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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 20/10/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1087/2025 promossa da:
(c.f. ) e da (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati a Stimigliano (RI) in via G. C.F._2
Garibaldi n. 98, presso e nello studio dell'Avv. Lucia PACE che li rappresenta e li difende giusta procura in calce al ricorso ricorrenti e con l'intervento del PM interventore ex lege
Oggetto: Modifica regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte:
1) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 paritario alternato della minore presso l'abitazione di ciascun genitore, ossia: presso l'abitazione della madre sita a Torrita RI (RM), via RI Km 35.500 e presso il domicilio del padre sita a Montopoli di IN (RI) via Santa Maria (distanza 7 km – tempi di percorrenza 08 minuti) secondo la calendarizzazione che segue: (a) a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola, fino al lunedì mattina prima dell'entrata a scuola;
(b) durante la settimana alternati: il lunedì e il mercoledì la minore trascorrerà la Per_1 giornata con pernotto presso l'abitazione della madre a Torrita RI che si occuperà di accompagnarla e riprenderla dalla scuola;
il martedì e il giovedì la minore Per_1 trascorrerà la giornata con pernotto presso l'abitazione del padre a Montopoli di IN
(RI) che si occuperà di accompagnarla e riprenderla dalla scuola;
(c) nelle giornate in cui
1 la minore non è impegnata nelle attività scolastiche, i tempi di permanenza infrasettimanali presso ciascun genitore devono intendersi comprensivi anche della intera mattinata, ossia dalle ore 08.00 della giornata infrasettimanale come sopra calendarizzata, sino alle ore
08.00 della mattinata successiva;
(d) invariato il calendario già in atto per le festività e le vacanze estive, ossia: dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, durante le festività natalizie;
il sabato e la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo
e il martedì successivo ad anni alterni, 15 giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive, previo accordo con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
per quanto concerne le festività del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 2 novembre e dell'8 dicembre, la minore le trascorrerà in compagnia dei propri genitori ad anni alterni e previo accordo tra le parti;
(e) la minore trascorrerà con il padre la “festa del papà” Per_1 Parte_1
e il giorno del suo compleanno e con la madre la “festa della mamma” e il Parte_3 giorno del suo compleanno;
(f) i genitori si impegnano, salvo pregressi impegni di lavoro e/o esigenze personali, a trascorrere il compleanno della minore insieme e/o separatamente ad anni alterni;
(g) la minore parteciperà alle feste e/o alle ricorrenze dei parenti di Per_1 ciascun ramo genitoriale e al riguardo i genitori si impegnano a non ostacolare la frequentazione della minore con i nonni paterni o materni oltre alla frequentazione con il resto dei parenti;
2) porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere in via diretta al mantenimento della minore in ragione dei tempi di permanenza della stessa presso Persona_1
l'abitazione di ciascun genitore;
il padre e la madre provvederanno al mantenimento diretto della minore facendosi carico delle spese ordinarie comunemente ricomprese Per_1 nell'assegno di mantenimento meglio specificate nel Protocollo di Intesa del Tribunale di
Rieti, (vitto, abbigliamento, farmaci da banco, visite gestite dal SSN, quaderni, cancelleria, articoli di uso comune, prodotti e abbigliamento per attività sportive…) oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore da dividere tra quelle che non richiedono un preventivo accordo tra i genitori, così che il genitore che ha anticipato la spesa avrà diritto ad ottenere il rimborso della quota di spettanza entro 15 gg dalla richiesta e quelle che richiedono il preventivo accordo delle parti, così che il mancato riscontro – salvo che uno dei genitori abbia manifestato entro 10 gg motivato dissenso – potrà essere inteso come consenso;
3) le parti con la sottoscrizione del presente atto danno atto di aver preso visione del
Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Rieti per la disciplina delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore;
2 4) l'assegno unico universale sarà percepito da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
5) entrambi prestano il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto dei minori.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 14.07.2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la modifica del decreto n. 1846/2021 R.G.N. 1121/2021 che ha approvato la concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia
[...] nata a [...] il [...], e sui diritti a quest'ultima afferenti. Per_1
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: il rapporto tra i genitori sono distesi, tant'è che gli stessi hanno adottato un regime di frequentazione padre/figlia piuttosto ampio che, ad oggi, si è rilevato funzionale alla serena ed equilibrata crescita della piccola gli stessi, al Per_1 fine di preservare il principio della bigenitorialità e promuovere un rapporto equilibrato e continuativo della minore con entrambi i genitori, intendono modificare le precedenti condizioni e, sostituire parte delle stesse, con altre migliorative ricorrendo allo strumento della collocazione paritaria alternata tenuto conto della età del minore (anni 6), della sua relazione con i genitori, della loro capacità di cooperazione, della vicinanza geografica tra le abitazioni (Torrita RI/Montopoli di IN distanza 7 km – tempi di percorrenza 08 minuti) e della disponibilità in capo ad entrambi (autonomi e indipendenti economicamente) di risorse idonee a garantire il benessere della figlia.
Con note scritte depositate per la udienza del 17.07.2025 le parti hanno confermato il contenuto del ricorso chiedendone l'accoglimento e il Giudice ha riservato la decisione al
Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 10.10.2025
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento dell'accordo di modifica raggiunto dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della figlia;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la previsione del mantenimento diretto della minore da parte dei genitori è conforme e proporzionato alle rispettive capacità tenuto conto dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
il collocamento paritario della minore, tenuto conto anche della vicinanza delle rispettive abitazioni, assicura un rapporto equilibrato
3 e continuativo tra genitori e figlia e garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione di entrambi i genitori nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per la minore e un costante loro apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
Vista la domanda congiunta, le spese di lite devono ritenersi compensate.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2 ex artt. 473bis.51 c.p.c., a modifica del decreto n. 1846/2021 R.G.N. 1121/2021
- recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1087/2025 promossa da:
(c.f. ) e da (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati a Stimigliano (RI) in via G. C.F._2
Garibaldi n. 98, presso e nello studio dell'Avv. Lucia PACE che li rappresenta e li difende giusta procura in calce al ricorso ricorrenti e con l'intervento del PM interventore ex lege
Oggetto: Modifica regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte:
1) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 paritario alternato della minore presso l'abitazione di ciascun genitore, ossia: presso l'abitazione della madre sita a Torrita RI (RM), via RI Km 35.500 e presso il domicilio del padre sita a Montopoli di IN (RI) via Santa Maria (distanza 7 km – tempi di percorrenza 08 minuti) secondo la calendarizzazione che segue: (a) a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola, fino al lunedì mattina prima dell'entrata a scuola;
(b) durante la settimana alternati: il lunedì e il mercoledì la minore trascorrerà la Per_1 giornata con pernotto presso l'abitazione della madre a Torrita RI che si occuperà di accompagnarla e riprenderla dalla scuola;
il martedì e il giovedì la minore Per_1 trascorrerà la giornata con pernotto presso l'abitazione del padre a Montopoli di IN
(RI) che si occuperà di accompagnarla e riprenderla dalla scuola;
(c) nelle giornate in cui
1 la minore non è impegnata nelle attività scolastiche, i tempi di permanenza infrasettimanali presso ciascun genitore devono intendersi comprensivi anche della intera mattinata, ossia dalle ore 08.00 della giornata infrasettimanale come sopra calendarizzata, sino alle ore
08.00 della mattinata successiva;
(d) invariato il calendario già in atto per le festività e le vacanze estive, ossia: dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, durante le festività natalizie;
il sabato e la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo
e il martedì successivo ad anni alterni, 15 giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive, previo accordo con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
per quanto concerne le festività del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 2 novembre e dell'8 dicembre, la minore le trascorrerà in compagnia dei propri genitori ad anni alterni e previo accordo tra le parti;
(e) la minore trascorrerà con il padre la “festa del papà” Per_1 Parte_1
e il giorno del suo compleanno e con la madre la “festa della mamma” e il Parte_3 giorno del suo compleanno;
(f) i genitori si impegnano, salvo pregressi impegni di lavoro e/o esigenze personali, a trascorrere il compleanno della minore insieme e/o separatamente ad anni alterni;
(g) la minore parteciperà alle feste e/o alle ricorrenze dei parenti di Per_1 ciascun ramo genitoriale e al riguardo i genitori si impegnano a non ostacolare la frequentazione della minore con i nonni paterni o materni oltre alla frequentazione con il resto dei parenti;
2) porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere in via diretta al mantenimento della minore in ragione dei tempi di permanenza della stessa presso Persona_1
l'abitazione di ciascun genitore;
il padre e la madre provvederanno al mantenimento diretto della minore facendosi carico delle spese ordinarie comunemente ricomprese Per_1 nell'assegno di mantenimento meglio specificate nel Protocollo di Intesa del Tribunale di
Rieti, (vitto, abbigliamento, farmaci da banco, visite gestite dal SSN, quaderni, cancelleria, articoli di uso comune, prodotti e abbigliamento per attività sportive…) oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore da dividere tra quelle che non richiedono un preventivo accordo tra i genitori, così che il genitore che ha anticipato la spesa avrà diritto ad ottenere il rimborso della quota di spettanza entro 15 gg dalla richiesta e quelle che richiedono il preventivo accordo delle parti, così che il mancato riscontro – salvo che uno dei genitori abbia manifestato entro 10 gg motivato dissenso – potrà essere inteso come consenso;
3) le parti con la sottoscrizione del presente atto danno atto di aver preso visione del
Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Rieti per la disciplina delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore;
2 4) l'assegno unico universale sarà percepito da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
5) entrambi prestano il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto dei minori.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 14.07.2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la modifica del decreto n. 1846/2021 R.G.N. 1121/2021 che ha approvato la concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia
[...] nata a [...] il [...], e sui diritti a quest'ultima afferenti. Per_1
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: il rapporto tra i genitori sono distesi, tant'è che gli stessi hanno adottato un regime di frequentazione padre/figlia piuttosto ampio che, ad oggi, si è rilevato funzionale alla serena ed equilibrata crescita della piccola gli stessi, al Per_1 fine di preservare il principio della bigenitorialità e promuovere un rapporto equilibrato e continuativo della minore con entrambi i genitori, intendono modificare le precedenti condizioni e, sostituire parte delle stesse, con altre migliorative ricorrendo allo strumento della collocazione paritaria alternata tenuto conto della età del minore (anni 6), della sua relazione con i genitori, della loro capacità di cooperazione, della vicinanza geografica tra le abitazioni (Torrita RI/Montopoli di IN distanza 7 km – tempi di percorrenza 08 minuti) e della disponibilità in capo ad entrambi (autonomi e indipendenti economicamente) di risorse idonee a garantire il benessere della figlia.
Con note scritte depositate per la udienza del 17.07.2025 le parti hanno confermato il contenuto del ricorso chiedendone l'accoglimento e il Giudice ha riservato la decisione al
Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 10.10.2025
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento dell'accordo di modifica raggiunto dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della figlia;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la previsione del mantenimento diretto della minore da parte dei genitori è conforme e proporzionato alle rispettive capacità tenuto conto dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
il collocamento paritario della minore, tenuto conto anche della vicinanza delle rispettive abitazioni, assicura un rapporto equilibrato
3 e continuativo tra genitori e figlia e garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione di entrambi i genitori nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per la minore e un costante loro apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
Vista la domanda congiunta, le spese di lite devono ritenersi compensate.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2 ex artt. 473bis.51 c.p.c., a modifica del decreto n. 1846/2021 R.G.N. 1121/2021
- recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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