CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5774 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n.
3766/2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1270/2020 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 22.09.2020, vertente
TRA
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to per la carica in Roma alla Via Nomentana 403, Parte_2
rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Patrizia Pastore (C.F: ), elett. dom.ta in Paupisi (BN) C.F._1
alla via Pagani n. 45;
APPELLANTE
E
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Telese T. (BN), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Guido Principe (C.F.
), presso il cui studio in Benevento alla via G. Verdi n.1, è C.F._2
elettivamente domiciliata;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza collegiale del 5.06.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.10.2017, la CP_1
conveniva la dinanzi il Tribunale di Benevento, spiegando le Parte_1
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertata la veridicità dei fatti come innanzi esposti, condannare la , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 247.390,00, oltre interessi dal 31.03.2016 e in uno alle spese di competenza e di giudizio”.
A sostegno delle proprie ragioni parte attrice deduceva che:
- con contratto definitivo di compravendita, concluso il 9.06.2014, aveva venduto alla un immobile in corso di costruzione ubicato in S. Parte_1
LV LE, alla c.da Campocecere, censito nel catasto fabbricati, al foglio 41 particelle 1682, sub 5 – 6 -7 – 8- 9 e 1694 area urbana, mq 360 p.t.;
- con il suddetto contratto le parti avevano convenuto, tra l'altro, il pagamento differito e dilazionato di una parte del prezzo complessivo, pari, quest'ultimo, ad euro 1.200.000,00, oltre ad Iva al 22%, e, pertanto, ad euro 1.464.000,00 incluso Iva: precisamente, avevano stabilito che la somma di euro 378.120,00 dovesse essere ratealmente corrisposta, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, a partire dal 15.06.2014 sino al 31.03.2016;
- la aveva provveduto a versare la somma di euro 130.730,00, Parte_1
risultando ancora debitrice, al momento della instaurazione del giudizio, della somma di euro 247.390,00.
Si costituiva la convenuta affermando la nullità del predetto Parte_1
contratto di compravendita per mancata indicazione della concessione edilizia e richiedendo, in via riconvenzionale, sia il rimborso della somma di 197.632,00 euro, quale spesa complessiva medio tempore sostenuta al fine di apportare migliorie all'immobile, sia la restituzione della somma di euro 195.066,00, quale corrispettivo già versato a parziale soddisfo della pretesa avanzata dall'attore. Con riferimento a tale ultimo importo, precisamente, la società affermava di aver versato 139.730,00 euro
“esclusi i bonifici effettuati prima e il giorno del rogito” e non, invece, come sostenuto dall'attore, 130.730,00 euro.
Tanto premesso, la formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“In via principale:
1) rigettare integralmente la domanda formulata dalla in persona del CP_1
suo l.r.p.t., in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrazione;
In via riconvenzionale:
2) accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita per Notar Per_1
del 09.06.2014, regolarmente registrato, repertorio n. 43067 e raccolta n.
[...]
18760, per quanto meglio e più specificamente dedotto nel presente atto;
3) e per l'effetto, accertare, dichiarare e condannare la società alla Controparte_1
restituzione, in favore della in persona del suo l.r.p.t., della Parte_1
somma di euro195.066,00, o in quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa come dovuta a tale titolo;
4) accertare, dichiarare e condannare la società per effetto della Controparte_1
dichiarazione di nullità, alla restituzione delle spese sostenute dalla convenuta società per le migliorie apportate all'immobile, oggetto di causa, sito in agro del Comune di
SA LV LE (Bn), identificato in catasto al Foglio 41, particelle: 1682 sub
5-6-7-8-9 nonché particella 1694, che ammontano ad euro 197.632,55, oltre accessori come per legge, o in quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa come dovuta a tale titolo;
5) Porre le spese come per legge”.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1270/2020, pubblicata il 22.09.2020, così decideva: “1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 247.390,00, oltre interessi legali dal
31.03.2016 al soddisfo;
2) Rigetta le domande riconvenzionali della convenuta;
3) Condanna la convenuta al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 786,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione al difensore antistatario”.
Il giudizio di appello
Con atto di appello ritualmente notificato, la ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 1270/2020, pubblicata il 22.09.2020, sulla base dei seguenti motivi:
1) “Della duplicazione dei titoli”;
2) “Dell'intervenuto pagamento dell'importo di Euro 195.066,00”;
3) “Dell'errata condanna al pagamento degli interessi legali”;
4) “Della inesistenza della società e della conseguente rinuncia al credito”;
5) “Circa il titolo abilitativo”.
Indicati i suddetti motivi, l'appellante ha spiegato le seguenti conclusioni: “ - In via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283
c.p.c.; - accogliere il presente appello per i motivi tutti esposti in narrativa e per
l'effetto, riformare la sentenza n. 1270/2020 emessa dal Tribunale di Benevento data la erroneità ed illogicità della stessa;
- per l'effetto, per le motivazioni esposte nel presente appello, dichiarare la inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'atto di citazione per essere stati emessi i titoli a copertura del prezzo di acquisto, ancora in possesso della ; - in via gradata accertare e dichiarare che CP_1
l'importo versato dalla alla prima della proposizione Parte_1 CP_1
dell'atto di citazione, è pari ad euro 195.066,00; - accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita per Notar del 09.06.14, repertorio n. 43067 e Per_2
raccoltan.18760,per quanto meglio dedotto nella premessa del presente atto; - per
l'effetto condannare la società alla restituzione, in favore della Controparte_1 [...] in persona del suo l.r.p.t., della somma di euro 195.066,00, già Parte_1
versata a titolo di prezzo;
- accogliere la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, disporre la restituzione delle spese sostenute dalla convenuta società per le migliorie apportate all'immobile, oggetto di causa, sito in agro del Comune di SA LV
LE (BN), identificato in catasto al Foglio 41, particelle: 1682 sub 5- 6-7-8-9 nonché particella 1694, che ammontano ad euro 197.632,55 oltre accessori come per legge, o in quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa come dovuta
a tale titolo;
Vittoria di spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio, oltre accessori, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la sostenendo l'inammissibilità CP_1
del gravame per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e l'infondatezza nel merito dei motivi di impugnazione.
In definitiva, l'appellata formulava le seguenti conclusioni: “Tanto premesso si conclude perché l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia rigettare la chiesta sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, confermare detta
e condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento delle spese e competenze della presente procedura con distrazione in favore del sottoscritto avvocato”.
Denegata la sospensione dell'esecutività provvisoria della sentenza appellata, la causa subiva vari rinvii. All'udienza del 5.06.2025, sulle definitive conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I motivi della decisione
1.In via preliminare, non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
28/07/2023, n.23100; 13/12/2023, n.34969).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass.
n.24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte
a rivederle per cui alcun profilo di inammissibilità è configurabile in concreto.
Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
2. Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., invocata anche in comparsa conclusionale dalla parte appellata, si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021, n.37272).
3. Occorre scendere all'esame dei motivi di impugnazione proposti dall'appellante.
3.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole, nella sostanza, dell'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento del residuo prezzo per la ricorrenza di un rischio di duplicazione dei titoli di pagamento, tale da esporla al pericolo di attendere più volte all'adempimento di una medesima pretesa creditoria.
A sostegno di tale doglianza, deduce di aver emesso, contestualmente alla stipula del contratto definitivo, cambiali pagherò, con cui si era impegnata al pagamento del residuo prezzo di vendita nei confronti della parte venditrice solo se ed in quanto portatrice di tali titoli di credito. Afferma che tale circostanza imporrebbe alla controparte, onde neutralizzare il predetto rischio, di esibire in giudizio le cambiali ancora in suo possesso per non averle girate a terzi.
Orbene, tale primo motivo deve considerarsi inammissibile venendo in rilievo una eccezione nuova in quanto mai dedotta nel precedente grado di giudizio.
Pertanto, richiedendo l'appellante il necessario deposito dei titoli di credito per l'esercizio dell'azione volta a conseguire il corrispettivo della compravendita si ricade nell'ambito del divieto sancito all'art. 345 c.p.c. con riguardo alle eccezioni non rilevabili d'ufficio. 3.2. Con il secondo motivo, l'appellante afferma di aver corrisposto, in favore della l'importo di euro 195.066, 00 e non già, coma da quest'ultima sostenuto, CP_1
il minor importo di euro 130.730,00.
Tale deduzione, tuttavia, pur essendo esaminabile anche in appello in quanto trattasi di mera difesa, non risulta dimostrata alla luce delle complessive emergenze processuali e, in particolare, alla luce dei documenti ritualmente versati in atti nei termini di legge, attestanti soprattutto i costi sostenuti per lavori all'immobile acquistato e non, invece, le somme corrisposte a titolo di pagamento del corrispettivo.
Ne consegue che tale doglianza, peraltro sollevata in modo alquanto scarno senza l'evidenziazione di specifici conteggi e della relativa documentazione di supporto e in modo incoerente rispetto a quanto sostenuto sempre dell'appellante in primo grado circa il pagamento di una somma nettamente inferiore, risulta sfornita di prova e, pertanto, va rigettata.
3.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole della condanna al pagamento anche degli interessi come pronunciata dal giudice di primo grado. Afferma, precisamente, che l'importo pattuito, a titolo di corrispettivo, per espressa previsione contrattuale, andrebbe corrisposto alla controparte senza interessi, corrispettivi e compensativi.
Tale doglianza è priva di pregio: l'appellante trascura, invero, come la esenzione dal computo degli interessi, effettivamente rinvenibile nel regolamento contrattuale, riguardasse le somme da corrispondersi in via differita, solo se ed in quanto adempiute entro il termine assegnato. Per contro, a diversa disciplina soggiacciono i pagamenti rimasti inadempiuti, cui, evidentemente, ha riguardo la statuizione del primo giudice e ai quali non può che applicarsi la disciplina generale relativa alla decorrenza degli interessi.
3.4. Quanto alla censura concernente la inesistenza della società e la conseguente rinuncia al credito, occorre evidenziare che l'appellante perviene a tale prima conclusione deducendo che, previo accertamento condotto presso il Registro Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di Benevento come da allegata visura camerale del 24/09/2020 e, dunque, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza appellata, la società aveva omesso il deposito del bilancio da circa sette Controparte_1
anni in quanto l'ultimo bilancio depositato era quello chiuso al 31/12/2012 e non aveva provveduto alla presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci. Afferma, difatti, che tali evenienze sarebbero presupposto di per sé sufficiente a giustificare la estinzione della società secondo quanto stabilito dall'art. 40 della L. n.
120 del 2020, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 76/2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. A ciò l'appellante aggiunge che la mancata iscrizione in bilancio del credito vantato da nei confronti Controparte_1
della sarebbe equivalente ad una rinuncia tacita alla relativa pretesa. Parte_1
Afferma, in definitiva, che dalla pretesa cancellazione della società conseguirebbe, in via automatica, la rinuncia al credito fatto valere nei suoi confronti.
Tanto premesso, anche tale motivo è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In generale, l'art. 40 subordina la cancellazione della società, oltre al radicarsi delle circostanze indicate dall'odierno appellante, ad ulteriori, non obliterabili, fasi, non documentate nel caso di specie, quali: “3. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese.
4. Il conservatore del registro delle imprese comunica
l'avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
5. A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo”.
Non può, pertanto, dai soli fatti descritti dall'appellante, essere desunta l'intervenuta ipotesi di estinzione della società Controparte_1
In ogni caso, deve aggiungersi che l'omesso deposito del bilancio con conseguente obliterazione della pretesa creditoria vantata nei confronti della Parte_1
non può significare di per sé una rinuncia al relativo diritto (cfr Cass n. 24078/2024 secondo cui l'omesso deposto del bilancio da cui consegua la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese non costituisce presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società è titolare e non è qualificabile come negozio di rimessione del debito).
Inoltre, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n 16/07/2025, n. 19750, hanno comunque escluso l'operatività di una presunzione di estinzione in conseguenza della mancata inclusione del credito nel bilancio di liquidazione, stante la regola della sopravvivenza dei crediti nei quali sono destinati a succedere i soci, salva la rimessione del debito ai sensi dell'art 1236 cc che va allegata e provata con riferimento a un'inequivoca manifestazione di volontà remissoria, avente la parte debitrice come specifica destinataria.
Deve, pertanto, ritenersi infondato il collegamento biunivoco di carattere automatico tra cancellazione della società dal registro delle imprese – peraltro, come segnalato, mai intervenuta nel caso di specie – e rinuncia al credito, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante.
3.5. Non coglie il segno l'ultimo motivo di gravame con il quale l'appellante deduce di aver fatto riferimento nel primo atto difensivo “alla incommerciabilità del bene attesa la scadenza dei titoli abilitativi indicati nell'atto di compravendita”. Osserva ancora l'appellante che il permesso di costruire rilasciato in data 14.04.2008 era abbondantemente scaduto già nel 2012 e la struttura non risultava affatto completa, come attestato dal direttore dei lavori e dal notaio rogante l'atto de quo. Aggiunge che l'atto notarile di compravendita del 09.06.2014 non faceva menzione di alcuna proroga atta ad ampliare i termini di validità del titolo abilitativo e che la SCIA, pur menzionata nell'atto in oggetto e datata 21.03.2014, non poteva supplire all'assenza del Permesso di Costruire. In altri termini, l'appellante sosteneva che l'atto sarebbe affetto da nullità perché i permessi ivi menzionati erano scaduti e l'opera non ultimata.
L'appello è destituito di pregio: nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado la nullità della compravendita denunziata era di carattere meramente formale o testuale per la pretesa mancata indicazione nel rogito degli estremi dei titoli autorizzativi e non si faceva alcuna menzione alla scadenza dei titoli indicati antecedentemente alla ultimazione della costruzione. Solo con la prima memoria ex art
183 sesto comma cpc il convenuto introduceva nel dibattito processuale la circostanza della scadenza dei titoli riportati nell'atto di compravendita prima del completamento delle opere.
Quanto poi alla deduzione della natura abusiva dei fabbricati compravenduti perché non completati prima della scadenza del titolo abilitativo, il primo giudice ha ritenuto inammissibile detta deduzione qualificandola quale domanda nuova in quanto proposta tardivamente in giudizio, diversificandola da quella attinente alla mancata indicazione dei titoli, denunziata con la comparsa di costituzione e risposta.
Sul punto l'appellante non ha sollevato una precisa ragione di critica, paventando genericamente soltanto una equiparazione tra la nullità di carattere formale derivante dall'omessa indicazione dei titoli nell'atto di compravendita e quella asseritamente derivante dall'abusivo completamento delle opere dopo la scadenza dei titoli indicati in atto ma senza altra specificazione sul piano processuale e senza neanche specificazione delle opere ancora a farsi e senza adeguata prova di quanto dedotto.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, ricorre una unica fattispecie di nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, che va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, che deve esistente ed essere riferibile proprio all'immobile. Pertanto, in presenza della dichiarazione, nessuna invalidità deriva al contratto dalla concreta difformità della realizzazione edilizia dalla concessione o dalla sanatoria e, in generale, dal difetto di regolarità sostanziale del bene sotto il profilo del rispetto delle norme urbanistiche (così
Cass sez un. 22/03/2019, n. 8230).
4. Le spese di giudizio
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, in favore della società appellata, come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022 con riguardo a causa di valore da euro 52.000,01 a euro 260.000,00 e quantificando il compenso in considerazione della natura e consistenza delle attività difensive effettivamente espletate e, in particolare, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria in appello. Le spese devono attribuirsi al procuratore della società appellata, Avv. Guido Principe, per dichiarazione di fattone anticipo.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna la al pagamento, in favore della delle Parte_1 CP_1
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 14.317,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Guido Principe;
4) Dà atto che, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento a carico della di un Controparte_3 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27/10/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n.
3766/2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1270/2020 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 22.09.2020, vertente
TRA
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to per la carica in Roma alla Via Nomentana 403, Parte_2
rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Patrizia Pastore (C.F: ), elett. dom.ta in Paupisi (BN) C.F._1
alla via Pagani n. 45;
APPELLANTE
E
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Telese T. (BN), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Guido Principe (C.F.
), presso il cui studio in Benevento alla via G. Verdi n.1, è C.F._2
elettivamente domiciliata;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza collegiale del 5.06.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.10.2017, la CP_1
conveniva la dinanzi il Tribunale di Benevento, spiegando le Parte_1
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertata la veridicità dei fatti come innanzi esposti, condannare la , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 247.390,00, oltre interessi dal 31.03.2016 e in uno alle spese di competenza e di giudizio”.
A sostegno delle proprie ragioni parte attrice deduceva che:
- con contratto definitivo di compravendita, concluso il 9.06.2014, aveva venduto alla un immobile in corso di costruzione ubicato in S. Parte_1
LV LE, alla c.da Campocecere, censito nel catasto fabbricati, al foglio 41 particelle 1682, sub 5 – 6 -7 – 8- 9 e 1694 area urbana, mq 360 p.t.;
- con il suddetto contratto le parti avevano convenuto, tra l'altro, il pagamento differito e dilazionato di una parte del prezzo complessivo, pari, quest'ultimo, ad euro 1.200.000,00, oltre ad Iva al 22%, e, pertanto, ad euro 1.464.000,00 incluso Iva: precisamente, avevano stabilito che la somma di euro 378.120,00 dovesse essere ratealmente corrisposta, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, a partire dal 15.06.2014 sino al 31.03.2016;
- la aveva provveduto a versare la somma di euro 130.730,00, Parte_1
risultando ancora debitrice, al momento della instaurazione del giudizio, della somma di euro 247.390,00.
Si costituiva la convenuta affermando la nullità del predetto Parte_1
contratto di compravendita per mancata indicazione della concessione edilizia e richiedendo, in via riconvenzionale, sia il rimborso della somma di 197.632,00 euro, quale spesa complessiva medio tempore sostenuta al fine di apportare migliorie all'immobile, sia la restituzione della somma di euro 195.066,00, quale corrispettivo già versato a parziale soddisfo della pretesa avanzata dall'attore. Con riferimento a tale ultimo importo, precisamente, la società affermava di aver versato 139.730,00 euro
“esclusi i bonifici effettuati prima e il giorno del rogito” e non, invece, come sostenuto dall'attore, 130.730,00 euro.
Tanto premesso, la formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“In via principale:
1) rigettare integralmente la domanda formulata dalla in persona del CP_1
suo l.r.p.t., in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrazione;
In via riconvenzionale:
2) accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita per Notar Per_1
del 09.06.2014, regolarmente registrato, repertorio n. 43067 e raccolta n.
[...]
18760, per quanto meglio e più specificamente dedotto nel presente atto;
3) e per l'effetto, accertare, dichiarare e condannare la società alla Controparte_1
restituzione, in favore della in persona del suo l.r.p.t., della Parte_1
somma di euro195.066,00, o in quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa come dovuta a tale titolo;
4) accertare, dichiarare e condannare la società per effetto della Controparte_1
dichiarazione di nullità, alla restituzione delle spese sostenute dalla convenuta società per le migliorie apportate all'immobile, oggetto di causa, sito in agro del Comune di
SA LV LE (Bn), identificato in catasto al Foglio 41, particelle: 1682 sub
5-6-7-8-9 nonché particella 1694, che ammontano ad euro 197.632,55, oltre accessori come per legge, o in quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa come dovuta a tale titolo;
5) Porre le spese come per legge”.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1270/2020, pubblicata il 22.09.2020, così decideva: “1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 247.390,00, oltre interessi legali dal
31.03.2016 al soddisfo;
2) Rigetta le domande riconvenzionali della convenuta;
3) Condanna la convenuta al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 786,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione al difensore antistatario”.
Il giudizio di appello
Con atto di appello ritualmente notificato, la ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 1270/2020, pubblicata il 22.09.2020, sulla base dei seguenti motivi:
1) “Della duplicazione dei titoli”;
2) “Dell'intervenuto pagamento dell'importo di Euro 195.066,00”;
3) “Dell'errata condanna al pagamento degli interessi legali”;
4) “Della inesistenza della società e della conseguente rinuncia al credito”;
5) “Circa il titolo abilitativo”.
Indicati i suddetti motivi, l'appellante ha spiegato le seguenti conclusioni: “ - In via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283
c.p.c.; - accogliere il presente appello per i motivi tutti esposti in narrativa e per
l'effetto, riformare la sentenza n. 1270/2020 emessa dal Tribunale di Benevento data la erroneità ed illogicità della stessa;
- per l'effetto, per le motivazioni esposte nel presente appello, dichiarare la inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'atto di citazione per essere stati emessi i titoli a copertura del prezzo di acquisto, ancora in possesso della ; - in via gradata accertare e dichiarare che CP_1
l'importo versato dalla alla prima della proposizione Parte_1 CP_1
dell'atto di citazione, è pari ad euro 195.066,00; - accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita per Notar del 09.06.14, repertorio n. 43067 e Per_2
raccoltan.18760,per quanto meglio dedotto nella premessa del presente atto; - per
l'effetto condannare la società alla restituzione, in favore della Controparte_1 [...] in persona del suo l.r.p.t., della somma di euro 195.066,00, già Parte_1
versata a titolo di prezzo;
- accogliere la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, disporre la restituzione delle spese sostenute dalla convenuta società per le migliorie apportate all'immobile, oggetto di causa, sito in agro del Comune di SA LV
LE (BN), identificato in catasto al Foglio 41, particelle: 1682 sub 5- 6-7-8-9 nonché particella 1694, che ammontano ad euro 197.632,55 oltre accessori come per legge, o in quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa come dovuta
a tale titolo;
Vittoria di spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio, oltre accessori, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la sostenendo l'inammissibilità CP_1
del gravame per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e l'infondatezza nel merito dei motivi di impugnazione.
In definitiva, l'appellata formulava le seguenti conclusioni: “Tanto premesso si conclude perché l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia rigettare la chiesta sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, confermare detta
e condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento delle spese e competenze della presente procedura con distrazione in favore del sottoscritto avvocato”.
Denegata la sospensione dell'esecutività provvisoria della sentenza appellata, la causa subiva vari rinvii. All'udienza del 5.06.2025, sulle definitive conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I motivi della decisione
1.In via preliminare, non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
28/07/2023, n.23100; 13/12/2023, n.34969).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass.
n.24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte
a rivederle per cui alcun profilo di inammissibilità è configurabile in concreto.
Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
2. Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., invocata anche in comparsa conclusionale dalla parte appellata, si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021, n.37272).
3. Occorre scendere all'esame dei motivi di impugnazione proposti dall'appellante.
3.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole, nella sostanza, dell'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento del residuo prezzo per la ricorrenza di un rischio di duplicazione dei titoli di pagamento, tale da esporla al pericolo di attendere più volte all'adempimento di una medesima pretesa creditoria.
A sostegno di tale doglianza, deduce di aver emesso, contestualmente alla stipula del contratto definitivo, cambiali pagherò, con cui si era impegnata al pagamento del residuo prezzo di vendita nei confronti della parte venditrice solo se ed in quanto portatrice di tali titoli di credito. Afferma che tale circostanza imporrebbe alla controparte, onde neutralizzare il predetto rischio, di esibire in giudizio le cambiali ancora in suo possesso per non averle girate a terzi.
Orbene, tale primo motivo deve considerarsi inammissibile venendo in rilievo una eccezione nuova in quanto mai dedotta nel precedente grado di giudizio.
Pertanto, richiedendo l'appellante il necessario deposito dei titoli di credito per l'esercizio dell'azione volta a conseguire il corrispettivo della compravendita si ricade nell'ambito del divieto sancito all'art. 345 c.p.c. con riguardo alle eccezioni non rilevabili d'ufficio. 3.2. Con il secondo motivo, l'appellante afferma di aver corrisposto, in favore della l'importo di euro 195.066, 00 e non già, coma da quest'ultima sostenuto, CP_1
il minor importo di euro 130.730,00.
Tale deduzione, tuttavia, pur essendo esaminabile anche in appello in quanto trattasi di mera difesa, non risulta dimostrata alla luce delle complessive emergenze processuali e, in particolare, alla luce dei documenti ritualmente versati in atti nei termini di legge, attestanti soprattutto i costi sostenuti per lavori all'immobile acquistato e non, invece, le somme corrisposte a titolo di pagamento del corrispettivo.
Ne consegue che tale doglianza, peraltro sollevata in modo alquanto scarno senza l'evidenziazione di specifici conteggi e della relativa documentazione di supporto e in modo incoerente rispetto a quanto sostenuto sempre dell'appellante in primo grado circa il pagamento di una somma nettamente inferiore, risulta sfornita di prova e, pertanto, va rigettata.
3.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole della condanna al pagamento anche degli interessi come pronunciata dal giudice di primo grado. Afferma, precisamente, che l'importo pattuito, a titolo di corrispettivo, per espressa previsione contrattuale, andrebbe corrisposto alla controparte senza interessi, corrispettivi e compensativi.
Tale doglianza è priva di pregio: l'appellante trascura, invero, come la esenzione dal computo degli interessi, effettivamente rinvenibile nel regolamento contrattuale, riguardasse le somme da corrispondersi in via differita, solo se ed in quanto adempiute entro il termine assegnato. Per contro, a diversa disciplina soggiacciono i pagamenti rimasti inadempiuti, cui, evidentemente, ha riguardo la statuizione del primo giudice e ai quali non può che applicarsi la disciplina generale relativa alla decorrenza degli interessi.
3.4. Quanto alla censura concernente la inesistenza della società e la conseguente rinuncia al credito, occorre evidenziare che l'appellante perviene a tale prima conclusione deducendo che, previo accertamento condotto presso il Registro Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di Benevento come da allegata visura camerale del 24/09/2020 e, dunque, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza appellata, la società aveva omesso il deposito del bilancio da circa sette Controparte_1
anni in quanto l'ultimo bilancio depositato era quello chiuso al 31/12/2012 e non aveva provveduto alla presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci. Afferma, difatti, che tali evenienze sarebbero presupposto di per sé sufficiente a giustificare la estinzione della società secondo quanto stabilito dall'art. 40 della L. n.
120 del 2020, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 76/2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. A ciò l'appellante aggiunge che la mancata iscrizione in bilancio del credito vantato da nei confronti Controparte_1
della sarebbe equivalente ad una rinuncia tacita alla relativa pretesa. Parte_1
Afferma, in definitiva, che dalla pretesa cancellazione della società conseguirebbe, in via automatica, la rinuncia al credito fatto valere nei suoi confronti.
Tanto premesso, anche tale motivo è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In generale, l'art. 40 subordina la cancellazione della società, oltre al radicarsi delle circostanze indicate dall'odierno appellante, ad ulteriori, non obliterabili, fasi, non documentate nel caso di specie, quali: “3. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese.
4. Il conservatore del registro delle imprese comunica
l'avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
5. A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo”.
Non può, pertanto, dai soli fatti descritti dall'appellante, essere desunta l'intervenuta ipotesi di estinzione della società Controparte_1
In ogni caso, deve aggiungersi che l'omesso deposito del bilancio con conseguente obliterazione della pretesa creditoria vantata nei confronti della Parte_1
non può significare di per sé una rinuncia al relativo diritto (cfr Cass n. 24078/2024 secondo cui l'omesso deposto del bilancio da cui consegua la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese non costituisce presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società è titolare e non è qualificabile come negozio di rimessione del debito).
Inoltre, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n 16/07/2025, n. 19750, hanno comunque escluso l'operatività di una presunzione di estinzione in conseguenza della mancata inclusione del credito nel bilancio di liquidazione, stante la regola della sopravvivenza dei crediti nei quali sono destinati a succedere i soci, salva la rimessione del debito ai sensi dell'art 1236 cc che va allegata e provata con riferimento a un'inequivoca manifestazione di volontà remissoria, avente la parte debitrice come specifica destinataria.
Deve, pertanto, ritenersi infondato il collegamento biunivoco di carattere automatico tra cancellazione della società dal registro delle imprese – peraltro, come segnalato, mai intervenuta nel caso di specie – e rinuncia al credito, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante.
3.5. Non coglie il segno l'ultimo motivo di gravame con il quale l'appellante deduce di aver fatto riferimento nel primo atto difensivo “alla incommerciabilità del bene attesa la scadenza dei titoli abilitativi indicati nell'atto di compravendita”. Osserva ancora l'appellante che il permesso di costruire rilasciato in data 14.04.2008 era abbondantemente scaduto già nel 2012 e la struttura non risultava affatto completa, come attestato dal direttore dei lavori e dal notaio rogante l'atto de quo. Aggiunge che l'atto notarile di compravendita del 09.06.2014 non faceva menzione di alcuna proroga atta ad ampliare i termini di validità del titolo abilitativo e che la SCIA, pur menzionata nell'atto in oggetto e datata 21.03.2014, non poteva supplire all'assenza del Permesso di Costruire. In altri termini, l'appellante sosteneva che l'atto sarebbe affetto da nullità perché i permessi ivi menzionati erano scaduti e l'opera non ultimata.
L'appello è destituito di pregio: nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado la nullità della compravendita denunziata era di carattere meramente formale o testuale per la pretesa mancata indicazione nel rogito degli estremi dei titoli autorizzativi e non si faceva alcuna menzione alla scadenza dei titoli indicati antecedentemente alla ultimazione della costruzione. Solo con la prima memoria ex art
183 sesto comma cpc il convenuto introduceva nel dibattito processuale la circostanza della scadenza dei titoli riportati nell'atto di compravendita prima del completamento delle opere.
Quanto poi alla deduzione della natura abusiva dei fabbricati compravenduti perché non completati prima della scadenza del titolo abilitativo, il primo giudice ha ritenuto inammissibile detta deduzione qualificandola quale domanda nuova in quanto proposta tardivamente in giudizio, diversificandola da quella attinente alla mancata indicazione dei titoli, denunziata con la comparsa di costituzione e risposta.
Sul punto l'appellante non ha sollevato una precisa ragione di critica, paventando genericamente soltanto una equiparazione tra la nullità di carattere formale derivante dall'omessa indicazione dei titoli nell'atto di compravendita e quella asseritamente derivante dall'abusivo completamento delle opere dopo la scadenza dei titoli indicati in atto ma senza altra specificazione sul piano processuale e senza neanche specificazione delle opere ancora a farsi e senza adeguata prova di quanto dedotto.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, ricorre una unica fattispecie di nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, che va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, che deve esistente ed essere riferibile proprio all'immobile. Pertanto, in presenza della dichiarazione, nessuna invalidità deriva al contratto dalla concreta difformità della realizzazione edilizia dalla concessione o dalla sanatoria e, in generale, dal difetto di regolarità sostanziale del bene sotto il profilo del rispetto delle norme urbanistiche (così
Cass sez un. 22/03/2019, n. 8230).
4. Le spese di giudizio
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, in favore della società appellata, come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022 con riguardo a causa di valore da euro 52.000,01 a euro 260.000,00 e quantificando il compenso in considerazione della natura e consistenza delle attività difensive effettivamente espletate e, in particolare, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria in appello. Le spese devono attribuirsi al procuratore della società appellata, Avv. Guido Principe, per dichiarazione di fattone anticipo.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna la al pagamento, in favore della delle Parte_1 CP_1
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 14.317,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Guido Principe;
4) Dà atto che, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento a carico della di un Controparte_3 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27/10/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio