Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 11/12/2025, n. 22367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22367 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22367/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14785/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14785 del 2022, proposto dalla società Antonio Pellecchia Società a Responsabilità Limitata Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Micaela Grandi e Annalisa Quartiroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Regioni ed Unificata, la Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Regione Marche, in persona del Presidente in carica pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini e Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Cristiano Bosin in Roma, viale delle Milizie 34;
le Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, la Regione Autonoma Valle d’Aosta, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Regione Autonoma della Sardegna, le Province Autonome di Trento e Bolzano, non costituite in giudizio;
nei confronti
della società I.M. Medical S.a.s. di VA AI & C., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
➢ del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni;
➢ del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
➢ dell'Accordo sancito tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
➢ della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019;
NONCHÈ, PER QUANTO OCCORRER POSSA:
➢ della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute);
➢ della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute);
➢ della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze dell’8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute);
➢ della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze);
➢ dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019;
➢ dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022;
➢ dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota);
➢ nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, “ancorché non conosciuto”;
EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE
alla Corte costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa rispettivamente costituzionale ed europea.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, della Regione Marche, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Regioni ed Unificata e della Regione Siciliana - Assessorato regionale della Salute;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. SC RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, tra cui in particolare il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.7.2022, che certifica il superamento del tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni, e il Decreto del Ministro della Salute del 6.10.2022, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- con ordinanza presidenziale n. 3516 del 13.6.2023 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti con i pubblici proclami, in quanto “ i ricorsi di cui sopra risultano essere stati notificati ad almeno un controinteressato, e risultano, pertanto, sotto tale profilo, ammissibili e che, tuttavia, ai fini della procedibilità degli stessi, i predetti ricorsi devono essere notificati, da un lato, a tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l’importo del pay back di cui trattasi - e, dall’altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento ”;
Considerato che non risulta agli atti di causa che la ricorrente abbia adempiuto a quanto disposto con la richiamata ordinanza n. 3516/2023, sicché non risulta che il contraddittorio sia stato integrato;
Ritenuto pertanto che il ricorso, come rilevato d’ufficio dal Collegio nel corso dell’udienza ex art. 73, comma 3, c.p.a., debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., a tenore del quale:
“ 1. Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso:
[…]
c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito ”;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, stante la definizione in rito della causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
SC RO, Consigliere, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC RO | IT AR |
IL SEGRETARIO