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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/12/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Collegio
N. R.G. 1248/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa UR Di RD Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice dott. IC LI DE Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa iscritta al n. 1248 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
nata a [...] il [...], con l'avv. Parte_1
Sara De Luca;
ricorrente contro nato in [...] il [...], con l'avv. Marta Controparte_1
Luchini; resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17 dicembre 2025, entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale di separazione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/05/2025 conveniva, Parte_1 innanzi a questo Tribunale, chiedendo pronunciarsi la Controparte_1 separazione dei coniugi, con contestuale domanda di divorzio.
La ricorrente esponeva che le parti avevano contratto matrimonio in Marrakech –
Marocco, il giorno 10.04.2015. Il relativo atto di matrimonio era stato poi trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio al n. 4, serie C, anno 2018, come risulta dall'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Ville di Fiemme. Dalla loro unione erano nati i figli il 10/11/2015 e il 18/09/2021. Per_1 Per_2
Da tempo la comunione materiale e spirituale dei coniugi era venuta meno: il signor aveva lasciato l'abitazione coniugale disinteressandosi, quasi completamente, CP_1 dei figli, rimasti nella gestione pressoché esclusiva della madre.
Il rapporto coniugale era stato connotato sin da subito da una forte conflittualità, determinata prevalentemente dall'incompatibilità caratteriale dei coniugi, dediti a continue e accese discussioni originatesi dai motivi più banali in ordine alla gestione del denaro e dei bambini.
Oltre a richiedere le pronunce sullo status, la ricorrente avanzava puntuali domande in punto di affido, collocamento e mantenimento dei figli minori, oltre a richiedere un assegno di mantenimento per sé.
Si costituiva in giudizio che contestava i fatti per come dedotti Controparte_1 dalla ricorrente;
si associava alle domande di emissione di pronuncia della separazione ed del divorzio, chiedendo l'accoglimento di condizioni parzialmente difformi da quelle indicate dalla ricorrente.
All'udienza del 18 novembre 2025, le parti erano sentite dal Giudice delegato e queste, raggiungevano un accordo in ordine all'affidamento ed alla collocazione dei minori, nonché in ordine al protocollo provvisorio di visite e incontri padre/figli. Chiedevano altresì pronuncia parziale sullo status, secondo il diritto marocchino.
All'udienza 17 dicembre 2025, tenuta a seguito di rimessione sul ruolo da parte del
Collegio, al fine di consentire alle parti di meglio precisare – in forza della legge straniera – le rispettive conclusioni sullo status, le parti congiuntamente chiedevano
Pag. 2 di 4 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, facendo applicazione della legge italiana. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
***
Orbene, va senz'altro accolta la domanda avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, e, in particolare, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente la presente controversia, essendo necessario procedere ad ulteriore attività istruttoria al fine di istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi al
Giudice delegato per l'adozione dei provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., e per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione delle condizioni della separazione, nonché, poi, per il prosieguo in ordine all'ulteriore domanda di divorzio.
Nelle more del giudizio i rapporti tra le parti saranno, inoltre, regolati sulla base di tali provvedimenti di cui all'articolo 473 bis. 22 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va, inoltre, riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Marrakech (Marocco) il 24.04.1995, e nato in [...] Controparte_1 il 05.12.1991, i quali hanno contratto matrimonio in Marrakech – Marocco, trascritto nei
Pag. 3 di 4 Registri degli atti di matrimonio del Comune di Ville di Fiemme al n. 4, serie C, anno
2018;
B) dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di competenza;
C) dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti come da separata ordinanza;
D) riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
IC LI DE UR Di RD
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Collegio
N. R.G. 1248/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa UR Di RD Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice dott. IC LI DE Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa iscritta al n. 1248 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
nata a [...] il [...], con l'avv. Parte_1
Sara De Luca;
ricorrente contro nato in [...] il [...], con l'avv. Marta Controparte_1
Luchini; resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17 dicembre 2025, entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale di separazione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/05/2025 conveniva, Parte_1 innanzi a questo Tribunale, chiedendo pronunciarsi la Controparte_1 separazione dei coniugi, con contestuale domanda di divorzio.
La ricorrente esponeva che le parti avevano contratto matrimonio in Marrakech –
Marocco, il giorno 10.04.2015. Il relativo atto di matrimonio era stato poi trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio al n. 4, serie C, anno 2018, come risulta dall'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Ville di Fiemme. Dalla loro unione erano nati i figli il 10/11/2015 e il 18/09/2021. Per_1 Per_2
Da tempo la comunione materiale e spirituale dei coniugi era venuta meno: il signor aveva lasciato l'abitazione coniugale disinteressandosi, quasi completamente, CP_1 dei figli, rimasti nella gestione pressoché esclusiva della madre.
Il rapporto coniugale era stato connotato sin da subito da una forte conflittualità, determinata prevalentemente dall'incompatibilità caratteriale dei coniugi, dediti a continue e accese discussioni originatesi dai motivi più banali in ordine alla gestione del denaro e dei bambini.
Oltre a richiedere le pronunce sullo status, la ricorrente avanzava puntuali domande in punto di affido, collocamento e mantenimento dei figli minori, oltre a richiedere un assegno di mantenimento per sé.
Si costituiva in giudizio che contestava i fatti per come dedotti Controparte_1 dalla ricorrente;
si associava alle domande di emissione di pronuncia della separazione ed del divorzio, chiedendo l'accoglimento di condizioni parzialmente difformi da quelle indicate dalla ricorrente.
All'udienza del 18 novembre 2025, le parti erano sentite dal Giudice delegato e queste, raggiungevano un accordo in ordine all'affidamento ed alla collocazione dei minori, nonché in ordine al protocollo provvisorio di visite e incontri padre/figli. Chiedevano altresì pronuncia parziale sullo status, secondo il diritto marocchino.
All'udienza 17 dicembre 2025, tenuta a seguito di rimessione sul ruolo da parte del
Collegio, al fine di consentire alle parti di meglio precisare – in forza della legge straniera – le rispettive conclusioni sullo status, le parti congiuntamente chiedevano
Pag. 2 di 4 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, facendo applicazione della legge italiana. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
***
Orbene, va senz'altro accolta la domanda avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, e, in particolare, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente la presente controversia, essendo necessario procedere ad ulteriore attività istruttoria al fine di istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi al
Giudice delegato per l'adozione dei provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., e per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione delle condizioni della separazione, nonché, poi, per il prosieguo in ordine all'ulteriore domanda di divorzio.
Nelle more del giudizio i rapporti tra le parti saranno, inoltre, regolati sulla base di tali provvedimenti di cui all'articolo 473 bis. 22 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va, inoltre, riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Marrakech (Marocco) il 24.04.1995, e nato in [...] Controparte_1 il 05.12.1991, i quali hanno contratto matrimonio in Marrakech – Marocco, trascritto nei
Pag. 3 di 4 Registri degli atti di matrimonio del Comune di Ville di Fiemme al n. 4, serie C, anno
2018;
B) dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di competenza;
C) dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti come da separata ordinanza;
D) riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
IC LI DE UR Di RD
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