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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/07/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Feriale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Calogero D. Cammarata Presidente rel. dott.ssa Ester R. Difrancesco Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1841/2024 V.G., avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale;
promossa congiuntamente da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...] ed ivi elettivamente domiciliato allavia Sardegna n.17 presso lo studio dell'avv.
Salvatore Pirrello,che lo rappresenta e difende e
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
, residente in Caltanissetta alla f.t. Trigona della Floresta n. 13, ivi
[...] elettivamente domiciliata alla via Calabria s.n. presso lo studio dell'avv. Lavinia
Cordaro, che la rappresenta e difende.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
All'udienza fissata per il giorno 28.05.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 15.11.2024, Pt_1
e hanno premesso di avere contratto matrimonio
[...] Parte_2 concordatario in data 30/06/1999 in Caltanissetta e il relativo atto veniva trascritto presso i Registri dello Stato Civile dello stesso Comune, al n.126- parte
2, serie A;
che dalla loro unione sono nati tre figli: (C.F. Parte_3 [...]
, nato a [...] il [...], (C.F. C.F._3 Pt_4 [...]
), nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._4 Parte_5 [...]
), nato a [...] il [...]. Le parti hanno C.F._5 ulteriormente dedotto che negli ultimi anni sono sopravvenute ragioni di incompatibilità caratteriale, tali da comportare un diverso e mutato approccio alle dinamiche familiari e rendere intollerabile il prosieguo della convivenza matrimoniale.
Le parti hanno così chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale alle condizioni riportate in ricorso, che si riportano integralmente:
1) I coniugi si autorizzano vicendevolmente a vivere separati, restando liberi di scegliere la propria residenza e vivere in assoluta indipendenza rispetto all'altro coniuge senza che alcuno dei due abbia diritto di interferire nella vita dell'altro in modo e con l'obbligo che il proprio comportamento non abbia a costituire ragione di reciproca offesa;
2) La casa coniugale resterà nella piena disponibilità della signora;
Parte_2
3) Gli arredi, i mobili e quanto contenuto nella abitazione, tranne gli effetti personali del signor
che gli verranno consegnati a semplice richiesta, vengono assegnati alla signora Pt_1 Pt_2
4) nulla dovrà corrispondersi reciprocamente, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
5) il signor si impegna a pagare il canone di locazione della casa familiare, che resta Pt_1 come detto nella disponibilità della signora all'Istituto Autonomo Case Popolari che Pt_2 ne è proprietario
In ricorso le parti hanno chiesto sostituirsi l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed hanno ribadito la loro volontà di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella domanda di separazione, alle condizioni concordate.
Con diversi provvedimenti resi nel corso del procedimento, il Tribunale invitava le parti a precisare ed integrare il contenuto del ricorso introduttivo nell'interesse dei figli.
Le parti ottemperavano alla richiesta del Tribunale con note scritte del
17.02.2025, con le quali veniva confermato che tutti e tre i figli nati in costanza di matrimonio sono maggiorenni ed economicamente indipendenti ad eccezione del figlio più piccolo, non indipendente economicamente, in Persona_1 relazione al quale le stesse parti concordavano l'onere per il padre, Pt_1
di corrispondere direttamente al predetto figlio un contributo mensile di
[...] mantenimento di € 300,00.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata integrano i presupposti di cui all'art. 158 Cod. Civ. per giungere alla pronuncia della separazione personale.
Le condizioni concordate dalle parti, come integrate con note scritte del
17.02.2025, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono rispondenti agli interessi del figlio più piccolo, , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Pt_4
Nessuna statuizione sulle spese deve adottarsi stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1841/2024 V.G.: OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 15.11.2024, come successivamente integrato con note scritte depositate in data 17.02.2025;
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Feriale del Tribunale del 18 luglio 2025.
Il Presidente
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Feriale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Calogero D. Cammarata Presidente rel. dott.ssa Ester R. Difrancesco Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1841/2024 V.G., avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale;
promossa congiuntamente da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...] ed ivi elettivamente domiciliato allavia Sardegna n.17 presso lo studio dell'avv.
Salvatore Pirrello,che lo rappresenta e difende e
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
, residente in Caltanissetta alla f.t. Trigona della Floresta n. 13, ivi
[...] elettivamente domiciliata alla via Calabria s.n. presso lo studio dell'avv. Lavinia
Cordaro, che la rappresenta e difende.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
All'udienza fissata per il giorno 28.05.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 15.11.2024, Pt_1
e hanno premesso di avere contratto matrimonio
[...] Parte_2 concordatario in data 30/06/1999 in Caltanissetta e il relativo atto veniva trascritto presso i Registri dello Stato Civile dello stesso Comune, al n.126- parte
2, serie A;
che dalla loro unione sono nati tre figli: (C.F. Parte_3 [...]
, nato a [...] il [...], (C.F. C.F._3 Pt_4 [...]
), nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._4 Parte_5 [...]
), nato a [...] il [...]. Le parti hanno C.F._5 ulteriormente dedotto che negli ultimi anni sono sopravvenute ragioni di incompatibilità caratteriale, tali da comportare un diverso e mutato approccio alle dinamiche familiari e rendere intollerabile il prosieguo della convivenza matrimoniale.
Le parti hanno così chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale alle condizioni riportate in ricorso, che si riportano integralmente:
1) I coniugi si autorizzano vicendevolmente a vivere separati, restando liberi di scegliere la propria residenza e vivere in assoluta indipendenza rispetto all'altro coniuge senza che alcuno dei due abbia diritto di interferire nella vita dell'altro in modo e con l'obbligo che il proprio comportamento non abbia a costituire ragione di reciproca offesa;
2) La casa coniugale resterà nella piena disponibilità della signora;
Parte_2
3) Gli arredi, i mobili e quanto contenuto nella abitazione, tranne gli effetti personali del signor
che gli verranno consegnati a semplice richiesta, vengono assegnati alla signora Pt_1 Pt_2
4) nulla dovrà corrispondersi reciprocamente, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
5) il signor si impegna a pagare il canone di locazione della casa familiare, che resta Pt_1 come detto nella disponibilità della signora all'Istituto Autonomo Case Popolari che Pt_2 ne è proprietario
In ricorso le parti hanno chiesto sostituirsi l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed hanno ribadito la loro volontà di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella domanda di separazione, alle condizioni concordate.
Con diversi provvedimenti resi nel corso del procedimento, il Tribunale invitava le parti a precisare ed integrare il contenuto del ricorso introduttivo nell'interesse dei figli.
Le parti ottemperavano alla richiesta del Tribunale con note scritte del
17.02.2025, con le quali veniva confermato che tutti e tre i figli nati in costanza di matrimonio sono maggiorenni ed economicamente indipendenti ad eccezione del figlio più piccolo, non indipendente economicamente, in Persona_1 relazione al quale le stesse parti concordavano l'onere per il padre, Pt_1
di corrispondere direttamente al predetto figlio un contributo mensile di
[...] mantenimento di € 300,00.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata integrano i presupposti di cui all'art. 158 Cod. Civ. per giungere alla pronuncia della separazione personale.
Le condizioni concordate dalle parti, come integrate con note scritte del
17.02.2025, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono rispondenti agli interessi del figlio più piccolo, , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Pt_4
Nessuna statuizione sulle spese deve adottarsi stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1841/2024 V.G.: OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 15.11.2024, come successivamente integrato con note scritte depositate in data 17.02.2025;
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Feriale del Tribunale del 18 luglio 2025.
Il Presidente
Calogero D. Cammarata