TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/01/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 11505/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11505/2023 R.G. LAVORO
TRA
, C.F. , nato il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ottavio Levita, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE –I in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.to Antonio Brancaccio, giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_2
P. VA , in persona del Soggetto Liquidatore p.t., rapp.to e difeso,
[...] P.VA_1
giusta procura in atti, dagli Avv.ti Francesco Goglia, Veronica Perrone e Pasquale Galassi
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento Tfr
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.9.2023, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e il , rassegnando CP_3 Controparte_2 le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 27.03.2000 al 30.05.2021 con il Controparte_2
delle Province di e , quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico;
[...] CP_2 CP_2
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del di Controparte_2
e in ogni caso l'inadempimento dell' al pagamento della prestazione;
c) per Controparte_2 CP_3
l'effetto condannare l' (C.F. ) in persona del legale Controparte_4 P.VA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2, in riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore della sig.ra dell'importo a titolo di TFR di euro 27.136,50 o di quello maggiore o Parte_1 minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento e rivalutazione monetaria come per legge. c) con condanna al pagamento del compenso professionale ex DM 55/2014 e s.m.i. oltre spese e oneri accessori, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
A sostegno della domanda ha dedotto: di aver prestato dal 27.03.2000 al 30.05.2021 la propria attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato alle dipendenze del Controparte_2
di e , con mansione di conducente macchine movimentazione terra ed
[...] CP_2 CP_2 inquadramento nel livello III/A in applicazione del CCNL Federambiente (cfr. doc. n. 2); che il predetto rapporto di lavoro cessava in data 30.05.2021 per licenziamento;
che, dopo la cessazione CP_ dell'indicato rapporto di lavoro, il C.U.B. aveva trasmesso all' - Gestione dipendenti pubblici - territorialmente competente (Direzione Provinciale di ) il modello TFR1, quale prospetto di CP_2 liquidazione del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione ( cfr. doc..
n 2 con ricevuta di consegna del 22.06.2011); che state il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto, con pec del 6.06.2023 di formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi, aveva chiesto all' di conoscere lo stato di avanzamento della pratica e di prendere visione di eventuali CP_3 documenti o pareri prodotti in merito (cfr. docc. nn. 3 e 4); che L' con pec del 9.06.2023 CP_3 disattendeva la predetta richiesta assumendo che le indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici soggiacciono alla normativa speciale di cui al DPR 1032/1973, Legge 152/1968 e DPCM del 20 dicembre 1999, la quale derogherebbe al principio di automaticità delle prestazioni previdenziali sancito dall' art. 2116 c.c., nonché in ragione della totale assenza del versamento della contribuzione da parte dell'Ente datore di lavoro;
che era spirato il termine sospensivo previsto dall' art. 3 del D.L.
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i. per il differimento dell'erogazione della prestazione richiesta, ossia i 24 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro. Su tali premesse, prospettata la legittimazione passiva dell' , competente alla liquidazione della CP_3 somma di TFS/TFR e confutate le ragioni impeditive della liquidazione addotte dall'
[...]
, ha concluso nei termini innanzi trascritti. CP_5
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_2
eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva in merito al pagamento del TFR/TFS. Nel merito ha invocato l'applicazione del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c., con conseguenziale condanna dell' al pagamento del TFR. CP_3
CP_ L' costituitosi, ha chiesto dichiarare l'inammissibilità della domanda o comunque il rigetto della stessa perché infondata in fatto e in diritto. In via riconvenzionale, richiamato il testo dell'art. 3 comma 10 bis della L. 335/1995, ha chiesto condannarsi il CUB al pagamento dell'intera copertura contributiva omessa in relazione al TFS dovuto all'istante, per gli importi da determinarsi in separata sede.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
È pacifica ed incontestata la durata del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze del CP_2 dal 27.03.2000 al 30.05.2021 e l'omessa corresponsione, a seguito della risoluzione del rapporto, del trattamento di fine servizio.
Sempre in via preliminare, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del delle Province di e . La circostanza, oltre a non essere, Controparte_2 CP_2 CP_2 nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato dalla consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento. Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di , istituiti con L. Regione Campania n. 4/1993. La disciplina generale CP_2 CP_2 si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato di Controparte_2 personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-
2008).
Tale normativa consente, senza ragionevoli dubbi, di affermare la natura del quale ente CP_2 strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali. Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio è preposto l' , essendo l'istituto CP_3 tenuto all'erogazione del TFS maturato alle dipendenze dell'ente pubblico, in virtù del rapporto di lavoro con il CUB pacificamente cessato il 30.05.2021 a seguito di licenziamento.
Venendo all'esame del merito, mancando nella fattispecie in esame una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva e parimenti, la prescrizione dei CP_ contributi omessi, ai fini del diritto del lavoratore al pagamento da parte dell' del credito maturato CP_ alla cessazione del rapporto. Ed, invero, l' in corso di causa ha provveduto alla liquidazione del
TFR (cfr. prospetto di liquidazione del 22.03.2024 e dettaglio pagamento).
Con particolare riguardo alla somma liquidata il ricorrente con le note di trattazione e da ultimo con le note di udienza del 16.01.2025 ha dichiarato di aver percepito a titolo di TFR l'importo netto di euro 22.575,44, comprensivo di interessi su un lordo di 26.850,13 e non sull'importo lordo richiesto in ricorso di € 27.136,50.- Per cui ha chiesto dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere, in ragione della soddisfazione parziale della pretesa in corso del giudizio, con condanna dell' al pagamento dell'importo residuo di € 286,37, spettante detratto quanto percepito. CP_3
Orbene ritiene questo giudice che va dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere tra le parti, stante il pagamento della prestazione in corso di causa come del resto riconosciuto dal ricorrente e nella misura indicata (cfr. prospetto di liquidazione in atti). In ordine alla ulteriore somma richiesta per differenza rileva il Tribunale che la contabilizzazione del credito, eseguita dal ricorrente, appare corretta alla luce della documentazione depositata in atti relativa alla retribuzione percepita, utile per il calcolo del Tfr, trasmessa dal all' (cfr. modello TFRS1). Pertanto, in assenza di CP_2 CP_3 prova contraria, l' va condannato al pagamento dell'importo lordo residuo di euro 286,37, pari CP_3 alla differenza tra l'importo dovuto di euro 27.136,50 e l'importo già contabilizzato di euro 26.850,13, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
Va, poi, dichiarata l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'omissione contributiva a carico del convenuto, trattandosi di circostanza preesistente all'instaurazione del Controparte_2 giudizio e del tutto pacifica (cfr. memoria di costituzione del , che nulla reca in segno CP_2
CP_ diverso). Va, infine, accolta la domanda riconvenzionale dell' relativa alla condanna del
Consorzio datore di lavoro al versamento dei contributi omessi, da quantificarsi in separata sede.
Nei rapporti tra il ricorrente e le convenute si procede a governo separato delle spese di lite;
le spese CP_ tra il ricorrente e l' si compensano per la metà stante la serialità della controversia e il ruolo CP_ CP_ dell' nella fase precontenziosa;
le restanti spese seguono la soccombenza anche virtuale dell'
e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria e dell'attività difensiva svolta;
restando invece interamente compensate le spese di lite tra parte ricorrente e il CP_2 convenuto, nei cui confronti parte ricorrente non aveva avanzato alcuna richiesta di condanna. Nei CP_ rapporti tra l' ed il , a causa della proposizione in via riconvenzionale di domanda di CP_2 condanna solo in via generica, tale da presupporre la necessità di nuovo giudizio per la quantificazione, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaella
Paesano, così decide: CP_
1) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere tra il ricorrente e l' CP_
2) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui in parte motiva, della somma lorda di euro 286,37, oltre interessi dal 24° mese successivo alla cessazione del rapporto al saldo;
3) dichiara il non luogo a provvedere sulla restante parte della domanda nei confronti del
; CP_2
CP_
4) accoglie la domanda riconvenzionale avanzata dall' e per l'effetto condanna il CP_2 al versamento della intera copertura contributiva omessa in relazione al TFR dovuto al ricorrente;
CP_
5) condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite liquidate – in tale misura già ridotta - in euro 1.500,00, oltre VA e CPA, e rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge, con attribuzione, compensandole nella restante parte;
6) compensa le spese di lite per intero tra il ricorrente e il;
CP_2
CP_ 7) compensa le spese di lite per intero tra e . CP_2
Si comunichi.
Aversa, 21/01/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11505/2023 R.G. LAVORO
TRA
, C.F. , nato il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ottavio Levita, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE –I in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.to Antonio Brancaccio, giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_2
P. VA , in persona del Soggetto Liquidatore p.t., rapp.to e difeso,
[...] P.VA_1
giusta procura in atti, dagli Avv.ti Francesco Goglia, Veronica Perrone e Pasquale Galassi
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento Tfr
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.9.2023, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e il , rassegnando CP_3 Controparte_2 le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 27.03.2000 al 30.05.2021 con il Controparte_2
delle Province di e , quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico;
[...] CP_2 CP_2
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del di Controparte_2
e in ogni caso l'inadempimento dell' al pagamento della prestazione;
c) per Controparte_2 CP_3
l'effetto condannare l' (C.F. ) in persona del legale Controparte_4 P.VA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2, in riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore della sig.ra dell'importo a titolo di TFR di euro 27.136,50 o di quello maggiore o Parte_1 minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento e rivalutazione monetaria come per legge. c) con condanna al pagamento del compenso professionale ex DM 55/2014 e s.m.i. oltre spese e oneri accessori, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
A sostegno della domanda ha dedotto: di aver prestato dal 27.03.2000 al 30.05.2021 la propria attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato alle dipendenze del Controparte_2
di e , con mansione di conducente macchine movimentazione terra ed
[...] CP_2 CP_2 inquadramento nel livello III/A in applicazione del CCNL Federambiente (cfr. doc. n. 2); che il predetto rapporto di lavoro cessava in data 30.05.2021 per licenziamento;
che, dopo la cessazione CP_ dell'indicato rapporto di lavoro, il C.U.B. aveva trasmesso all' - Gestione dipendenti pubblici - territorialmente competente (Direzione Provinciale di ) il modello TFR1, quale prospetto di CP_2 liquidazione del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione ( cfr. doc..
n 2 con ricevuta di consegna del 22.06.2011); che state il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto, con pec del 6.06.2023 di formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi, aveva chiesto all' di conoscere lo stato di avanzamento della pratica e di prendere visione di eventuali CP_3 documenti o pareri prodotti in merito (cfr. docc. nn. 3 e 4); che L' con pec del 9.06.2023 CP_3 disattendeva la predetta richiesta assumendo che le indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici soggiacciono alla normativa speciale di cui al DPR 1032/1973, Legge 152/1968 e DPCM del 20 dicembre 1999, la quale derogherebbe al principio di automaticità delle prestazioni previdenziali sancito dall' art. 2116 c.c., nonché in ragione della totale assenza del versamento della contribuzione da parte dell'Ente datore di lavoro;
che era spirato il termine sospensivo previsto dall' art. 3 del D.L.
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i. per il differimento dell'erogazione della prestazione richiesta, ossia i 24 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro. Su tali premesse, prospettata la legittimazione passiva dell' , competente alla liquidazione della CP_3 somma di TFS/TFR e confutate le ragioni impeditive della liquidazione addotte dall'
[...]
, ha concluso nei termini innanzi trascritti. CP_5
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_2
eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva in merito al pagamento del TFR/TFS. Nel merito ha invocato l'applicazione del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c., con conseguenziale condanna dell' al pagamento del TFR. CP_3
CP_ L' costituitosi, ha chiesto dichiarare l'inammissibilità della domanda o comunque il rigetto della stessa perché infondata in fatto e in diritto. In via riconvenzionale, richiamato il testo dell'art. 3 comma 10 bis della L. 335/1995, ha chiesto condannarsi il CUB al pagamento dell'intera copertura contributiva omessa in relazione al TFS dovuto all'istante, per gli importi da determinarsi in separata sede.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
È pacifica ed incontestata la durata del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze del CP_2 dal 27.03.2000 al 30.05.2021 e l'omessa corresponsione, a seguito della risoluzione del rapporto, del trattamento di fine servizio.
Sempre in via preliminare, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del delle Province di e . La circostanza, oltre a non essere, Controparte_2 CP_2 CP_2 nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato dalla consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento. Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di , istituiti con L. Regione Campania n. 4/1993. La disciplina generale CP_2 CP_2 si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato di Controparte_2 personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-
2008).
Tale normativa consente, senza ragionevoli dubbi, di affermare la natura del quale ente CP_2 strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali. Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio è preposto l' , essendo l'istituto CP_3 tenuto all'erogazione del TFS maturato alle dipendenze dell'ente pubblico, in virtù del rapporto di lavoro con il CUB pacificamente cessato il 30.05.2021 a seguito di licenziamento.
Venendo all'esame del merito, mancando nella fattispecie in esame una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva e parimenti, la prescrizione dei CP_ contributi omessi, ai fini del diritto del lavoratore al pagamento da parte dell' del credito maturato CP_ alla cessazione del rapporto. Ed, invero, l' in corso di causa ha provveduto alla liquidazione del
TFR (cfr. prospetto di liquidazione del 22.03.2024 e dettaglio pagamento).
Con particolare riguardo alla somma liquidata il ricorrente con le note di trattazione e da ultimo con le note di udienza del 16.01.2025 ha dichiarato di aver percepito a titolo di TFR l'importo netto di euro 22.575,44, comprensivo di interessi su un lordo di 26.850,13 e non sull'importo lordo richiesto in ricorso di € 27.136,50.- Per cui ha chiesto dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere, in ragione della soddisfazione parziale della pretesa in corso del giudizio, con condanna dell' al pagamento dell'importo residuo di € 286,37, spettante detratto quanto percepito. CP_3
Orbene ritiene questo giudice che va dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere tra le parti, stante il pagamento della prestazione in corso di causa come del resto riconosciuto dal ricorrente e nella misura indicata (cfr. prospetto di liquidazione in atti). In ordine alla ulteriore somma richiesta per differenza rileva il Tribunale che la contabilizzazione del credito, eseguita dal ricorrente, appare corretta alla luce della documentazione depositata in atti relativa alla retribuzione percepita, utile per il calcolo del Tfr, trasmessa dal all' (cfr. modello TFRS1). Pertanto, in assenza di CP_2 CP_3 prova contraria, l' va condannato al pagamento dell'importo lordo residuo di euro 286,37, pari CP_3 alla differenza tra l'importo dovuto di euro 27.136,50 e l'importo già contabilizzato di euro 26.850,13, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
Va, poi, dichiarata l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'omissione contributiva a carico del convenuto, trattandosi di circostanza preesistente all'instaurazione del Controparte_2 giudizio e del tutto pacifica (cfr. memoria di costituzione del , che nulla reca in segno CP_2
CP_ diverso). Va, infine, accolta la domanda riconvenzionale dell' relativa alla condanna del
Consorzio datore di lavoro al versamento dei contributi omessi, da quantificarsi in separata sede.
Nei rapporti tra il ricorrente e le convenute si procede a governo separato delle spese di lite;
le spese CP_ tra il ricorrente e l' si compensano per la metà stante la serialità della controversia e il ruolo CP_ CP_ dell' nella fase precontenziosa;
le restanti spese seguono la soccombenza anche virtuale dell'
e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria e dell'attività difensiva svolta;
restando invece interamente compensate le spese di lite tra parte ricorrente e il CP_2 convenuto, nei cui confronti parte ricorrente non aveva avanzato alcuna richiesta di condanna. Nei CP_ rapporti tra l' ed il , a causa della proposizione in via riconvenzionale di domanda di CP_2 condanna solo in via generica, tale da presupporre la necessità di nuovo giudizio per la quantificazione, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaella
Paesano, così decide: CP_
1) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere tra il ricorrente e l' CP_
2) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui in parte motiva, della somma lorda di euro 286,37, oltre interessi dal 24° mese successivo alla cessazione del rapporto al saldo;
3) dichiara il non luogo a provvedere sulla restante parte della domanda nei confronti del
; CP_2
CP_
4) accoglie la domanda riconvenzionale avanzata dall' e per l'effetto condanna il CP_2 al versamento della intera copertura contributiva omessa in relazione al TFR dovuto al ricorrente;
CP_
5) condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite liquidate – in tale misura già ridotta - in euro 1.500,00, oltre VA e CPA, e rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge, con attribuzione, compensandole nella restante parte;
6) compensa le spese di lite per intero tra il ricorrente e il;
CP_2
CP_ 7) compensa le spese di lite per intero tra e . CP_2
Si comunichi.
Aversa, 21/01/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano