Articolo 6 della Legge 13 luglio 1984, n. 312
Articolo 5Articolo 7
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1 agosto 1984
Art. 6.
Il trattamento economico e normativo del personale dipendente dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate e' regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra una delegazione dei predetti enti ed istituzioni, espressa dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici (ANELS) di cui all' articolo 3, sesto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e una delegazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale.
Agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate non si applicano le disposizioni delle leggi 20 marzo 1975, n. 70, e 29 marzo 1983, n. 93 , nonche' quelle dell' articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 , come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 .
Entrata in vigore il 1 agosto 1984
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