Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5775 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, Dott.ssa Valeria
Conforti, all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2121/2023 R.Gen.Aff.Cont.
All'udienza del 10/06/2025 le parti costituite sono comparse chiedendo l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
All'odierna udienza i difensori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni chiedendo al Giudice di dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti come da istanza di parte attorea depositata in data 12/03/2025 ed accettata dal all'udienza del 10/06/2025. Controparte_1
Ed infatti nell'istanza del 12/03/2025 il difensore ha rappresentato di essere munito del potere di rinunciare agli atti (come anche di accettare la rinuncia) che risulta effettivamente dalla procura allegata all'atto di citazione (cfr. doc. n. 2 – allegazioni attore).
Per quanto riguarda il i poteri di accettare la rinuncia agli atti da parte Controparte_1
del Procuratore dello Stato sono previsti dal Regio Decreto 1611/1933.
Al riguardo si osserva che l'estinzione del processo deve essere dichiarata con Sentenza, tenuto conto che:
· nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
· invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al
Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;
· nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
· del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006,
n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ.
Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829);
· sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte:
“I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma
1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo,
c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707; cfr sul punto anche Tribunale Torino, sez. II, 03 dicembre 2005;
Tribunale Milano, sez. V, 05 luglio 2006, n. 88219; Tribunale Milano, 2 giugno 1997;
Tribunale Torino, Sent. 20 novembre 2003; Tribunale di Parma, 17.1.2000 e Tribunale
Modena, 15.6.1999).
Le spese processuali devono essere rimborsate dal rinunciante in quanto alcun diverso accordo è stato raggiunto tra le parti;
l'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. sancisce che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo tra loro” per cui Parte_1 dovrà rimborsare le spese del giudizio sostenute dal liquidate in
[...] CP_1
dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/2022, tra il minimo ed il medio, tenuto conto della limitata attività svolta e della semplicità delle questioni giuridiche esaminate nella comparsa di costituzione e risposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e così provvede: CP_1 Controparte_2
1) Dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
2) condanna al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_3
spese di giudizio che vengono liquidate in euro 1.800,00 per compensi professionali oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Napoli, 10.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti