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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 04/07/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2596/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
R.G.N. 2596/2024
Il Tribunale, Seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei sig.ri magistrati:
Julia Dorfmann Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Magdalena Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al ruolo generale n. 2596/2024 promosso da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Maurizio Paniz e Isabell Brunner ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Bolzano, Largo Adolph Kolping 2, giusta procura in atti;
- parte ricorrente - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Basso ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Valdagno (VI), via Bellini n. 6, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta – oggetto: ricorso per scioglimento del matrimonio;
causa trattenuta in decisione all'udienza del 15.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dai procuratori di parte ricorrente : Parte_1 come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in data 14.04.2025: “nel merito:
pagina 1 di 14 – ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Selva di Val RD (BZ) il 21.4.2009 tra la sig.ra
[...]
e ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Parte_1 Controparte_1 ad ogni necessaria annotazione e/o trascrizione;
– A) sia disposto che e rimangano affidati alla responsabilità Parte_2 Persona_1 genitoriale congiunta di entrambi i genitori, che provvederanno al loro accudimento, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse ed in particolare quelle relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
ciascun genitore eserciterà la potestà genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministra-zione per i periodi di permanenza dei figli presso di sé;
B) e continueranno ad essere collocati prevalentemente presso la madre ove man- Pt_2 Per_1 terranno la loro formale residenza;
C) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con la madre, compatibilmente con i loro impegni scolastici e non e, in ogni caso, potrà vederli e tenerli con sé: (1) ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 20:00; (2) un pomeriggio durante la settimana sino alle ore
20.00; (3) durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con il padre un periodo, anche non consecutivo, di giorni 15, un periodo di giorni 5 a Natale e di giorni 3 a Pasqua, alternando il Natale e la Pasqua, e in altri periodi da concordarsi direttamente tra i genitori, in considerazione anche dei loro impegni, scolastici e non, ed in relazione all'età dei medesimi;
D) e verranno prelevati generalmente dal padre dall'abitazione della madre e ivi Pt_2 Per_1 verranno riconsegnati secondo gli orari indicati;
resta inteso che le parti potranno comunque concordare diversi ed ulteriori momenti di visita e/o tempi di permanenza dei figli con il papà
(prevedendo, ad esempio, ulteriori pernotta-menti presso il padre) assecondando i desiderata dei figli, data anche l'età di quest'ultimi, nel rispetto - comunque - di un ordinato regime di vita;
– sia disposto che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante corresponsione, entro il giorno 5 di ogni mese, sulle coordinate IBAN indicate dalla sig.ra di un assegno mensile di € Pt_1
1.300,00 (milletrecento) (€ 650,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici
ASTAT della Provincia Autonoma di Bolzano a far data dalla pronuncia della sentenza di divorzio e provveda al 70% delle spese straordinarie - da concordarsi previamente tra le parti, se non urgenti - individuate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Bolzano dd. 6.9.2018; in caso di impossibilità di una parte ad anticipare all'altra la propria quota delle spese straordinarie, essa
pagina 2 di 14 provvederà al relativo rimborso entro il mese successivo a quello in cui è formulata la richiesta, previa esibizione dei documenti di spesa;
– sia confermata l'assegnazione della casa familiare sita in Selva di Val RD (BZ), str. Plan da
Tieja 78 lett. 6, alla sig.ra ; Parte_1
– sia disposto che la sig.ra trattenga per sé l'intero importo dell'Assegno Unico Universale Pt_1 nonché dell'Assegno Familiare Provinciale erogato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e, comunque, di qualsivoglia contributo erogato in favore dei minori;
– sia confermata l'esclusione dell'obbligo di versamento di un assegno di mantenimento da una parte
a carico dell'altra e sia conseguentemente dichiarato che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
– sia disposto in ordine al rilascio del passaporto o altro documento equipollente a ciascun ex coniuge indipendentemente dal consenso dell'altro;
– sia disposto che le parti si rilascino assenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta di identità valevole per l'espatrio o documento equipollente per i figli;
– eventuali detrazioni fiscali ripartite al 50% tra le parti;
in ogni caso:
– spese e compensi, oltre incombenti fiscali, previdenziali e spese generali, integralmente rifuse”; precisate dal procuratore di parte convenuta Controparte_2 come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in data 15.04.2025: “Si ribadiscono pertanto le conclusioni rassegnate, specificandosi tuttavia che l'ammontare dell'assegno di mantenimento richiesto dalla controparte potrebbe essere condivisibile solo laddove l'Assegno
Unico e il sussidio della Provincia di Bolzano dovessero essere suddivisi tra i genitori e le spese di carattere straordinario spettassero nella misura del 50% a ciascuno di essi.
Qualora l'Assegno Unico ed il sussidio della Provincia dovessero essere percepiti dalla sola signora
appare congruo ed equilibrato disporre un assegno complessivo non superiore ad e Pt_1
1.000,00”; come da comparsa di costituzione e risposta del 21.01.2025: “pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3 nr. 2 lett.
b) della L. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Controparte_1 [...]
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Selva di Val RD (BZ) il Parte_1
21.4.2009, atto n.
3-I/2009, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, alle seguenti condizioni:
1) Regime di affidamento dei figli pagina 3 di 14 I figli e rimangano affidati alla responsabilità genitoriale congiunta di Parte_2 Persona_1 entrambi i genitori, che provvederanno al loro accudimento, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse ed in particolare quelle relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
ciascun genitore eserciterà la potestà genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza dei figli presso di sé;
e continueranno ad essere collocati prevalentemente presso la madre ove manterranno Pt_2 Per_1 la loro formale residenza.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con la madre e compatibilmente con i loro impegni scolastici e non. Il padre, in ogni caso, potrà vedere e tenere con sé i figli:
i) ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 20:00;
ii) un pomeriggio durante la settimana;
iii) durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con il padre un periodo, anche non consecutivo, di giorni 15, un periodo di giorni 5 a Natale e 3 giorni a Pasqua, alternando il Natale e la
Pasqua e in altri periodi da concordarsi direttamente tra i genitori, in considerazione anche degli impegni, scolastici e non dei figli ed in relazione all'età dei medesimi.
e verranno prelevati generalmente dal padre, ove possibile stante le condizioni di Pt_2 Per_1 salute, dall'abitazione della madre e ivi verranno riconsegnati secondo gli orari indicati. Resta inteso che le parti potranno comunque concordare diversi ed ulteriori momenti di visita e/o tempi di permanenza dei figli con il papà (prevedendo, ad esempio, ulteriori pernottamenti presso il padre) assecondando i desiderata dei figli, data anche l'età di quest'ultimi, nel rispetto - comunque - di un ordinato regime di vita;
Sussiste adesione al Piano genitoriale depositato dalla signora Pt_1
2) Mantenimento dei figli e spese straordinarie a favore degli stessi
Considerato che il padre, aderendo alla domanda della ricorrente, rinuncia a percepire l'Assegno
Unico a favore della signora (attualmente circa 390,00 € mensili) e che la madre percepisce il Pt_1
Contributo della Provincia Autonoma di Bolzano (attualmente 110,00 €), disporsi che il sig. CP_1 verserà a favore di ciascun figlio, antro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno di mantenimento mensile che il Tribunale vorrà ritenere di giustizia e comunque non superiore ad € 330,00
(trecentotrenta) rivalutabile secondo gli indici ISTAT famiglie, e così complessivamente € 660,00
(seicentosessanta). Nel caso di suddivisione tra i genitori dell'Assegno Unico, il sig. è CP_1 disponibile ad aumentare l'assegbo di mantenimento di ulteriori € 100,00 per ciascun figlio. Le spese straordinarie verranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno e saranno disciplinate, per pagina 4 di 14 quanto riguarda il regime delle spese stesse, a quanto stabilito nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Bolzano.
3) Assegnazione casa familiare
Disporsi l'assegnazione della casa familiare sita in Selva di Val RD (BZ), str. Plan da Tieja 78 lett. 6, alla sig.ra Parte_1
4) Assegno di mantenimento coniugale
Dandosi atto che ciascuna parte è economicamente indipendente, disporsi l'esclusione dell'obbligo di mantenimento dell'una verso l'altra, cosicché ognuna parte provvederà al proprio mantenimento.
5) Passaporti e documenti validi per l'espatrio
Sia disposto in ordine al rilascio del passaporto a ciascun ex coniuge indipendentemente dal consenso dell'altro e che le parti si rilascino assenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto o carta di identità valevole per l'espatrio per i figli;
6) Spese di lite.
Spese e compensi, oltre incombenti fiscali, previdenziali e spese generali rifuse interamente nel caso accoglimento sostanziale delle conclusioni rassegnate”; precisate dal Pubblico Ministero in data 13.05.2025: “conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente ad eccezione dell'importo relativo al contributo richiesto a parte resistente per il mantenimento dei figli, che indica in un importo pari a 400 euro per ciascun figlio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.09.2024 la sig.ra ha adito il Tribunale di Parte_1
Bolzano, chiedendo di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. Controparte_1
con conseguente regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei
[...] figli minorenni nati dall'unione coniugale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.01.2025 si è costituito in giudizio il resistente, contestando integralmente le prospettazioni di controparte e chiedendo il rigetto delle domande formulate.
Il tentativo di conciliazione esperito dinanzi al giudice delegato in data 20.05.2025 è rimasto infruttuoso.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 14-15.04.2025 le parti hanno formulato le rispettive conclusioni.
Con ordinanza del 07.05.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione e al PM per le sue conclusioni.
2. Dagli atti e dalla documentazione prodotta in corso di causa è emerso che: pagina 5 di 14 - i sig.ri e hanno contratto matrimonio con rito civile in data 21.04.2009 presso il Pt_1 CP_1
Comune di Selva di Val RD (BZ), optando per il regime della separazione dei beni (cfr. doc. 2, 11,
13 del ricorso e doc. 2 della nota di deposito del 25.11.2024 di parte ricorrente);
- dalla loro unione sono nati i figli (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] Pt_2 Per_1 il 25.02.2013) (cfr. doc. 1a, 12 e 14 di parte ricorrente);
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- con decreto n. 3982/2020 del 13.10.2020 (procedimento RG 2566/2020) il Tribunale di Bolzano, ha omologato la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi nato a [...] al 22.07.1972 e nato a [...]_1
Bolzano al 03.02.1977 vivono separati nel mutuo rispetto. 2) I due figli minori nata il Pt_2
02.06.2009 e , nato al 25.02.2013 rimangono in affidamento condiviso di entrambi i genitori. Per_1
Sono collocati prevalentemente presso la madre , dove hanno anche la residenza Parte_1 anagrafica. 3) La casa coniugale, sita a Selva val RD, Plan da Tieja 78/6, di proprietà della sig.ra viene assegnata alla sig.ra con tutta l'arredo e Parte_1 Parte_1 correda. Il sig. ha già rilasciato la casa coniugale. 4) Il padre Controparte_1 Controparte_1
ha un ampio diritto di vedere e avere con sé i comuni figli, previo accordo con la madre. In ogni
[...] caso ha il diritto e dovere di avere con sé i figli a fine settimana alternate, da venerdì pomeriggio fino a domenica sera, un pomeriggio durante la settimana, metà delle vacanze infrascolastiche e un periodo durante le vacanze estive. 5) Il sig. contribuisce al mantenimento dei comuni Controparte_1 figli, con un assegno mensili di € 500,00 al mese per ogni figlio e quindi con € 1.000,0 al mese. Il contributo viene pagato in via anticipato entro il cinque di ogni mese e sottostà alla rivalutazione all' indice ASTAT della Provincia Autonomia di Bolzano, con primo rivalutazione a luglio 2021, base giugno 2020. Il contributo è dovuto da agosto 2020. 6) Il sig. partecipa al 50% alle spese CP_1 straordinarie e necessarie per i comuni figli, le quali, se non urgenti, devono esser concordati tra i genitori. In caso di discordanza i genitori richiamano il protocollo di data 06.09.2018, stipulato tra
l'avvocatura di Bolzano e i giudizi del tribunale di Bolzano. Le spese straordinarie, se non possono essere anticipate, verranno rimborsate a colui che le ha anticipato, entro un mese dalla richiesta. 7)
Gli assegni familiari e i contributi pubblici erogati in favore dei minori, spettano alla madre
[...]
. Se un contributo viene erogato in favore di una spesa straordinaria, questa viene pagata Parte_1 con il contributo o se già pagato, il contributo viene diviso. Le detrazioni fiscali sono al 50% per genitore. 8) Le spese ed onorari per la presente vertenza vengono sostenuti per metà ciascuna dei ricorrenti” (cfr. doc. 3 e 19 di parte ricorrente); pagina 6 di 14 - la convivenza tra i coniugi non è più ripresa, neppure in via temporanea o precaria (circostanza incontestata);
- risulta altresì l'impossibilità della conciliazione e, in genere, di mantenimento o ripresa della comunione coniugale.
In base alla documentazione in atti e all'audizione dei coniugi del 20.02.2025 è emersa dunque la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge n. 898 del 01.12.1970 e successive modifiche (cfr. doc. 3 e 19 di parte ricorrente).
La domanda di scioglimento del matrimonio deve, quindi, essere accolta.
3. Le conclusioni delle parti coincidono in punto di:
- affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente degli stessi Pt_2 Per_1 presso la madre e mantenimento della residenza anagrafica presso la casa familiare;
- assegnazione della casa familiare alla madre;
- diritto di visita del padre;
- detrazioni fiscali al 50% per ciascun genitore;
- assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, carte di identità ovvero di altri documenti validi per l'espatrio per i figli;
- ordine di rilascio del passaporto a favore di ciascun ex coniuge indipendentemente dal consenso dell'altro;
- esclusione dell'assegno divorzile a favore dell'altro coniuge.
Tali domande vanno accolte nei termini di seguito indicati.
Giova innanzitutto premettere che la valutazione centrale del Tribunale concerne la salvaguardia dell'“interesse morale e materiale” del minore ai sensi dell'art. 337-ter comma 2 c.c.. In assenza di una definizione normativa, tale interesse viene individuato dalla giurisprudenza - condivisa dal Collegio – nei seguenti parametri normativi:
- diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore (cfr. art. 337 ter, co. 1 c.c., art. 315-bis c.c., art. 30 Cost. e art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché art. 9 co. 3 Convenzione ONU 20.11.1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 1991 n. 176);
- diritto del minore a conservare una certa stabilità di vita ai sensi dell'art. 30 Cost.;
- diritto del minore di essere ascoltato (art. 12 Convenzione di New York del 1989 citata, ratificata con l. 1991/176; art. 315-bis c.c. e artt. 473 bis 4 e 473 bis 5 c.p.c.).
Alla luce di tali considerazioni, le richieste concernenti l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare, il diritto di visita del padre, le pagina 7 di 14 detrazioni fiscali e l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti per i figli vanno accolte, risultando pienamente rispondenti all'interesse morale e materiale di e ai sensi dell'art. 337 ter Pt_2 Per_1
c.p.c.
Considerate le condizioni economiche delle parti, come meglio indicate infra, può dirsi accertata l'indipendenza economica delle stesse con conseguente esclusione del riconoscimento dell'assegno divorzile ad entrambi i coniugi.
Per quanto concerne, invece, la domanda relativa all'ordine di rilascio del passaporto a favore dell'ex coniuge, indipendentemente dal consenso prestato dell'altro, si evidenzia quanto segue. A partire dal
14.06.2023 l'art. 20 del d.l. n. 69 del 13.06.2023 ha introdotto una modifica alla l. n. 1185 del 1967, che disciplina il rilascio dei passaporti. In virtù di tale modifica, il genitore di figlio minorenne, ai fini del rilascio del proprio passaporto, non ha più la necessità di allegare il consenso dell'altro genitore. La domanda risulta, pertanto, inammissibile per mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
4. Le conclusioni delle parti divergono in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli. La madre chiede che venga riconosciuto per ciascun figlio un assegno di mantenimento ordinario pari ad euro 650,00 (per un totale di euro 1.300,00) e che le spese straordinarie siano poste al 70 % a carico del padre e per il restante 30% a suo carico, rilevando come le circostanze esistenti al momento della separazione siano radicalmente mutate e giustifichino un aumento degli importi dovuti dal sig. CP_1
Il padre, di contro, chiede la conferma delle condizioni previste in sede di separazione personale in punto di spese straordinarie (50% ciascuno), con riduzione però dell'assegno di mantenimento ordinario ad euro 330,00 per ciascun figlio (per un totale pari ad euro 660,00) in ragione del peggioramento delle sue condizioni economiche e di salute.
In particolare, per determinare l'ammontare del “contributo al mantenimento dei figli” da parte del padre, occorre applicare il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter, co. 4 c.c., tenendo conto delle seguenti voci:
- attuali esigenze di vita dei figli (16 anni e 12 anni);
- tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori (medio-alto);
- tempi di permanenza presso ciascun genitore (collocamento prevalente presso la madre);
- compiti domestici e cura dei minori (a carico sostanzialmente esclusivo della madre);
- risorse economiche di entrambi i genitori.
Per quanto concerne l'ultimo aspetto, si evidenzia quanto segue.
La sig.ra è proprietaria esclusiva della casa familiare sita in Selva di Val RD, Plan da Pt_1
Tieja 78/6 (cfr. doc. 5 di parte ricorrente), acquistata con mutuo fondiario. Attualmente la rata mensile ammonta a euro 653,23 (cfr. doc. 6 di parte ricorrente). pagina 8 di 14 Il sig. è titolare di due unità immobiliari site in Canazei, strada de Pordoi n. 65 catastalmente CP_1 identificate come C.C. 066, p.ed. 1005, foglio 9, sub. 1 e 2 (cfr. doc. 21 di parte convenuta), nonché di altri immobili non meglio precisati (cfr. doc. 8 di parte convenuta);
Parte ricorrente è altresì proprietaria dell'autovettura Fiat Sedici immatricolata nel 2008 (cfr. doc. 7 di parte ricorrente), mentre il sig. è proprietario del veicolo Volvo Selekt XC60, acquistato nel CP_1
2023 (cfr. doc. 14 di parte convenuta);
La sig.ra lavora come dipendente part-time a tempo indeterminato presso la struttura Pt_1 alberghiera Arcadia di Selva di Val RD, con la mansione di segretaria.
Nel 2023 ha percepito:
- un reddito annuale netto pari ad euro 16.393,00, ossia euro 1.366,08 mensili netti (cfr. doc. 4C di parte ricorrente), nonché
- l'assegno unico e universale per i figli dell'importo complessivo di circa euro 390,00 mensili
(circostanza incontestata e comunque confermata dal doc. 8a di parte ricorrente) e
- l'assegno provinciale pari ad euro 110,00 mensili (circostanza incontestata e comunque confermata dal doc. 8a di parte ricorrente);
- il totale complessivo delle entrate mensili nette ammonta, quindi, ad euro 1.866,60;
- da tale somma va detratta la rata mensile pari ad euro 653,23, a titolo di mutuo fondiario (cfr. doc. 6 di parte ricorrente);
- pertanto, alla madre residuano euro 1.213,37 mensili per sé stessa e per i due figli minori.
Il sig. è un noto campione mondiale di parapendio. In passato la sua fonte principale di reddito CP_1 era costituita dallo svolgimento di corsi/voli per turisti di “parapendio tandem” (circostanza non contestata). A causa dell'insorgenza della sclerosi multipla, che ha compromesso parzialmente il suo stile di vita, attualmente si mantiene attraverso le seguenti attività: promozione e vendita di materiale sportivo da parapendio tramite la società Dolomiti High Fly S.r.l., della quale è socio;
locazione turistica di un'unità immobiliare facente parte del complesso “Chalet Crepes de Sela” tramite l'agenzia di intermediazione Bookiply;
gestione dei corsi di parapendio “SIV” (Simulazioni Inconvenienti di
Volo) a Malcesine (VR), con l'ausilio di alcuni istruttori. Infine, è titolare di 190 azioni della società
Incremento Turistico Canazei S.p.A.
Nel 2023 ha percepito le seguenti entrate:
- euro 58.766,00 reddito lordo / euro 46.425,00 reddito netto per canoni di locazione (cfr. doc. 8 di parte convenuta – modello unico persone fisiche 2024);
- euro 0,00 a titolo di utili da Dolomiti High Fly S.r.l. (cfr. doc. 9 di parte convenuta – modello unico società di capitali 2024 e doc. 20 di parte ricorrente – bilancio); pagina 9 di 14 - euro 6.327,00 netti annuali a titolo di dividendi per l'esercizio 2022 da SIT Canazei S.p.A. incassati in data 30.05.2023 (cfr. doc. 20 di parte convenuta), euro 5.624,00 a titolo di dividendi per l'esercizio 2021, incassati il 19.06.2023 ed euro 2.812,00 a titolo di dividendi relativi all'esercizio
2020, percepiti sempre in data 19.06.2023 (cfr. doc. 20 di parte convenuta);
- un importo pari a circa 55.000/62.000,00 euro a titolo di acconti/saldo per corsi di parapendio, nonché per la vendita di materiale sportivo da paracadutismo (cfr. doc. 20 di parte convenuta – estratti conto , relativamente all'anno 2023). Trattasi di somme difficilmente CP_3 determinabili, non essendo le causali sempre chiare, ma in ogni caso di importo superiore ad euro
30.000,00 annui (cfr. doc. 20 di parte convenuta – estratti conto , relativamente all'anno CP_3
2023).
Pertanto, il sig. nel 2023 ha percepito redditi di oltre 100.000,00 euro lordi. CP_1
Quanto alle uscite o comunque alle passività, non risulta provato che tra il sig. e la nipote CP_1 Per_2 penda un giudizio ereditario di riduzione delle porzioni ereditarie per lesione della quota di
[...] legittima, come allegato dal resistente. Peraltro, la titolarità dei beni immobili emerge anche dalla visura depositata in atti (cfr. doc. 21 di parte convenuta).
Inoltre, per l'anno 2023 manca la prova di eventuali spese sostenute per la gestione degli immobili locati, nonché del pagamento di ulteriori tasse e/o imposte sostenute relativamente allo Chalet Crepes de Sela, oltre a quelle già indicate nella dichiarazione dei redditi (cfr. doc. 8 di parte convenuta – modello unico persone fisiche 2024). I documenti n. 10 e 11 allegati dal sig. riguardano, infatti, CP_1
l'anno 2024, relativamente al quale non è ancora possibile determinare l'effettivo reddito complessivo, non essendo stata prodotta la relativa dichiarazione dei redditi.
Quanto al mutuo asseritamente contratto dai genitori del sig. con FPB Cassa di Fassa Primiero e CP_1
UN (cfr. doc. 12 di parte convenuta), non vi è prova che sia riferibile allo Chalet Crepes de Sela.
Dall'analisi del documento n. 12 di parte convenuta emerge solo che il mutuo sia stato contratto nel
2007 per la somma capitale di euro 500.000,00, che si estinguerà nel giugno 2029 e che l'attuale rata trimestrale è pari ad euro 7.944,88.
Per quanto concerne, invece, la Dolomiti High Fly S.r.l, dall'analisi del bilancio relativo all'esercizio
2023, nonché del modello unico società di capitali 2024 (cfr. doc. 9 di parte convenuta e doc. 20 di parte ricorrente) emerge che la società nell'anno 2023 fosse in perdita (- euro 10.581,00). Il modello unico 2024 persone fisiche in atti ha confermato che il sig. non ha percepito utili dalla Dolomiti CP_1
High Fly S.r.l nel 2023 (cfr. doc. 8 e 9 di parte convenuta).
pagina 10 di 14 Con riferimento, invece, all'anno 2024, agli atti sono presenti solo gli estratti conto della e Parte_3 della (cfr. doc. 19 e 20 di parte convenuta), nonché la comunicazione della SIT Canazei CP_3
S.p.A. di ripartizione dei dividenti per l'esercizio 2023 (cfr. doc. 13 di parte convenuta).
Per quanto concerne gli estratti conto, fermo restando che non sempre le causali sono chiare e precise, di talché non tutti gli importi possono essere conteggiati (anche se talora ingenti), è possibile rilevare come il sig. abbia percepito almeno euro 2.900,00 (conto ) e circa euro 53.198,33 CP_1 CP_3
(conto a titolo di canoni di locazione, per un totale complessivo annuo pari ad euro Parte_3
56.098,33 lordi.
I corsi di parapendio hanno invece generato circa euro 35.000,00 lordi, mentre la vendita di materiale sportivo circa euro 14.000,00.
I dividendi della SIT Canazei S.p.A. per l'esercizio 2023 sono sempre pari ad euro 6.327,00 e sono stati percepiti il 06.06.2024 (cfr. doc. 13 e 20 di parte convenuta).
Dalla documentazione prodotta emerge che il resistente sia nel 2023 che nel 2024 ha percepito importi superiori a euro 100.000,00 lordi annui.
La malattia di cui è affetto il resistente ha iniziato ad acutizzarsi a partire da luglio 2024, provocando alcuni deficit motori agli arti con conseguente compromissione parziale della mobilità. Al momento è in atto un processo di demielizzazione diffusa bilaterale. Tra il 2024 e il 2025 è stato sottoposto a cicli di induzione con Ocrelizumab, ossia Ocrevus (cfr. doc.
2-7 di parte resistente). Tuttavia, allo stato, la sua capacità reddituale non appare compromessa ed è tuttora idonea a garantire a sé stesso e ai figli un buon tenore di vita.
Inoltre, comparando la situazione economica del sig. al momento della separazione con quella CP_1 attuale, emerge che egli è divenuto medio tempore proprietario per intero dei beni immobili originariamente di proprietà dei genitori (cfr. doc. 16 di parte ricorrente). Non sono invece stati dimessi i CUD depositati all'epoca della separazione, di talché non è possibile effettuare una comparazione della situazione economica complessiva.
Orbene, valutando tutti gli elementi sopra elencati, il Collegio ritiene congruo stabilire che il padre versi alla ricorrente l'importo di euro 650,00 a titolo di mantenimento ordinario per ciascun figlio, per un totale mensile pari ad euro 1.300,00, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici Astat per la
Provincia Autonoma di Bolzano, come da dispositivo. Tale importo è di poco superiore rispetto a quello stabilito in sede di separazione e rivalutato alla data odierna e tiene conto dell'incremento dei costi notoriamente collegati con la crescita dei figli.
Infatti, se da un lato il padre si trova in una condizione di salute precaria, destinata ad un progressivo peggioramento nel corso dei prossimi anni, dall'altro i figli si trovano in fase adolescenziale e la madre pagina 11 di 14 percepisce un reddito nettamente inferiore e si occupa, in sostanza, dell'intera cura e gestione dei minori. In ogni caso, la situazione deve essere valutata rebus sic stantibus.
Quanto alle spese straordinarie, i genitori sono tenuti a provvedere nella misura del 60% il padre e il
40% la madre.
Considerata la collocazione prevalente dei minori presso la madre e la circostanza che la stessa si occupi integralmente della gestione e della cura dei figli, si ritiene rispondente all'interesse di e Pt_2 di assegnare alla madre il 100% dei contributi pubblici. Per_1
5. In considerazione del sostanziale accordo in relazione alla maggior parte delle questioni attinenti alla prole e della soccombenza del resistente in ordine all'ammontare del contributo di mantenimento in favore dei figli, sussistono i presupposti per una parziale compensazione delle spese di lite in ragione della metà, con conseguente condanna del resistente alla rifusione della restante metà alla ricorrente.
Le spese di lite vengono liquidate secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (aggiornato dal
D.M. n. 147/2022) per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale ordinario di valore indeterminabile
(valore da € 26.000 a 52.000,00), con riduzione del 30% per la fase istruttoria e in ragione del mancato espletamento di prove orali e di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, vista la legge n. 898/1970 e gli artt. 473 bis ss c.p.c. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Selva di Val RD il 21.04.2009 da
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Controparte_2 ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Selva di Val RD, ove il matrimonio risulta iscritto nel registro dei matrimoni al n. 3, parte I, anno 2009, di procedere all'annotazione della presente sentenza e ai successivi incombenti di legge;
dispone che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni:
1) affida i figli minori (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Pt_2 Per_1
25.02.2013) a entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, presso la quale manterranno anche la loro residenza anagrafica;
pagina 12 di 14 2) assegna la casa familiare sita in Selva di Val RD (BZ), strada Plan da Tieja n. 78 (identificata catastalmente C.C. 794, p.ed. 1566, foglio 41, pm 3, sub 3, 18 e 20) alla sig.ra ; Parte_1
3) durante il periodo scolastico, in difetto di diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici:
a. ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 20:00;
b. un pomeriggio durante la settimana sino alle ore 20.00; durante le vacanze scolastiche, salvo diverso accordo tra i genitori, e Pt_2 Per_1 trascorreranno con il padre:
- le vacanze estive per un periodo, anche non consecutivo, di giorni 15;
- le vacanze natalizie e pasquali: un periodo di giorni 5 a Natale e di giorni 3 a Pasqua, alternando il Natale e la Pasqua. Eventuali altri periodi dovranno essere concordati tra i genitori, in considerazione anche degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli ed in relazione all'età dei medesimi;
e verranno prelevati, di regola, dal padre dall'abitazione della madre e ivi verranno Pt_2 Per_1 riconsegnati secondo gli orari indicati;
resta inteso che le parti potranno comunque concordare diversi ed ulteriori momenti di visita e/o tempi di permanenza dei figli con il padre, assecondando i desiderata dei figli;
4) condanna il sig. a versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 ordinario dei figli e entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno periodico fissato in Pt_2 Per_1
€ 1.300,00 mensili (ossia 650,00 a figlio), fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi. Il contributo al mantenimento è rivalutato secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il
Comune di Bolzano, con prima rivalutazione fissata a settembre 2025 e con effetti dalla data della domanda di divorzio (18.09.2024);
5) i genitori sono tenuti a sostenere le spese straordinarie dei figli nella misura del 60% il padre e del
40% la madre;
6) eventuali contributi pubblici (ivi incluso l'assegno unico e universale e l'assegno familiare) spettanti per i figli comuni potranno essere fatti valere al 100% dalla madre;
7) eventuali detrazioni fiscali spettanti per i figli potranno essere fatte valere dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) prende atto dell'accordo delle parti in relazione all'assenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto, della carta di identità valevole per l'espatrio o di altro documento equipollente per i figli;
pagina 13 di 14 9) dichiara inammissibile per carenza di interesse la domanda relativa all'ordine di rilascio del passaporto a ciascun ex coniuge, indipendentemente dal consenso dell'altro;
10) condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente Controparte_1 Parte_1 la metà delle spese del presente giudizio, che per la restante metà restano compensate e che, nel complesso, liquida in euro 7.074,20 per compenso da avvocato, euro 114,33 per anticipazioni, oltre accessori di legge e al rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per il compenso.
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano, il 04.07.2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Morris Recla Julia Dorfmann
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
R.G.N. 2596/2024
Il Tribunale, Seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei sig.ri magistrati:
Julia Dorfmann Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Magdalena Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al ruolo generale n. 2596/2024 promosso da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Maurizio Paniz e Isabell Brunner ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Bolzano, Largo Adolph Kolping 2, giusta procura in atti;
- parte ricorrente - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Basso ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Valdagno (VI), via Bellini n. 6, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta – oggetto: ricorso per scioglimento del matrimonio;
causa trattenuta in decisione all'udienza del 15.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dai procuratori di parte ricorrente : Parte_1 come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in data 14.04.2025: “nel merito:
pagina 1 di 14 – ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Selva di Val RD (BZ) il 21.4.2009 tra la sig.ra
[...]
e ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Parte_1 Controparte_1 ad ogni necessaria annotazione e/o trascrizione;
– A) sia disposto che e rimangano affidati alla responsabilità Parte_2 Persona_1 genitoriale congiunta di entrambi i genitori, che provvederanno al loro accudimento, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse ed in particolare quelle relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
ciascun genitore eserciterà la potestà genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministra-zione per i periodi di permanenza dei figli presso di sé;
B) e continueranno ad essere collocati prevalentemente presso la madre ove man- Pt_2 Per_1 terranno la loro formale residenza;
C) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con la madre, compatibilmente con i loro impegni scolastici e non e, in ogni caso, potrà vederli e tenerli con sé: (1) ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 20:00; (2) un pomeriggio durante la settimana sino alle ore
20.00; (3) durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con il padre un periodo, anche non consecutivo, di giorni 15, un periodo di giorni 5 a Natale e di giorni 3 a Pasqua, alternando il Natale e la Pasqua, e in altri periodi da concordarsi direttamente tra i genitori, in considerazione anche dei loro impegni, scolastici e non, ed in relazione all'età dei medesimi;
D) e verranno prelevati generalmente dal padre dall'abitazione della madre e ivi Pt_2 Per_1 verranno riconsegnati secondo gli orari indicati;
resta inteso che le parti potranno comunque concordare diversi ed ulteriori momenti di visita e/o tempi di permanenza dei figli con il papà
(prevedendo, ad esempio, ulteriori pernotta-menti presso il padre) assecondando i desiderata dei figli, data anche l'età di quest'ultimi, nel rispetto - comunque - di un ordinato regime di vita;
– sia disposto che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante corresponsione, entro il giorno 5 di ogni mese, sulle coordinate IBAN indicate dalla sig.ra di un assegno mensile di € Pt_1
1.300,00 (milletrecento) (€ 650,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici
ASTAT della Provincia Autonoma di Bolzano a far data dalla pronuncia della sentenza di divorzio e provveda al 70% delle spese straordinarie - da concordarsi previamente tra le parti, se non urgenti - individuate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Bolzano dd. 6.9.2018; in caso di impossibilità di una parte ad anticipare all'altra la propria quota delle spese straordinarie, essa
pagina 2 di 14 provvederà al relativo rimborso entro il mese successivo a quello in cui è formulata la richiesta, previa esibizione dei documenti di spesa;
– sia confermata l'assegnazione della casa familiare sita in Selva di Val RD (BZ), str. Plan da
Tieja 78 lett. 6, alla sig.ra ; Parte_1
– sia disposto che la sig.ra trattenga per sé l'intero importo dell'Assegno Unico Universale Pt_1 nonché dell'Assegno Familiare Provinciale erogato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e, comunque, di qualsivoglia contributo erogato in favore dei minori;
– sia confermata l'esclusione dell'obbligo di versamento di un assegno di mantenimento da una parte
a carico dell'altra e sia conseguentemente dichiarato che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
– sia disposto in ordine al rilascio del passaporto o altro documento equipollente a ciascun ex coniuge indipendentemente dal consenso dell'altro;
– sia disposto che le parti si rilascino assenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta di identità valevole per l'espatrio o documento equipollente per i figli;
– eventuali detrazioni fiscali ripartite al 50% tra le parti;
in ogni caso:
– spese e compensi, oltre incombenti fiscali, previdenziali e spese generali, integralmente rifuse”; precisate dal procuratore di parte convenuta Controparte_2 come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in data 15.04.2025: “Si ribadiscono pertanto le conclusioni rassegnate, specificandosi tuttavia che l'ammontare dell'assegno di mantenimento richiesto dalla controparte potrebbe essere condivisibile solo laddove l'Assegno
Unico e il sussidio della Provincia di Bolzano dovessero essere suddivisi tra i genitori e le spese di carattere straordinario spettassero nella misura del 50% a ciascuno di essi.
Qualora l'Assegno Unico ed il sussidio della Provincia dovessero essere percepiti dalla sola signora
appare congruo ed equilibrato disporre un assegno complessivo non superiore ad e Pt_1
1.000,00”; come da comparsa di costituzione e risposta del 21.01.2025: “pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3 nr. 2 lett.
b) della L. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Controparte_1 [...]
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Selva di Val RD (BZ) il Parte_1
21.4.2009, atto n.
3-I/2009, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, alle seguenti condizioni:
1) Regime di affidamento dei figli pagina 3 di 14 I figli e rimangano affidati alla responsabilità genitoriale congiunta di Parte_2 Persona_1 entrambi i genitori, che provvederanno al loro accudimento, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse ed in particolare quelle relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
ciascun genitore eserciterà la potestà genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza dei figli presso di sé;
e continueranno ad essere collocati prevalentemente presso la madre ove manterranno Pt_2 Per_1 la loro formale residenza.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con la madre e compatibilmente con i loro impegni scolastici e non. Il padre, in ogni caso, potrà vedere e tenere con sé i figli:
i) ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 20:00;
ii) un pomeriggio durante la settimana;
iii) durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con il padre un periodo, anche non consecutivo, di giorni 15, un periodo di giorni 5 a Natale e 3 giorni a Pasqua, alternando il Natale e la
Pasqua e in altri periodi da concordarsi direttamente tra i genitori, in considerazione anche degli impegni, scolastici e non dei figli ed in relazione all'età dei medesimi.
e verranno prelevati generalmente dal padre, ove possibile stante le condizioni di Pt_2 Per_1 salute, dall'abitazione della madre e ivi verranno riconsegnati secondo gli orari indicati. Resta inteso che le parti potranno comunque concordare diversi ed ulteriori momenti di visita e/o tempi di permanenza dei figli con il papà (prevedendo, ad esempio, ulteriori pernottamenti presso il padre) assecondando i desiderata dei figli, data anche l'età di quest'ultimi, nel rispetto - comunque - di un ordinato regime di vita;
Sussiste adesione al Piano genitoriale depositato dalla signora Pt_1
2) Mantenimento dei figli e spese straordinarie a favore degli stessi
Considerato che il padre, aderendo alla domanda della ricorrente, rinuncia a percepire l'Assegno
Unico a favore della signora (attualmente circa 390,00 € mensili) e che la madre percepisce il Pt_1
Contributo della Provincia Autonoma di Bolzano (attualmente 110,00 €), disporsi che il sig. CP_1 verserà a favore di ciascun figlio, antro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno di mantenimento mensile che il Tribunale vorrà ritenere di giustizia e comunque non superiore ad € 330,00
(trecentotrenta) rivalutabile secondo gli indici ISTAT famiglie, e così complessivamente € 660,00
(seicentosessanta). Nel caso di suddivisione tra i genitori dell'Assegno Unico, il sig. è CP_1 disponibile ad aumentare l'assegbo di mantenimento di ulteriori € 100,00 per ciascun figlio. Le spese straordinarie verranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno e saranno disciplinate, per pagina 4 di 14 quanto riguarda il regime delle spese stesse, a quanto stabilito nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Bolzano.
3) Assegnazione casa familiare
Disporsi l'assegnazione della casa familiare sita in Selva di Val RD (BZ), str. Plan da Tieja 78 lett. 6, alla sig.ra Parte_1
4) Assegno di mantenimento coniugale
Dandosi atto che ciascuna parte è economicamente indipendente, disporsi l'esclusione dell'obbligo di mantenimento dell'una verso l'altra, cosicché ognuna parte provvederà al proprio mantenimento.
5) Passaporti e documenti validi per l'espatrio
Sia disposto in ordine al rilascio del passaporto a ciascun ex coniuge indipendentemente dal consenso dell'altro e che le parti si rilascino assenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto o carta di identità valevole per l'espatrio per i figli;
6) Spese di lite.
Spese e compensi, oltre incombenti fiscali, previdenziali e spese generali rifuse interamente nel caso accoglimento sostanziale delle conclusioni rassegnate”; precisate dal Pubblico Ministero in data 13.05.2025: “conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente ad eccezione dell'importo relativo al contributo richiesto a parte resistente per il mantenimento dei figli, che indica in un importo pari a 400 euro per ciascun figlio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.09.2024 la sig.ra ha adito il Tribunale di Parte_1
Bolzano, chiedendo di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. Controparte_1
con conseguente regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei
[...] figli minorenni nati dall'unione coniugale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.01.2025 si è costituito in giudizio il resistente, contestando integralmente le prospettazioni di controparte e chiedendo il rigetto delle domande formulate.
Il tentativo di conciliazione esperito dinanzi al giudice delegato in data 20.05.2025 è rimasto infruttuoso.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 14-15.04.2025 le parti hanno formulato le rispettive conclusioni.
Con ordinanza del 07.05.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione e al PM per le sue conclusioni.
2. Dagli atti e dalla documentazione prodotta in corso di causa è emerso che: pagina 5 di 14 - i sig.ri e hanno contratto matrimonio con rito civile in data 21.04.2009 presso il Pt_1 CP_1
Comune di Selva di Val RD (BZ), optando per il regime della separazione dei beni (cfr. doc. 2, 11,
13 del ricorso e doc. 2 della nota di deposito del 25.11.2024 di parte ricorrente);
- dalla loro unione sono nati i figli (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] Pt_2 Per_1 il 25.02.2013) (cfr. doc. 1a, 12 e 14 di parte ricorrente);
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- con decreto n. 3982/2020 del 13.10.2020 (procedimento RG 2566/2020) il Tribunale di Bolzano, ha omologato la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi nato a [...] al 22.07.1972 e nato a [...]_1
Bolzano al 03.02.1977 vivono separati nel mutuo rispetto. 2) I due figli minori nata il Pt_2
02.06.2009 e , nato al 25.02.2013 rimangono in affidamento condiviso di entrambi i genitori. Per_1
Sono collocati prevalentemente presso la madre , dove hanno anche la residenza Parte_1 anagrafica. 3) La casa coniugale, sita a Selva val RD, Plan da Tieja 78/6, di proprietà della sig.ra viene assegnata alla sig.ra con tutta l'arredo e Parte_1 Parte_1 correda. Il sig. ha già rilasciato la casa coniugale. 4) Il padre Controparte_1 Controparte_1
ha un ampio diritto di vedere e avere con sé i comuni figli, previo accordo con la madre. In ogni
[...] caso ha il diritto e dovere di avere con sé i figli a fine settimana alternate, da venerdì pomeriggio fino a domenica sera, un pomeriggio durante la settimana, metà delle vacanze infrascolastiche e un periodo durante le vacanze estive. 5) Il sig. contribuisce al mantenimento dei comuni Controparte_1 figli, con un assegno mensili di € 500,00 al mese per ogni figlio e quindi con € 1.000,0 al mese. Il contributo viene pagato in via anticipato entro il cinque di ogni mese e sottostà alla rivalutazione all' indice ASTAT della Provincia Autonomia di Bolzano, con primo rivalutazione a luglio 2021, base giugno 2020. Il contributo è dovuto da agosto 2020. 6) Il sig. partecipa al 50% alle spese CP_1 straordinarie e necessarie per i comuni figli, le quali, se non urgenti, devono esser concordati tra i genitori. In caso di discordanza i genitori richiamano il protocollo di data 06.09.2018, stipulato tra
l'avvocatura di Bolzano e i giudizi del tribunale di Bolzano. Le spese straordinarie, se non possono essere anticipate, verranno rimborsate a colui che le ha anticipato, entro un mese dalla richiesta. 7)
Gli assegni familiari e i contributi pubblici erogati in favore dei minori, spettano alla madre
[...]
. Se un contributo viene erogato in favore di una spesa straordinaria, questa viene pagata Parte_1 con il contributo o se già pagato, il contributo viene diviso. Le detrazioni fiscali sono al 50% per genitore. 8) Le spese ed onorari per la presente vertenza vengono sostenuti per metà ciascuna dei ricorrenti” (cfr. doc. 3 e 19 di parte ricorrente); pagina 6 di 14 - la convivenza tra i coniugi non è più ripresa, neppure in via temporanea o precaria (circostanza incontestata);
- risulta altresì l'impossibilità della conciliazione e, in genere, di mantenimento o ripresa della comunione coniugale.
In base alla documentazione in atti e all'audizione dei coniugi del 20.02.2025 è emersa dunque la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge n. 898 del 01.12.1970 e successive modifiche (cfr. doc. 3 e 19 di parte ricorrente).
La domanda di scioglimento del matrimonio deve, quindi, essere accolta.
3. Le conclusioni delle parti coincidono in punto di:
- affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente degli stessi Pt_2 Per_1 presso la madre e mantenimento della residenza anagrafica presso la casa familiare;
- assegnazione della casa familiare alla madre;
- diritto di visita del padre;
- detrazioni fiscali al 50% per ciascun genitore;
- assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, carte di identità ovvero di altri documenti validi per l'espatrio per i figli;
- ordine di rilascio del passaporto a favore di ciascun ex coniuge indipendentemente dal consenso dell'altro;
- esclusione dell'assegno divorzile a favore dell'altro coniuge.
Tali domande vanno accolte nei termini di seguito indicati.
Giova innanzitutto premettere che la valutazione centrale del Tribunale concerne la salvaguardia dell'“interesse morale e materiale” del minore ai sensi dell'art. 337-ter comma 2 c.c.. In assenza di una definizione normativa, tale interesse viene individuato dalla giurisprudenza - condivisa dal Collegio – nei seguenti parametri normativi:
- diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore (cfr. art. 337 ter, co. 1 c.c., art. 315-bis c.c., art. 30 Cost. e art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché art. 9 co. 3 Convenzione ONU 20.11.1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 1991 n. 176);
- diritto del minore a conservare una certa stabilità di vita ai sensi dell'art. 30 Cost.;
- diritto del minore di essere ascoltato (art. 12 Convenzione di New York del 1989 citata, ratificata con l. 1991/176; art. 315-bis c.c. e artt. 473 bis 4 e 473 bis 5 c.p.c.).
Alla luce di tali considerazioni, le richieste concernenti l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare, il diritto di visita del padre, le pagina 7 di 14 detrazioni fiscali e l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti per i figli vanno accolte, risultando pienamente rispondenti all'interesse morale e materiale di e ai sensi dell'art. 337 ter Pt_2 Per_1
c.p.c.
Considerate le condizioni economiche delle parti, come meglio indicate infra, può dirsi accertata l'indipendenza economica delle stesse con conseguente esclusione del riconoscimento dell'assegno divorzile ad entrambi i coniugi.
Per quanto concerne, invece, la domanda relativa all'ordine di rilascio del passaporto a favore dell'ex coniuge, indipendentemente dal consenso prestato dell'altro, si evidenzia quanto segue. A partire dal
14.06.2023 l'art. 20 del d.l. n. 69 del 13.06.2023 ha introdotto una modifica alla l. n. 1185 del 1967, che disciplina il rilascio dei passaporti. In virtù di tale modifica, il genitore di figlio minorenne, ai fini del rilascio del proprio passaporto, non ha più la necessità di allegare il consenso dell'altro genitore. La domanda risulta, pertanto, inammissibile per mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
4. Le conclusioni delle parti divergono in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli. La madre chiede che venga riconosciuto per ciascun figlio un assegno di mantenimento ordinario pari ad euro 650,00 (per un totale di euro 1.300,00) e che le spese straordinarie siano poste al 70 % a carico del padre e per il restante 30% a suo carico, rilevando come le circostanze esistenti al momento della separazione siano radicalmente mutate e giustifichino un aumento degli importi dovuti dal sig. CP_1
Il padre, di contro, chiede la conferma delle condizioni previste in sede di separazione personale in punto di spese straordinarie (50% ciascuno), con riduzione però dell'assegno di mantenimento ordinario ad euro 330,00 per ciascun figlio (per un totale pari ad euro 660,00) in ragione del peggioramento delle sue condizioni economiche e di salute.
In particolare, per determinare l'ammontare del “contributo al mantenimento dei figli” da parte del padre, occorre applicare il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter, co. 4 c.c., tenendo conto delle seguenti voci:
- attuali esigenze di vita dei figli (16 anni e 12 anni);
- tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori (medio-alto);
- tempi di permanenza presso ciascun genitore (collocamento prevalente presso la madre);
- compiti domestici e cura dei minori (a carico sostanzialmente esclusivo della madre);
- risorse economiche di entrambi i genitori.
Per quanto concerne l'ultimo aspetto, si evidenzia quanto segue.
La sig.ra è proprietaria esclusiva della casa familiare sita in Selva di Val RD, Plan da Pt_1
Tieja 78/6 (cfr. doc. 5 di parte ricorrente), acquistata con mutuo fondiario. Attualmente la rata mensile ammonta a euro 653,23 (cfr. doc. 6 di parte ricorrente). pagina 8 di 14 Il sig. è titolare di due unità immobiliari site in Canazei, strada de Pordoi n. 65 catastalmente CP_1 identificate come C.C. 066, p.ed. 1005, foglio 9, sub. 1 e 2 (cfr. doc. 21 di parte convenuta), nonché di altri immobili non meglio precisati (cfr. doc. 8 di parte convenuta);
Parte ricorrente è altresì proprietaria dell'autovettura Fiat Sedici immatricolata nel 2008 (cfr. doc. 7 di parte ricorrente), mentre il sig. è proprietario del veicolo Volvo Selekt XC60, acquistato nel CP_1
2023 (cfr. doc. 14 di parte convenuta);
La sig.ra lavora come dipendente part-time a tempo indeterminato presso la struttura Pt_1 alberghiera Arcadia di Selva di Val RD, con la mansione di segretaria.
Nel 2023 ha percepito:
- un reddito annuale netto pari ad euro 16.393,00, ossia euro 1.366,08 mensili netti (cfr. doc. 4C di parte ricorrente), nonché
- l'assegno unico e universale per i figli dell'importo complessivo di circa euro 390,00 mensili
(circostanza incontestata e comunque confermata dal doc. 8a di parte ricorrente) e
- l'assegno provinciale pari ad euro 110,00 mensili (circostanza incontestata e comunque confermata dal doc. 8a di parte ricorrente);
- il totale complessivo delle entrate mensili nette ammonta, quindi, ad euro 1.866,60;
- da tale somma va detratta la rata mensile pari ad euro 653,23, a titolo di mutuo fondiario (cfr. doc. 6 di parte ricorrente);
- pertanto, alla madre residuano euro 1.213,37 mensili per sé stessa e per i due figli minori.
Il sig. è un noto campione mondiale di parapendio. In passato la sua fonte principale di reddito CP_1 era costituita dallo svolgimento di corsi/voli per turisti di “parapendio tandem” (circostanza non contestata). A causa dell'insorgenza della sclerosi multipla, che ha compromesso parzialmente il suo stile di vita, attualmente si mantiene attraverso le seguenti attività: promozione e vendita di materiale sportivo da parapendio tramite la società Dolomiti High Fly S.r.l., della quale è socio;
locazione turistica di un'unità immobiliare facente parte del complesso “Chalet Crepes de Sela” tramite l'agenzia di intermediazione Bookiply;
gestione dei corsi di parapendio “SIV” (Simulazioni Inconvenienti di
Volo) a Malcesine (VR), con l'ausilio di alcuni istruttori. Infine, è titolare di 190 azioni della società
Incremento Turistico Canazei S.p.A.
Nel 2023 ha percepito le seguenti entrate:
- euro 58.766,00 reddito lordo / euro 46.425,00 reddito netto per canoni di locazione (cfr. doc. 8 di parte convenuta – modello unico persone fisiche 2024);
- euro 0,00 a titolo di utili da Dolomiti High Fly S.r.l. (cfr. doc. 9 di parte convenuta – modello unico società di capitali 2024 e doc. 20 di parte ricorrente – bilancio); pagina 9 di 14 - euro 6.327,00 netti annuali a titolo di dividendi per l'esercizio 2022 da SIT Canazei S.p.A. incassati in data 30.05.2023 (cfr. doc. 20 di parte convenuta), euro 5.624,00 a titolo di dividendi per l'esercizio 2021, incassati il 19.06.2023 ed euro 2.812,00 a titolo di dividendi relativi all'esercizio
2020, percepiti sempre in data 19.06.2023 (cfr. doc. 20 di parte convenuta);
- un importo pari a circa 55.000/62.000,00 euro a titolo di acconti/saldo per corsi di parapendio, nonché per la vendita di materiale sportivo da paracadutismo (cfr. doc. 20 di parte convenuta – estratti conto , relativamente all'anno 2023). Trattasi di somme difficilmente CP_3 determinabili, non essendo le causali sempre chiare, ma in ogni caso di importo superiore ad euro
30.000,00 annui (cfr. doc. 20 di parte convenuta – estratti conto , relativamente all'anno CP_3
2023).
Pertanto, il sig. nel 2023 ha percepito redditi di oltre 100.000,00 euro lordi. CP_1
Quanto alle uscite o comunque alle passività, non risulta provato che tra il sig. e la nipote CP_1 Per_2 penda un giudizio ereditario di riduzione delle porzioni ereditarie per lesione della quota di
[...] legittima, come allegato dal resistente. Peraltro, la titolarità dei beni immobili emerge anche dalla visura depositata in atti (cfr. doc. 21 di parte convenuta).
Inoltre, per l'anno 2023 manca la prova di eventuali spese sostenute per la gestione degli immobili locati, nonché del pagamento di ulteriori tasse e/o imposte sostenute relativamente allo Chalet Crepes de Sela, oltre a quelle già indicate nella dichiarazione dei redditi (cfr. doc. 8 di parte convenuta – modello unico persone fisiche 2024). I documenti n. 10 e 11 allegati dal sig. riguardano, infatti, CP_1
l'anno 2024, relativamente al quale non è ancora possibile determinare l'effettivo reddito complessivo, non essendo stata prodotta la relativa dichiarazione dei redditi.
Quanto al mutuo asseritamente contratto dai genitori del sig. con FPB Cassa di Fassa Primiero e CP_1
UN (cfr. doc. 12 di parte convenuta), non vi è prova che sia riferibile allo Chalet Crepes de Sela.
Dall'analisi del documento n. 12 di parte convenuta emerge solo che il mutuo sia stato contratto nel
2007 per la somma capitale di euro 500.000,00, che si estinguerà nel giugno 2029 e che l'attuale rata trimestrale è pari ad euro 7.944,88.
Per quanto concerne, invece, la Dolomiti High Fly S.r.l, dall'analisi del bilancio relativo all'esercizio
2023, nonché del modello unico società di capitali 2024 (cfr. doc. 9 di parte convenuta e doc. 20 di parte ricorrente) emerge che la società nell'anno 2023 fosse in perdita (- euro 10.581,00). Il modello unico 2024 persone fisiche in atti ha confermato che il sig. non ha percepito utili dalla Dolomiti CP_1
High Fly S.r.l nel 2023 (cfr. doc. 8 e 9 di parte convenuta).
pagina 10 di 14 Con riferimento, invece, all'anno 2024, agli atti sono presenti solo gli estratti conto della e Parte_3 della (cfr. doc. 19 e 20 di parte convenuta), nonché la comunicazione della SIT Canazei CP_3
S.p.A. di ripartizione dei dividenti per l'esercizio 2023 (cfr. doc. 13 di parte convenuta).
Per quanto concerne gli estratti conto, fermo restando che non sempre le causali sono chiare e precise, di talché non tutti gli importi possono essere conteggiati (anche se talora ingenti), è possibile rilevare come il sig. abbia percepito almeno euro 2.900,00 (conto ) e circa euro 53.198,33 CP_1 CP_3
(conto a titolo di canoni di locazione, per un totale complessivo annuo pari ad euro Parte_3
56.098,33 lordi.
I corsi di parapendio hanno invece generato circa euro 35.000,00 lordi, mentre la vendita di materiale sportivo circa euro 14.000,00.
I dividendi della SIT Canazei S.p.A. per l'esercizio 2023 sono sempre pari ad euro 6.327,00 e sono stati percepiti il 06.06.2024 (cfr. doc. 13 e 20 di parte convenuta).
Dalla documentazione prodotta emerge che il resistente sia nel 2023 che nel 2024 ha percepito importi superiori a euro 100.000,00 lordi annui.
La malattia di cui è affetto il resistente ha iniziato ad acutizzarsi a partire da luglio 2024, provocando alcuni deficit motori agli arti con conseguente compromissione parziale della mobilità. Al momento è in atto un processo di demielizzazione diffusa bilaterale. Tra il 2024 e il 2025 è stato sottoposto a cicli di induzione con Ocrelizumab, ossia Ocrevus (cfr. doc.
2-7 di parte resistente). Tuttavia, allo stato, la sua capacità reddituale non appare compromessa ed è tuttora idonea a garantire a sé stesso e ai figli un buon tenore di vita.
Inoltre, comparando la situazione economica del sig. al momento della separazione con quella CP_1 attuale, emerge che egli è divenuto medio tempore proprietario per intero dei beni immobili originariamente di proprietà dei genitori (cfr. doc. 16 di parte ricorrente). Non sono invece stati dimessi i CUD depositati all'epoca della separazione, di talché non è possibile effettuare una comparazione della situazione economica complessiva.
Orbene, valutando tutti gli elementi sopra elencati, il Collegio ritiene congruo stabilire che il padre versi alla ricorrente l'importo di euro 650,00 a titolo di mantenimento ordinario per ciascun figlio, per un totale mensile pari ad euro 1.300,00, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici Astat per la
Provincia Autonoma di Bolzano, come da dispositivo. Tale importo è di poco superiore rispetto a quello stabilito in sede di separazione e rivalutato alla data odierna e tiene conto dell'incremento dei costi notoriamente collegati con la crescita dei figli.
Infatti, se da un lato il padre si trova in una condizione di salute precaria, destinata ad un progressivo peggioramento nel corso dei prossimi anni, dall'altro i figli si trovano in fase adolescenziale e la madre pagina 11 di 14 percepisce un reddito nettamente inferiore e si occupa, in sostanza, dell'intera cura e gestione dei minori. In ogni caso, la situazione deve essere valutata rebus sic stantibus.
Quanto alle spese straordinarie, i genitori sono tenuti a provvedere nella misura del 60% il padre e il
40% la madre.
Considerata la collocazione prevalente dei minori presso la madre e la circostanza che la stessa si occupi integralmente della gestione e della cura dei figli, si ritiene rispondente all'interesse di e Pt_2 di assegnare alla madre il 100% dei contributi pubblici. Per_1
5. In considerazione del sostanziale accordo in relazione alla maggior parte delle questioni attinenti alla prole e della soccombenza del resistente in ordine all'ammontare del contributo di mantenimento in favore dei figli, sussistono i presupposti per una parziale compensazione delle spese di lite in ragione della metà, con conseguente condanna del resistente alla rifusione della restante metà alla ricorrente.
Le spese di lite vengono liquidate secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (aggiornato dal
D.M. n. 147/2022) per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale ordinario di valore indeterminabile
(valore da € 26.000 a 52.000,00), con riduzione del 30% per la fase istruttoria e in ragione del mancato espletamento di prove orali e di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, vista la legge n. 898/1970 e gli artt. 473 bis ss c.p.c. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Selva di Val RD il 21.04.2009 da
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Controparte_2 ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Selva di Val RD, ove il matrimonio risulta iscritto nel registro dei matrimoni al n. 3, parte I, anno 2009, di procedere all'annotazione della presente sentenza e ai successivi incombenti di legge;
dispone che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni:
1) affida i figli minori (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Pt_2 Per_1
25.02.2013) a entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, presso la quale manterranno anche la loro residenza anagrafica;
pagina 12 di 14 2) assegna la casa familiare sita in Selva di Val RD (BZ), strada Plan da Tieja n. 78 (identificata catastalmente C.C. 794, p.ed. 1566, foglio 41, pm 3, sub 3, 18 e 20) alla sig.ra ; Parte_1
3) durante il periodo scolastico, in difetto di diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici:
a. ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 20:00;
b. un pomeriggio durante la settimana sino alle ore 20.00; durante le vacanze scolastiche, salvo diverso accordo tra i genitori, e Pt_2 Per_1 trascorreranno con il padre:
- le vacanze estive per un periodo, anche non consecutivo, di giorni 15;
- le vacanze natalizie e pasquali: un periodo di giorni 5 a Natale e di giorni 3 a Pasqua, alternando il Natale e la Pasqua. Eventuali altri periodi dovranno essere concordati tra i genitori, in considerazione anche degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli ed in relazione all'età dei medesimi;
e verranno prelevati, di regola, dal padre dall'abitazione della madre e ivi verranno Pt_2 Per_1 riconsegnati secondo gli orari indicati;
resta inteso che le parti potranno comunque concordare diversi ed ulteriori momenti di visita e/o tempi di permanenza dei figli con il padre, assecondando i desiderata dei figli;
4) condanna il sig. a versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 ordinario dei figli e entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno periodico fissato in Pt_2 Per_1
€ 1.300,00 mensili (ossia 650,00 a figlio), fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi. Il contributo al mantenimento è rivalutato secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il
Comune di Bolzano, con prima rivalutazione fissata a settembre 2025 e con effetti dalla data della domanda di divorzio (18.09.2024);
5) i genitori sono tenuti a sostenere le spese straordinarie dei figli nella misura del 60% il padre e del
40% la madre;
6) eventuali contributi pubblici (ivi incluso l'assegno unico e universale e l'assegno familiare) spettanti per i figli comuni potranno essere fatti valere al 100% dalla madre;
7) eventuali detrazioni fiscali spettanti per i figli potranno essere fatte valere dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) prende atto dell'accordo delle parti in relazione all'assenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto, della carta di identità valevole per l'espatrio o di altro documento equipollente per i figli;
pagina 13 di 14 9) dichiara inammissibile per carenza di interesse la domanda relativa all'ordine di rilascio del passaporto a ciascun ex coniuge, indipendentemente dal consenso dell'altro;
10) condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente Controparte_1 Parte_1 la metà delle spese del presente giudizio, che per la restante metà restano compensate e che, nel complesso, liquida in euro 7.074,20 per compenso da avvocato, euro 114,33 per anticipazioni, oltre accessori di legge e al rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per il compenso.
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano, il 04.07.2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Morris Recla Julia Dorfmann
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