Art. 2-bis. (( 1. Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari, con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento ))
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7 aprile 1990
7 aprile 1990
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- 1. Sospensione termini processualiAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 20 agosto 2024
[…] quando devono essere disposti atti urgenti (art. 467 c.p.p), ossia assunzione di prove non rinviabili; quando corti di appello e tribunali trattino cause relative a imputati, detenuti o reati che possono prescriversi o che hanno carattere di urgenza. L'articolo 2 bis della legge n. 742/1969 invece esclude la sospensione feriale dei termini nei procedimenti relativi all'applicazione di una misura di prevenzione, se è stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o il sequestro dei beni: se gli interessati o i loro difensori dichiarino di rinunciare espressamente alla sospensione dei termini; o se il giudice, dietro richiesta del pubblico ministero, […]
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Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2018, n. 31981Provvedimento: […] con la conseguenza che, intervenuta la rinunzia del proposto alla sospensione dei termini, ai sensi dell'art. 2 bis della legge n. 742 del 1969, e fattane rituale comunicazione al pubblico ministero, il termine di dieci giorni per proporre appello avverso il rigetto della misura di prevenzione patrimoniale decorre in costanza del periodo feriale e l'impugnazione presentata dal pubblico ministero oltre tale periodo deve ritenersi tardiva come tale, inammissibile. È principio consolidato quello secondo cui, […]Leggi di più...
- provvedimento di dissequestro·
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