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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/11/2025, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A (con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n. 92/23 RG
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Arcangelo Parte_1 vv Alessandro Zampella, come da procure in atti RICORRENTE CONTRO
, in persona dei Curatori, Controparte_1 ome da procura in atti,
RESISTENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
Con ricorso depositato in data 6 gennaio 2023 il ricorrente deduceva: di aver lavorato alle dipendenze della società - società esercente CP_1 servizio di raccolta rifiuti presso il Comune di Re 3 luglio 2021 al 15 ottobre 2022, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del dlgs n.81 del 2015 e s.m.i, con la mansione di operatore ecologico addetto alla raccolta dei rifiuti;
di non aver sottoscritto alcun contratto né proroghe;
di aver svolto l'attività lavorativa ininterrottamente dal 03.07.2021 al 15.10.2022, senza alcuna maggiorazione sulla retribuzione, con le mansioni di operatore ecologico esclusivamente presso il cantiere di Recale dal lunedì al sabato dalle ore 6,00 alle ore 12,20, proseguendo spesso la sua attività lavorativa ben oltre
1 tale orario;
di non essere mai stato sottoposto a visite mediche di idoneità preventiva e/o periodica né di aver ricevuto formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
di non aver ricevuto alcuna busta paga e cud;
di aver percepito la sola somma complessiva pari da € 6.550,00; di non aver ricevuto la retribuzione del mese di agosto 2021, luglio, agosto, settembre e ottobre 2022; deduceva che al proprio rapporto di lavoro – come agli altri operatori che svolgevano mansioni identiche alla proprie - doveva essere applicato il CCNL Fise - Assoambiente, trattandosi di appalto pubblico, richiamando il combinato disposto dell'art.50 del D.lgs. 50/2016 e art. 51 D.lgs 81/2015 ed il CCNL di settore Servizi Ambientali Fise-Assoambiente; che la società CP_1 in data 19.09.2022 aveva sottoscritto un contratto di affitto di ramo d'azienda con cui concedeva in affitto alla società DM Tecnology S.r.l. il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di gestione integra dei rifiuti presso il Comune di Recale e di altri comuni quali San Giorgio del Sannio, San Marzano Sul Sannio, ed altri;
che in data 13.10.2022 gli veniva comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con effetto dal 16 ottobre 2022, per aver l'Azienda dismesso ogni commessa ed attività, con conseguente impossibilità di reimpiego;
che aveva impugnato il licenziamento in data 22.11.2022 nonché la validità e l'efficacia dei termini delle proroghe dei contratti a tempo determinato perché nulli ed illegittimi;
di non aver percepito alcunchè per i giorni di ferie non goduti, per la 13° e la 14° mensilità, per il preavviso e per tutte le indennità previste dal CCNL Fise-Assoambiente.
Tanto premesso conveniva in giudizio la società resistente per vedere accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare per i motivi innanzi spiegati che il contratto di lavoro a tempo determinato part-time del ricorrente deve essere convertito ex legge in contratto a tempo indeterminato full time ex tunc;
2) Accertare e dichiarare che il ricorrente doveva transitare ai sensi e per gli effetti dell'art 2112 c.c. alle dipendenze del cessionario S.R.L. D.M. TECNOLOGY in virtù del contratto di fitto di ramo d'azienda allegato;
3) Accertare e dichiarare che il licenziamento intimato con missiva del 15.10.2022 è nullo, illegittimo ed inefficace per i motivi indicati in premessa;
4) Per l'effetto condannare la società convenuta, rapp.ta e dom.ta come in epigrafe, a reintegrare l'istante nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno in misura non inferiore a 5 mensilità di retribuzione pari ad € 1.371,18 mensili e comunque pari alle retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella della effettiva reintegra nel posto di lavoro ex d.lgs 23/2015 e s.m.i, con il conseguente pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
4) In Contr subordine condannare la società dom.ta come in epigrafe, al pagamento in favore dell'istante di una somma a titolo risarcitorio tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
5) Accertare e dichiarare che al rapporto di lavoro de quo doveva essere applicato il CCNL Fise Assoambiente con livello di inquadramento IB Di conseguenza : 6) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello professionale 1/B del CCNL Fise Assoambiente dalla data di assunzione e per l'effetto 7)Condannare la resistente al pagamento della somma complessiva
2 di € 26.318,54 per differenze paga tra part-time e full time, per la mancata corresponsione delle mensilità di agosto 2021, luglio, agosto, Settembre e Ottobre 2022, per tredicesima mensilità, per quattordicesima mensilità, per ferie non godute, per mancato preavviso, per lavaggio indumenti, per straordinario, come da conteggi allegati. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge, così come analiticamente specificato nei conteggi allegati;
7) Disporre con ordinanza immediatamente esecutiva il pagamento delle somme non contestate o di una somma a titolo provvisorio”.
A sostegno delle domande parte ricorrente deduceva che in mancanza di prova documentale della stipula del contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, avendo svolto attività lavorativa oltre il termine di 30 giorni inizialmente fissato, aveva diritto a vedersi trasformato il rapporto di lavoro da determinato a tempo indeterminato, con efficacia retroattiva e dunque ad essere trasferito dal cedente al cessionario. Quanto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ne deduceva la nullità /illegittimità con la conseguenza che avendo la società ceduto il ramo d'azienda alla DM tecnology avrebbe dovuto transitare alle dipendenze della cessionaria;
sull'illegittimità del licenziamento deduceva in particolare che al rapporto di lavoro a tempo determinato non è applicabile la disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
in ogni caso lamentava la nullità/illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repechage ovvero per insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto a fondamento del recesso e, in via subordinata per omessa e/o insufficiente esplicitazione dei motivi posti a fondamento dello stesso;
deduceva in particolare che era addetto ad attività che non erano state soppresse e che non vi era stata alcuna riorganizzazione e/o ristrutturazione che potesse giustificare il licenziamento, di fatto discriminatorio. Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
Nelle more del giudizio il procuratore della parte resistente comunicava l'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della CP_1 con provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata.
Il giudizio, pertanto, veniva interrotto ai sensi dell'art. 143 III comma DL n. 14/2019 con provvedimento del 28 giugno 2023 (cfr. in atti).
Parte ricorrente, con atto di riassunzione depositato in data 12 settembre 2023 Contr riassumeva il giudizio nei confronti della liquidazione giudiziale della , reiterando le proprie deduzioni ed istanze e riportandosi alle concl i rassegnate nel ricorso introduttivo chiedendo, nelle conclusioni, dichiararsi “ che il contratto di lavoro a tempo determinato deve essere convertito, di fatto, a tempo indeterminato con efficacia ex tunc e che venga accertata la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del licenziamento intimato, nonché gli venga riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Fise Assoambiente nonché il pagamento delle differenza paga , delle mensilità di agosto 2021, luglio ,agosto ,settembre e Ottobre 2022, della tredicesima, della quattordicesima, del preavviso, della maggiorazione per il lavoro notturno e
3 per le ore di straordinario prestate, per la somma complessiva di € 26.318,54, come risulta dal conteggio analitico allegato”
Instauratosi correttamente il contraddittorio si costituiva la Liquidazione Giudiziale contestando, sulla scorta di ampie e articolate CP_1 motivazioni, del ricorrente e le pretese svolte, eccependo in via principale:
1) il difetto di legittimazione passiva, atteso che essendosi parte ricorrente integralmente riportata alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo le domande non erano state proposte anche nei confronti della liquidazione;
2) l'improcedibilità della domanda proposta nei propri confronti, atteso che l'azienda aveva cessato ogni attività a seguito dell'apertura della procedura concorsuale e che non era stato autorizzato dal Giudice delegato l'esercizio provvisorio d'impresa, per cui la domanda di accertamento della nullità del recesso intesa alla reintegra del lavoratore non poteva comunque essere accolta;
3) quanto alla domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato contestava la continuità della prestazione, argomentando che anche a voler ritenere il rapporto a tempo indeterminato e l'illegittimità del licenziamento sarebbe comunque preclusa la possibilità di reintegra per cessazione attività, residuando la sola tutela risarcitoria la cui domanda sarebbe improcedibile.
4) quanto alla domanda di annullamento del licenziamento eccepiva la legittimità del recesso esercitato da datore di lavoro, contestando qualsiasi forma di collegamento con la cessione del ramo d'azienda.
5) quanto alle domande risarcitorie, eccepiva che ai sensi dell'art. 151 CCI, tale domanda doveva essere necessariamente vagliata in sede di liquidazione giudiziale, unica competente all'accertamento dei crediti nei confronti della massa, deducendo che in relazione ad ogni domanda a contenuto patrimoniale andava dichiarata l'incompetenza funzionale del GdL. A sostegno parte resistente versava in atti la sentenza 4/2023 del Tribunale di Torre Annunziata di apertura della procedura di liquidazione deducendo che, essendo cessata l'attività ed esclusa la possibilità di una reintegra, residuerebbe la sola domanda risarcitoria (in caso di accertamento di illegittimità del recesso) su cui il Giudice del lavoro non potrebbe comunque pronunciarsi per incompetenza funzionale e ciò all'evidente fine di non pregiudicare la par condicio creditorum. Parte resistente versava in atti anche la domanda di insinuazione al passivo presentata dal ricorrente (domanda 179 del 6 agosto 2023 ) nonché estratto dello stato passivo esecutivo da cui risultava l'ammissione del ricorrente per l'importo complessivo di €. 8.833,67 per Tfr, ultime tre mensilità e differenze retributive, come richieste in domanda. Alla luce delle suesposte argomentazioni chiedeva al Tribunale di dichiarare l'improcedibilità per incompetenza funzionale di tutte le domande proposte in
4 quanto a contenuto patrimoniale.
Nel corso di giudizio veniva autorizzata la chiamata in causa della società cessionaria DM Tecnology srl che ritualmente intimata non si costituiva.
Ammessi i mezzi di prova la causa veniva istruita anche con l'espletamento della prova orale. In particolare all'udienza del 20 marzo 2025 venivano sentiti testi di parte ricorrente sui capitoli ammessi;
il teste dichiarava: “ Testimone_1 Pt_2 lavoro alle dipendenze di da circa 3 anni e svolgo CP_3 Contr mansioni di autista. A D.R. ho lavorato alle dipendenze di nel biennio
2021-2022. A D.R. in tutti e due i casi ho lavorato sui canti RECALE. A D.R. ho lavorato insieme al sig. da luglio 2021 a ottobre Parte_1 Contr
2022, sul cantiere di RECALE. lle dipendenze di . Quella del fu una nuova assunzione. Posso dire che in genere Parte_1 in estate l' assumeva personale a tempo determinato per Pt_3 fronteggiare le di lavoro diversa e più consistente. Capitava a volte che queste persone assunte in estate restassero a lavorare anche per il Contr periodo successivo a quello estivo. A D.R. nel mese di ottobre 2022 la ha ceduto i contratti dei suoi dipendenti a Io ho co ato CP_2
a lavorare per DM senza soluzione di continuità e sempre sullo stesso cantiere. A D.R. il sig. invece è stato licenziato. Almeno questo Parte_1 deduco in quanto il non si presentò sul cantiere dopo la Parte_1 suddetta cessione dei contratti. A D.R. ho conosciuto il ricorrente sul lavoro. Prima non lo conoscevo. A D.R. posso riferire che il si Parte_1 lamentava molto spesso del fatto che non veniva retribuito. Non so se il
avesse un regolare contratto e, nell'affermativa, di che tipo. A Parte_1 nte fungeva da “raccoglitore”. Veniva a lavorare dal lunedi al sabato con orario “ordinario” dalle 06,00 alle 12,20; spesso tuttavia lavorava Contr anche oltre l'orario “ordinario”. Ciò su richiesta dei preposti della . A D.R. io lavoravo in coppia con il ricorrente. Prima della sua assunzione io lavoravo con un altro collega. Il teste dichiarava: “A D.R. lavoro alle dipendenze di Testimone_2 [...] sul cantiere di RECALE e svolgo mansioni di operatore CP_2 Contr ecologico da circa tre anni. A D.R. prima lavoravo alle dipendenze della sullo stesso cantiere e svolgendo le stesse mansioni. A D.R. ci fu passag Contr cantiere verso la fine del 2022 fra e DM TECHONOLOGY. Noi dipendenti continuammo a lavorare su sso cantiere senza soluzione di continuità. A D.R. il sig. ha lavorato con me sul cantiere Parte_1 di RECALE da luglio 2021 ad ottobre 2022. A D.R. il ricorrente venne Contr licenziato da;
almeno questo deduco dal fatto che non si è più presentato al lavoro successivamente al passaggio di cantiere. A D.R. anche il ricorrente fungeva da operatore ecologico;
in genere faceva il “raccoglitore” e solo alla bisogna guidava il camion, quello di dimensioni ridotte. A D.R. il ricorrente lavorava dal lunedi al sabato, dalle 06,00 alle 12,00. Quando era necessario andava a lavorare anche di domenica. Io invece non andavo a lavorare di domenica in quanto ero dipendente “cantierizzato”, mentre il sig.
pur essendo stato assunto dall'Azienda non era cantierizzato. Parte_1 iti svolti dal ricorrente erano gli stessi di quelli svolti dal
5 personale cantierizzato. Tuttavia in caso di crisi retributive, i non cantierizzati continuavano ad assicurare le loro prestazioni lavorative. Inoltre, tutte le attività che richiedevano un orario maggiore rispetto a quello ordinario venivano assicurate soltanto dai non cantierizzati. Per esempio la pulizia del mercato, che avveniva nelle ore pomeridiane, era assicurata solo dai non cantierizzati. A D.R. a me veniva e viene applicato il C.C.N.L. degli operatori ecologici. A D.R. io ho conosciuto il ricorrente sul lavoro a luglio 2021. Prima non lo conoscevo.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso va rigettato le ragioni che di seguito si esporranno.
Vale la pena premettere qualche cenno generale in merito alla questione della competenza del giudice del lavoro a decidere in ordine alla domanda di illegittimità/nullità del licenziamento in relazione alla sopravvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società datrice. In via generale, difatti, il tema del riparto della competenza tra giudice del lavoro e giudice del fallimento su domande giudiziarie rientranti nella materia del lavoro in seno ad una procedura concorsuale ha conosciuto, nella giurisprudenza di legittimità, soluzioni a tratti contrastanti Secondo quanto previsto dall'art. 24 l. fall., il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a giudicare su tutti i procedimenti giudiziari relativi alla procedura concorsuale che incidono sul patrimonio del fallito. Detta previsione normativa è stata sostanzialmente recepita nell'art. 32 C.C.I., con l'attribuzione al Tribunale che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della competenza a decidere in merito alle azioni a essa derivanti. Inoltre l'art. 52 l. fall ed il novellato art. 151 C.C.I. statuiscono la devoluzione esclusiva al Tribunale che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale dell'accertamento dei crediti ancorché muniti di diritto di prelazione ovvero prededucibili. Da tali premesse parrebbe che la vis attractiva del Tribunale che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale prescinda dalla materia del contendere in concreto devoluta al giudice del rapporto di lavoro. In realtà, alla stregua dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, occorre effettuare alcune precisazioni in punto di riparto della competenza in caso di azioni giudiziarie in materia di lavoro in seno ad una procedura concorsuale. È innegabile che dalla lettura degli artt. 24, 52 e 92 della legge fallimentare, possa ravvisarsi, in favore del foro concorsuale, un'attrazione della competenza a statuire su tutte le questioni che abbiano come fine ultimo il riconoscimento del credito in seno all'accertamento dello stato passivo. Partendo da tale postulato, e al fine di tutelare la par condicio creditorum, le pronunce di legittimità più risalenti, infatti, tendevano a riservare al giudice fallimentare tutte le controversie che avessero, come fine ultimo, l'accertamento di un credito concorsuale. Nel tempo le pronunce emesse dalla Suprema Corte hanno visto una progressiva erosione della competenza del giudice fallimentare in favore del
6 giudice del lavoro (cfr. Cass. 15066 del 2017) stabilendo il principio per cui, durante la pendenza della procedura concorsuale devono ritenersi
“improponibili o improseguibili temporaneamente le domande dirette ad ottenere una condanna pecuniaria del datore di lavoro” statuendo che, laddove sia richiesta l'emissione una sentenza di mero accertamento o costitutiva, la relativa azione deve essere radicata dinanzi al Giudice del Lavoro il quale accertata l'illegittimità del licenziamento con conseguente tutela risarcitoria del lavoratore, è tenuto anche fornire la quantificazione del risarcimento, pur non potendo condannare il fallimento al pagamento della somma. Più recentemente si è affermato poi, con la sentenza n. 16443 del 21.06.2018, il principio per cui al giudice del lavoro spetta il giudizio su qualsiasi controversia riguardante lo “status di lavoratore”; viceversa, al giudice del fallimento, è rimessa la verifica e la qualificazione dei crediti dipendenti dal rapporto lavorativo esclusivamente alla partecipazione in concorso con gli altri creditori delineando una differenza tra di petitum e causa petendi tra le domande proposte: nel caso del giudice del lavoro (giudice del rapporto) rileva l'interesse del lavoratore alla tutela della sua posizione all'interno dell'impresa, oltre che alla tutela dei propri diritti previdenziali e patrimoniali, estranei alla par condicio creditorum;
diversamente, nel caso del giudice del fallimento (giudice del concorso), rileva l'accertamento dei diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso al patrimonio del fallito;
da ultimo si richiama la sentenza 30512 del 28.10.21 “ Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, qualora difetti un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa e sia domandato un accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura, la cognizione spetta al giudice fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improseguibilità dell'originaria domanda di un dirigente, assunto con contratto a tempo determinato e poi licenziato, che aveva agito davanti al giudice del lavoro, rivendicando la sola tutela risarcitoria nei confronti dell'impresa, fallita in corso di causa)”. Orbene calando tali premesse nel merito della vicenda va rilevato che, tenuto conto della domanda giudiziale, questo Giudice è competente a decidere in ordine alla causa di nullità del recesso datoriale ed alla domanda di riconoscimento ex tunc del rapporto di lavoro da determinato ad indeterminato, ferma l'incompetenza funzionale a decidere sulle domande a contenuto patrimoniale.
Tanto premesso la prima questione che si procederà ad analizzare, in quanto in parte assorbe questioni relative alla domanda di conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ex tunc, è quella relativa “ all'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato con missiva del 15 ottobre 2022 e conseguente condanna alla reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno”.
Dalla documentazione versata in atti da parte resistente emerge che il licenziamento è stato intimato con la seguente motivazione : “le comunichiamo che siamo costretti a risolvere il rapporto avendo l'azienda completamente dismesso ogni commessa ed attività. posta in essere. Ovviamente ciò
7 determina l'impossibilità di un suo reimpiego” (cfr. lettera di licenziamento versata in atti, all. al ricorso introduttivo). Tanto premesso occorre accertare preliminarmente se la motivazione addotta a fondamento del licenziamento fosse realmente esistente.
Invero, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della I. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (Cass.20.10.2017 n. 24882). Preme rilevare che la nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l'ipotesi del riassetto dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo una effettiva necessità di riduzione dei costi" (cfr. Cass. Lav. n.21282/06). Va poi chiarito che “il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore", con la conseguenza che “non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, né essendo necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite" (v. fra le altre Cass. 29.1.2003 n. 1364, Cass.
2.12.2002 n. 17069, Cass. 23.8.2002 n. 12421, Cass.
7.8.2002 n. 11840). In linea di diritto, seguendo l'orientamento giurisprudenziale espresso in sede di legittimità sul tema (tra le altre, di recente Cass. n. 1508/2021), va tenuto conto di quanto segue: "grava sul datore di lavoro l 'onere di provare, tra l
8 'altro, le ragioni inerenti alle attività produttive che rendono impossibile impiegare il dipendente nella organizzazione aziendale, da accertare in base agli elementi di fatto sussistenti alla data della comunicazione del recesso, spettando al giudice di verificarne l'effettiva ricorrenza attraverso un apprezzamento delle prove incensurabile in sede di legittimità, se effettuato con una motivazione coerente e completa (Cass. n. 17928 del 2002; Cass. n. 12261 del 2003; Cass. n. 6363 del 2000)".
In ossequio a tale principio, a sostegno della legittimità del licenziamento parte resistente ha versato in atti la dichiarazione di apertura della liquidazione e di cessazione dell'attività. Per tanto ritiene il Tribunale che sia da ritenersi sussistente il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento dell'impugnato licenziamento. La società resistente ha difatti fornito la prova delle ragioni economiche che giustificano il licenziamento del ricorrente.
Superata la prima questione va poi affrontata la dedotta violazione dell'obbligo di repechage, posta da parte ricorrente senza tuttavia fornire alcuna allegazione né prova sulle ulteriori mansioni fungibili e promiscue svolte in altri settori;
sul punto alcuna informazione utile è stata resa dai testi di parte ricorrente. Dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze rese il Tribunale ritiene che sussista il presupposto di fatto della crisi aziendale;
è incontestato ed incontestabile che la società resistente sia stata posta in liquidazione e sia cessata ogni attività, per cui le circostanze del caso concreto inducono logicamente a ritenere impossibile reimpiegare il ricorrente in altre attività. Quanto al dedotto difetto di motivazione del licenziamento impugnato vale richiamare l'orientamento di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 16795/2020), secondo cui la motivazione del recesso datoriale, per poter ritenersi valida, deve essere tale da consentire al lavoratore di apprendere nei suoi elementi essenziali le ragioni poste alla base della decisione datoriale. Va, invece, escluso che l'assolvimento di tale onere richieda una puntuale indicazione di tutte le circostanze di fatto su cui si basa la valutazione di incompatibilità della permanenza del rapporto di lavoro con l'attuazione del processo di riorganizzazione dell'attività produttiva per cui viene a mancare l'interesse del datore alla prestazione del dipendente licenziato. Nel caso di specie dalla lettera di licenziamento, come sopra richiamata , si legge: “le comunichiamo che siamo costretti a risolvere il rapporto avendo l'azienda completamente dismesso ogni commessa ed attività. posta in essere. Ovviamente ciò determina l'impossibilità di un suo reimpiego”. Il chiaro richiamo alla cessazione dell'attività e quindi non un mero riferimento a generiche ragioni di tipo economico rende la comunicazione sufficientemente specifica. Alla luce delle suesposte argomentazioni va per tanto dichiarata la legittimità del licenziamento con conseguente rigetto delle ulteriori domande.
Quanto alla domanda di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ex tunc con conseguente applicabilità della tutela ex art 2112 cc,
9 in via preliminare va parzialmente accolta l'eccezione di decadenza dedotta da parte resistente limitatamente al primo contratto di lavoro a tempo determinato – dal 16.7.2021 fino al 15.9.2021 - essendo decorso il termine di 180 giorni dalla scadenza del contratto per l'impugnativa ex art 28 Dlgs 81/15; invero il ricorrente ha versato in atti l' impugnativa del contratto a tempo determinato e successive proroghe per il periodo dal 6.10.2021 al 15.10.2022. Vale la pena ricordare che in caso di successione di più contratti a termine il termine di decadenza di 180 giorni e non più 120) ex art 28 dlgs 81/15 per far accertare la nullità della clausola risolutiva decorre dalla scadenza di ogni singolo contratto. Tanto premesso dall'istruttoria svolta non sono emersi elementi di prova della
“cantierizzazione”; le stesse deposizioni testimoniali oltre ad essere contraddittorie introducono elementi di smentita;
si riporta uno stralcio delle dichiarazioni rese dal teste “… il sig. Testimone_2 Parte_1
ha lavorato con me sul cantiere di RECALE da luglio 2021 ad ottobre
[...] Contr 2022. A D.R. il ricorrente venne licenziato da;
almeno questo deduco dal fatto che non si è più presentato al lavoro s sivamente al passaggio di cantiere. A D.R. anche il ricorrente fungeva da operatore ecologico;
in genere faceva il “raccoglitore” e solo alla bisogna guidava il camion, quello di dimensioni ridotte. A D.R. il ricorrente lavorava dal lunedi al sabato, dalle 06,00 alle 12,00. Quando era necessario andava a lavorare anche di domenica. Io invece non andavo a lavorare di domenica in quanto ero dipendente “cantierizzato”, mentre il sig. pur essendo stato Parte_1 assunto dall'Azienda non era cantierizzato. A D.R. i compiti svolti dal ricorrente erano gli stessi di quelli svolti dal personale cantierizzato. Tuttavia in caso di crisi retributive, i non cantierizzati continuavano ad assicurare le loro prestazioni lavorative”
I testi della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare facevano parte del personale che stabilmente lavorava sul cantiere e che per tanto era transitato alle dipendenze della società cessionaria;
quanto alla posizione del ricorrente, tuttavia non v'è prova che fosse stabilmente addetto all'appalto del comune di Recale per cui il licenziamento non può considerarsi elusivo con conseguente inapplicabilità della tutela ex art 2112 c.c. A tutto concedere, anche a voler ritenere il rapporto di lavoro tempo indeterminato ex tunc per difetto di prova scritta del termine, la questione è superata dalla circostanza che alla data della cessione del ramo d'azienda il rapporto di lavoro era cessato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed in mancanza del difetto di prova della “cantierizzazione” non può essere invocata la tutela ex art 2112 c.c..; essendo legittimamente cessato il rapporto di lavoro con la società cedente alla data del 16 ottobre 2022
– ovvero da quando la società cessionaria era subentrata alla cedente anche nei rapporti di lavoro - alcun obbligo può gravare sulla S.R.L. D.M. TECNOLOGY, quale cessionaria della . CP_1
Non può, per tanto, essere riconosciuto alcun diritto a transitare nella società cessionaria ex art 2112 c.p., atteso che al momento della cessione del ramo d'azienda il rapporto di lavoro era già cessato;
invero parte ricorrente ha versato in atti la comunicazione di cessione di ramo d'azienda da cui risulta che in data 19 settembre 2022 si era formalizzato il trasferimento del ramo
10 d'azienda, con effetto dal giorno 16 ottobre 2022; per tanto solo a far data dal 16 ottobre 2022 la cessionaria è subentrata nei contratti di Controparte_2 lavoro a tempo determinato ed indeterminato del personale adibito in maniera esclusiva ai cantieri trasferiti. Priva di pregio inoltre è anche la deduzione che il licenziamento sarebbe stato intimato da soggetto non legittimato atteso che, contrariamente alla prospettiva del ricorrente, alla data dell'intimazione del licenziamento ancora non era efficace la cessione del ramo d'azienda, efficace a far data dal 16 ottobre 2022 come da comunicazione versata in atti dallo stesso ricorrente (cfr. all. ricorso introduttivo). In conclusione, alla luce delle motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso va rigettato. In punto di regolamentazione delle spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata nella persona della dott.ssa Paola Galdo in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di competenza funzionale del Giudice del Lavoro sulle domande a contenuto patrimoniale e per l'effetto dichiara improponibili le domande di condanna a crediti pecuniari;
2) Rigetta il ricorso;
3) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nella che liquida in € 3.900,00 dovuti per compenso professionale, IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%. Si comunichi Così deciso in Torre Annunziata, il 24 novembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
11
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A (con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n. 92/23 RG
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Arcangelo Parte_1 vv Alessandro Zampella, come da procure in atti RICORRENTE CONTRO
, in persona dei Curatori, Controparte_1 ome da procura in atti,
RESISTENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
Con ricorso depositato in data 6 gennaio 2023 il ricorrente deduceva: di aver lavorato alle dipendenze della società - società esercente CP_1 servizio di raccolta rifiuti presso il Comune di Re 3 luglio 2021 al 15 ottobre 2022, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del dlgs n.81 del 2015 e s.m.i, con la mansione di operatore ecologico addetto alla raccolta dei rifiuti;
di non aver sottoscritto alcun contratto né proroghe;
di aver svolto l'attività lavorativa ininterrottamente dal 03.07.2021 al 15.10.2022, senza alcuna maggiorazione sulla retribuzione, con le mansioni di operatore ecologico esclusivamente presso il cantiere di Recale dal lunedì al sabato dalle ore 6,00 alle ore 12,20, proseguendo spesso la sua attività lavorativa ben oltre
1 tale orario;
di non essere mai stato sottoposto a visite mediche di idoneità preventiva e/o periodica né di aver ricevuto formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
di non aver ricevuto alcuna busta paga e cud;
di aver percepito la sola somma complessiva pari da € 6.550,00; di non aver ricevuto la retribuzione del mese di agosto 2021, luglio, agosto, settembre e ottobre 2022; deduceva che al proprio rapporto di lavoro – come agli altri operatori che svolgevano mansioni identiche alla proprie - doveva essere applicato il CCNL Fise - Assoambiente, trattandosi di appalto pubblico, richiamando il combinato disposto dell'art.50 del D.lgs. 50/2016 e art. 51 D.lgs 81/2015 ed il CCNL di settore Servizi Ambientali Fise-Assoambiente; che la società CP_1 in data 19.09.2022 aveva sottoscritto un contratto di affitto di ramo d'azienda con cui concedeva in affitto alla società DM Tecnology S.r.l. il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di gestione integra dei rifiuti presso il Comune di Recale e di altri comuni quali San Giorgio del Sannio, San Marzano Sul Sannio, ed altri;
che in data 13.10.2022 gli veniva comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con effetto dal 16 ottobre 2022, per aver l'Azienda dismesso ogni commessa ed attività, con conseguente impossibilità di reimpiego;
che aveva impugnato il licenziamento in data 22.11.2022 nonché la validità e l'efficacia dei termini delle proroghe dei contratti a tempo determinato perché nulli ed illegittimi;
di non aver percepito alcunchè per i giorni di ferie non goduti, per la 13° e la 14° mensilità, per il preavviso e per tutte le indennità previste dal CCNL Fise-Assoambiente.
Tanto premesso conveniva in giudizio la società resistente per vedere accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare per i motivi innanzi spiegati che il contratto di lavoro a tempo determinato part-time del ricorrente deve essere convertito ex legge in contratto a tempo indeterminato full time ex tunc;
2) Accertare e dichiarare che il ricorrente doveva transitare ai sensi e per gli effetti dell'art 2112 c.c. alle dipendenze del cessionario S.R.L. D.M. TECNOLOGY in virtù del contratto di fitto di ramo d'azienda allegato;
3) Accertare e dichiarare che il licenziamento intimato con missiva del 15.10.2022 è nullo, illegittimo ed inefficace per i motivi indicati in premessa;
4) Per l'effetto condannare la società convenuta, rapp.ta e dom.ta come in epigrafe, a reintegrare l'istante nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno in misura non inferiore a 5 mensilità di retribuzione pari ad € 1.371,18 mensili e comunque pari alle retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella della effettiva reintegra nel posto di lavoro ex d.lgs 23/2015 e s.m.i, con il conseguente pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
4) In Contr subordine condannare la società dom.ta come in epigrafe, al pagamento in favore dell'istante di una somma a titolo risarcitorio tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
5) Accertare e dichiarare che al rapporto di lavoro de quo doveva essere applicato il CCNL Fise Assoambiente con livello di inquadramento IB Di conseguenza : 6) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello professionale 1/B del CCNL Fise Assoambiente dalla data di assunzione e per l'effetto 7)Condannare la resistente al pagamento della somma complessiva
2 di € 26.318,54 per differenze paga tra part-time e full time, per la mancata corresponsione delle mensilità di agosto 2021, luglio, agosto, Settembre e Ottobre 2022, per tredicesima mensilità, per quattordicesima mensilità, per ferie non godute, per mancato preavviso, per lavaggio indumenti, per straordinario, come da conteggi allegati. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge, così come analiticamente specificato nei conteggi allegati;
7) Disporre con ordinanza immediatamente esecutiva il pagamento delle somme non contestate o di una somma a titolo provvisorio”.
A sostegno delle domande parte ricorrente deduceva che in mancanza di prova documentale della stipula del contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, avendo svolto attività lavorativa oltre il termine di 30 giorni inizialmente fissato, aveva diritto a vedersi trasformato il rapporto di lavoro da determinato a tempo indeterminato, con efficacia retroattiva e dunque ad essere trasferito dal cedente al cessionario. Quanto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ne deduceva la nullità /illegittimità con la conseguenza che avendo la società ceduto il ramo d'azienda alla DM tecnology avrebbe dovuto transitare alle dipendenze della cessionaria;
sull'illegittimità del licenziamento deduceva in particolare che al rapporto di lavoro a tempo determinato non è applicabile la disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
in ogni caso lamentava la nullità/illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repechage ovvero per insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto a fondamento del recesso e, in via subordinata per omessa e/o insufficiente esplicitazione dei motivi posti a fondamento dello stesso;
deduceva in particolare che era addetto ad attività che non erano state soppresse e che non vi era stata alcuna riorganizzazione e/o ristrutturazione che potesse giustificare il licenziamento, di fatto discriminatorio. Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
Nelle more del giudizio il procuratore della parte resistente comunicava l'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della CP_1 con provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata.
Il giudizio, pertanto, veniva interrotto ai sensi dell'art. 143 III comma DL n. 14/2019 con provvedimento del 28 giugno 2023 (cfr. in atti).
Parte ricorrente, con atto di riassunzione depositato in data 12 settembre 2023 Contr riassumeva il giudizio nei confronti della liquidazione giudiziale della , reiterando le proprie deduzioni ed istanze e riportandosi alle concl i rassegnate nel ricorso introduttivo chiedendo, nelle conclusioni, dichiararsi “ che il contratto di lavoro a tempo determinato deve essere convertito, di fatto, a tempo indeterminato con efficacia ex tunc e che venga accertata la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del licenziamento intimato, nonché gli venga riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Fise Assoambiente nonché il pagamento delle differenza paga , delle mensilità di agosto 2021, luglio ,agosto ,settembre e Ottobre 2022, della tredicesima, della quattordicesima, del preavviso, della maggiorazione per il lavoro notturno e
3 per le ore di straordinario prestate, per la somma complessiva di € 26.318,54, come risulta dal conteggio analitico allegato”
Instauratosi correttamente il contraddittorio si costituiva la Liquidazione Giudiziale contestando, sulla scorta di ampie e articolate CP_1 motivazioni, del ricorrente e le pretese svolte, eccependo in via principale:
1) il difetto di legittimazione passiva, atteso che essendosi parte ricorrente integralmente riportata alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo le domande non erano state proposte anche nei confronti della liquidazione;
2) l'improcedibilità della domanda proposta nei propri confronti, atteso che l'azienda aveva cessato ogni attività a seguito dell'apertura della procedura concorsuale e che non era stato autorizzato dal Giudice delegato l'esercizio provvisorio d'impresa, per cui la domanda di accertamento della nullità del recesso intesa alla reintegra del lavoratore non poteva comunque essere accolta;
3) quanto alla domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato contestava la continuità della prestazione, argomentando che anche a voler ritenere il rapporto a tempo indeterminato e l'illegittimità del licenziamento sarebbe comunque preclusa la possibilità di reintegra per cessazione attività, residuando la sola tutela risarcitoria la cui domanda sarebbe improcedibile.
4) quanto alla domanda di annullamento del licenziamento eccepiva la legittimità del recesso esercitato da datore di lavoro, contestando qualsiasi forma di collegamento con la cessione del ramo d'azienda.
5) quanto alle domande risarcitorie, eccepiva che ai sensi dell'art. 151 CCI, tale domanda doveva essere necessariamente vagliata in sede di liquidazione giudiziale, unica competente all'accertamento dei crediti nei confronti della massa, deducendo che in relazione ad ogni domanda a contenuto patrimoniale andava dichiarata l'incompetenza funzionale del GdL. A sostegno parte resistente versava in atti la sentenza 4/2023 del Tribunale di Torre Annunziata di apertura della procedura di liquidazione deducendo che, essendo cessata l'attività ed esclusa la possibilità di una reintegra, residuerebbe la sola domanda risarcitoria (in caso di accertamento di illegittimità del recesso) su cui il Giudice del lavoro non potrebbe comunque pronunciarsi per incompetenza funzionale e ciò all'evidente fine di non pregiudicare la par condicio creditorum. Parte resistente versava in atti anche la domanda di insinuazione al passivo presentata dal ricorrente (domanda 179 del 6 agosto 2023 ) nonché estratto dello stato passivo esecutivo da cui risultava l'ammissione del ricorrente per l'importo complessivo di €. 8.833,67 per Tfr, ultime tre mensilità e differenze retributive, come richieste in domanda. Alla luce delle suesposte argomentazioni chiedeva al Tribunale di dichiarare l'improcedibilità per incompetenza funzionale di tutte le domande proposte in
4 quanto a contenuto patrimoniale.
Nel corso di giudizio veniva autorizzata la chiamata in causa della società cessionaria DM Tecnology srl che ritualmente intimata non si costituiva.
Ammessi i mezzi di prova la causa veniva istruita anche con l'espletamento della prova orale. In particolare all'udienza del 20 marzo 2025 venivano sentiti testi di parte ricorrente sui capitoli ammessi;
il teste dichiarava: “ Testimone_1 Pt_2 lavoro alle dipendenze di da circa 3 anni e svolgo CP_3 Contr mansioni di autista. A D.R. ho lavorato alle dipendenze di nel biennio
2021-2022. A D.R. in tutti e due i casi ho lavorato sui canti RECALE. A D.R. ho lavorato insieme al sig. da luglio 2021 a ottobre Parte_1 Contr
2022, sul cantiere di RECALE. lle dipendenze di . Quella del fu una nuova assunzione. Posso dire che in genere Parte_1 in estate l' assumeva personale a tempo determinato per Pt_3 fronteggiare le di lavoro diversa e più consistente. Capitava a volte che queste persone assunte in estate restassero a lavorare anche per il Contr periodo successivo a quello estivo. A D.R. nel mese di ottobre 2022 la ha ceduto i contratti dei suoi dipendenti a Io ho co ato CP_2
a lavorare per DM senza soluzione di continuità e sempre sullo stesso cantiere. A D.R. il sig. invece è stato licenziato. Almeno questo Parte_1 deduco in quanto il non si presentò sul cantiere dopo la Parte_1 suddetta cessione dei contratti. A D.R. ho conosciuto il ricorrente sul lavoro. Prima non lo conoscevo. A D.R. posso riferire che il si Parte_1 lamentava molto spesso del fatto che non veniva retribuito. Non so se il
avesse un regolare contratto e, nell'affermativa, di che tipo. A Parte_1 nte fungeva da “raccoglitore”. Veniva a lavorare dal lunedi al sabato con orario “ordinario” dalle 06,00 alle 12,20; spesso tuttavia lavorava Contr anche oltre l'orario “ordinario”. Ciò su richiesta dei preposti della . A D.R. io lavoravo in coppia con il ricorrente. Prima della sua assunzione io lavoravo con un altro collega. Il teste dichiarava: “A D.R. lavoro alle dipendenze di Testimone_2 [...] sul cantiere di RECALE e svolgo mansioni di operatore CP_2 Contr ecologico da circa tre anni. A D.R. prima lavoravo alle dipendenze della sullo stesso cantiere e svolgendo le stesse mansioni. A D.R. ci fu passag Contr cantiere verso la fine del 2022 fra e DM TECHONOLOGY. Noi dipendenti continuammo a lavorare su sso cantiere senza soluzione di continuità. A D.R. il sig. ha lavorato con me sul cantiere Parte_1 di RECALE da luglio 2021 ad ottobre 2022. A D.R. il ricorrente venne Contr licenziato da;
almeno questo deduco dal fatto che non si è più presentato al lavoro successivamente al passaggio di cantiere. A D.R. anche il ricorrente fungeva da operatore ecologico;
in genere faceva il “raccoglitore” e solo alla bisogna guidava il camion, quello di dimensioni ridotte. A D.R. il ricorrente lavorava dal lunedi al sabato, dalle 06,00 alle 12,00. Quando era necessario andava a lavorare anche di domenica. Io invece non andavo a lavorare di domenica in quanto ero dipendente “cantierizzato”, mentre il sig.
pur essendo stato assunto dall'Azienda non era cantierizzato. Parte_1 iti svolti dal ricorrente erano gli stessi di quelli svolti dal
5 personale cantierizzato. Tuttavia in caso di crisi retributive, i non cantierizzati continuavano ad assicurare le loro prestazioni lavorative. Inoltre, tutte le attività che richiedevano un orario maggiore rispetto a quello ordinario venivano assicurate soltanto dai non cantierizzati. Per esempio la pulizia del mercato, che avveniva nelle ore pomeridiane, era assicurata solo dai non cantierizzati. A D.R. a me veniva e viene applicato il C.C.N.L. degli operatori ecologici. A D.R. io ho conosciuto il ricorrente sul lavoro a luglio 2021. Prima non lo conoscevo.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso va rigettato le ragioni che di seguito si esporranno.
Vale la pena premettere qualche cenno generale in merito alla questione della competenza del giudice del lavoro a decidere in ordine alla domanda di illegittimità/nullità del licenziamento in relazione alla sopravvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società datrice. In via generale, difatti, il tema del riparto della competenza tra giudice del lavoro e giudice del fallimento su domande giudiziarie rientranti nella materia del lavoro in seno ad una procedura concorsuale ha conosciuto, nella giurisprudenza di legittimità, soluzioni a tratti contrastanti Secondo quanto previsto dall'art. 24 l. fall., il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a giudicare su tutti i procedimenti giudiziari relativi alla procedura concorsuale che incidono sul patrimonio del fallito. Detta previsione normativa è stata sostanzialmente recepita nell'art. 32 C.C.I., con l'attribuzione al Tribunale che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della competenza a decidere in merito alle azioni a essa derivanti. Inoltre l'art. 52 l. fall ed il novellato art. 151 C.C.I. statuiscono la devoluzione esclusiva al Tribunale che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale dell'accertamento dei crediti ancorché muniti di diritto di prelazione ovvero prededucibili. Da tali premesse parrebbe che la vis attractiva del Tribunale che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale prescinda dalla materia del contendere in concreto devoluta al giudice del rapporto di lavoro. In realtà, alla stregua dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, occorre effettuare alcune precisazioni in punto di riparto della competenza in caso di azioni giudiziarie in materia di lavoro in seno ad una procedura concorsuale. È innegabile che dalla lettura degli artt. 24, 52 e 92 della legge fallimentare, possa ravvisarsi, in favore del foro concorsuale, un'attrazione della competenza a statuire su tutte le questioni che abbiano come fine ultimo il riconoscimento del credito in seno all'accertamento dello stato passivo. Partendo da tale postulato, e al fine di tutelare la par condicio creditorum, le pronunce di legittimità più risalenti, infatti, tendevano a riservare al giudice fallimentare tutte le controversie che avessero, come fine ultimo, l'accertamento di un credito concorsuale. Nel tempo le pronunce emesse dalla Suprema Corte hanno visto una progressiva erosione della competenza del giudice fallimentare in favore del
6 giudice del lavoro (cfr. Cass. 15066 del 2017) stabilendo il principio per cui, durante la pendenza della procedura concorsuale devono ritenersi
“improponibili o improseguibili temporaneamente le domande dirette ad ottenere una condanna pecuniaria del datore di lavoro” statuendo che, laddove sia richiesta l'emissione una sentenza di mero accertamento o costitutiva, la relativa azione deve essere radicata dinanzi al Giudice del Lavoro il quale accertata l'illegittimità del licenziamento con conseguente tutela risarcitoria del lavoratore, è tenuto anche fornire la quantificazione del risarcimento, pur non potendo condannare il fallimento al pagamento della somma. Più recentemente si è affermato poi, con la sentenza n. 16443 del 21.06.2018, il principio per cui al giudice del lavoro spetta il giudizio su qualsiasi controversia riguardante lo “status di lavoratore”; viceversa, al giudice del fallimento, è rimessa la verifica e la qualificazione dei crediti dipendenti dal rapporto lavorativo esclusivamente alla partecipazione in concorso con gli altri creditori delineando una differenza tra di petitum e causa petendi tra le domande proposte: nel caso del giudice del lavoro (giudice del rapporto) rileva l'interesse del lavoratore alla tutela della sua posizione all'interno dell'impresa, oltre che alla tutela dei propri diritti previdenziali e patrimoniali, estranei alla par condicio creditorum;
diversamente, nel caso del giudice del fallimento (giudice del concorso), rileva l'accertamento dei diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso al patrimonio del fallito;
da ultimo si richiama la sentenza 30512 del 28.10.21 “ Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, qualora difetti un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa e sia domandato un accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura, la cognizione spetta al giudice fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improseguibilità dell'originaria domanda di un dirigente, assunto con contratto a tempo determinato e poi licenziato, che aveva agito davanti al giudice del lavoro, rivendicando la sola tutela risarcitoria nei confronti dell'impresa, fallita in corso di causa)”. Orbene calando tali premesse nel merito della vicenda va rilevato che, tenuto conto della domanda giudiziale, questo Giudice è competente a decidere in ordine alla causa di nullità del recesso datoriale ed alla domanda di riconoscimento ex tunc del rapporto di lavoro da determinato ad indeterminato, ferma l'incompetenza funzionale a decidere sulle domande a contenuto patrimoniale.
Tanto premesso la prima questione che si procederà ad analizzare, in quanto in parte assorbe questioni relative alla domanda di conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ex tunc, è quella relativa “ all'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato con missiva del 15 ottobre 2022 e conseguente condanna alla reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno”.
Dalla documentazione versata in atti da parte resistente emerge che il licenziamento è stato intimato con la seguente motivazione : “le comunichiamo che siamo costretti a risolvere il rapporto avendo l'azienda completamente dismesso ogni commessa ed attività. posta in essere. Ovviamente ciò
7 determina l'impossibilità di un suo reimpiego” (cfr. lettera di licenziamento versata in atti, all. al ricorso introduttivo). Tanto premesso occorre accertare preliminarmente se la motivazione addotta a fondamento del licenziamento fosse realmente esistente.
Invero, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della I. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (Cass.20.10.2017 n. 24882). Preme rilevare che la nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l'ipotesi del riassetto dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo una effettiva necessità di riduzione dei costi" (cfr. Cass. Lav. n.21282/06). Va poi chiarito che “il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore", con la conseguenza che “non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, né essendo necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite" (v. fra le altre Cass. 29.1.2003 n. 1364, Cass.
2.12.2002 n. 17069, Cass. 23.8.2002 n. 12421, Cass.
7.8.2002 n. 11840). In linea di diritto, seguendo l'orientamento giurisprudenziale espresso in sede di legittimità sul tema (tra le altre, di recente Cass. n. 1508/2021), va tenuto conto di quanto segue: "grava sul datore di lavoro l 'onere di provare, tra l
8 'altro, le ragioni inerenti alle attività produttive che rendono impossibile impiegare il dipendente nella organizzazione aziendale, da accertare in base agli elementi di fatto sussistenti alla data della comunicazione del recesso, spettando al giudice di verificarne l'effettiva ricorrenza attraverso un apprezzamento delle prove incensurabile in sede di legittimità, se effettuato con una motivazione coerente e completa (Cass. n. 17928 del 2002; Cass. n. 12261 del 2003; Cass. n. 6363 del 2000)".
In ossequio a tale principio, a sostegno della legittimità del licenziamento parte resistente ha versato in atti la dichiarazione di apertura della liquidazione e di cessazione dell'attività. Per tanto ritiene il Tribunale che sia da ritenersi sussistente il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento dell'impugnato licenziamento. La società resistente ha difatti fornito la prova delle ragioni economiche che giustificano il licenziamento del ricorrente.
Superata la prima questione va poi affrontata la dedotta violazione dell'obbligo di repechage, posta da parte ricorrente senza tuttavia fornire alcuna allegazione né prova sulle ulteriori mansioni fungibili e promiscue svolte in altri settori;
sul punto alcuna informazione utile è stata resa dai testi di parte ricorrente. Dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze rese il Tribunale ritiene che sussista il presupposto di fatto della crisi aziendale;
è incontestato ed incontestabile che la società resistente sia stata posta in liquidazione e sia cessata ogni attività, per cui le circostanze del caso concreto inducono logicamente a ritenere impossibile reimpiegare il ricorrente in altre attività. Quanto al dedotto difetto di motivazione del licenziamento impugnato vale richiamare l'orientamento di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 16795/2020), secondo cui la motivazione del recesso datoriale, per poter ritenersi valida, deve essere tale da consentire al lavoratore di apprendere nei suoi elementi essenziali le ragioni poste alla base della decisione datoriale. Va, invece, escluso che l'assolvimento di tale onere richieda una puntuale indicazione di tutte le circostanze di fatto su cui si basa la valutazione di incompatibilità della permanenza del rapporto di lavoro con l'attuazione del processo di riorganizzazione dell'attività produttiva per cui viene a mancare l'interesse del datore alla prestazione del dipendente licenziato. Nel caso di specie dalla lettera di licenziamento, come sopra richiamata , si legge: “le comunichiamo che siamo costretti a risolvere il rapporto avendo l'azienda completamente dismesso ogni commessa ed attività. posta in essere. Ovviamente ciò determina l'impossibilità di un suo reimpiego”. Il chiaro richiamo alla cessazione dell'attività e quindi non un mero riferimento a generiche ragioni di tipo economico rende la comunicazione sufficientemente specifica. Alla luce delle suesposte argomentazioni va per tanto dichiarata la legittimità del licenziamento con conseguente rigetto delle ulteriori domande.
Quanto alla domanda di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ex tunc con conseguente applicabilità della tutela ex art 2112 cc,
9 in via preliminare va parzialmente accolta l'eccezione di decadenza dedotta da parte resistente limitatamente al primo contratto di lavoro a tempo determinato – dal 16.7.2021 fino al 15.9.2021 - essendo decorso il termine di 180 giorni dalla scadenza del contratto per l'impugnativa ex art 28 Dlgs 81/15; invero il ricorrente ha versato in atti l' impugnativa del contratto a tempo determinato e successive proroghe per il periodo dal 6.10.2021 al 15.10.2022. Vale la pena ricordare che in caso di successione di più contratti a termine il termine di decadenza di 180 giorni e non più 120) ex art 28 dlgs 81/15 per far accertare la nullità della clausola risolutiva decorre dalla scadenza di ogni singolo contratto. Tanto premesso dall'istruttoria svolta non sono emersi elementi di prova della
“cantierizzazione”; le stesse deposizioni testimoniali oltre ad essere contraddittorie introducono elementi di smentita;
si riporta uno stralcio delle dichiarazioni rese dal teste “… il sig. Testimone_2 Parte_1
ha lavorato con me sul cantiere di RECALE da luglio 2021 ad ottobre
[...] Contr 2022. A D.R. il ricorrente venne licenziato da;
almeno questo deduco dal fatto che non si è più presentato al lavoro s sivamente al passaggio di cantiere. A D.R. anche il ricorrente fungeva da operatore ecologico;
in genere faceva il “raccoglitore” e solo alla bisogna guidava il camion, quello di dimensioni ridotte. A D.R. il ricorrente lavorava dal lunedi al sabato, dalle 06,00 alle 12,00. Quando era necessario andava a lavorare anche di domenica. Io invece non andavo a lavorare di domenica in quanto ero dipendente “cantierizzato”, mentre il sig. pur essendo stato Parte_1 assunto dall'Azienda non era cantierizzato. A D.R. i compiti svolti dal ricorrente erano gli stessi di quelli svolti dal personale cantierizzato. Tuttavia in caso di crisi retributive, i non cantierizzati continuavano ad assicurare le loro prestazioni lavorative”
I testi della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare facevano parte del personale che stabilmente lavorava sul cantiere e che per tanto era transitato alle dipendenze della società cessionaria;
quanto alla posizione del ricorrente, tuttavia non v'è prova che fosse stabilmente addetto all'appalto del comune di Recale per cui il licenziamento non può considerarsi elusivo con conseguente inapplicabilità della tutela ex art 2112 c.c. A tutto concedere, anche a voler ritenere il rapporto di lavoro tempo indeterminato ex tunc per difetto di prova scritta del termine, la questione è superata dalla circostanza che alla data della cessione del ramo d'azienda il rapporto di lavoro era cessato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed in mancanza del difetto di prova della “cantierizzazione” non può essere invocata la tutela ex art 2112 c.c..; essendo legittimamente cessato il rapporto di lavoro con la società cedente alla data del 16 ottobre 2022
– ovvero da quando la società cessionaria era subentrata alla cedente anche nei rapporti di lavoro - alcun obbligo può gravare sulla S.R.L. D.M. TECNOLOGY, quale cessionaria della . CP_1
Non può, per tanto, essere riconosciuto alcun diritto a transitare nella società cessionaria ex art 2112 c.p., atteso che al momento della cessione del ramo d'azienda il rapporto di lavoro era già cessato;
invero parte ricorrente ha versato in atti la comunicazione di cessione di ramo d'azienda da cui risulta che in data 19 settembre 2022 si era formalizzato il trasferimento del ramo
10 d'azienda, con effetto dal giorno 16 ottobre 2022; per tanto solo a far data dal 16 ottobre 2022 la cessionaria è subentrata nei contratti di Controparte_2 lavoro a tempo determinato ed indeterminato del personale adibito in maniera esclusiva ai cantieri trasferiti. Priva di pregio inoltre è anche la deduzione che il licenziamento sarebbe stato intimato da soggetto non legittimato atteso che, contrariamente alla prospettiva del ricorrente, alla data dell'intimazione del licenziamento ancora non era efficace la cessione del ramo d'azienda, efficace a far data dal 16 ottobre 2022 come da comunicazione versata in atti dallo stesso ricorrente (cfr. all. ricorso introduttivo). In conclusione, alla luce delle motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso va rigettato. In punto di regolamentazione delle spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata nella persona della dott.ssa Paola Galdo in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di competenza funzionale del Giudice del Lavoro sulle domande a contenuto patrimoniale e per l'effetto dichiara improponibili le domande di condanna a crediti pecuniari;
2) Rigetta il ricorso;
3) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nella che liquida in € 3.900,00 dovuti per compenso professionale, IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%. Si comunichi Così deciso in Torre Annunziata, il 24 novembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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