Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 7053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7053 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07053/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11446/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11446 del 2025, proposto da
EN s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Giuseppe Baglivo, Matteo Padellaro, Chiara Militello, Antonio Landi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Papier Mettler Italia s.r.l., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Biotec biologische Naturverpackungen Gmbh & Co Kg, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Gambuto, Micol Rossi, Silvia Romanò, Mariano Carlo Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento dell’AG n. 31582, adottato nell’adunanza del 10 giugno 2025 e notificato alla società il successivo 24 giugno 2025, con il quale è stato deliberato che (i) «le condotte poste in essere da NO s.p.a. almeno dal 1° gennaio 2018 e accertate almeno fino al 31 dicembre 2023, consistenti nella stipula di contratti con i trasformatori, contenenti obblighi di approvvigionamento esclusivo o semi-esclusivo di Mater-Bi per la loro produzione di l.p.b. e v.l.p.b., e con la g.d.o., contenenti obblighi di approvvigionamento esclusivo di l.p.b. e v.l.p.b realizzate da licenziatari del marchio Mater-Bi® o a marchio Mater-Bi® nel materiale Mater-Bi, o comunque contenenti meccanismi incentivanti nei confronti della g.d.o. non già al mero acquisto di l.p.b. e v.l.p.b in Mater-Bi, ma da licenziatari del marchio Mater-Bi®, costituiscono un’unica e complessa strategia abusiva di natura escludente nei mercati nazionali della produzione e vendita di bio-compound per l.p.b. e v.l.p.b, che integra un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 Tfue finalizzato a ostacolare l’esplicarsi di un’effettiva concorrenza nei suddetti mercati», e (ii) «per l’infrazione è altresí responsabile EN s.p.a., a partire dal 18 ottobre 2023»;
- ove occorrer possa, di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi inclusi: (i) il provvedimento dell’AG, n. 31143 di avvio dell’istruttoria A573, deliberato nell’adunanza del 26 marzo 2024 e (ii) il provvedimento dell’AG di rigetto degli impegni presentati da NO in data 4 luglio 2024, deliberato nell’adunanza del 17 settembre 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di Biotec biologische Naturverpackungen Gmbh & Co Kg;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. TT VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società EN impugnava la decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AG) con la quale, accertata la commissione di un abuso di posizione dominante – di natura escludente – nel mercato degli shopper bio-compostabili da parte della controllata NO, veniva intimata la cessazione dei comportamenti distorsivi della concorrenza e comminata una sanzione amministrativa pecuniaria (procedimento A573).
2. Si costituiva in resistenza l’Autorità.
3. Interveniva ad opponendum nel giudizio la società Biotec biologische Naturverpackungen che già aveva partecipato al procedimento istruttorio.
4. Le parti depositavano documenti, memorie e repliche in vista della pubblica udienza dell’11 marzo 2026, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione.
5. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, è opportuno illustrare compiutamente la vicenda fattuale sottostante al provvedimento impugnato.
6. La ricorrente controlla, attraverso la società Versalis, la NO, a far data dal 18 ottobre 2023: prima di tale data, invero, EN deteneva (indirettamente) solo una partecipazione minoritaria (non determinante il controllo) del 36% del capitale di NO.
7. Orbene, la controllata produce una bioplastica (o bio-compound ) denominata Mater-Bi: quest’ultima nomenclatura individua anche un marchio registrato da NO. Appare necessario immediatamente definire la «plastica», ossia il materiale costituito da un polimero sintetico (non naturale) che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti. Alcune di queste possono prende il prefisso «bio», dovendosi avere però cura di distinguere quelle «biodegradabili», cioè in grado di subire una decomposizione fisica e biologica (e quindi recuperabile, ai sensi della norma stabilita dal Comitato europeo di normazione uniforme En 13432 mediante compostaggio e digestione anaerobica) da quelle derivanti «da biomassa» (anche detta bio-based ), ossia create parzialmente o totalmente da biomassa (cioè da fonti non fossili, secondo la norma tecnica En 16575).
8. Sintetizzando, la plastica da biomassa si caratterizza per la fonte da cui origina il polimero (di regola vegetale, rinnovabile e non fossile), mentre la biodegradabilità e compostabilità sono qualità che possono riscontrarsi in qualsiasi prodotto plastico, indipendentemente dall’origine: ognuna di queste due caratteristiche è da sola sufficiente a qualificare il bene come prodotto in bioplastica. Focalizzando l’attenzione sulle bioplastiche biodegradabili, attualmente risultano principalmente tre i gruppi di polimeri che dominano il mercato: i poliesteri ( polyesters ), i p.l.a. (acido polilattico, polylactic acid ) e le miscele di amido ( starch blends ). Il citato Mater-Bi di NO è un biopolimero del terzo tipo (ossia a base di miscele di amido, anche dette starch blends ).
9. Esso viene impiegato per la produzione degli shopper per la spesa ( lightweight plastic carrier bags – l.p.b. – con spessore inferiore a 50 µm), nonché per i sacchetti ultraleggeri impiegati comunemente per l’ortofrutta ( very lightweight plastic carrier bags – v.l.p.b. – con spessore inferiore a 15 µm), regolati principalmente dalla dir. (Ue) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 (recepita in Italia con il d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. dalla l. 3 agosto 2017, n. 123).
10. Risulta utile precisare che a seguito del recepimento della ridetta direttiva, l’art. 226- bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cod. ambiente), proibisce la distribuzione gratuita delle buste l.p.b. e ne vieta l’uso salvo per quelle non biodegradabili ovvero quelle riutilizzabili (ossia con spessore superiore a 60, 100 o 200 µm). L’art. 226- ter cod. ambiente, invece, proibisce la distribuzione gratuita delle buste v.l.p.b. e consente l’uso solo di quelle biodegradabili e compostabili, imponendo una progressiva crescita della componente di materia prima rinnovabile. Utilizzando la classificazione in precedenza illustrata, le l.p.b. debbono essere prodotte in plastica biodegradabile, mentre le v.l.p.b. debbono altresí presentare una componente di biomassa (ossia bio-based ).
11. Tale dato è assai rilevante, atteso che, nonostante la normativa europea, risultano ancora presenti notevoli differenze di regolazione tra i varî Stati dell’Unione (v. pt. 91 ss. provv.), circostanza che incide (come riconosciuto dalla stessa ricorrente – v. pt. 49 s. provv.) sulle dinamiche competitive (esemplificativamente, la percentuale di biomassa nelle v.l.p.b., fissata in Italia al 60% dal 1° gennaio 2021 può essere inferiore in altre nazioni, pt. 92 provv.).
12. Limitando l’attenzione ai sacchetti indicati in precedenza, va osservato come la conformità alle regole vigenti in Italia impone di analizzare la filiera produttiva all’interno della quale NO produce e commercializza il Mater-Bi, ossia la sua bioplastica: nella prima fase, rilevano gli input per la produzione della ridetta bioplastica (distinguendosi anche in base alle esigenze di biomassa); poi segue il mercato di produzione e commercializzazione della medesima; quindi il segmento della produzione di l.p.b. e v.l.p.b.; infine, la commercializzazione di questi ultimi agli utenti finali, in particolare, agli operatori della grande distribuzione organizzata (g.d.o.). Orbene, in questa catena commerciale NO è presente nei primi due tratti.
13. Fatta questa premessa tecnica, va osservato come l’Italia si collochi al primo posto in Europa per la domanda di bioplastiche ( rectius , polimeri per la produzione di manufatti compostabili secondo la norma Uni En 13432), con NO che, nel periodo 2018-2023, è risultata essere la principale offerente europea, con una quota di mercato calante (passata dal 48% al 36%) ma sempre ben oltre venti punti percentuali superiore al piú prossimo concorrente (identiche considerazioni valgono anche se si prende in esame la quota di produzione, ovvero se si restringe l’analisi all’Italia).
14. Va poi osservato come la domanda di polimeri compostabili sia per circa la metà assorbita dalla produzione di sacchetti in bioplastica, atteso che l’utilizzo di una materia prima non biodegradabile risulta meno oneroso e quindi preferito, salva la necessità di conformarsi agli obblighi normativi esistenti (segnatamente, le disposizioni sopra menzionate). Per quanto concerne gli shopper è impiegato il citato Mater-Bi di NO, fermo restando che esso viene «affinato», ossia suddiviso per gradi, in base all’utilizzo finale che l’impresa ne deve fare: cosí, il Mater-Bi destinato alla produzione dei l.p.b. è differente da quello per gli v.l.p.b., attesa la necessità di quest’ultima di una certa quota di biomassa (ma v. pt. 78 provv. in cui si evidenzia la differenza nell’uso della materia prima, ossia dei differenti gradi di Mater-Bi, anche a seconda della destinazione dello shopper alla g.d.o. ovvero ad altri esercizî commerciali).
15. Limitando ora l’attenzione solamente alla bioplastica utilizzata per realizzare l.p.b. in Italia, è opportuno osservare come NO nel periodo d’interesse sia risultata sempre il primo produttore, con una quota di mercato superiore al 50% e con nessun concorrente capace di produrre piú del 15% di materia prima: percentuali che crescono se si analizzano le quote relative al mercato dei v.l.p.b. (cfr. pt. 106 ss. provv.). Tale posizione di forza è dovuta non solo all’integrazione verticale della società, ma anche alla titolarità di una licenza esclusiva per un componente essenziale del processo produttivo, ossia una tecnologia di processo utile per produrre il bio 1,4-butandiolo (v. pt. 59 provv.).
16. Proseguendo nell’illustrazione della filiera produttiva, va sottolineato come la bioplastica di NO venga acquistata dai c.d. trasformatori , ossia aziende industriali che la processano, trasformandola nei sacchetti l.p.b. e v.l.p.b. Queste imprese, per la totalità localizzate in Italia, sono grosso modo l’unico fornitore di sacchetti della g.d.o. che rappresenta il principale acquirente di tali beni (v. tabella 13). Inoltre, la stragrande maggioranza degli acquisti di sacchetti da parte della g.d.o. è realizzata con il Mater-Bi di NO (v. tabella 14) con percentuali in crescita nel periodo esaminato (2018-2023).
17. Tali dati, determinerebbero, secondo l’AG, la dominanza di NO nel mercato nazionale della bioplastica impiegata nella produzione di l.p.b. e v.l.p.b.
18. Inoltre, proprio in virtú della propria posizione di forza sul mercato, la sussidiaria dall’odierna ricorrente sarebbe riuscita a costruire un abuso escludente, sulla base di un sistema di esclusive a doppio livello: da un lato, infatti, sono state concluse pattuizioni con i menzionati trasformatori (clienti diretti di NO); dall’altro, la controllata si è accordata con gli operatori della g.d.o. veicolando la loro domanda verso i prodotti realizzati in Mater-Bi.
19. Nel dettaglio, osservando il primo livello, va rilevato come NO abbia stipulato dei contratti di licenza per l’utilizzo del marchio Mater-Bi, prescrivendo altresí (a partire dagli accordi conclusi nell’anno 2017) un vincolo di approvvigionamento esclusivo (o quantomeno dell’80% nella seconda versione) per i trasformatori produttori degli shopper l.p.b. e v.l.p.b. L’esatta portata dei contratti analizzati dall’AG è puntualmente esposta ai pt. 166 ss. provv. cui si rinvia per maggiori dettagli. Quel che risulta doveroso sottolineare è come la società controllata dall’esponente abbia creato un’autentica rete di partner che con continuità (sostanzialmente chi aveva sottoscritto la prima versione, ha poi semplicemente rinnovato alla scadenza l’accordo) si è rifornita da NO acquistando quasi metà della domanda di bioplastiche per l.p.b. e v.l.p.b.
20. Inoltre, anche sul lato delle vendite di questi sacchetti, va osservato come la rete NO abbia costantemente incrementato la quota di penetrazione nel mercato, fornendo oltre il 60% degli shopper distribuiti in Italia e oltre il 75% di quelli acquistati dalla g.d.o. Si aggiunga che i trasformatori contrattualizzati da NO rappresentano i maggiori operatori sul mercato italiano (v. tabelle 29 ss. in appendice al provvedimento).
21. Quanto agli accordi con la g.d.o., deve evidenziarsi come con essi NO abbia ottenuto dalle controparti l’impegno all’utilizzo esclusivo (o quasi) di l.p.b. e v.l.p.b in Mater-Bi, a fronte del riconoscimento di incentivi di natura economica come contributi fissi o variabili. Per altro, il contratto non ineriva solo al materiale impiegato nei sacchetti, ma obbligava altresí le catene della g.d.o. ad acquistarli dai licenziatari del marchio, ossia da quei trasformatori contrattualizzati da NO con gli accordi descritti ai paragrafi precedenti.
22. Anche in questo caso, NO è riuscita ad aggregare una rilevante parte dei maggiori acquirenti di sacchetti in bioplastica veicolando la loro domanda verso il proprio prodotto, sebbene indirettamente, atteso che il rapporto di fornitura è in realtà tra trasformatori e g.d.o. Similmente, sebbene vi siano variazioni nelle pattuizioni sottoscritte (illustrate ai pt. 142 ss. provv.), va precisato come i varî operatori della g.d.o. abbiano costantemente rinnovato gli accordi conclusi con NO nell’arco di tempo considerato, crescendo negli anni sino a coprire oltre il 40% della domanda di sacchetti della g.d.o.
23. In tal modo, a giudizio dell’Autorità, si sarebbe creata una relazione circolare tra i contratti descritti avendo, da un lato, catturato la domanda della g.d.o. e, dall’altra, limitato la possibilità dei fornitori di quest’ultima di reperire la bioplastica necessaria altrove. Conseguentemente, NO, dall’alto della sua posizione dominante, avrebbe, da una parte, escluso la possibilità per i suoi concorrenti diretti di fornire con la propria materia prima i trasformatori, atteso che questi ultimi si erano contrattualmente vincolati ad acquistare il Mater-Bi: in tal senso i trasformatori trovavano incentivante tale acquisto dalla controllata della ricorrente, atteso che in tal modo sapevano di poter rivendere il proprio prodotto alle imprese della g.d.o. Inoltre, dall’altra parte, il complesso di accordi avrebbe impedito ad altri trasformatori non licenziatari di soddisfare la domanda della g.d.o., atteso che quest’ultima si era appunto impegnata ad acquistare gli shopper unicamente presso i licenziatari: anche in tal caso, gli utilizzatori finali avevano un’immediata utilità economica rappresentata dai beneficî che NO riconosceva a queste aziende, nonché dalla garanzia della continuità delle forniture.
24. Considerato che l’AG ha accertato la sussistenza dell’illecito «almeno fino al 31 dicembre 2023», quindi anche dopo l’acquisizione del controllo da parte di EN su NO, l’odierna ricorrente è stata sanzionata per tale limitato lasso temporale, a titolo di parental liability .
25. Esposti i termini fattuali della vicenda, è possibile passare all’esame delle censure spiegate con il ricorso.
26. Con il primo motivo viene evidenziato come l’asserito illecito si sarebbe consumato prima dell’assunzione, da parte di EN, del controllo di NO, con conseguente inoperatività delle regole sulla responsabilità parentale. D’altronde, al piú potrebbero considerarsi perduranti gli effetti di tali accordi, ma la natura istantanea dell’illecito di cui all’art. 102 Tfue imporrebbe di considerare cessata l’infrazione al 17 ottobre 2023.
27. Tramite la seconda doglianza, invece, si precisa come l’estensione della responsabilità ad EN afferisca all’ultimo periodo relativamente al quale è stato accertato l’illecito, di durata bimestrale. Inoltre, la ricorrente avrebbe ampiamente dimostrato l’autonomia operativa di NO, superando cosí la presunzione probatoria discendente dal dato formale della partecipazione di controllo.
28. A mezzo della terza censura, poi, viene lamentata un’erronea valutazione degli elementi fattuali sui quali fondare la presunzione di parental liability , avendo l’AG ignorato i dati allegati durante il procedimento a dimostrazione dell’assenza di una responsabilità solidale della ricorrente.
29. I tre motivi esposti sono tutti strettamente connessi tra loro afferendo alle modalità con le quali l’Autorità ha esteso ad EN la responsabilità per l’illecito di NO: pertanto, risulta opportuno trattarli congiuntamente, attesa anche la complessiva infondatezza delle doglianze.
30. Preliminarmente, però, va osservato come la ricorrente non contesti specificamente l’illecito in sé: conseguentemente, la ricostruzione fattuale nel suo complesso e in particolare la strategia commerciale di NO (descritta dall’AG sulla base anche di documenti interni dell’impresa), può considerarsi pacifica tra le parti.
31. Nondimeno, risulta opportuno precisare alcuni elementi afferenti alla complessiva condotta di NO, atteso che ciò risulta utile ai fini dell’individuazione della responsabilità di EN. In tal senso va rilevato come l’illecito contestato si sia articolato in varie azioni contrattuali teleologicamente orientate ad un fine anticoncorrenziale, determinando in tal modo una chiusura (quantomeno una strozzatura) del mercato della commercializzazione dei sacchetti in bioplastica, rendendo impossibile (o comunque assai arduo) l’ingresso di nuovi concorrenti diretti di NO, ossia attivi nella fornitura delle bioplastiche, attesa la limitazione degli sbocchi commerciali lasciati a questi ultimi. Difatti, ponendosi come facilitatore dell’incontro della domanda proveniente dalla g.d.o. e dell’offerta proposta dai trasformatori, NO è riuscita a veicolare in tal guisa le scelte commerciali di questi ultimi a proprio favore. Invero, la canalizzazione della domanda della prima in esclusiva verso i proprî partner ha consentito di confermare la continuità della richiesta del prodotto: pertanto, la garanzia – offerta ai trasformatori – del collocamento dei sacchetti prodotti sul mercato a soddisfacimento delle richieste della g.d.o., ha reso le aziende inclini ad impiegare esclusivamente l’ input offerto da NO, rifiutando collaborazioni con altri fornitori.
32. Difatti, in tal modo, sia i trasformatori della rete NO, sia gli operatori della g.d.o. contrattualizzati dalla stessa, hanno ottenuto un vantaggio immediato: quanto ai secondi, infatti, l’impresa della g.d.o. non aderente ai patti NO avrebbe dovuto ricercare autonomamente come soddisfare la propria richiesta di sacchetti in bioplastica (essendo questi un bene necessario per operare). Considerato che i principali trasformatori (anche in termini di volumi) sono contrattualizzati dalla controllata dell’odierna esponente, è evidente che in linea tendenziale l’operatore si sarebbe dovuto rivolgere ad un partner di NO: d’altronde, quasi nessuno degli ulteriori trasformatori è in grado di rifornire autonomamente anche una sola impresa della g.d.o. che avrebbe dovuto interfacciarsi con una pluralità di soggetti, con tutte le conseguenti difficoltà del caso (pt. 390 provv.). Invero, dall’analisi complessiva della situazione del mercato ricostruita nel provvedimento e non specificamente contestata, emerge chiaramente come risultasse piú conveniente evitare la contrattazione coi trasformatori, vincolandosi con NO, poiché in tal caso quest’ultima avrebbe riconosciuto i diversi beneficî sopra indicati, oltre che l’assicurazione sulla continuità della fornitura.
33. Similmente, il trasformatore che non accettasse di entrare nella rete NO avrebbe a disposizione una quota di mercato limitata, atteso che tutta la (o comunque la gran parte della) g.d.o. contrattualizzata sarebbe fuori dalla sua portata, al di là della bontà o dell’economicità del proprio prodotto. Difatti, nel provvedimento è chiarito come la decisione delle aziende della g.d.o. di acquistare gli shopper presso un trasformatore piuttosto che un altro non è basata sul prezzo, bensí sui quantitativi nonché su peculiari condizioni di favore (scontistiche etc…) offerte da NO, ovviamente non replicabili dal soggetto collocato ad un livello inferiore della filiera produttiva (pt. 165 provv.).
34. Per di piú, anche coloro che apparentemente (e indirettamente) si sono avvantaggiati dell’abuso di NO (ossia i trasformatori e la g.d.o. contrattualizzata) nel lungo periodo avrebbero rischiato di rimanere intrappolati e dipendenti dalle decisioni dell’azienda dominante, con evidente pregiudizio per le dinamiche concorrenziali. Difatti, quanto ai trasformatori, essi divengono vincolati al prodotto fornito da NO, risultando loro precluso sia sviluppare diverse soluzioni con altre materie prime, sia efficientare i proprî processi produttivi, avendo già una certezza sui volumi da produrre e, conseguentemente, sulle condizioni economiche da praticare. Pertanto, i concorrenti diretti della società esponente sono sostanzialmente esclusi dal mercato, potendo sviluppare la propria idea imprenditoriale solamente con i piccoli trasformatori non partecipanti alla rete NO, ovvero con quelli della rete, ma per quantitativi minimi (e quindi irrilevanti).
35. Allo stesso tempo, gli operatori della g.d.o. non hanno interesse ad acquistare presso il piú efficiente trasformatore, atteso che ottengono ben altri vantaggi economici che sarebbe irrazionale (in un’ottica schiettamente individualistica) rifiutare: conseguentemente, si anestetizza il mercato, atteso che nessuna impresa romperà il fragile equilibrio realizzato da NO.
36. Illustrata nei termini anzidetti la complessiva condotta illecita, va osservato come l’abuso di posizione dominante sia, nel caso di specie, un illecito di durata: piú precisamente, trattasi di un illecito permanente, atteso che l’offesa al bene giuridico si protrae costante per tutto il tempo esaminato, non essendo stato individuato un momento (tra il 2018 e il 2023) durante il quale un ipotetico concorrente potesse fare ingresso nel mercato senza subire gli effetti negativi discendenti dall’abuso.
37. Tale osservazione supera gli argomenti di parte ricorrente secondo i quali l’abuso sarebbe cessato in data 17 ottobre 2023, ossia al momento della stipula dell’ultimo degli accordi tra NO e un operatore della g.d.o. (peraltro, quella indicata è la data di invio dell’ultimo contratto da parte di NO, essendo poi la proposta stata accettata il successivo 26 ottobre 2023): orbene, senza procedere ad una pleonastica esposizione di teoria generale dell’illecito (teoria dell’azione, teoria dell’evento etc…), è sufficiente osservare come determinante sia il rapporto causale tra condotta e offesa (concetto differente da quello di effetto), con la conseguenza che fintanto che la prima cagiona la seconda, permane l’infrazione.
38. Calando nel concreto le osservazioni astratte appena esposte, risulta chiaro come il menzionato contratto d’esclusiva del 17 ottobre 2023, oltre ad avere effetti determinati dal vincolo giuridico assunto dalle parti, è altresí (con)causa dell’offesa ad una sana concorrenza. A tale esito si perviene anche attraverso un altro percorso: invero, osservando come il singolo accordo d’esclusiva non può di per sé considerarsi illecito ai sensi dell’art. 102 Tfue, essendo invece la condotta frutto di un complesso di azioni riassunte in distinte pattuizioni contrattuali su piú livelli che hanno escluso dal mercato una serie di aziende, deve concludersi che, ai fini della sussistenza dell’illecito, deve verificarsi se nel mercato vi siano o meno delle restrizioni che pregiudichino una sana concorrenza tra le imprese. Il che conseguentemente determina che l’illecito permane fintanto che i fasci di accordi contrattuali spiegano i loro effetti anticoncorrenziali.
39. In tal senso, non è il contratto del 17 ottobre 2023 a cagionare l’offesa: semplicemente quest’ultimo, con i suoi effetti – che durano per un periodo piú lungo di tempo – continua la perpetuazione della condotta illecita contestata dall’Autorità. Semplificando ancora di piú: nell’ipotesi in cui non fosse stato concluso il ridetto contratto del 17 ottobre 2023, la durata dell’illecito non sarebbe mutata, atteso il perdurante valore degli ulteriori accordi già stipulati e quindi l’offesa al bene giuridico.
40. Pertanto, la tesi di parte ricorrente non può essere condivisa, perché riduce l’abuso ad un illecito istantaneo, commesso con ogni singola pattuizione: ciò porterebbe al paradossale epilogo di considerare NO responsabile di una pluralità di abusi «avvinti dal vincolo della continuazione» (sulla bontà dell’operazione ermeneutica avanzata, ossia sull’impiego di categorie penalistiche per descrivere le sanzioni antitrust v. Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2025, n. 2979). L’illogicità delle conseguenze cui porta lo sviluppo della tesi di parte ricorrente impone quindi il rifiuto della stessa.
41. Peraltro, va ribadito come la contestazione mossa sin dall’apertura del procedimento e sanzionata col provvedimento conclusivo afferisce ad una condotta perdurante nel tempo. D’altronde, la non ricevibilità dell’argomentazione di parte ricorrente è dimostrabile anche sviluppando un ragionamento per absurdum : invero, posta la natura istantanea dell’illecito ed ipotizzando pattuizioni con una lunga efficacia temporale (es. sette anni), o addirittura a tempo indeterminato, l’Autorità non potrebbe intervenire per reprimere un’evidente stortura ove «scoprisse» tale illecito oltre cinque anni dopo la conclusione dell’accordo (arg. ex art. 28 l. 24 novembre 1981, n. 689). Si noti come il quadro fattuale appena descritto pone l’esistenza attuale di effetti anticoncorrenziali acclarati, impedendo però all’AG qualsivoglia intervento repressivo: la manifesta illogicità di tale esito determina l’impossibilità di accoglimento della tesi argomentativa spiegata dalla società esponente.
42. Inconferenti sono al contempo i precedenti giurisprudenziali citati dalla parte ricorrente, atteso che afferiscono ad illeciti considerati non permanenti: è opportuno precisare come le argomentazioni giuridiche svolte dalla Suprema Corte afferiscano a fattispecie specifiche e non costituiscono esposizioni di carattere generale, valevoli per ogni abuso di posizione dominante.
43. Queste ultime osservazioni consentono anche di precisare come il termine del 31 dicembre 2023 è stato assunto dall’Autorità come conclusione dell’illecito in ragione dell’assenza di ulteriori fattori probatori circa la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie punitiva astratta. Invero, non disponendo l’AG dei dati per verificare la quota di domanda vincolata dagli accordi illeciti contestati, non è risultato possibile dimostrare la posizione dominante di NO e, a fortiori , l’abuso di essa: in altre parole, l’Autorità ha ipotizzato la permanenza dell’illecito oltre tale data (anche in considerazione della validità degli accordi analizzati rispettivamente fino al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025), ma, attesa l’assenza di prova certa su un presupposto della condotta, ha dovuto concludere di non poter accertare la commissione dell’illecito oltre il 31 dicembre 2023. Indicativa, sul punto, è altresí la modalità con cui l’AG ha delimitato temporalmente l’infrazione, precisando come la condotta «accertat[a] almeno fino al 31 dicembre 2023» (enfasi aggiunta) fosse illecita, circostanza che quindi rende concepibile (ma non dimostrata) la possibilità di una continuazione dell’abuso.
44. Mutuando ancora una volta categorie penalistiche va rilevato come l’abuso di posizione dominante, costituisca illecito proprio , ossia imputabile unicamente al soggetto che riveste una particolare qualità, posizione o status (segnatamente, la posizione dominante sul mercato rilevante): orbene, in mancanza della prova di tale presupposto è ovviamente impossibile comminare una sanzione, pena la violazione del principio di legalità. Conseguentemente, nessuna contraddizione è ravvisabile nell’operato dell’AG che ha ritenuto accertato l’illecito antitrust fino al 31 dicembre 2023, non essendovi prova piena del presupposto punitivo.
45. Viepiú, pienamente legittima è anche l’estensione della responsabilità solidale a titolo di parental liability all’odierna ricorrente. Sul punto, va in primo luogo ribadito come, alla luce della giurisprudenza nazionale ed eurounitaria, spetti all’impresa controllante dimostrare di non aver potuto impedire l’illecito altrui: si preferisce quest’ultima perifrastica rispetto a quella impiegata nel ricorso secondo cui la controllante andrebbe esente da responsabilità « se non a fronte di indizî gravi precisi e concordanti di coinvolgimento nel medesimo illecito » (Cons. Stato, sez. VI, 6 settembre 2021, n. 6214). Difatti, l’enunciato appena trascritto (pur impiegato in relazione ad un caso di parental liability ) potrebbe far pensare ad una responsabilità in concorso, ossia alla commissione congiunta da parte di piú soggetti di un illecito (art. 5 l. 689/1981): viceversa, la parental liability implica unicamente l’allargamento della responsabilità (la Haftung ), ossia delle conseguenze negative derivanti da un illecito, ad un soggetto giuridico diverso dall’autore dell’infrazione (su cui invece grava la Schlud ). In altri termini, EN non viene «sanzionata», dovendo semplicemente «garantire» che la sanzione non si risolva in un mero flatus vocis : circostanza che trova conferma nella modalità di quantificazione dell’importo, atteso che l’Autorità ha preso come parametro unicamente il fatturato realizzato da NO e non quello (ben maggiore) di EN (considerato solo al fine di evitare il superamento del limite edittale del 10% posto dall’art. 15, comma 1- bis l. 287/1990).
46. Ciò premesso, occorre osservare come dal 18 novembre 2023 EN, attraverso la propria controllata Versalis, detenga il 100% del capitale di NO: conseguentemente, da tale data si presume la possibilità per l’odierna ricorrente di impedire la commissione dell’illecito descritto in precedenza, salvo, la non fornita (per le ragioni che si vanno ad esporre), prova contraria.
47. Inconferente, in particolare, è l’argomento incentrato sull’eccessiva brevità del tempo intercorso tra l’acquisizione del controllo totalitario e l’accertamento operato dall’AG (circa due mesi). Difatti, se è vero che EN ha acquisito le partecipazioni in NO nell’ottobre 2023, è altresí da osservare come prima di concludere un’operazione commerciale di tale portata vengano sempre effettuate profonde analisi nei patrimonî delle società da acquistare: è la c.d. due diligence che è stata anche nel caso in esame svolta ben prima della stipula del contratto di trasferimento delle partecipazioni. In particolare, l’Autorità la colloca nel gennaio 2023, osservando come già il 27 aprile 2023 fosse stato concluso lo share purchase agreement che, nella pratica degli affari, costituisce il momento in cui le parti hanno effettivamente raggiunto l’accordo, rinviando ad una successiva data solo la formalizzazione delle stesso nelle forme di legge (il c.d. closing , avvenuto appunto il 18 novembre 2023).
48. Inoltre, va aggiunto che EN non ha acquistato in un’unica soluzione l’intero capitale sociale di NO, atteso che già da anni deteneva (sempre attraverso Versalis) una partecipazione di oltre il 30%: sebbene l’investimento nel capitale fosse per una quota minoritaria (comunque sufficiente ad esprimere parte degli amministratori della società), si tratta di un contegno che dimostra il risalente interessamento della ricorrente nel business di NO, di cui evidentemente conosceva il modus operandi . D’altronde, il consiglio di amministrazione successivo all’acquisizione ha confermato gli incarichi sia dell’amministratore delegato sia degli amministratori già nominati da Versalis.
49. Di conseguenza, la mancata modifica della strategia commerciale costituisce un evidente avallo della stessa da parte del nuovo vertice che, per le ragioni appena esposte, non può considerarsi ignaro delle problematiche antitrust che le ridette pattuizioni con i distributori e la g.d.o. sollevano. In tal senso, non condivisibile è la lettura che fornita dalla ricorrente, secondo cui la prosecuzione dei contratti dimostrerebbe l’autonomia di NO: anzi, i varî elementi esposti nel ricorso (la scelta del modello c.d. satellitare, la sostanziale identità dell’organizzazione anche dopo il closing e l’assenza di istruzioni strategiche fornite dalla controllante) appaiono corroborare – in una lettura globale che tenga conto anche della situazione anteriore all’acquisizione del controllo – la tesi della condivisione da parte di EN dell’attività di NO.
50. Proprio quest’ultimo dato deve essere particolarmente enfatizzato: difatti, come già osservato, non si è trattato di un radicale cambio di governance , bensí della crescita di un socio di minoranza che ha acquisito l’intero capitale sociale. Tale circostanza fattuale rende peculiare l’odierna vicenda, consentendo di superare le doglianze secondo cui l’applicazione della parental liability presumption da parte dell’Autorità (nel caso in esame) non consentirebbe prova contraria nelle ipotesi di controllo totalitario: in realtà, le argomentazioni esposte dall’Autorità consento di reputare non assolto l’onere della prova gravante su EN. Difatti, avendo quest’ultima consapevolezza – o comunque essendo in grado di acquisirla operando secondo i canoni della diligenza professionale richiesta – del pregiudizio alla concorrenza cagionato da NO, la capogruppo avrebbe dovuto immediatamente attivarsi per evitare la perpetuazione dell’illecito.
51. Peraltro, anche il riferimento alla conclusione dell’accertamento è solo suggestivamente evocato per sottolineare la brevità del termine: difatti, come già osservato, il 31 dicembre 2023 è unicamente la data conclusiva dell’accertamento condotta dall’AG e non anche quello di effettiva cessazione dell’infrazione (come desumibile anche dalla diffida ex art. 15 l. 287/1990). Pertanto, proprio questo elemento consente di evidenziare come anche dopo il 31 dicembre 2023 EN, pur consapevole dell’illecito altrui, non abbia in alcun modo provveduto a modificare la strategia commerciale della propria controllata, avallandone l’operato.
52. Al contempo, gli ulteriori due elementi contestati da EN (ossia la condivisione di funzioni orizzontali e l’esistenza della joint venture Matrica) non appaiono infirmare le conclusioni cui perviene l’Autorità. In punto di fatto va osservato come NO aderisca al programma di compliance di EN sin dal closing (circostanza non smentita), sicché tale elemento non appare esser stato desunto dall’audizione istruttoria del 2025. Similmente, il riferimento alla joint venture è impiegato dall’AG solo per corroborare la valutazione circa la conoscenza del business di NO, risultando inconferente l’assenza di mutamenti nella società Matrica.
53. Appaiono quindi fuori fuoco le argomentazioni della parte ricorrente: difatti, ambedue le circostanze da ultimo evocate sono utilizzate dall’Autorità solo per confermare l’esistenza di svariati elementi dai quali inferire la consapevolezza di EN del modus operandi di NO e, quindi, la necessità sin dal 18 ottobre 2023 di esercitare i proprî poteri per evitare la prosecuzione dell’infrazione.
54. In ultimo, le circostanze elencate dalla ricorrente appaiono riferirsi piú agli interessi commerciali strategici del gruppo (es. l’allargamento al campo della biochimica) sui quali l’Autorità non ha preso posizioni attesa l’assoluta inconferenza rispetto all’oggetto dell’accertamento (peraltro, la concentrazione è stata valutata dalla Commissione europea e, quindi, fuori dal perimetro di competenza dell’AG): difatti, si tratta di elementi che non incidono in alcun modo sull’illecito né costituiscono indicatori dell’indipendenza della controllata rispetto alla capogruppo (è notorio che si possa esercitare il controllo da San Donato Milanese su un’imprese avente sede a Novara).
55. Pertanto, non avendo EN fornito la prova dell’indipendenza e autonomia di NO, risulta corretta l’ascrizione della responsabilità (peraltro per un periodo limitato di tempo) alla controllante per l’illecito della sussidiaria.
56. Alla luce della complessiva infondatezza di tutte le censure il ricorso va respinto.
57. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Autorità che liquida in complessivi € 3.000,00, mentre le compensa nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
BE LI, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
TT VI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT VI | BE LI |
IL SEGRETARIO