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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/09/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott.
Damiano Matarrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1617//2023 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmelo Salerno e Giuseppe Parte_1
Magistro;
- attore - contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Canelli;
- convenuta e
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- convenuta –
* * *
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
* * *
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore introduceva il giudizio di merito successivo all'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 cpc avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex artt. 72-bis e 48-bis DPR 602/1973, notificato da nei confronti di , per l'importo di € 12.106,40. Controparte_1 CP_2 A tal fine premetteva che con sentenza n. 2466/2021 del Tribunale di Taranto, aveva ottenuto la condanna dell' per il pagamento della somma di € 201.367,01, quali CP_2 provvidenze comunitarie in materia di “quote latte, oltre interessi e spese di lite. veva corrisposto la sorte capitale, ma aveva sospeso il pagamento delle somme CP_2 accessorie (interessi e spese di CTU) a seguito di verifica ex art. 48-bis DPR 602/73, comunicando all' l'imminente pagamento in favore dell'attore. Controparte_1
L aveva quindi provveduto a notificare l'atto di pignoramento presso Controparte_1 terzi in questione.
A sostegno dell'opposizione l'attore deduceva l'illegittimità dell'atto esecutivo per violazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di impignorabilità degli aiuti agricoli, nonché per la natura autonoma del credito spettante al suo difensore antistatario.
Formulava infine le seguenti conclusioni: “1) Nel merito: per tutti i motivi richiamati nell'esposizione del ricorso, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata e quindi il diritto dell'
[...]
a procedere ad esecuzione forzata nella parte in cui ordina al Controparte_1
Terzo AG.E.A., di pagare direttamente all , nel termine Controparte_3 di 60 giorni dalla notifica, la complessiva somma pari ad Euro 12.106,40 per impignorabilità ex lege delle somme staggite;
2) Per l'effetto ed in ogni caso: condannare
l' , in solido con il Terzo AG.E.A., in persona dei Controparte_1 rispettivi legali rappresentanti p.t., ovvero ciascuna per quanto di competenza, al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, da attribuirsi in favore dei procuratori che si dichiarano distrattari”.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché la conferma della legittimità ed efficacia del pignoramento presso terzi e del diritto dell'Agente di agire esecutivamente;
con vittoria di spese e compensi del giudizio, ovvero, subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, con spese a carico della CP_2
Si costituiva altresì in giudizio l' hiedendo di provvedere secondo giustizia circa CP_2
l'avversa domanda, compensando in ogni caso le spese e competenze di causa nei confronti di essa CP_2 Prodotta documentazione dalle parti e non essendovi la necessità di alcun'altra attività istruttoria, la causa veniva infine rimessa in decisione ais sensi del combinato disposto degli artt. 189 e 281 quinquies c.p.c.
DIRITTO
L'opposizione è fondata.
Dall'esame degli atti processuali è rimasto incontestato il dato che il pignoramento riguarda gli interessi legali e e le spese di CTU sulla maggiore somma di € 201.367,01 liquidata con sentenza n. 2466/2021 del Tribunale di Taranto in favore dell'attore a titolo di provvidenze comunitarie in materia di “quote latte”, nonché i compensi professionali riconosciuti direttamente in favore del difensore dell'attore nelle sentenze di ottemperanza n.
1377/2022 e 893/2023. del T.A.R. di Lecce, pronunciate per dare esecuzione al disposto della citata sentenza n. 2466/2021 del Tribunale di Taranto e per la nomina di apposito commissario ad acta.
Posto quanto innanzi, per quel che concerne gli interessi appare condivisibile l'orientamento espresso dal T.A.R. di Lecce nell'ordinanza n. 1366/2023 (in atti), emessa su richiesta di chiarimenti del nominato commissario ad acta in ordine alle modalità di ottemperanza, secondo cui “in base all'art. 1282 c.c. i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente;
è del tutto pacifico pertanto che gli interessi legali sui crediti liquidi ed esigibili, ai sensi dell'art. 1282 c.c., abbiano natura accessoria rispetto al credito vantato, seguendo il regime e la natura del credito principale (Corte di Cassazione Civile, 19 dicembre 1990, n.
12064), per cui la relativa statuizione (a differenza da quella riguardante il maggior danno ex art. 1224 c.c.) non presuppone un'indagine autonoma rispetto a quella concernente il credito stesso (Cassazione Civile Sez. III, 20/04/2001, n. 5913); da tanto consegue che l'art. 3 comma 5- duodecies della legge 11 novembre 2005, n.231 (secondo il quale “il secondo comma dell'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, e' sostituito dal seguente: «Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”), in assenza di specifiche diverse previsioni normative, è applicabile anche agli interessi legali dovuti sulle somme a tal titolo indicate, avendo gli stessi la medesima natura del credito principale cui accedono (impignorabilità degli aiuti comunitari), i quali dovranno essere pertanto versati, come stabilito nella citate sentenze di ottemperanza di questo T.A.R. n.1367/2022 e n. 893/2023, direttamente al ricorrente
(apparendo irrilevante la circostanza di fatto, richiamata dal Commissario ad acta, che CP_2 utilizzi diversi capitoli di spesa, rispettivamente comunitario e nazionale, per pagare la sorte capitale e gli interessi legali)” .
Le spese CTU (anticipate dall'attore e poste definitivamente a carico di con CP_2
l'ancora richiamata sentenza n. 2466/2021 del Tribunale di Taranto), devono poi obbligatoriamente intendersi funzionali all'ottenimento degli aiuti comunitari e, come tali, considerarle parte integrante del credito principale e quindi anch'esse impignorabili..
Pacifica infine è la impignorabulità dei compensi professionali liquidati in favore del difensore dell'attore, distrattario, in quanto costituienti un credito del tutto autonomo e distinto da quello della parte rappresentata.
L'azione esecutiva promossa da risulta pertanto Controparte_1 illegittima, essendo stata esercitata su somme vincolate e impignorabili ex lege.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- accoglie l'opposizione proposta da;
Parte_1
- dichiara la nullità e l'illegittimità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificato da nei confronti di , per l'importo di Controparte_1 CP_2
€12.106,40;
- condanna , in solido con , al pagamento delle Controparte_1 CP_2 spese di giudizio, che liquida in € 2.700,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Taranto, 01.09.2025
Il Giudice
Dott. Damiano Matarrelli