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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/12/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro
il Giudice monocratico, dr.ssa OV EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4088/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'avv. Parte_1
Iside B. Storace di Genova, presso lo studio della quale, in Piazza della Vittoria
n.14/18, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari Persona_1
al repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Paola Astegiano dell'Avvocatura
Regionale INAIL di Genova e presso la stessa elettivamente domiciliato in Genova, via Gabriele D'Annunzio n. 76;
- resistente –
Conclusioni per la ricorrente: “I. Piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo dichiarare il diritto della ricorrente alla copertura assicurativa per le lavorazioni descritte CP_1
e capitolate a prova determinando altresì, previa ammissione di CTU, il grado di menomazione conseguente all'accertanda malattia professionale che si indica fin
d'ora nella misura del 12% o percentuale meglio vista. II. Piaccia conseguentemente
1 al Giudice del Lavoro condannare l' alla liquidazione in capitale ed al CP_1
pagamento in suo favore dell'indennizzo del danno biologico di cui all'art. 13 del D.
Lgs. 38/2000, commisurato ad un grado di menomazione complessiva del 12% o altro meglio visto, oltre interessi di legge. Con vittoria di spese, anche di CT di parte, diritti ed onorari oltre spese generali CPA ed IVA nella misura di legge da distrarsi a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi.”.
Conclusioni per “IN MERITO – Piaccia al Tribunale respingere il ricorso perché CP_1
infondato. Spese come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.09.2024, ha dedotto di aver svolto e di Parte_1
svolgere tuttora la professione di OSS. In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver svolto la suddetta professione dal 1996 al 2011 presso la casa di riposo “Piccole sorelle dei poveri” di Genova Albaro, ove ella provvedeva ad assistere gli ospiti, anziani e spesso non più autosufficienti, in tutti gli aspetti della vita quotidiana movimentando carichi dal notevole peso, compresi tra i 50 e gli 80 kg, senza l'ausilio di alcuno strumento meccanico o elettronico.
La ricorrente, inoltre, ha dedotto di espletare in maniera ripetuta e continua le suddette operazioni di movimentazione di “carichi” pesanti durante il corso della giornata lavorativa.
La sig.ra ha, altresì, dedotto di dover espletare la pulizia e la sanificazione dei Pt_1
locali presso i quali soggiornavano i degenti e che, anche nell'effettuazione di tale mansione, ella doveva movimentare arredi e strumenti dal peso notevole, con assunzione di posture incongrue.
La ricorrente ha, infine, dedotto di aver svolto, tra il 2011 ed il 2022, l'anzidetta professione di OSS presso l'Istituto per anziani ON BE OR e di svolgerla dal 2022 presso il reparto di infermeria del Policlinico San Martino.
2 Secondo la ricostruzione della ricorrente, le attività sopradescritte svolte quotidianamente per oltre 28 anni, per una considerevole parte della giornata lavorativa ed in maniera ripetuta, le avrebbero importato sforzi eccessivi a carico degli arti superiori e della schiena, nonché l'assunzione di posture scorrette, cagionandole la malattia professionale qualificata come “tendinopatia alla cuffia dei rotatori spalla destra e sinistra”.
A fronte della situazione fisica sopradescritta, la ricorrente, in data 03.03.2022, ha presentato all'Ente competente domanda per il riconoscimento della malattia professionale, respinta con provvedimento del 11.10.2022, poiché, secondo il CP_1
rischio lavorativo cui è stata ed è ancora esposta la ricorrente, non sarebbe idoneo a provocare la malattia denunciata.
Il ricorso amministrativo intentato contro il predetto provvedimento, si è concluso con visita collegiale con esito discorde riguardo alla genesi del quadro patologico lombare e cervicale della ricorrente e definitivo provvedimento di rigetto.
Tanto premesso, ha agito in giudizio per vedersi riconosciuto il danno Parte_1
con postumi permanenti alle spalle nella misura del 12%, con conseguente corresponsione dei benefici previsti ex lege.
Costituendosi in giudizio, l ha contestato la domanda della ricorrente CP_1
chiedendone il rigetto, ritenendo che il rischio cui è stata esposta la ricorrente durante la propria attività lavorativa non fosse idoneo a cagionare la malattia denunciata, di talché non sarebbe stata fornita dalla ricorrente la prova della riconducibilità professionale dei danni occorsigli.
Espletata la prova per testi ed effettuata la C.T.U. medico-legale, la causa, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
3 La sig.ra ha dedotto di aver svolto, per oltre ventotto anni, sempre la Pt_1
medesima professione e le stesse mansioni di OSS.
Le attività descritte dalla ricorrente sono state confermate dai testi escussi.
La sig.ra collega della ricorrente, presso l'Istituto ON OR, infatti, ha CP_2
dichiarato che: “ADR: entrambe, come OSS, ci occupavamo della sveglia, dell'igiene, dell'alimentazione e della messa a letto dei pazienti, oltre che della movimentazione
della spazzatura e della biancheria, anche personale, dei pazienti e della distribuzione del cibo. ADR: il reparto in cui ho lavorato con , ospitava circa 30 persone, tra Pt_1
le quali vi erano anche pazienti psichiatrici, ex manicomiali e comunque molti ospiti erano solo parzialmente autonomi, ai quali dovevamo fare noi la doccia e vestirli. La gran parte si alzavano dal letto autonomamente, ma ce ne erano 5 o 6 in carrozzina che dovevamo aiutare ad alzarsi dal letto o in qualche caso, spostare noi stesse dal letto alla carrozzina e viceversa. [..] ADR: tutte le mattine, dopo l'igiene dell'ospite, dovevamo caricare i sacchi della spazzatura su dei carrelli e trasportarli all'esterno per depositarli nei bidoni. I sacchi erano molto pesanti anche oltre i 20 chili ed erano almeno due o tre e noi dovevamo caricarli su un carrello, muovere il carrello manualmente fino alle reti e scaricarli al loro interno. Tutte le mattine dovevamo anche movimentare la biancheria, sia piana che personale, contenuta in sacchi industriali più leggeri di quelli di cui ho detto sopra, ma comunque pesanti. Dovevamo caricare i sacchi nel numero di 6,7 su un carrello e portarli fino alle reti dove li scaricavamo. Alcuni giorni arrivava in reparto la biancheria pulita in sacchi industriali
e dovevamo smistarla. ADR: fin quando abbiamo lavorato insieme, la ricorrente ed io, non abbiamo mai utilizzato i sollevatori per la movimentazione dei pazienti. So che quando la ricorrente è andata a lavorare nel reparto geriatrico, in quel reparto
c'erano e venivano utilizzati i sollevatori.”.
4 Il teste , marito e collega della ricorrente, ha dichiarato che: “ADR: mia IE Tes_1
svolgeva tutte le attività proprie di tutti gli OSS . nel reparto San Giuseppe vi erano ospiti psichiatrici, nel numero di 24 , di cui una decina che necessitano di assistenza totale e quindi anche assistenza della loro movimentazione. All'epoca in cui ho lavorato lì con mia IE , vi era un ospite che veniva sollevato col sollevatore perché era molto pesante, mentre gli altri, anche per cercare di mantenere un minimo di funzionalità, venivano aiutati da uno o due OSS, per muoversi dal letto, per andare in bagno e per tutte le necessità per le quali dovevano essere spostati dal letto. Quando abbiamo lavorato al don pensa, mia IE svolgeva le solite attività dell'OSS , qui vi erano 24 ospiti disabili, per la cura dei quali le operazioni erano sostanzialmente le medesime di cui ho parlato per il San . ADR: finite le operazioni di igiene gli Per_1
OSS devono chiudere i sacchi con gli indumenti sporchi e la spazzatura e caricarli su carrelli con i quali vengono trasportati nei locali appositi , il tutto manualmente. I sacchi sono grandi e pesanti e arrivano anche ai 25 chili. Si tratta di un'attività quotidiana ed ogni mattina ci sono 8/10 sacchi da trasportare.”.
Da ultimo, il teste , referente del personale del Villaggio della Carità ON Tes_2
OR, ha confermato che: “ADR: come OSS la ricorrente adibita ad un reparto anziani, si occupava nel turno mattutino dell'igiene, della colazione, del rifacimento dei letti, del loro accompagnamento in bagno del pranzo e della rimessa a letto. Nel turno pomeridiano si occupava dell'alzata, della merenda, dell'accompagnamento in bagno, della cena e della rimessa a letto. Nel reparto vi erano circa 20 ospiti, non tutti autosufficienti. In reparto vi era un sollevatore e dopo qualche tempo che sono arrivato io, sono stati introdotti i telini ad alto scorrimento per la movimentazione del paziente nel letto ed il disco rotante, che serve per fare girare il paziente quando si trova in piedi. Non so dire se di fatto la ricorrente utilizzasse tali strumenti, ma era tenuta a farlo. ADR: nel magazzino del reparto ci sono degli scaffali nei quali vengono riposti la biancheria, le coperte ed i vestiti e che possono avere un ripiano alto per
5 accedere al quale è necessario sollevare le braccia. Nelle stanze vi sono gli armadi con gli indumenti degli ospiti, nei piani bassi dei quali vengono riposti gli indumenti per la stagione. Gli OSS devono movimentare su un carrello gli alimenti del pranzo e della cena e spingere il carrello manualmente, inoltre, tutti i giorni movimentano, sempre su carrelli, i sacchi degli indumenti della biancheria sporchi e di quelli puliti ed ai tempi in cui ha lavorato in quel reparto la ricorrente anche i sacchi della spazzatura.”.
Al fine di effettuare la valutazione dei rischi cui è stata esposta la ricorrente, nonché del collegamento eziologico tra le attività svolte e l'insorgenza della patologia lamentata, è stato, quindi, dato corso alla C.T.U. medicolegale richiesta da parte ricorrente ed alla quale non si è opposto neppure l' CP_1
Espletata C.T.U. medico legale, il consulente, con esauriente e convincente motivazione ha evidenziato che: “Alla luce della documentazione in atti e delle risultanze cliniche, si ritiene che la ricorrente presenti attualmente il seguente quadro patologico: “Tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori, con lesione parziale del tendine sopraspinato della spalla sinistra e slaminamento con fissurazione delle fibre tendinee del sovraspinato a destra, associata a bursite subacromiale bilaterale, alterazioni artrosiche acromion-claveare, e segni di instabilità gleno-omerale. Tale noxa patogena è coerente con una patologia cronico-degenerativa da sovraccarico funzionale, di tipo tabellato, rientrante nelle malattie professionali muscolo- scheletriche dell'arto superiore correlate alla movimentazione manuale di pazienti e carichi (DM 10/10/2021 – All. 1 – n. 78). Questa affermazione trova fondamento nei numerosi referti prodotti nel fascicolo di causa (RMN del 2021 e 2024, valutazioni fisiatriche e ortopediche), nei quali si documentano alterazioni degenerative strutturate e progressive a carico dei tendini della cuffia dei rotatori. Per attribuire la genesi professionale della patologia in oggetto, è necessario analizzare le mansioni
e l'esposizione a rischio biomeccanico”, analizzate le quali, ha proseguito affermando che: “ Le prove testimoniali, allegate nel fascicolo telematico, confermano come le
6 attività svolte abbiano comportato nel tempo un carico biomeccanico elevato sugli arti superiori, in particolare durante la movimentazione assistita (spesso manuale) di pazienti parzialmente o totalmente non autosufficienti, nonché nel trasporto manuale di carichi (lenzuola, sacchi di rifiuti, farmaci). Tali condizioni rappresentano un fattore concausale determinante nella genesi della patologia accertata.
Il C.T.U., dott. ha, quindi, concluso la propria perizia affermando che: “In Per_2
estrema sintesi si può affermare che sussistano con buona verosimiglianza i presupposti clinici, strumentali ed eziologici per il riconoscimento della malattia professionale tabellata denunciata. In merito all'incidenza della patologia sulla validità biologica dell'assicurata, alla luce del DM 12/07/2000, si ritiene applicabile il Codice 131 – Lesione tendinea bilaterale della cuffia dei rotatori (non operata) →
Invalidità permanente: 9% (nove per cento). La decorrenza del beneficio si colloca all'epoca della domanda amministrativa (02.03.2022), in quanto alla stessa data il quadro clinico era già stabilizzato.”.
Conclusioni ribadite anche a seguito delle osservazioni del medico . CP_1
Avendo contestato le risultanze della C.T.U. in relazione alla individuazione CP_1
del D.M. applicato, che pareva essere quello delle “vecchie” malattie tabellate che, al fine del riconoscimento automatico della malattia come professionale facevano riferimento alla semplice “non occasionalità nella adibizione” nella mansione, mentre le attuali tabelle prevedono l'attribuzione automatica ed il riconoscimento delle malattie tabellate solo se l'adibizione alla mansione specifica sia “abituale e sistematica” e comporti a carico della spalla “movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza”, contestando, quindi, che la situazione lavorativa delle ricorrente avesse implicato tali modalità di espletamento della stessa.
Il C.T.U. ha però chiarito in udienza, appositamente convocato, che: “l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente è inquadrabile nelle lavorazioni indicate nel DM
10.10.2023 al n. 21 intitolato <malattie da sovraccarico biomeccanico negli arti < i>
7 superiori>” ed ha confermato che “la ricorrente nello svolgimento della sua attività lavorativa abbia mantenuto per un tempo prolungato posture incongrue e impegno di forza a carico del distretto della spalla”.
In seguito a tali precisazioni, non ha contestato le risultanze della C.T.U. CP_1
Ritiene questo giudice che le conclusioni del C.T.U. meritano di essere condivise, in quanto fondate sulla accurata valutazione della documentazione acquisita e della visita effettuata e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, anche in seguito ai chiarimenti dallo stesso fornite in udienza e non più contestate da . CP_1
Deve, quindi, essere riconosciuta in capo alla ricorrente una percentuale di invalidità pari al 9 % per lesione tendinea bilaterale della cuffia dei rotatori.
Il C.T.U. ha stabilito, inoltre, che tale condizione persiste dal momento della domanda amministrativa del 2.03.022.
L deve, pertanto, essere condannato a corrispondere alla ricorrente, dalla CP_1
data di deposito della domanda amministrativa, l'indennizzo in capitale del danno biologico per la percentuale complessivamente riconosciuta del 9%.
Quanto agli accessori, deve essere applicata la disciplina prevista dall'art. 16, VI comma, L. 412/1991 per le prestazioni previdenziali con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al
31.12.1991, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali.
Spetta, quindi, alla ricorrente, la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa e sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(opportunamente diminuite in applicazione dell'art. 4 DM 55/2014, in
8 considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore della procuratrice del ricorrente, antistataria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4088/2024 R.G. promossa da contro ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1
deduzione disattesa, così provvede:
dichiara tenuto e conseguentemente condanna
[...]
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico derivante dalla malattia professionale riconosciuta
(Lesione tendinea bilaterale della cuffia dei rotatori (non operata)) sulla base della percentuale di danno quantificato nel 9 % dal giorno della domanda (02.03.2022), oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e sino al saldo;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro- tempore, a rifondere CP_1
alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.700,00 oltre 15% spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Iside B. Storace antistataria.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U.
Genova, 19 dicembre 2025
Il Giudice
OV EL
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro
il Giudice monocratico, dr.ssa OV EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4088/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'avv. Parte_1
Iside B. Storace di Genova, presso lo studio della quale, in Piazza della Vittoria
n.14/18, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari Persona_1
al repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Paola Astegiano dell'Avvocatura
Regionale INAIL di Genova e presso la stessa elettivamente domiciliato in Genova, via Gabriele D'Annunzio n. 76;
- resistente –
Conclusioni per la ricorrente: “I. Piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo dichiarare il diritto della ricorrente alla copertura assicurativa per le lavorazioni descritte CP_1
e capitolate a prova determinando altresì, previa ammissione di CTU, il grado di menomazione conseguente all'accertanda malattia professionale che si indica fin
d'ora nella misura del 12% o percentuale meglio vista. II. Piaccia conseguentemente
1 al Giudice del Lavoro condannare l' alla liquidazione in capitale ed al CP_1
pagamento in suo favore dell'indennizzo del danno biologico di cui all'art. 13 del D.
Lgs. 38/2000, commisurato ad un grado di menomazione complessiva del 12% o altro meglio visto, oltre interessi di legge. Con vittoria di spese, anche di CT di parte, diritti ed onorari oltre spese generali CPA ed IVA nella misura di legge da distrarsi a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi.”.
Conclusioni per “IN MERITO – Piaccia al Tribunale respingere il ricorso perché CP_1
infondato. Spese come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.09.2024, ha dedotto di aver svolto e di Parte_1
svolgere tuttora la professione di OSS. In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver svolto la suddetta professione dal 1996 al 2011 presso la casa di riposo “Piccole sorelle dei poveri” di Genova Albaro, ove ella provvedeva ad assistere gli ospiti, anziani e spesso non più autosufficienti, in tutti gli aspetti della vita quotidiana movimentando carichi dal notevole peso, compresi tra i 50 e gli 80 kg, senza l'ausilio di alcuno strumento meccanico o elettronico.
La ricorrente, inoltre, ha dedotto di espletare in maniera ripetuta e continua le suddette operazioni di movimentazione di “carichi” pesanti durante il corso della giornata lavorativa.
La sig.ra ha, altresì, dedotto di dover espletare la pulizia e la sanificazione dei Pt_1
locali presso i quali soggiornavano i degenti e che, anche nell'effettuazione di tale mansione, ella doveva movimentare arredi e strumenti dal peso notevole, con assunzione di posture incongrue.
La ricorrente ha, infine, dedotto di aver svolto, tra il 2011 ed il 2022, l'anzidetta professione di OSS presso l'Istituto per anziani ON BE OR e di svolgerla dal 2022 presso il reparto di infermeria del Policlinico San Martino.
2 Secondo la ricostruzione della ricorrente, le attività sopradescritte svolte quotidianamente per oltre 28 anni, per una considerevole parte della giornata lavorativa ed in maniera ripetuta, le avrebbero importato sforzi eccessivi a carico degli arti superiori e della schiena, nonché l'assunzione di posture scorrette, cagionandole la malattia professionale qualificata come “tendinopatia alla cuffia dei rotatori spalla destra e sinistra”.
A fronte della situazione fisica sopradescritta, la ricorrente, in data 03.03.2022, ha presentato all'Ente competente domanda per il riconoscimento della malattia professionale, respinta con provvedimento del 11.10.2022, poiché, secondo il CP_1
rischio lavorativo cui è stata ed è ancora esposta la ricorrente, non sarebbe idoneo a provocare la malattia denunciata.
Il ricorso amministrativo intentato contro il predetto provvedimento, si è concluso con visita collegiale con esito discorde riguardo alla genesi del quadro patologico lombare e cervicale della ricorrente e definitivo provvedimento di rigetto.
Tanto premesso, ha agito in giudizio per vedersi riconosciuto il danno Parte_1
con postumi permanenti alle spalle nella misura del 12%, con conseguente corresponsione dei benefici previsti ex lege.
Costituendosi in giudizio, l ha contestato la domanda della ricorrente CP_1
chiedendone il rigetto, ritenendo che il rischio cui è stata esposta la ricorrente durante la propria attività lavorativa non fosse idoneo a cagionare la malattia denunciata, di talché non sarebbe stata fornita dalla ricorrente la prova della riconducibilità professionale dei danni occorsigli.
Espletata la prova per testi ed effettuata la C.T.U. medico-legale, la causa, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
3 La sig.ra ha dedotto di aver svolto, per oltre ventotto anni, sempre la Pt_1
medesima professione e le stesse mansioni di OSS.
Le attività descritte dalla ricorrente sono state confermate dai testi escussi.
La sig.ra collega della ricorrente, presso l'Istituto ON OR, infatti, ha CP_2
dichiarato che: “ADR: entrambe, come OSS, ci occupavamo della sveglia, dell'igiene, dell'alimentazione e della messa a letto dei pazienti, oltre che della movimentazione
della spazzatura e della biancheria, anche personale, dei pazienti e della distribuzione del cibo. ADR: il reparto in cui ho lavorato con , ospitava circa 30 persone, tra Pt_1
le quali vi erano anche pazienti psichiatrici, ex manicomiali e comunque molti ospiti erano solo parzialmente autonomi, ai quali dovevamo fare noi la doccia e vestirli. La gran parte si alzavano dal letto autonomamente, ma ce ne erano 5 o 6 in carrozzina che dovevamo aiutare ad alzarsi dal letto o in qualche caso, spostare noi stesse dal letto alla carrozzina e viceversa. [..] ADR: tutte le mattine, dopo l'igiene dell'ospite, dovevamo caricare i sacchi della spazzatura su dei carrelli e trasportarli all'esterno per depositarli nei bidoni. I sacchi erano molto pesanti anche oltre i 20 chili ed erano almeno due o tre e noi dovevamo caricarli su un carrello, muovere il carrello manualmente fino alle reti e scaricarli al loro interno. Tutte le mattine dovevamo anche movimentare la biancheria, sia piana che personale, contenuta in sacchi industriali più leggeri di quelli di cui ho detto sopra, ma comunque pesanti. Dovevamo caricare i sacchi nel numero di 6,7 su un carrello e portarli fino alle reti dove li scaricavamo. Alcuni giorni arrivava in reparto la biancheria pulita in sacchi industriali
e dovevamo smistarla. ADR: fin quando abbiamo lavorato insieme, la ricorrente ed io, non abbiamo mai utilizzato i sollevatori per la movimentazione dei pazienti. So che quando la ricorrente è andata a lavorare nel reparto geriatrico, in quel reparto
c'erano e venivano utilizzati i sollevatori.”.
4 Il teste , marito e collega della ricorrente, ha dichiarato che: “ADR: mia IE Tes_1
svolgeva tutte le attività proprie di tutti gli OSS . nel reparto San Giuseppe vi erano ospiti psichiatrici, nel numero di 24 , di cui una decina che necessitano di assistenza totale e quindi anche assistenza della loro movimentazione. All'epoca in cui ho lavorato lì con mia IE , vi era un ospite che veniva sollevato col sollevatore perché era molto pesante, mentre gli altri, anche per cercare di mantenere un minimo di funzionalità, venivano aiutati da uno o due OSS, per muoversi dal letto, per andare in bagno e per tutte le necessità per le quali dovevano essere spostati dal letto. Quando abbiamo lavorato al don pensa, mia IE svolgeva le solite attività dell'OSS , qui vi erano 24 ospiti disabili, per la cura dei quali le operazioni erano sostanzialmente le medesime di cui ho parlato per il San . ADR: finite le operazioni di igiene gli Per_1
OSS devono chiudere i sacchi con gli indumenti sporchi e la spazzatura e caricarli su carrelli con i quali vengono trasportati nei locali appositi , il tutto manualmente. I sacchi sono grandi e pesanti e arrivano anche ai 25 chili. Si tratta di un'attività quotidiana ed ogni mattina ci sono 8/10 sacchi da trasportare.”.
Da ultimo, il teste , referente del personale del Villaggio della Carità ON Tes_2
OR, ha confermato che: “ADR: come OSS la ricorrente adibita ad un reparto anziani, si occupava nel turno mattutino dell'igiene, della colazione, del rifacimento dei letti, del loro accompagnamento in bagno del pranzo e della rimessa a letto. Nel turno pomeridiano si occupava dell'alzata, della merenda, dell'accompagnamento in bagno, della cena e della rimessa a letto. Nel reparto vi erano circa 20 ospiti, non tutti autosufficienti. In reparto vi era un sollevatore e dopo qualche tempo che sono arrivato io, sono stati introdotti i telini ad alto scorrimento per la movimentazione del paziente nel letto ed il disco rotante, che serve per fare girare il paziente quando si trova in piedi. Non so dire se di fatto la ricorrente utilizzasse tali strumenti, ma era tenuta a farlo. ADR: nel magazzino del reparto ci sono degli scaffali nei quali vengono riposti la biancheria, le coperte ed i vestiti e che possono avere un ripiano alto per
5 accedere al quale è necessario sollevare le braccia. Nelle stanze vi sono gli armadi con gli indumenti degli ospiti, nei piani bassi dei quali vengono riposti gli indumenti per la stagione. Gli OSS devono movimentare su un carrello gli alimenti del pranzo e della cena e spingere il carrello manualmente, inoltre, tutti i giorni movimentano, sempre su carrelli, i sacchi degli indumenti della biancheria sporchi e di quelli puliti ed ai tempi in cui ha lavorato in quel reparto la ricorrente anche i sacchi della spazzatura.”.
Al fine di effettuare la valutazione dei rischi cui è stata esposta la ricorrente, nonché del collegamento eziologico tra le attività svolte e l'insorgenza della patologia lamentata, è stato, quindi, dato corso alla C.T.U. medicolegale richiesta da parte ricorrente ed alla quale non si è opposto neppure l' CP_1
Espletata C.T.U. medico legale, il consulente, con esauriente e convincente motivazione ha evidenziato che: “Alla luce della documentazione in atti e delle risultanze cliniche, si ritiene che la ricorrente presenti attualmente il seguente quadro patologico: “Tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori, con lesione parziale del tendine sopraspinato della spalla sinistra e slaminamento con fissurazione delle fibre tendinee del sovraspinato a destra, associata a bursite subacromiale bilaterale, alterazioni artrosiche acromion-claveare, e segni di instabilità gleno-omerale. Tale noxa patogena è coerente con una patologia cronico-degenerativa da sovraccarico funzionale, di tipo tabellato, rientrante nelle malattie professionali muscolo- scheletriche dell'arto superiore correlate alla movimentazione manuale di pazienti e carichi (DM 10/10/2021 – All. 1 – n. 78). Questa affermazione trova fondamento nei numerosi referti prodotti nel fascicolo di causa (RMN del 2021 e 2024, valutazioni fisiatriche e ortopediche), nei quali si documentano alterazioni degenerative strutturate e progressive a carico dei tendini della cuffia dei rotatori. Per attribuire la genesi professionale della patologia in oggetto, è necessario analizzare le mansioni
e l'esposizione a rischio biomeccanico”, analizzate le quali, ha proseguito affermando che: “ Le prove testimoniali, allegate nel fascicolo telematico, confermano come le
6 attività svolte abbiano comportato nel tempo un carico biomeccanico elevato sugli arti superiori, in particolare durante la movimentazione assistita (spesso manuale) di pazienti parzialmente o totalmente non autosufficienti, nonché nel trasporto manuale di carichi (lenzuola, sacchi di rifiuti, farmaci). Tali condizioni rappresentano un fattore concausale determinante nella genesi della patologia accertata.
Il C.T.U., dott. ha, quindi, concluso la propria perizia affermando che: “In Per_2
estrema sintesi si può affermare che sussistano con buona verosimiglianza i presupposti clinici, strumentali ed eziologici per il riconoscimento della malattia professionale tabellata denunciata. In merito all'incidenza della patologia sulla validità biologica dell'assicurata, alla luce del DM 12/07/2000, si ritiene applicabile il Codice 131 – Lesione tendinea bilaterale della cuffia dei rotatori (non operata) →
Invalidità permanente: 9% (nove per cento). La decorrenza del beneficio si colloca all'epoca della domanda amministrativa (02.03.2022), in quanto alla stessa data il quadro clinico era già stabilizzato.”.
Conclusioni ribadite anche a seguito delle osservazioni del medico . CP_1
Avendo contestato le risultanze della C.T.U. in relazione alla individuazione CP_1
del D.M. applicato, che pareva essere quello delle “vecchie” malattie tabellate che, al fine del riconoscimento automatico della malattia come professionale facevano riferimento alla semplice “non occasionalità nella adibizione” nella mansione, mentre le attuali tabelle prevedono l'attribuzione automatica ed il riconoscimento delle malattie tabellate solo se l'adibizione alla mansione specifica sia “abituale e sistematica” e comporti a carico della spalla “movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza”, contestando, quindi, che la situazione lavorativa delle ricorrente avesse implicato tali modalità di espletamento della stessa.
Il C.T.U. ha però chiarito in udienza, appositamente convocato, che: “l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente è inquadrabile nelle lavorazioni indicate nel DM
10.10.2023 al n. 21 intitolato <malattie da sovraccarico biomeccanico negli arti < i>
7 superiori>” ed ha confermato che “la ricorrente nello svolgimento della sua attività lavorativa abbia mantenuto per un tempo prolungato posture incongrue e impegno di forza a carico del distretto della spalla”.
In seguito a tali precisazioni, non ha contestato le risultanze della C.T.U. CP_1
Ritiene questo giudice che le conclusioni del C.T.U. meritano di essere condivise, in quanto fondate sulla accurata valutazione della documentazione acquisita e della visita effettuata e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, anche in seguito ai chiarimenti dallo stesso fornite in udienza e non più contestate da . CP_1
Deve, quindi, essere riconosciuta in capo alla ricorrente una percentuale di invalidità pari al 9 % per lesione tendinea bilaterale della cuffia dei rotatori.
Il C.T.U. ha stabilito, inoltre, che tale condizione persiste dal momento della domanda amministrativa del 2.03.022.
L deve, pertanto, essere condannato a corrispondere alla ricorrente, dalla CP_1
data di deposito della domanda amministrativa, l'indennizzo in capitale del danno biologico per la percentuale complessivamente riconosciuta del 9%.
Quanto agli accessori, deve essere applicata la disciplina prevista dall'art. 16, VI comma, L. 412/1991 per le prestazioni previdenziali con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al
31.12.1991, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali.
Spetta, quindi, alla ricorrente, la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa e sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(opportunamente diminuite in applicazione dell'art. 4 DM 55/2014, in
8 considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore della procuratrice del ricorrente, antistataria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4088/2024 R.G. promossa da contro ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1
deduzione disattesa, così provvede:
dichiara tenuto e conseguentemente condanna
[...]
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico derivante dalla malattia professionale riconosciuta
(Lesione tendinea bilaterale della cuffia dei rotatori (non operata)) sulla base della percentuale di danno quantificato nel 9 % dal giorno della domanda (02.03.2022), oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e sino al saldo;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro- tempore, a rifondere CP_1
alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.700,00 oltre 15% spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Iside B. Storace antistataria.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U.
Genova, 19 dicembre 2025
Il Giudice
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