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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/12/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3013/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 18.11.2025 e vertente
TRA
- (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentino Sirianni (C.F.
); C.F._2
ATTORE
CONTRO
- (C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore; P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione delibera assembleare del 23 marzo 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig. premesso di aver acquistato, in virtù di Parte_1 decreto di trasferimento del Tribunale di Latina (r.g. 46/1990, cron. 2173, rep. 2223) il 50% del locale adibito a garage facente parte del
[...]
di , ed il residuo 50% a seguito di atto Controparte_2 CP_1 notarile del 30.08.2021 (rep. 12515, racc. 9633), agiva in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di nullità della delibera assembleare adottata dal in data 23.03.2023. CP_1
Evidenziava, infatti, l'illegittimità del verbale (contenente l'approvazione
1 all'unanimità dei presenti del bilancio consuntivo e la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie) attesa la mancata attribuzione di spese a carico dei condomini , , CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
e e, dunque, il riconoscimento di oneri condominiali a CP_8 CP_9 proprio carico in misura maggiore della quota condominiale spettante.
Concludeva nella seguente maniera: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione in accoglimento dei motivi di cui al presente atto:
- dichiarare la nullità/inesistenza/invalidità e/o annullare la delibera del
23 marzo 2023; e/o delle tabelle sulla base delle quali è stato effettuato il riparto;
- vista l'assenza ingiustificata del alla procedura di CP_1
Mediazione citata, condannare ai sensi per gli effetti di cui all'art. 8, comma 4-bis del D.lgs. n. 28/20201 IL Controparte_1
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE
[...]
PRO - TEMPORE al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Con vittoria di spese e competenze oltre IVA, CPA e spese generali”.
Nessuno compariva per il convenuto che veniva dichiarato CP_1 contumace con decreto del 30.11.2023.
Successivamente la causa, attesa la rilevata natura documentale, veniva rinviata per l'assunzione in decisione all'udienza del 18.11.2025 e venivano concessi alle parti termini di cui all'art. 189 c.p.c.. All'esito dell'udienza del 18.11.2025, letti gli scritti conclusionali depositati da parte attrice, la causa veniva assunta in decisione.
La domanda attorea non merita accoglimento.
Il presente giudizio è diretto all'impugnazione della delibera dell'assemblea di condominio del 23.3.2023 di approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo con relativa ripartizione tra condomini;
a tale scopo l'attrice ha contestato l'errata attribuzione dei millesimi dei già citati condomini, ritenendo illegittime le tabelle millesimali.
Ebbene nel caso in esame non si tratta di errata applicazione delle
2 tabelle in sede di delibera, bensi' di presunta irregolarità delle stesse
(verosimilmente per mancato aggiornamento rispetto ad alcuni sottofrazionamenti di una proprietà unica, questa pero' censita con i propri millesimi in tabella).
In tali casi però la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che tale vizio delle tabelle deve essere fatto valore mediante domanda di revisione o modifica ex art. 69 disp. att. e che tale domanda ha valore costitutivo (
Cass. 23739/2024); con la conseguenza che, fino al momento in cui le tabelle non vengono rettificate, le stesse rimangono valide e valide restano le delibere condominiali che di quelle tabelle abbiano fatto applicazione.
Nulla sulle spese, comprese quelle di mediazione, attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- spese di lite non ripetibili
Latina, 12.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3013/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 18.11.2025 e vertente
TRA
- (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentino Sirianni (C.F.
); C.F._2
ATTORE
CONTRO
- (C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore; P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione delibera assembleare del 23 marzo 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig. premesso di aver acquistato, in virtù di Parte_1 decreto di trasferimento del Tribunale di Latina (r.g. 46/1990, cron. 2173, rep. 2223) il 50% del locale adibito a garage facente parte del
[...]
di , ed il residuo 50% a seguito di atto Controparte_2 CP_1 notarile del 30.08.2021 (rep. 12515, racc. 9633), agiva in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di nullità della delibera assembleare adottata dal in data 23.03.2023. CP_1
Evidenziava, infatti, l'illegittimità del verbale (contenente l'approvazione
1 all'unanimità dei presenti del bilancio consuntivo e la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie) attesa la mancata attribuzione di spese a carico dei condomini , , CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
e e, dunque, il riconoscimento di oneri condominiali a CP_8 CP_9 proprio carico in misura maggiore della quota condominiale spettante.
Concludeva nella seguente maniera: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione in accoglimento dei motivi di cui al presente atto:
- dichiarare la nullità/inesistenza/invalidità e/o annullare la delibera del
23 marzo 2023; e/o delle tabelle sulla base delle quali è stato effettuato il riparto;
- vista l'assenza ingiustificata del alla procedura di CP_1
Mediazione citata, condannare ai sensi per gli effetti di cui all'art. 8, comma 4-bis del D.lgs. n. 28/20201 IL Controparte_1
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE
[...]
PRO - TEMPORE al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Con vittoria di spese e competenze oltre IVA, CPA e spese generali”.
Nessuno compariva per il convenuto che veniva dichiarato CP_1 contumace con decreto del 30.11.2023.
Successivamente la causa, attesa la rilevata natura documentale, veniva rinviata per l'assunzione in decisione all'udienza del 18.11.2025 e venivano concessi alle parti termini di cui all'art. 189 c.p.c.. All'esito dell'udienza del 18.11.2025, letti gli scritti conclusionali depositati da parte attrice, la causa veniva assunta in decisione.
La domanda attorea non merita accoglimento.
Il presente giudizio è diretto all'impugnazione della delibera dell'assemblea di condominio del 23.3.2023 di approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo con relativa ripartizione tra condomini;
a tale scopo l'attrice ha contestato l'errata attribuzione dei millesimi dei già citati condomini, ritenendo illegittime le tabelle millesimali.
Ebbene nel caso in esame non si tratta di errata applicazione delle
2 tabelle in sede di delibera, bensi' di presunta irregolarità delle stesse
(verosimilmente per mancato aggiornamento rispetto ad alcuni sottofrazionamenti di una proprietà unica, questa pero' censita con i propri millesimi in tabella).
In tali casi però la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che tale vizio delle tabelle deve essere fatto valore mediante domanda di revisione o modifica ex art. 69 disp. att. e che tale domanda ha valore costitutivo (
Cass. 23739/2024); con la conseguenza che, fino al momento in cui le tabelle non vengono rettificate, le stesse rimangono valide e valide restano le delibere condominiali che di quelle tabelle abbiano fatto applicazione.
Nulla sulle spese, comprese quelle di mediazione, attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- spese di lite non ripetibili
Latina, 12.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
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