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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/10/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Patrizia Visaggi PRESIDENTE Rel.
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE
Dott. Lorenzo Audisio CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 101 /2025 R.G.L. promossa da:
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Vibo Valentia (VV), Viale
Affaccio, civico 95, presso l'Avv. Sandro Franzè e l'Avv. Nazzareno
Franzè, del foro di Vibo Valentia, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, per procura alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del pro tempore, nonché, P.IVA_1 CP_2 all'occorrenza, per l' Controparte_3
(C.F. ), in persona del pro
[...] P.IVA_2 CP_4
tempore, e per Controparte_5
(C.F. ), in persona del Direttore pro tempore, P.IVA_3 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
1 di ( , domiciliataria in Via CP_5 Email_1
Arsenale n. 21
APPELLATO
Oggetto: altre ipotesi
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Come da ricorso depositato il 22.2.2025
Per l'appellato:
Come da memoria depositata il 2.10.2025
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1422/2024, pubblicata il 24.7.2024, il Tribunale di
Torino ha respinto il ricorso proposto da al fine di Parte_1 sentirsi riconoscere dal Controparte_6
, il diritto all'inserimento nelle graduatorie permanenti
[...]
della provincia di , utili per l'a.s.2023/2024, profilo CP_5 professionale collaboratore amministrativo (c.d. “graduatoria permanente ATA 24 mesi”) tenuto conto del diploma di Maestro
d'Arte conseguito nell'a.s. 2011/2012 presso la scuola paritaria
Istituto d'Arte Fidia di Serra San Bruno-Vibo Valentia.
Premesso che il legale rappresentante dell'Istituto d'Arte Fidia, ed Part altri soggetti, tra cui dipendenti (in servizio presso l Parte_3
) risultano indagati per vari reati tra i quali, per quanto qui di
[...]
diretto interesse, la falsificazione di diplomi e certificati di servizio, finalizzati all'inserimento nelle graduatorie per le supplenze del personale ATA, nella sentenza si assume che la ricorrente, onerata di dimostrare di essere titolare del diploma in questione, non ha assolto all'onere che ad essa competeva essendo irrilevanti le circostanze dedotte a prova testimoniale ed altresì inconferenti i documenti prodotti e che la ricorrente, per sua stessa ammissione, non dispone dell'originale del titolo non avendone mai richiesto il
2 rilascio (e, quindi, non dispone neppure di idoneo certificato con valore sostitutivo ex art. 187, dlgs 297/1994). L'Amministrazione non può acquisire direttamente il documento dai propri archivi in quanto le scuole paritarie sono gestori privati di pubblico servizio e l'Amministrazione scolastica (pubblica) non riceve i diplomi conseguiti dai loro iscritti. A seguito della revoca della parità scolastica (con decorrenza 01/09/2019) e della chiusura dell'Istituto
Fidia, l ha ordinato il deposito di tutta la Parte_3
documentazione ma l'Istituto Fidia non vi ha ottemperato.
Con motivi variamente articolati ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma della sentenza impugnata.
Il ha resistito ed eccepito l'inammissibilità dell'appello, CP_1
poichè tardivo e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto siccome infondato.
L'eccezione preliminare sollevata dall'appellato è fondata.
La sentenza è stata depositata in data 24.7.2024 mentre l'appello risulta depositato il 22.2.2025, ben oltre il termine di decadenza (di sei mesi) previsto dall'art.327 c.p.c. e, pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese sono regolate dalla soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri minimi stante la semplicità della questione posta a fondamento della decisione;
consegue, ex lege (art. 1, commi 17-
18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuta all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P . Q . M .
Visto l'art. 436 bis c.p.c., dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro 3.473,00, oltre oneri di legge;
3 dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 9.10.2025
LA PRESIDENTE Est.
Dott.ssa Patrizia Visaggi
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