento del collocamento in quiescenza).
8. Alla luce delle superiori considerazioni, è da escludersi che il ricorrente possa ricavare alcuna utilità pratica ulteriore rispetto a quella già conseguita in sede di liquidazione del TFS.
Donde l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.
9. La natura formale della presente decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
IG RU, Presidente
DO Di PO, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO Di PO | IG RU |
IL SEGRETARIO