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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. AR LL SS Presidente relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere
dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado d'appello iscritto al n. 919/2024 R. G., promosso da nato a [...] il [...] (CF ivi Parte_1 C.F._1
residente via Pellegrino Orlandi 5/4, con il patrocinio dell'avv. Chiara Ridolfi.
- appellante -
Contro
nata a [...] il [...] (CF ) ivi Controparte_1 C.F._2
residente, con il patrocinio dell'avv. Michele Angelo Lupoi e dell'avv. Tiziana Falvo.
- appellata -
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 124/2024 del 20 dicembre 2023-11 gennaio udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Su ricorso di , il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 124/2024 Parte_1
del 23 dicembre 2023-11 gennaio 2024, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dal predetto da in data 8 luglio Pt_1 Controparte_1
1995; ha disposto che, con decorrenza dalla domanda, il versasse, a titolo di Pt_1
contributo per il mantenimento dei figli ed , entro il giorno 5 Per_1 Per_2
di ogni mese, l'importo di 550,00 Euro (275,00 Euro per ciascuno dei due figli),
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, 275,00 Euro alla per quel CP_1
che concerneva , e 275,00 Euro direttamente ad , per quel che Per_1 Per_2
riguardava quest'ultima; ha posto le spese straordinarie riguardanti i figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
ha condannato il l rimborso, Pt_1
in favore della delle spese di lite, liquidate in 5.810,00 Euro, oltre accessori CP_1
di legge.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , contestando il Parte_1
regolamento delle spese di lite, operato dal Giudice di prime cure, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c. p. c., per avere detto Giudice erroneamente applicato il principio della soccombenza, l'illogicità e l'ingiustizia manifesta della decisione, la violazione dell'art. 132 n.4 c. p. c.., per carenza di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell'art.116 comma 1 c. p. c., con riferimento alle regole disciplinanti il convincimento del Giudice.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello, invocandone il Controparte_1
pag. 2/5 rigetto.
Il PROCURATORE GENERALE non ha formulato conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2025.
3- L'appello di è fondato nei limiti di cui si dirà appresso, avendo il Parte_1
Giudice di prime cure errato a ritenerlo totalmente soccombente.
Giova ricordare, innanzitutto, che, in primo grado, non vi è stato contrasto in ordine alla richiesta riguardante il vincolo coniugale e per quel che concerne il versamento diretto alla figlia del contributo per il suo mantenimento ordinario, da porre a Per_2
carico del Non vi è stato contrasto neppure sulla assegnazione della casa Pt_1
familiare alla CP_1
Il a chiesto di determinare il contributo per il mantenimento ordinario del figlio Pt_1
in 250,00 Euro e il contributo per il mantenimento ordinario della figlia Per_1
in 150,00 Euro, a fronte della richiesta della i determinazione Per_2 CP_1
del contributo per il mantenimento ordinario dei figli in 321,50 Euro per ciascuno di essi.
Il Tribunale ha fissato in 275,00 Euro per ciascuno dei figli il contributo per il loro mantenimento ordinario, a carico di , rigettando la domanda di Parte_1
quest'ultimo di versamento di detto importo direttamente al figlio . Per_1
Ne discende che , pur maggiormente soccombente, ha, comunque, Parte_1
ottenuto un ridimensionamento del contributo per il mantenimento ordinario dei figli,
invocato dalla odierna appellata.
Tale circostanza avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese di lite nella misura di ¼, con conseguente condanna di al rimborso, in favore di Parte_1
pag. 3/5 , della parte rimanente, liquidata, ex DM 147/2022 (valore Controparte_1
indeterminabile della controversia complessità bassa). in 4.377,50 Euro (1.275,00 Euro
per la fase di studio, 903,00 Euro per la fase introduttiva e 2.198,75 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
4-L'accoglimento solo parziale dell'appello e l'esito globale della lite, che vede l'appellante maggiormente soccombente, comportano che anche le spese del presente grado debbano essere compensate nella misura di ¼, con conseguente condanna del al rimborso, in favore della della parte rimanente, liquidata, ex DM Pt_1 CP_1
147/2022) in 721,50 Euro (201,00 Euro per la fase di studio, 201,00 Euro per la fase introduttiva e 319,50 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso, è stato determinato sulla scorta del
“decisum” (pari alla somma liquidata per spese del primo grado, ripetibili da
[...]
; vedi Cassazione civile sez. III - 26/08/2025, n. 23875) e il compenso è stato CP_1
liquidato nella misura minima, in ragione della modestissima difficoltà della questione affrontata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-In parziale riforma della sentenza n. 124/2024 del 23 dicembre 2023-11 gennaio 2024 del
Tribunale di Bologna, dichiara compensate per ¼ le spese del primo grado e condanna
[...]
al rimborso, in favore di , della parte rimanente, liquidata in Pt_1 Controparte_1
4.377,50 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, IV e PA come per legge;
pag. 4/5 II- Ferma nel resto l'impugnata sentenza, dichiara compensate per ¼ le spese del presente grado e condanna il a rimborsare a la parte rimanente, liquidata in Pt_1 Controparte_1
721,50 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, IV e PA come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 ottobre 2025
Il Presidente relatore
AR LL SS
pag. 5/5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 del Tribunale di Bologna.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. AR LL SS;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. AR LL SS Presidente relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere
dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado d'appello iscritto al n. 919/2024 R. G., promosso da nato a [...] il [...] (CF ivi Parte_1 C.F._1
residente via Pellegrino Orlandi 5/4, con il patrocinio dell'avv. Chiara Ridolfi.
- appellante -
Contro
nata a [...] il [...] (CF ) ivi Controparte_1 C.F._2
residente, con il patrocinio dell'avv. Michele Angelo Lupoi e dell'avv. Tiziana Falvo.
- appellata -
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 124/2024 del 20 dicembre 2023-11 gennaio udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Su ricorso di , il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 124/2024 Parte_1
del 23 dicembre 2023-11 gennaio 2024, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dal predetto da in data 8 luglio Pt_1 Controparte_1
1995; ha disposto che, con decorrenza dalla domanda, il versasse, a titolo di Pt_1
contributo per il mantenimento dei figli ed , entro il giorno 5 Per_1 Per_2
di ogni mese, l'importo di 550,00 Euro (275,00 Euro per ciascuno dei due figli),
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, 275,00 Euro alla per quel CP_1
che concerneva , e 275,00 Euro direttamente ad , per quel che Per_1 Per_2
riguardava quest'ultima; ha posto le spese straordinarie riguardanti i figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
ha condannato il l rimborso, Pt_1
in favore della delle spese di lite, liquidate in 5.810,00 Euro, oltre accessori CP_1
di legge.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , contestando il Parte_1
regolamento delle spese di lite, operato dal Giudice di prime cure, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c. p. c., per avere detto Giudice erroneamente applicato il principio della soccombenza, l'illogicità e l'ingiustizia manifesta della decisione, la violazione dell'art. 132 n.4 c. p. c.., per carenza di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell'art.116 comma 1 c. p. c., con riferimento alle regole disciplinanti il convincimento del Giudice.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello, invocandone il Controparte_1
pag. 2/5 rigetto.
Il PROCURATORE GENERALE non ha formulato conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2025.
3- L'appello di è fondato nei limiti di cui si dirà appresso, avendo il Parte_1
Giudice di prime cure errato a ritenerlo totalmente soccombente.
Giova ricordare, innanzitutto, che, in primo grado, non vi è stato contrasto in ordine alla richiesta riguardante il vincolo coniugale e per quel che concerne il versamento diretto alla figlia del contributo per il suo mantenimento ordinario, da porre a Per_2
carico del Non vi è stato contrasto neppure sulla assegnazione della casa Pt_1
familiare alla CP_1
Il a chiesto di determinare il contributo per il mantenimento ordinario del figlio Pt_1
in 250,00 Euro e il contributo per il mantenimento ordinario della figlia Per_1
in 150,00 Euro, a fronte della richiesta della i determinazione Per_2 CP_1
del contributo per il mantenimento ordinario dei figli in 321,50 Euro per ciascuno di essi.
Il Tribunale ha fissato in 275,00 Euro per ciascuno dei figli il contributo per il loro mantenimento ordinario, a carico di , rigettando la domanda di Parte_1
quest'ultimo di versamento di detto importo direttamente al figlio . Per_1
Ne discende che , pur maggiormente soccombente, ha, comunque, Parte_1
ottenuto un ridimensionamento del contributo per il mantenimento ordinario dei figli,
invocato dalla odierna appellata.
Tale circostanza avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese di lite nella misura di ¼, con conseguente condanna di al rimborso, in favore di Parte_1
pag. 3/5 , della parte rimanente, liquidata, ex DM 147/2022 (valore Controparte_1
indeterminabile della controversia complessità bassa). in 4.377,50 Euro (1.275,00 Euro
per la fase di studio, 903,00 Euro per la fase introduttiva e 2.198,75 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
4-L'accoglimento solo parziale dell'appello e l'esito globale della lite, che vede l'appellante maggiormente soccombente, comportano che anche le spese del presente grado debbano essere compensate nella misura di ¼, con conseguente condanna del al rimborso, in favore della della parte rimanente, liquidata, ex DM Pt_1 CP_1
147/2022) in 721,50 Euro (201,00 Euro per la fase di studio, 201,00 Euro per la fase introduttiva e 319,50 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso, è stato determinato sulla scorta del
“decisum” (pari alla somma liquidata per spese del primo grado, ripetibili da
[...]
; vedi Cassazione civile sez. III - 26/08/2025, n. 23875) e il compenso è stato CP_1
liquidato nella misura minima, in ragione della modestissima difficoltà della questione affrontata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-In parziale riforma della sentenza n. 124/2024 del 23 dicembre 2023-11 gennaio 2024 del
Tribunale di Bologna, dichiara compensate per ¼ le spese del primo grado e condanna
[...]
al rimborso, in favore di , della parte rimanente, liquidata in Pt_1 Controparte_1
4.377,50 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, IV e PA come per legge;
pag. 4/5 II- Ferma nel resto l'impugnata sentenza, dichiara compensate per ¼ le spese del presente grado e condanna il a rimborsare a la parte rimanente, liquidata in Pt_1 Controparte_1
721,50 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, IV e PA come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 ottobre 2025
Il Presidente relatore
AR LL SS
pag. 5/5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 del Tribunale di Bologna.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. AR LL SS;