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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/12/2025, n. 4031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4031 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2410/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comuni- cazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 11.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 11.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 20.11.2023 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 20.11.2023 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
1
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2410/2023, avente ad oggetto: appello- ri- sarcimento del danno per lesione personale, vertente tra
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 rapp.tata e difesa dall'Avv. Fernando Brogna (C.F. ) ed CodiceFiscale_1 elett.te domiciliata presso il suo studio in Capua (CE), alla Via Villa Vella n. 2, in virtù di procura in atti;
- Appellante –
e
Controparte_1
[...]
-Appellati Contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo note relative all'udienza dell'11.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'attore, in primo grado, ha citato in giudizio la compagnia assicurativa odierna appellante, per sentirla condannare, in solido con il signor al Controparte_1 risarcimento del danno per le lesioni subite in occasione del sinistro verificatosi in data 15.06.2019, alle ore 20:30 circa.
Più precisamente, l'attore ha dedotto che, mentre si trovava in via G.M. Bosco, a piedi, veniva investito dal motociclo tg. BY 45260, di proprietà del signor
[...]
riportando lesioni personali. Persona_1
Il Giudice di Pace, dott.ssa De Sapio, emetteva la sentenza n. 1827/2022, con la quale accoglieva la domanda dell'attore nella misura di € 7.552,59, oltre €
1.990,00, a titolo di competenze professionali.
La ha proposto appello avverso la predetta pronuncia, rite- Parte_1 nendo che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente statuito sia in punto di an che di quantum.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via pre- giudiziale, dichiarare privo di ius postulandi il patrocinatore Avv. CP_2
2
per le motivazioni meglio espletate nel punto 1 del presente atto di ci- Pt_2 tazione in appello, con ogni conseguenza in relazione alla validità dei singoli atti processuali compiuti ed all'intero procedimento giudiziale di primo grado, non- ché con ogni ulteriore conseguenza che il Giudice riterrà di giustizia, nessuna eccettuata;
2) in accoglimento del motivo n. 1, e che quivi si abbia per integral- mente riportato e cognito, si riformi integralmente la gravata sentenza e per
l'effetto per l'effetto si dichiari che nulla deve al Sig. Parte_1 CP_3
[.
, in ragione e causa del sinistro per cui vi fu processo di 1° Controparte_1 grado, e per l'effetto si ordini alla parte appellata di restituire Parte_3 quanto ad Esso appellante pagato in esecuzione della impugnata
[...] sentenza, ovvero in via alternativa e/o in subordine;
3) In accoglimento del moti- vo di cui al n. 2), previa rinnovazione delle operazioni peritali si riformi la sen- tenza impugnata e si riconosca a titolo di invalidità permanente sotto il profilo del danno biologico quanto sarà accertato all'esito della rinnovazione richiesta, ovvero nulla si riconosca a titolo di d'invalidità permanente sotto il profilo del danno biologico (escludendo da questa, in ogni caso, quanto giàversato), e co- munque si proceda a statuire in virtù di tale richiesta, gli obblighi restitutori connessi e consequenziali in favore di per quanto pagato Parte_1 in favore dell'appellante, ovvero in via ulteriormente gradata 4) in accoglimento del motivo di cui al n. 3 del presente gravame, si riformi parzialmente pronunzia in parola escludendo quanto riconosciuto dal Giudice di 1° grado a titolo di danno morale e nella misura di questi stabilita in sentenza impugnata, perché non provata, ovvero non dovuta la somma in parola, con conseguente statuizione su relativi obblighi restitutori;
5) In virtù dell'accoglimento dei primi n. 3 motivi di appello, si riformi Ia sentenza di primo grado in relazione alle competenze professionali riconosciute in favore dell'Avv.st. Ramaglia, adeguandole alle ta- riffe forensi in vigore all'atto dell'emissione del provvedimento impugnato;
6) Si rimette al prudente apprezzamento di S.V. la rinnovazione integrale dell'istruttoria, segnatamente la rinnovazione delle operazioni di C.M.L. in ra- gione di quanto rilevato sub n. 3 di quest'atto di appello;
7) Vinte le spese di lite con attribuzione al procuratore antistario per fattone anticipo”
Considerazioni Preliminari
In via preliminare va rilevata la contumacia di e Controparte_1 Persona_1
i quali non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolarità della noti-
[...] fica dell'atto introduttivo.
3
In via gradata, deve darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis appli- cabile.
Infine, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazio- ne della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando al- tresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado.
I motivi di appello
Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ri- cordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gra- vame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano com- presi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impu- gnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appella- tum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specifi- camente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudi- zio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvol- gendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del
10/02/2006).
Ciò posto, va detto la vicenda in esame trae origine da un sinistro che l'attore
( ) in primo grado, ha dedotto essersi verificato in via G.M. Controparte_1
Bosco, allorquando, in qualità di pedone mentre camminava, veniva investito da un motociclo di proprietà di Il giudice di prime cure acco- Controparte_1 glieva la domanda risarcitoria proposta e condannava la e Parte_1 [...] in solido, al risarcimento dei danni subiti. La cattolica assicurazioni Parte_4
4
ha proposto appello, ritenendo la statuizione del giudice di prime cure infondata ed ingiusta. La compagnia assicurativa ha innanzitutto evidenziato, la mancanza della procura redatta di intesa con un avvocato italiano da parte dell'avvocato che in primo grado ha proposto domanda giudiziale. Ha inoltre, evidenziato che la deposizione testimoniale sia scarna, lacunosa e contradittoria, inidonea, da sola a una compiuta ricostruzione dei fatti. Ha sottolineato come il teste nella propria deposizione ha indicato come orario dell'accaduto “verso le ore 19:00”, salvo poi indicare nell'atto introduttivo quale orario di accadimento quello delle 20:30. Ha evidenziato inoltre, che pur in presenza delle lesioni “rottura rotula” egli si sia recato al P.S. solo 24 ore dopo.
Orbene, l'appello proposto dalla compagnia assicurativa è fondato e va accolto.
In primo luogo, va detto che correttamente parte appellante ha rilevato l'invalidità della procura alle liti conferita, con conseguente nullità degli atti di- fensivi, risultando detta procura priva della dichiarazione di intesa sulla quale il libello introduttivo si fonda o comunque non ossequiosa dei requisiti di cui all'articolo 8 comma 1 dlgs 96/2001. Difatti, dall'analisi della documentazione esibita dall'attore di primo grado, , (odierno appellato), è Controparte_1 evincibile che il procuratore nominato dallo stesso, avv. GI Ramaglia, tan- to dalla carta intestata, quanto dal corpo dell'atto ed infine dalla sottoscrizione all'epoca della notifica dell'atto di citazione, era avvocato stabilito, che a proprio dire avrebbe agito di intesa con l'avv. Francesco Ciccarelli. Orbene, in primo luogo va evidenziato che nulla risulta riportato nella procura ad litem prodotta, in cui è riportato esclusivamente in calce alla pagina “Per autentica Avv. Stabilito
GI Ramaglia”. Pertanto, la procura depositata in giudizio dall'avvocato stabilito GI Ramaglia è nulla, considerato che il professionista delegato è privo di ius postulandi. Infatti, per l'esercizio delle prestazioni giudiziali l'avvoca- to stabilito deve agire d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la pro- fessione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente, e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei do- veri imposte dalle norme vigenti e difensori. L'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi al giudice adìto o all'auto- rità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, ovvero nel primo atto di difesa dell'assistito (art.8 d.l.g.s. n.96\2011). Inoltre, tale intesa dovrà avere data anteriore alla data riportata in tali atti non potendo connesse coincidere (Trib. Verona , ordinanza 13.12.2012). Nel caso di specie, manca l'in-
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tesa dell'avvocato stabilito GI Ramaglia con l'avvocato Francesco Cicca- relli per la gestione del giudizio. Pertanto, l'atto introduttivo del giudizio di pri- mo grado deve essere considerato nullo.
Per completezza, va evidenziato che si è rivelato fondato anche l'ulteriore motivo di appello proposto dalla compagnia, non risultando infatti adeguatamente prova- ta la domanda, alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta nel primo grado del giudizio.
In primo luogo, va considerato che le dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste escusso risultano essere inattendibili, oltre che generiche. Testimone_1
Il teste, infatti, come si evince dalla dichiarazione resa, indica come orario in cui si sarebbero verificati i fatti di causa le ore 19:00 “Ricordo che era verso la metà del mese di Giugno verso le ore 19:00, e io mi trovavo, a piedi sul marciapiede di via G.M. Bosco,alla destra dei tabacchi”, mentre l'attore dichiarava “il giorno
15.06.2019, nel tenimento del comune di Caserta si trovava nella qualità di pe- done alla via G.M. Bosco, quando, mentre attraversava le strisce pedonali veni- va investito da un motociclo tg.BY45260 di proprietà di ” Controparte_1
Dunque, emerge con chiarezza una contraddizione in merito all'orario dell'accaduto, infatti, mentre nella deposizione viene indicato come 19:00, nell'atto introduttivo del giudizio è riportato come 20:30. Tale contraddizione, incide significativamente sulla credibilità della deposizione. Inoltre, si osserva, come il teste, ha dichiarato “Adr: il motociclo che investì il signor CP_1 cadde a terra. Ricordo che il signor della ventura cadde sulla sinistra e che il motociclo lo colpì sulla destra. Ricordo che il signor della ventura lamentava do- lori alla gamba destra e anche per il corpo.”
La compagnia assicurativa, infatti, ha eccepito l'inverosimiglianza e l'anomalia della ricostruzione fornita sottolineando come risulti poco credibile che, a seguito dell'investimento del signor il quale, pur lamentando forti dolori CP_1
(cfr. dichiarazione testimoniale), non si sarebbe subito recato al pronto soccorso.
Infatti, non può essere tralasciato che l'accesso al P.S., rispetto all'evento che parte attrice riferisce essere avvenuto in data 15.06.2019, avveniva soltanto il
16.06.2019, circostanza che indice ancora di più sulla credibilità della deposizio- ne. Si ritiene dunque che la domanda proposta in primo grado risulti essere priva di un adeguato supporto probatorio, idoneo a sorreggerne le pretese. L'articolo
2697 del c.c. al comma I sancisce “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Oltretutto, in caso di scontro
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tra veicoli e pedoni, l'onere probatorio è ancor più significativo in considerazione della necessità di fornire la prova liberatoria della esclusiva responsabilità del veicolo antagonista. “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art.
2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere”. (Cass. Civile
Sez. VI, Sent.n. 16917 del 4 ottobre 2012). Tali circostanze impediscono, da un lato, di ritenere attendibile il teste e impediscono, sotto altro profilo, di ricostruire la specifica dinamica del sinistro. A tali considerazioni deve poi aggiungersi la circostanza che non risultano essere intervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine e che non sia stato richiesto l'intervento del 118, nonostante l'investimento abbia provocato lesioni di una certa gravità (rottura rotula).
D'altronde, la testimonianza deve essere valutata con particolare rigore anche in ragione del fatto che è stato escusso un unico testimone e che non vi siano ele- menti documentali di supporto (verbale di autorità intervenute o di ambulanza), nonostante il sinistro abbia coinvolto un pedone ed abbia determinato il verificar- si di lesioni di una certa rilevanza (cfr. rottura rotula). In conclusione, deve af- fermarsi che, da una complessiva valutazione degli elementi probatori acquisiti, emerge un fumoso quadro probatorio sia in merito alla verificazione del sinistro, sia in merito alle modalità dello stesso, sia infine in merito alla sussistenza del nesso causale tra danni posti per i quali si chiede il risarcimento e il sinistro og- getto di causa. Tali considerazioni, valutate alla luce del principio relativo all'onere della prova, inducono a ritenere fondato l'appello, con conseguente ri- forma dell'impugnata sentenza e rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta nel primo grado.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese pro- cessuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963). Va pertanto rifor- mata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite.
e spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'attività espletata e delle questioni trattate.
In particolare, va considerato che nel presente grado di giudizio non è stata svolta attività istruttoria. Le spese occorse per la consulenza medico-legale vanno poste
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a carico degli odierni appellati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla e, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, rigetta le domande avanzate nel primo grado del giudizio da
[...]
; Controparte_1
- condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 1.046,00, oltre IVA e CPA;
- condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.700,00 per compensi e € 360,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;
- pone le spese occorse per la CTU a carico degli appellati.
Santa Maria Capua Vetere, 14.12.25
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comuni- cazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 11.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 11.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 20.11.2023 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 20.11.2023 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
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nella causa civile iscritta al n. R.G. 2410/2023, avente ad oggetto: appello- ri- sarcimento del danno per lesione personale, vertente tra
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 rapp.tata e difesa dall'Avv. Fernando Brogna (C.F. ) ed CodiceFiscale_1 elett.te domiciliata presso il suo studio in Capua (CE), alla Via Villa Vella n. 2, in virtù di procura in atti;
- Appellante –
e
Controparte_1
[...]
-Appellati Contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo note relative all'udienza dell'11.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'attore, in primo grado, ha citato in giudizio la compagnia assicurativa odierna appellante, per sentirla condannare, in solido con il signor al Controparte_1 risarcimento del danno per le lesioni subite in occasione del sinistro verificatosi in data 15.06.2019, alle ore 20:30 circa.
Più precisamente, l'attore ha dedotto che, mentre si trovava in via G.M. Bosco, a piedi, veniva investito dal motociclo tg. BY 45260, di proprietà del signor
[...]
riportando lesioni personali. Persona_1
Il Giudice di Pace, dott.ssa De Sapio, emetteva la sentenza n. 1827/2022, con la quale accoglieva la domanda dell'attore nella misura di € 7.552,59, oltre €
1.990,00, a titolo di competenze professionali.
La ha proposto appello avverso la predetta pronuncia, rite- Parte_1 nendo che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente statuito sia in punto di an che di quantum.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via pre- giudiziale, dichiarare privo di ius postulandi il patrocinatore Avv. CP_2
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per le motivazioni meglio espletate nel punto 1 del presente atto di ci- Pt_2 tazione in appello, con ogni conseguenza in relazione alla validità dei singoli atti processuali compiuti ed all'intero procedimento giudiziale di primo grado, non- ché con ogni ulteriore conseguenza che il Giudice riterrà di giustizia, nessuna eccettuata;
2) in accoglimento del motivo n. 1, e che quivi si abbia per integral- mente riportato e cognito, si riformi integralmente la gravata sentenza e per
l'effetto per l'effetto si dichiari che nulla deve al Sig. Parte_1 CP_3
[.
, in ragione e causa del sinistro per cui vi fu processo di 1° Controparte_1 grado, e per l'effetto si ordini alla parte appellata di restituire Parte_3 quanto ad Esso appellante pagato in esecuzione della impugnata
[...] sentenza, ovvero in via alternativa e/o in subordine;
3) In accoglimento del moti- vo di cui al n. 2), previa rinnovazione delle operazioni peritali si riformi la sen- tenza impugnata e si riconosca a titolo di invalidità permanente sotto il profilo del danno biologico quanto sarà accertato all'esito della rinnovazione richiesta, ovvero nulla si riconosca a titolo di d'invalidità permanente sotto il profilo del danno biologico (escludendo da questa, in ogni caso, quanto giàversato), e co- munque si proceda a statuire in virtù di tale richiesta, gli obblighi restitutori connessi e consequenziali in favore di per quanto pagato Parte_1 in favore dell'appellante, ovvero in via ulteriormente gradata 4) in accoglimento del motivo di cui al n. 3 del presente gravame, si riformi parzialmente pronunzia in parola escludendo quanto riconosciuto dal Giudice di 1° grado a titolo di danno morale e nella misura di questi stabilita in sentenza impugnata, perché non provata, ovvero non dovuta la somma in parola, con conseguente statuizione su relativi obblighi restitutori;
5) In virtù dell'accoglimento dei primi n. 3 motivi di appello, si riformi Ia sentenza di primo grado in relazione alle competenze professionali riconosciute in favore dell'Avv.st. Ramaglia, adeguandole alle ta- riffe forensi in vigore all'atto dell'emissione del provvedimento impugnato;
6) Si rimette al prudente apprezzamento di S.V. la rinnovazione integrale dell'istruttoria, segnatamente la rinnovazione delle operazioni di C.M.L. in ra- gione di quanto rilevato sub n. 3 di quest'atto di appello;
7) Vinte le spese di lite con attribuzione al procuratore antistario per fattone anticipo”
Considerazioni Preliminari
In via preliminare va rilevata la contumacia di e Controparte_1 Persona_1
i quali non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolarità della noti-
[...] fica dell'atto introduttivo.
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In via gradata, deve darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis appli- cabile.
Infine, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazio- ne della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando al- tresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado.
I motivi di appello
Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ri- cordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gra- vame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano com- presi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impu- gnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appella- tum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specifi- camente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudi- zio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvol- gendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del
10/02/2006).
Ciò posto, va detto la vicenda in esame trae origine da un sinistro che l'attore
( ) in primo grado, ha dedotto essersi verificato in via G.M. Controparte_1
Bosco, allorquando, in qualità di pedone mentre camminava, veniva investito da un motociclo di proprietà di Il giudice di prime cure acco- Controparte_1 glieva la domanda risarcitoria proposta e condannava la e Parte_1 [...] in solido, al risarcimento dei danni subiti. La cattolica assicurazioni Parte_4
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ha proposto appello, ritenendo la statuizione del giudice di prime cure infondata ed ingiusta. La compagnia assicurativa ha innanzitutto evidenziato, la mancanza della procura redatta di intesa con un avvocato italiano da parte dell'avvocato che in primo grado ha proposto domanda giudiziale. Ha inoltre, evidenziato che la deposizione testimoniale sia scarna, lacunosa e contradittoria, inidonea, da sola a una compiuta ricostruzione dei fatti. Ha sottolineato come il teste nella propria deposizione ha indicato come orario dell'accaduto “verso le ore 19:00”, salvo poi indicare nell'atto introduttivo quale orario di accadimento quello delle 20:30. Ha evidenziato inoltre, che pur in presenza delle lesioni “rottura rotula” egli si sia recato al P.S. solo 24 ore dopo.
Orbene, l'appello proposto dalla compagnia assicurativa è fondato e va accolto.
In primo luogo, va detto che correttamente parte appellante ha rilevato l'invalidità della procura alle liti conferita, con conseguente nullità degli atti di- fensivi, risultando detta procura priva della dichiarazione di intesa sulla quale il libello introduttivo si fonda o comunque non ossequiosa dei requisiti di cui all'articolo 8 comma 1 dlgs 96/2001. Difatti, dall'analisi della documentazione esibita dall'attore di primo grado, , (odierno appellato), è Controparte_1 evincibile che il procuratore nominato dallo stesso, avv. GI Ramaglia, tan- to dalla carta intestata, quanto dal corpo dell'atto ed infine dalla sottoscrizione all'epoca della notifica dell'atto di citazione, era avvocato stabilito, che a proprio dire avrebbe agito di intesa con l'avv. Francesco Ciccarelli. Orbene, in primo luogo va evidenziato che nulla risulta riportato nella procura ad litem prodotta, in cui è riportato esclusivamente in calce alla pagina “Per autentica Avv. Stabilito
GI Ramaglia”. Pertanto, la procura depositata in giudizio dall'avvocato stabilito GI Ramaglia è nulla, considerato che il professionista delegato è privo di ius postulandi. Infatti, per l'esercizio delle prestazioni giudiziali l'avvoca- to stabilito deve agire d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la pro- fessione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente, e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei do- veri imposte dalle norme vigenti e difensori. L'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi al giudice adìto o all'auto- rità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, ovvero nel primo atto di difesa dell'assistito (art.8 d.l.g.s. n.96\2011). Inoltre, tale intesa dovrà avere data anteriore alla data riportata in tali atti non potendo connesse coincidere (Trib. Verona , ordinanza 13.12.2012). Nel caso di specie, manca l'in-
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tesa dell'avvocato stabilito GI Ramaglia con l'avvocato Francesco Cicca- relli per la gestione del giudizio. Pertanto, l'atto introduttivo del giudizio di pri- mo grado deve essere considerato nullo.
Per completezza, va evidenziato che si è rivelato fondato anche l'ulteriore motivo di appello proposto dalla compagnia, non risultando infatti adeguatamente prova- ta la domanda, alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta nel primo grado del giudizio.
In primo luogo, va considerato che le dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste escusso risultano essere inattendibili, oltre che generiche. Testimone_1
Il teste, infatti, come si evince dalla dichiarazione resa, indica come orario in cui si sarebbero verificati i fatti di causa le ore 19:00 “Ricordo che era verso la metà del mese di Giugno verso le ore 19:00, e io mi trovavo, a piedi sul marciapiede di via G.M. Bosco,alla destra dei tabacchi”, mentre l'attore dichiarava “il giorno
15.06.2019, nel tenimento del comune di Caserta si trovava nella qualità di pe- done alla via G.M. Bosco, quando, mentre attraversava le strisce pedonali veni- va investito da un motociclo tg.BY45260 di proprietà di ” Controparte_1
Dunque, emerge con chiarezza una contraddizione in merito all'orario dell'accaduto, infatti, mentre nella deposizione viene indicato come 19:00, nell'atto introduttivo del giudizio è riportato come 20:30. Tale contraddizione, incide significativamente sulla credibilità della deposizione. Inoltre, si osserva, come il teste, ha dichiarato “Adr: il motociclo che investì il signor CP_1 cadde a terra. Ricordo che il signor della ventura cadde sulla sinistra e che il motociclo lo colpì sulla destra. Ricordo che il signor della ventura lamentava do- lori alla gamba destra e anche per il corpo.”
La compagnia assicurativa, infatti, ha eccepito l'inverosimiglianza e l'anomalia della ricostruzione fornita sottolineando come risulti poco credibile che, a seguito dell'investimento del signor il quale, pur lamentando forti dolori CP_1
(cfr. dichiarazione testimoniale), non si sarebbe subito recato al pronto soccorso.
Infatti, non può essere tralasciato che l'accesso al P.S., rispetto all'evento che parte attrice riferisce essere avvenuto in data 15.06.2019, avveniva soltanto il
16.06.2019, circostanza che indice ancora di più sulla credibilità della deposizio- ne. Si ritiene dunque che la domanda proposta in primo grado risulti essere priva di un adeguato supporto probatorio, idoneo a sorreggerne le pretese. L'articolo
2697 del c.c. al comma I sancisce “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Oltretutto, in caso di scontro
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tra veicoli e pedoni, l'onere probatorio è ancor più significativo in considerazione della necessità di fornire la prova liberatoria della esclusiva responsabilità del veicolo antagonista. “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art.
2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere”. (Cass. Civile
Sez. VI, Sent.n. 16917 del 4 ottobre 2012). Tali circostanze impediscono, da un lato, di ritenere attendibile il teste e impediscono, sotto altro profilo, di ricostruire la specifica dinamica del sinistro. A tali considerazioni deve poi aggiungersi la circostanza che non risultano essere intervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine e che non sia stato richiesto l'intervento del 118, nonostante l'investimento abbia provocato lesioni di una certa gravità (rottura rotula).
D'altronde, la testimonianza deve essere valutata con particolare rigore anche in ragione del fatto che è stato escusso un unico testimone e che non vi siano ele- menti documentali di supporto (verbale di autorità intervenute o di ambulanza), nonostante il sinistro abbia coinvolto un pedone ed abbia determinato il verificar- si di lesioni di una certa rilevanza (cfr. rottura rotula). In conclusione, deve af- fermarsi che, da una complessiva valutazione degli elementi probatori acquisiti, emerge un fumoso quadro probatorio sia in merito alla verificazione del sinistro, sia in merito alle modalità dello stesso, sia infine in merito alla sussistenza del nesso causale tra danni posti per i quali si chiede il risarcimento e il sinistro og- getto di causa. Tali considerazioni, valutate alla luce del principio relativo all'onere della prova, inducono a ritenere fondato l'appello, con conseguente ri- forma dell'impugnata sentenza e rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta nel primo grado.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese pro- cessuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963). Va pertanto rifor- mata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite.
e spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'attività espletata e delle questioni trattate.
In particolare, va considerato che nel presente grado di giudizio non è stata svolta attività istruttoria. Le spese occorse per la consulenza medico-legale vanno poste
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a carico degli odierni appellati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla e, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, rigetta le domande avanzate nel primo grado del giudizio da
[...]
; Controparte_1
- condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 1.046,00, oltre IVA e CPA;
- condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.700,00 per compensi e € 360,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;
- pone le spese occorse per la CTU a carico degli appellati.
Santa Maria Capua Vetere, 14.12.25
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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