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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/10/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 345/2025 Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
MARCO SALVATORI Presidente
SILVIA CAPITANO DI Rel./Est.
IN BE DI
Visti gli artt. 473bis.11, 473bis.29 – 473bis.47 c.p.c. e letti gli atti del procedimento RG
345/2025 avente ad oggetto Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso) proposto da:
Parte_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gloria Sedita;
- ricorrente -
nei confronti di:
Controparte_1
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Butticè
- resistente -
considerato che all'udienza dinnanzi al DI Relatore i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione;
considerato che
il ricorso è stato ritualmente comunicato al PM in sede;
sentito il Relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con sentenza n. 137/2022 del 26 gennaio 2022 del Tribunale di Agrigento è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi e . Parte_1 Controparte_1
1 In tale pronuncia, passata in giudicato, è stato posto a carico del l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla , entro i primi dieci giorni di ogni mese, un assegno mensile di CP_1 mantenimento pari a € 250,00 rivalutabile Istat.
Con ricorso depositato in data 10.2.2025 ha chiesto la modifica delle suddette Parte_1 condizioni di separazione, allegando fatti nuovi e sopravvenuti;
in particolare, ha prodotto comunicazione dell'INPS del 3 maggio 2024, da cui risulterebbe che la percepisce CP_1
l'assegno sociale per un importo pari a € 504,28 mensili.
Il ricorrente ha inoltre evidenziato che le utenze relative agli immobili abitati da entrambi i coniugi sono comuni e che il loro pagamento è integralmente a suo carico.
Alla luce di tali circostanze ha chiesto:
- in via principale, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra e la CP_1 ripartizione al 50% delle spese relative alle utenze domestiche e alla TARI, in considerazione del fatto che la resistente occupa un appartamento sito nello stabile acquistato in comunione dai coniugi;
- in via subordinata, la riduzione dell'assegno di mantenimento ad un importo non superiore a € 100,00 mensili, con analoga ripartizione delle spese domestiche.
La si è costituita contestando le domande avversarie e rappresentando di essere priva CP_1 di reddito avendo maturato solo nel febbraio 2024, al compimento del 67° anno di età, i requisiti per accedere all'assegno sociale erogato dall'INPS, in quanto versante in condizioni economiche disagiate.
Ha inoltre contestato l'affermazione del ricorrente circa il pagamento esclusivo dei tributi sostenendo di provvedere integralmente al versamento dell'IMU e di corrispondere la propria quota del 50% della TARI.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, domandando la conferma dell'assegno di mantenimento con aggiornamento Istat. il procedimento, istruito a mezzo di prove documentali, è stato posto in decisione all'udienza tenutasi dinnanzi al giudice relatore sulle conclusioni delle parti formulate nelle note di trattazione scritta per l'udienza.
***
Così brevemente sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo è noto che secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte i “giustificati motivi” che legittimano la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio devono consistere in fatti nuovi e sopravvenuti idonei a modificare la situazione economica e personale delle parti rispetto a quella valutata al momento della pronuncia originaria (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-1, Ord. n. 28436 del
28/11/2017).
2 La giurisprudenza ha riconosciuto che la percezione dell'assegno sociale può incidere sulla misura dell'assegno di mantenimento, rappresentando un elemento utile per la valutazione della situazione economica del coniuge beneficiario (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 18092 del
14/09/2016).
Nel caso in esame è pacifico che la , a decorrere dal febbraio 2024, ha maturato il CP_1 diritto alla percezione dell'assegno sociale;
tale circostanza costituisce fatto nuovo e sopravvenuto, rilevante ai fini della revisione delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione.
Valutata comunque la persistenza di uno squilibrio tra i redditi delle parti appare congruo, in parziale accoglimento della domanda del ricorrente, una riduzione dell'assegno nella misura di €
100,00 al fine di garantire un equilibrio ragionevole tra la capacità dell'obbligato e il diritto del beneficiario a un sostegno economico proporzionato.
Per quanto concerne la richiesta di ripartizione delle utenze domestiche e della Tari non si configura alcuna modifica delle condizioni di separazione in quanto la sentenza non ha statuito su altri rapporti patrimoniali esistenti tra le parti - valutando le allegazioni spiegate soltanto ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento -; precisando, anzi,
l'estraneità delle stesse tematiche rispetto alla regolamentazione dei rapporti conseguenti alla crisi coniugale e alla separazione.
Ne deriva che tali diverse domande vanno dichiarate inammissibili in quanto azionabili, eventualmente, con un giudizio ordinario.
L'esito complessivo del giudizio suggerisce la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, a modifica della sentenza n. 137/2022 del 26 gennaio 2022 del Tribunale di CP_1
Agrigento che ha pronunciato la separazione trai coniugi così provvede:
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
, entro i primi 10 giorni di ogni mese, l'assegno mensile di € 100,00, da rivalutare
[...] annualmente secondo gli indici Istat;
DICHIARA inammissibile ogni altra domanda;
DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il DI Relatore Il Presidente
IA PI RC RI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
MARCO SALVATORI Presidente
SILVIA CAPITANO DI Rel./Est.
IN BE DI
Visti gli artt. 473bis.11, 473bis.29 – 473bis.47 c.p.c. e letti gli atti del procedimento RG
345/2025 avente ad oggetto Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso) proposto da:
Parte_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gloria Sedita;
- ricorrente -
nei confronti di:
Controparte_1
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Butticè
- resistente -
considerato che all'udienza dinnanzi al DI Relatore i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione;
considerato che
il ricorso è stato ritualmente comunicato al PM in sede;
sentito il Relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con sentenza n. 137/2022 del 26 gennaio 2022 del Tribunale di Agrigento è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi e . Parte_1 Controparte_1
1 In tale pronuncia, passata in giudicato, è stato posto a carico del l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla , entro i primi dieci giorni di ogni mese, un assegno mensile di CP_1 mantenimento pari a € 250,00 rivalutabile Istat.
Con ricorso depositato in data 10.2.2025 ha chiesto la modifica delle suddette Parte_1 condizioni di separazione, allegando fatti nuovi e sopravvenuti;
in particolare, ha prodotto comunicazione dell'INPS del 3 maggio 2024, da cui risulterebbe che la percepisce CP_1
l'assegno sociale per un importo pari a € 504,28 mensili.
Il ricorrente ha inoltre evidenziato che le utenze relative agli immobili abitati da entrambi i coniugi sono comuni e che il loro pagamento è integralmente a suo carico.
Alla luce di tali circostanze ha chiesto:
- in via principale, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra e la CP_1 ripartizione al 50% delle spese relative alle utenze domestiche e alla TARI, in considerazione del fatto che la resistente occupa un appartamento sito nello stabile acquistato in comunione dai coniugi;
- in via subordinata, la riduzione dell'assegno di mantenimento ad un importo non superiore a € 100,00 mensili, con analoga ripartizione delle spese domestiche.
La si è costituita contestando le domande avversarie e rappresentando di essere priva CP_1 di reddito avendo maturato solo nel febbraio 2024, al compimento del 67° anno di età, i requisiti per accedere all'assegno sociale erogato dall'INPS, in quanto versante in condizioni economiche disagiate.
Ha inoltre contestato l'affermazione del ricorrente circa il pagamento esclusivo dei tributi sostenendo di provvedere integralmente al versamento dell'IMU e di corrispondere la propria quota del 50% della TARI.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, domandando la conferma dell'assegno di mantenimento con aggiornamento Istat. il procedimento, istruito a mezzo di prove documentali, è stato posto in decisione all'udienza tenutasi dinnanzi al giudice relatore sulle conclusioni delle parti formulate nelle note di trattazione scritta per l'udienza.
***
Così brevemente sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo è noto che secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte i “giustificati motivi” che legittimano la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio devono consistere in fatti nuovi e sopravvenuti idonei a modificare la situazione economica e personale delle parti rispetto a quella valutata al momento della pronuncia originaria (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-1, Ord. n. 28436 del
28/11/2017).
2 La giurisprudenza ha riconosciuto che la percezione dell'assegno sociale può incidere sulla misura dell'assegno di mantenimento, rappresentando un elemento utile per la valutazione della situazione economica del coniuge beneficiario (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 18092 del
14/09/2016).
Nel caso in esame è pacifico che la , a decorrere dal febbraio 2024, ha maturato il CP_1 diritto alla percezione dell'assegno sociale;
tale circostanza costituisce fatto nuovo e sopravvenuto, rilevante ai fini della revisione delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione.
Valutata comunque la persistenza di uno squilibrio tra i redditi delle parti appare congruo, in parziale accoglimento della domanda del ricorrente, una riduzione dell'assegno nella misura di €
100,00 al fine di garantire un equilibrio ragionevole tra la capacità dell'obbligato e il diritto del beneficiario a un sostegno economico proporzionato.
Per quanto concerne la richiesta di ripartizione delle utenze domestiche e della Tari non si configura alcuna modifica delle condizioni di separazione in quanto la sentenza non ha statuito su altri rapporti patrimoniali esistenti tra le parti - valutando le allegazioni spiegate soltanto ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento -; precisando, anzi,
l'estraneità delle stesse tematiche rispetto alla regolamentazione dei rapporti conseguenti alla crisi coniugale e alla separazione.
Ne deriva che tali diverse domande vanno dichiarate inammissibili in quanto azionabili, eventualmente, con un giudizio ordinario.
L'esito complessivo del giudizio suggerisce la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, a modifica della sentenza n. 137/2022 del 26 gennaio 2022 del Tribunale di CP_1
Agrigento che ha pronunciato la separazione trai coniugi così provvede:
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
, entro i primi 10 giorni di ogni mese, l'assegno mensile di € 100,00, da rivalutare
[...] annualmente secondo gli indici Istat;
DICHIARA inammissibile ogni altra domanda;
DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il DI Relatore Il Presidente
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