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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1509/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento nrg 1509/2022 avente ad oggetto contratto di trasporto - responsabilità contrattuale e risarcimento danni trasporto, promossa DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Parte_1
Avv.ti Antonio Sirica e Andrea Romano, come da procura in atti ATTRICE CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti Michela Mazier e Mario Bovetti, come da procura in atti CONVENUTA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_2 patrocinio dell'Avv. Alessandro Galia, come da procura in atti CONVENUTA
NONCHE' CONTRO in persona del procuratore speciale, con il patrocinio Controparte_3 degli Avv.ti Nicola Palumbo e Giuseppe Dellisanti, come da procura in atti TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE voglia il Tribunale:
- previa, occorrendo, ammissione delle prove dedotte e di quelle occorrende siccome formulate dalla società attrice negli atti di causa, la cui istanza di ammissione viene con il presente atto reiterata, senza quindi rinuncia alle stesse al fine di riproporle nell'eventuale appello;
- accertare e dichiarare l'inadempimento della nell'esecuzione del contratto CP_4
1 Contr concluso con la società attrice e/o l'inadempimento di nell'esecuzione del contratto di trasporto e conseguentemente condannare le convenute in solido al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento danni della somma di € 10.293,00, o di somma veriore accertanda, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- respingere, siccome infondate, le eccezioni preliminari di nullità della procura speciale e di carenza di legittimazione attiva dell'attrice. Col favore delle spese.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_1
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, domanda e deduzione, e previe le declaratorie del caso, respingere tutte le domande proposte nei confronti della conchiudente per: I-In via preliminare, difetto di legittimazione attiva;
II- In via principale e nel merito, infondatezza della domanda attrice e di quelle di garanzie avanzate da e da in fatto ed in CP_2 Controparte_5 diritto e mancata prova dei lamentati danni e della loro entità. III- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei confronti della conchiudente, applicare il limite di responsabilità vettoriale previsto dalla Convenzione CMR e, conseguentemente, limitare la condanna alla somma limite risultante dall'applicazione della citata normativa. IV - In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea proposta nei confronti della conchiudente, condannare la e/o la in via alternativa e/o solidale tra loro, CP_2 Controparte_5
a tenere indenne e manlevare o comunque risarcire la conchiudente per ogni somma che questa fosse tenuta a corrispondere alla per i titoli e le Parte_2 ragioni di cui all'atto di citazione datato 23.5.2022. V- In via istruttoria l'opponente chiede ammettersi l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice sulle seguenti Parte_3 circostanze: 1) Vero che l'indirizzo di consegna della merce oggetto della spedizione (due poltrone a sdraio artigianali), inizialmente indicato dalla in Calle Antonio Flores Parte_2
n.1, Madrid, presso la SI.ra , veniva modificato durante Persona_1
l'esecuzione del trasporto dalla stessa in Paseo de Recoletos n.4, Madrid, Parte_3 Contr senza avvisare la 2) Vero che la indicava il valore delle due poltrone oggetto della Parte_2 spedizione in complessivi Euro 5.000,00 e sceglieva di fare assicurare la suddetta merce fino all'importo dichiarato di Euro 5.000,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari,”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Giudice adito contrariis reiectis:
2 - nel merito: accertare che alcun inadempimento è imputabile in relazione CP_2 al contratto di spedizione concluso con e per l'effetto respingere le domande Parte_1 formulate da parte attrice.
-in subordine: qualora vengano accolte le domande di parte attrice, disporre che l'indennizzo venga corrisposto dalla Via Paradigna 21/a, Parma, p. Controparte_5 iva e dalla , p. iva , in virtù P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2 dell'assicurazione stipulata.
- In ogni caso condannare la controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, incluse le spese forfettarie.
CONCLUSIONI DI PARTE TERZA CHIAMATA INTERMEDIA CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, attese le causali di cui agli atti, previa ogni declaratoria del caso e di legge, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
- In via principale nel merito, preliminarmente, accertare e dichiarare l'infondatezza, l'improponibilità, l'inammissibilità o come meglio delle domande di parte attrice (RR RiesVa) e pertanto rigettare le domande tutte così come rassegnate e formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, non provate, per tutti i motivi specificati e per tutto ciò respingere la domanda di manleva nei confronti di Controparte_5
- In via subordinata, senza rinunciare neppure tacitamente alle conclusioni formulare in via preliminare, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, liquidati i danni concretamente subiti dalla all'esito dell'istruttoria Parte_1 sull'an e sul quantum, accertare e dichiarare come nessun inadempimento e/o responsabilità è imputabile ad in relazione al contratto di trasporto Controparte_5 concluso per tutti i motivi sopra specificati e per l'effetto rigettare la domanda di manleva formulata da parte convenuta ( nei confronti di in Controparte_2 Controparte_5 quanto infondata in fatto, in diritto e non provata.
- In via ulteriormente subordinata, senza rinunciare neppure tacitamente alle conclusioni formulare in via preliminare ed in via subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, liquidati i danni concretamente subiti dalla e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della Parte_1 domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_2 Controparte_5 Contr accertare e dichiarare la responsabilità del vettore per i danni subiti ed accertati da e per l'effetto condannare la a tenere Parte_1 Controparte_1 indenne e manlevare o come meglio la disponendo che le somme a Controparte_5 titolo di indennizzo o risarcimento vengano corrisposte dalla Controparte_1 alla per i titoli e le ragioni di cui all'atto di citazione sempre nei limiti
[...] Parte_1 di legge previstisi ed applicabili.
3 - In via istruttoria vengono reiterate tutte le istanze istruttorie formulate dalla società
e disattese dal Giudicante con provvedimento del 03.11.2023, al fine Controparte_5 di non rinunciare alle stesse e riproporle nell'eventuale appello.
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari con distrazione a favore dei procuratori Avv.ti Nicola Palumbo e Giuseppe Dellisanti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società con sede alle Isole Cayman, ha promosso il presente Parte_1 giudizio nei confronti delle società convenute e Controparte_1
con cui era intervenuto un chiedendo la condanna delle medesime al Controparte_2 risarcimento del danno per l'inadempimento contrattuale, quantificato nella misura di euro 10.293,00. Espone la società attrice di aver acquistato in Olanda due sedie a sdraio di particolare pregio e valore, per un corrispettivo di euro 17.200,00, da trasportare in Spagna. Per il trasporto, la società attrice aveva incaricato, nel giugno 2021, la società
con cui aveva stipulato un contratto di trasporto combinato, con Controparte_2 spedizione di un pallet a Madrid e il recupero merci a Genova con mezzi della società incaricata, che avrebbe curato anche l'imballo e la preparazione dei pallet per il trasporto. La società a sua volta si era affidata alla società di logistica CP_2 CP_1
al contempo suggerendo all'attrice la stipula di un'assicurazione, in ragione
[...] del considerevole valore dei beni da trasportare.
1.1. Ciò posto, l'attrice lamenta la negligente esecuzione della spedizione da parte della convenuta, per il grave ritardo accumulato nella consegna, effettuata in luogo Contr diverso da quello stabilito;
a seguito di vani tentativi di consegna da parte di la merce era stata infine abbandonata per strada e ivi rinvenuta con gravi danni;
la società attrice aveva pertanto richiesto preventivo all'impresa produttrice delle sedie per la spedizione e la conseguente riparazione, per un importo di euro 7.585,00, chiedendo alle convenute il risarcimento del danno pari al costo di spedizione e riparazione delle sedie, la perdita di valore delle sedie, quantificato equitativamente in euro 1.000,00, e l'importo di euro 1.708,00 a titolo di erronea e ritardata esecuzione del trasporto, essendo risultati vani i tentativi stragiudiziali di ottenere il ristoro per i danni subiti.
2. La convenuta si è costituita preliminarmente eccependo la nullità della CP_2 procura, autenticata dal Difensore dell'attrice, trattandosi di procura conferita da società estera e il cui rilascio è soggetto a specifiche formalità. Sempre in via preliminare, la convenuta ha formulato istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, società
a fini di manleva, quale soggetto cui aveva affidato la spedizione – che CP_5 prevedeva la spedizione di ulteriore merce tra la Spagna e il Portogallo – e che, a sua volta, aveva commissionato l'esecuzione del trasporto alla società CP_1
[...]
2.1. Nel merito, ha contestato la prospettazione dei fatti proposta dall'attrice e la documentazione depositata, in particolare la fattura di acquisto delle sedie oggetto del contratto di trasporto, recanti la data del 1° ottobre 2021, così come il preventivo di
4 riparazione e di spedizione formulato dall'impresa costruttrice, invocando il concorso colposo dell'attrice nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c.. La convenuta contesta altresì le ulteriori voci risarcitorie richieste dall'attrice, risultando sfornita di prova il danno patito per il deprezzamento delle sedie, richiesto in via equitativa in euro
1.000,00 e la restituzione dell'importo del 50% di quanto pagato per il trasporto, in conseguenza del grave ritardo nella consegna.
2.2. Deduce altresì la convenuta che la società attrice aveva rifiutato la proposta di assicurare la merce per l'importo di euro 10.000,00, riducendo l'importo assicurato ad euro 5.000,00; conseguentemente la convenuta ha chiesto che l'eventuale risarcimento Contr accordato non fosse superiore a tale somma, da porre a carico dell'altra convenuta che aveva provveduto ad assicurare i beni. La convenuta ha respinto altresì gli addebiti di negligenza per il grave ritardo nella consegna, avendo l'attrice mutato l'indirizzo di destinazione nel corso della spedizione. La convenuta ha pertanto concluso chiedendo preliminarmente dichiararsi la nullità della procura e autorizzazione alla chiamata in causa della società a fini di manleva;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle CP_5 domande attoree e, in subordine, che l'eventuale risarcimento riconosciuto alla società attrice fosse posto a carico della terza chiamata.
3. Si è costituita anche la società parimenti contestando la Controparte_1 prospettazione attorea e rappresentando che la società incaricata della CP_2 spedizione della merce acquistata in Olanda dall'attrice, aveva contattato la società
per effettuare la spedizione, che a sua volta aveva incaricato del CP_3 Contr trasporto la fornendo le istruzioni necessarie per la consegna della merce, Contr assicurata per il valore dichiarato di euro 5.000,00. La aveva accettato l'incarico, sicchè nel luglio 2021 aveva provveduto al ritiro della merce presso la società CP_2 Contr giunta presso il magazzino della il 20 luglio 2021 e spedita presso l'indirizzo indicato in Madrid, ove tuttavia il destinatario era risultato irreperibile.
3.1. All'esito del perfezionamento della consegna, il Capitano dello yacht RiesVa,
aveva contestato il danneggiamento delle sdraio, chiedendo alle Parte_4 Contr convenute il risarcimento del danno pari ad euro 11.500,00, respinto dalla in ragione della mancanza di idonea documentazione a sostegno del reclamo. Tanto premesso in fatto, la convenuta ha eccepito la nullità della procura alle liti, rilasciata senza autenticazione di pubblico ufficiale, trattandosi di procura rilasciata da società estera;
sempre in via preliminare, la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, atteso che il destinatario, unico legittimato a richiedere il risarcimento, risultava essere tale . Persona_1
3.2. Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa attorea, respingendo gli addebiti di inadempimento, imputabili unicamente al contegno attoreo, che aveva diverse volte modificato l'indirizzo di consegna, inizialmente indicato con la residenza Contr dell'armatore dello yacht, poi modificato senza comunicare alcunché alla contestando altresì l'importo richiesto a titolo risarcitorio, difettando la prova effettiva dei danni subiti dalle sedie e l'inidoneità della documentazione depositata da parte attrice a costituire prova del pregiudizio subito. In subordine, per il caso di accoglimento della
5 domanda attorea, la convenuta ha chiesto che il danno fosse limitato all'importo di euro 648,00, in applicazione delle norme della Convenzione di Ginevra relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, incombendo sull'attrice la prova della condotta dolosa o gravemente colposa del vettore, per la perdita o avaria della merce. In ulteriore subordine, la convenuta ha invocato la responsabilità della convenuta Contr
che aveva omesso di comunicare alla l'indirizzo di consegna corretto. CP_2
4. Autorizzata la chiamata in causa si è altresì costituita la società , CP_5 contestando la domanda di manleva, premettendo di esercitare attività di sviluppo di contenuti tecnologici innovativi che consentono online la comparazione dei servizi offerti dagli spedizionieri, mediante il raffronto immediato delle tariffe proposte, attraverso una piattaforma tecnologica presente sul sito “Yellohu”, che offre tale attività di comparazione, per mezzo dei dati inseriti dall'utente che riesce in tal modo a scegliere le migliori offerte proposte dai vettori. Alla società terza chiamata si era pertanto rivolta la società convenuta all'esito dell'accettazione dell'incarico da parte della CP_2 società attrice, che aveva pertanto effettuato da sé l'inserimento dei dati al fine di ottenere, tramite la piattaforma, l'individuazione della società cui affidare la spedizione, Contr poi individuata nell'altra convenuta cui la aveva pertanto affidato CP_5
l'incarico di trasporto della merce, assicurata per il valore indicato in euro 5.000,00 e fornendo le istruzioni per la consegna.
4.1. La società intermediaria aveva quindi inviato alla conferma di acquisto CP_2
e la mail contenente in allegato la lettera di vettura, c.d. “segnacollo”, elaborato dal sito e recante tutti i dati per la spedizione. La merce era stata quindi imballata e preparata da Contr per essere affidata allo spedizioniere individuato nella società che aveva CP_2 pertanto provveduto al ritiro e alla spedizione presso l'indirizzo indicato, ove tuttavia il destinatario era risultato irrintracciabile, a causa della modifica dell'indirizzo di consegna comunicato dall'attrice nel corso della spedizione. La terza chiamata ha contestato pertanto gli addebiti di responsabilità, deducendo di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi di diligenza, comunicando tempestivamente le richieste di informazioni della società e monitorando costantemente la spedizione. Successivamente CP_2 alla contestazione dei danni da parte dell'attrice, la terza chiamata era stata contattata dalla convenuta ai fini dell'apertura del sinistro, comunicando difficoltà nell'apertura del sinistro, essendo trascorsi più di sette giorni dalla consegna della merce danneggiata. Contr Nelle more, la convenuta aveva comunicato di non poter provvedere al risarcimento, in difetto di idonea documentazione a sostegno della pretesa.
4.2. Ciò premesso in fatto, la terza chiamata ha contestato l'addebito di responsabilità mosso dalla convenuta contestando in ogni caso la fondatezza delle CP_2 domande risarcitorie formulate dall'attrice, difettando la prova degli effettivi danni subiti Contr dalla merce e del contegno colposo del vettore anche in ordine al ritardo nella consegna della merce, imputabile unicamente alla stessa attrice, che aveva modificato più volte l'indirizzo di consegna nel corso della spedizione. Quanto alla domanda di manleva, la società terza chiamata parimenti ne contesta il fondamento, essendo la propria attività di offerta di servizi tecnologici estranea a quella del vettore e non avendo
6 mai avuto la disponibilità materiale del collo oggetto di spedizione, ritenendo pertanto di aver correttamente eseguito la propria prestazione secondo le regole della diligenza del buon padre di famiglia, richiesta ai sensi dell'art. 1710 in materia di contratto di mandato, ricevuto dalla CP_2
4.3. Per l'effetto, la terza chiamata ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, in via subordinata chiedendo il rigetto della domanda di manleva e, in estremo subordine, per il caso di accoglimento della domanda attorea, chiedendo l'accertamento Contr della responsabilità a carico della convenuta All'udienza di trattazione sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, sicchè, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Contr
5. Parte convenuta ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice, deducendo sul punto che la merce, acquistata dalla società
[...]
, doveva essere consegnata in Madrid a , sicchè l'attrice, Pt_1 Persona_1 quale proprietaria della merce, non ha alcuna legittimazione, spettante invece al destinatario della merce. L'eccezione è infondata. Come correttamente rilevato da parte attrice, l'eccezione riposa su una interpretazione rigorosa dell'art. 1689 c.c., ormai superata dal più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in tema di vendita con spedizione, anche nell'ipotesi di vendita internazionale, il mittente – venditore si libera dell'obbligo della consegna nel momento in cui affida la merce al vettore;
nondimeno, la legittimazione del destinatario non è esclusiva, ma alternativa, rispetto a quella del mittente o submittente, e, in ogni caso, il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto, sicchè, in tal senso è legittima la richiesta, rivolta al vettore, da parte del mittente, in luogo del destinatario, di risarcimento del danno per inesatto inadempimento, a condizione che dimostri di aver subito egli stesso personalmente l'incidenza negativa dell'inadempimento (C. Civ. n. 19286/2014; C. App. Venezia, 405/2020; C. App. Catania n. 869/2020). Per l'effetto, l'attrice deve ritenersi legittimata alla richiesta di risarcimento per l'inadempimento del vettore. L'altra preliminare eccezione di nullità della procura deve ritersi superato dal deposito di nuova procura da parte dell'attrice. 6. Nel merito, La società attrice agisce al fine di accertare la responsabilità delle Contr convenute società di spedizioni e per la grave negligenza CP_2 nell'esecuzione di un contratto di trasporto, avente ad oggetto due poltrone acquistate in Olanda, di particolare pregio e valore, descritte come poltrone a sdraio artigianali, intrecciate su telai in teak con singoli fili in fibra intrecciata GPM personalizzata da 2,2 mm di diametro, con gambe in teak massiccio con finitura a olio lucidata trasparente e tappezzeria, del valore di euro 17.200,00 (doc. 1 fascicolo parte attrice). La società attrice, in particolare, contesta il grave ritardo nella consegna della merce, dall'Italia alla Spagna, affidata alla società che a sua volta aveva incaricato della spedizione la società CP_2 Contr
e il danneggiamento della merce oggetto di spedizione, invocando la responsabilità
7 ex art. 1741 c.c. Giova pertanto in primo luogo richiamare le coordinate interpretative applicabili al caso di specie.
6.1. Ai sensi dell'art. 1737 c.c. il contratto di spedizione è un mandato con cui lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, o se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più vettori, compiendo altresì le necessarie operazioni accessorie. Lo spedizioniere, in altri termini, è un mandatario senza rappresentanza, con la conseguenza che il contratto deve essere stipulato a nome proprio e per conto del mittente, tenuto in ogni caso al pagamento del trasporto.
6.2. Il rapporto in questione si distingue pertanto dal contratto di trasporto, in particolare per quanto concerne l'inadempimento e le relative conseguenze, poiché mentre nel contratto di trasporto il soggetto che riceve l'incarico si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, in quello di spedizione egli si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto del mittente, il contratto di trasporto, con la conseguenza che, quando l'incarico assuma su di sé detti rischi, a nulla rileva, ai fini della qualificazione del rapporto che egli si avvalga, in tutto o in parte, dell'opera di altro soggetto, il quale assume soltanto la figura di subvettore.
6.3. Nel caso di dubbio, in particolare quando il soggetto incaricato dal committente ai fini del trasporto di determinate merci, abbia a sua volta concluso un contratto di trasporto con terzi, per determinare quale sia il tipo negoziale voluto dalle parti, la predeterminazione di un compenso unitario può costituire un elemento indicativo della volontà di stipulare un contratto di trasporto, pur non essendo lo stesso decisivo, richiedendo la presenza di elementi concorrenti (C. Civ. n. 1215/2003). Trattasi di rilevante differenza, poiché il vettore esaurisce i suoi obblighi quando trasferisce presso il luogo indicato le cose ricevute in consegna, salva la responsabilità per perdita o avaria, mentre lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde soltanto dell'inadempimento dell'obbligo di concluderlo, non essendo predicabile una responsabilità dello stesso per l'operato dei terzi da lui incaricati nel trasporto, a norma dell'art. 1228 c.c., in quanto tali terzi non compiono, diversamente dai terzi contemplati in tale norma, un'attività che lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando essa oggetto di una sua obbligazione.
6.4. Con riferimento specifico al contratto di trasporto, occorre altresì rilevare che, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, in tema di perdita o avaria delle cose trasportate, l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità “ex recepto” che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile all'ipotesi del caso fortuito (C. Civ. n. 15107/2013), ricomprendendosi in tale esimente la forza maggiore ed il fatto del terzo, i quali escludono la suddetta responsabilità solo quando, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell'accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si versi nell'ipotesi di un evento imprevedibile o al quale il vettore sia nella impossibilità di
8 opporsi (C. Civ. n. 9439/2010), con l'ulteriore, doverosa precisazione che “la responsabilità del vettore si estende a tutte le attività accessorie, che costituiscono la necessaria e naturale integrazione dell'attività di trasporto della cosa da luogo a luogo, onde raggiungere il fine pratico cui è preordinato l'adempimento della obbligazione principale” (C. Civ. n. 7533/2009).
6.5. Nondimeno, si deve altresì osservare che, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “lo spedizioniere acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 cod. civ. ove assuma una unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo. L'accertamento di tale rapporto si risolve in una indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale” (C. Civ. n. 14089/2014). In tal senso si era espressa già la giurisprudenza più risalente: “affinchè lo spedizioniere, che normalmente è obbligato a concludere il contratto di trasporto con terzi in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico, acquisti la veste di spedizioniere – vettore a norma dell'art. 1741 cod. civ., è necessario che egli assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva. L'accertamento dell'avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve in una indagine circa il contenuto dell'intento negoziale, affidata esclusivamente al giudice di merito ed incensurabile se sorretta da adeguata motivazione” (C. Civ. n. 2898/2005).
7. In applicazione delle suesposte coordinate interpretative, nel caso di specie, deve ritenersi che la società avesse assunto la veste di vettore e, come tale, CP_2 incaricata del trasporto con assunzione di tutti i connessi rischi, non risultando che la stessa si fosse obbligata unicamente alla conclusione del contratto di trasporto in forza di mandato conferito dall'attrice. Tanto si evince in particolare dalla documentazione in atti. Per il trasporto dall'Italia alla Spagna, luogo di destinazione della merce, del peso complessivo di 60 kg, la società attrice aveva incaricato la società convenuta CP_2
come risulta dalla fattura n. 92 del 28 giugno 2021, emessa sia per il trasporto in
[...]
Portogallo di tre pallet e sia per la spedizione di un pallet a Madrid, Calle Antonio Flores 1, prevedendo altresì il recupero merce a Genova e la preparazione dell'imballo e dei pallet per la spedizione, il tutto per il complessivo importo di euro 3.416,00 (doc. 3 fascicolo parte attrice).
7.1. All'accettazione dell'incarico per la spedizione, la società aveva CP_2 emesso la lettera di vettura cmr (doc. 4 fascicolo parte attrice), da cui risulta il recupero della merce effettuato a La Spezia, recante la data del 25 giugno 2021. Del pari, risulta, dall'estratto delle conversazioni telematiche attraverso l'applicativo Whatsapp, la comunicazione dell'indirizzo del destinatario, in data 27 giugno 2021, Persona_1
Calle Antonio Flores 1 3D 28004 Madrid”; il giorno successivo, vi è il messaggio
[...] della che comunica di aver preparato la fattura, riferendo testualmente che CP_2
“…sono n 4 pallet a 600 ciascuno. Poi c'è il recupero della merce con nostri mezzi e autista, i pallet che solo quelli sono 30 euro ciascuno, il materiale per l'imballo, e la preparazione…”. Il successivo 13 luglio 2021 la sempre con le medesime modalità, comunica l'avvenuta CP_2 spedizione della merce con destinazione Madrid.
9 7.2. La documentazione fin qui esaminata induce pertanto ad escludere che la società convenuta avesse assunto la veste di mandataria della società attrice, risultando al contrario che avesse assunto la veste di vettore incaricato del trasporto della merce, pur avvalendosi dell'opera di terzi, essendo irrilevante la circostanza che il trasporto della Contr merce fosse stato materialmente eseguito dall'altra società poiché, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “…il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione del contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore” (C. Civ. n. 13374/2018). Tale conclusione è peraltro corroborata dalla circostanza che la società attrice aveva pattuito un corrispettivo versato direttamente alla società convenuta e quest'ultima, a sua CP_2 Contr volta, aveva incaricato la società tramite la società terza chiamata CP_2 corrispondendo un distinto e autonomo compenso per tale servizio (doc. 2 fascicolo parte convenuta . CP_2
7.3. Quanto ai profili di responsabilità, parte attrice addebita alla convenuta sia il ritardo nella consegna che il danneggiamento della merce. Replica a tale contestazione la convenuta, evidenziando come fosse stata la stessa società attrice a comunicare un diverso indirizzo del destinatario, in tal modo “confondendo le acque”. Il rilievo è tuttavia privo di pregio. Si deve sul punto osservare come il destinatario della merce era stato individuato in , presso Calle Antonio Flores 1 3D in Madrid;
Persona_1 tuttavia, dalla documentazione depositata in atti da parte attrice, e, in particolare, dall'estratto delle conversazioni su Whatsapp, risulta che il 21 luglio 2021 fosse stato già comunicato un diverso indirizzo presso il quale effettuare la consegna, che risulta essere
. 4, 5ta planta, 28001 Madrid, ovvero presso una banca, indicando Persona_2 come destinataria la segretaria, ed essendo la banca dotata di portineria e Testimone_1 sorveglianza, con l'evidente intento di assicurare che la merce fosse effettivamente consegnata e ritirata.
7.4. Tanto risulta anche dai messaggi audio prodotti in atti dall'attrice: in particolare, dal messaggio audio inviato il 27 luglio 2021 alle 11.40 e del successivo messaggio di tre giorni dopo, 30 luglio 2021 delle ore 15.44 in cui il Capitano riferisce di aver Parte_4 avvisato la sicurezza della banca dell'arrivo della merce. Soltanto pochi minuti dopo, alle 15.50, il medesimo riferisce di aver parlato con che aveva tentato la CP_6 consegna presso l'indirizzo sbagliato, che non era quello indicato in “Paseo de Recoletos”; nel messaggio audio delle 15.54 del 30 luglio, il Capitano riferisce Parte_4 testualmente: “…loro stanno cercando di consegnare a casa dell'armatore che è qua in barca con me, non gli risponderà mai nessuno … per quello abbiamo cambiato indirizzo … lo stiamo mandando a una banca … loro stanno cercando di consegnare ad un altro indirizzo, perché è impossibile che ad una banca non riescano a consegnare …”. Dalla messaggistica audio risulta altresì che all'inizio di agosto la merce non era ancora stata consegnata;
tanto risulta dal messaggio del 9 agosto 2021, delle 10.29, in cui ancora si contesta la consegna presso un indirizzo diverso da quello comunicato, Paseo De Recoletos, come viene riferito nel messaggio delle 10.37.
10 Contr Soltanto il successivo 23 agosto viene comunicato che aveva abbandonato per strada la merce danneggiata, nei pressi della casa dell'armatore e rinvenute casualmente dalla colf, come riferito nel messaggio delle 11.40. 7.5. In altri termini, risulta confermata la ricostruzione di parte attrice, secondo cui il cambio di indirizzo era stato disposto unicamente al fine di consentire al vettore l'effettiva consegna a persona fisica presente in loco. Ciò consente di ritenere pertanto fondato l'addebito di responsabilità formulato alla società che, per quanto CP_2 innanzi esposto, non ha diligentemente dato esecuzione al contratto di trasporto e ai relativi obblighi accessori, compreso, nel caso di specie, quello di comunicare all'altra Contr convenuta il corretto indirizzo presso il quale effettuare la consegna;
a ciò consegue che la società convenuta, che si è obbligata ad eseguire il trasporto della merce, Contr pur avvalendosi dell'opera dell'altra società convenuta in forza di contratto concluso in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero rapporto, anche per il ritardo e i danni causati alla merce, quand'anche imputabili al subvettore.
7.6. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità: “in tema di contratto di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore;
poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di trasporto, egli assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore, indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti” (C. Civ. n. 19050/2003). In altri termini, nel trasporto merci concordato dal mittente con unico vettore, che si avvalga poi dell'opera di altro vettore, mediante la stipula di un contratto di subtrasporto, quest'ultimo risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita e l'avaria imputabili al subvettore. Deve pertanto essere dichiarata la responsabilità della società convenuta non CP_2 avendo quest'ultima dimostrato circostanze idonee a liberarla dalla responsabilità ex recepto.
8. In ordine al quantum del danno, risulta in primo luogo, la documentazione fotografica attestante il danneggiamento della sedia, i cui intrecci di vimini risultano Contr palesemente spezzati (doc. 15 fascicolo parte attrice). La convenuta ha contestato la genericità di tale documento, privo di data e pertanto non contestualizzabile. Si deve tuttavia osservare che la fotografia va in ogni caso riscontrata con l'ulteriore documentazione depositata in atti e, in particolare, con quanto emerge dalla messaggistica audio, in cui il Capitano riferisce, il 23 agosto 2021, che le sedie Parte_4 erano state rinvenute abbandonate per strada e danneggiate, come già innanzi si è rilevato.
8.1. Ciò posto, e fermo restando il grave inadempimento per il ritardo nella consegna Contr e i danni provocati alla merce oggetto di spedizione, parte convenuta invoca la limitazione di responsabilità, invocando in primo luogo l'art. 19 della Convenzione di Ginevra, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, che stabilisce
11 il ritardo nella consegna, quando non è stato convenuto un termine, se la durata effettiva del trasporto “superi il tempo accordato ragionevolmente a un vettore diligente, tenuto conto delle circostanze”. Nel dettaglio, la convenuta invoca l'applicazione dell'art. 25 della Convenzione CMR, che richiama le modalità di determinazione dell'indennizzo in conformità al precedente art. 23, paragrafi 1, 2 e 4, che prevedono, rispettivamente, un'indennità calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta, stabilito in base al corso in borsa o, in mancanza, in base al prezzo corrente sul mercato, o, in mancanza di entrambi, in base al valore ordinario delle merci della stessa natura e qualità e, in caso di ritardo, il vettore è tenuto a corrispondere un'indennità non eccedente il prezzo del trasporto. Sul punto, si deve tuttavia osservare che il successivo art. 29 esclude espressamente il diritto del vettore di avvalersi delle disposizioni del medesimo capo – e pertanto, anche delle limitazioni di responsabilità – in tutti i casi in cui il danno dipende “da dolo o da colpa a lui imputabile e che, secondo la legge del giudice adito, è parificata a dolo”, con evidente riferimento al caso della colpa grave ascrivibile al vettore. Il comma 2 della disposizione prevede che “lo stesso vale nel caso in cui il dolo o la colpa sia imputabile ai dipendenti del vettore o a altre persone dei cui servizi egli si avvale per l'esecuzione del trasporto, quando tali dipendenti o tali persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni. In tal caso, detti dipendenti o dette persone non hanno a loro volta il diritto di avvalersi, per quanto concerne la loro responsabilità personale, delle disposizioni del presente capo di cui al paragrafo 1”.
8.2. Le medesime disposizioni sono sostanzialmente riprese dal disposto dell'art. 1696 c.c., che stabilisce i criteri per la determinazione dell'indennizzo, determinando specificamente le limitazioni al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate;
tali limitazioni non trovano in ogni caso applicazione poiché l'ultimo comma della disposizione – analogamente a quanto previsto dall'art. 29 della Convenzione CMR
– prevede che “il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia stata fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni”.
8.3. L'accertata responsabilità per grave inadempimento delle convenute induce pertanto ad escludere che il risarcimento possa essere calcolato in base a tale disposizione. In particolare, valorizzando le circostanze del caso concreto innanzi già Contr richiamate, si deve concludere per il grave inadempimento di nell'esecuzione del trasporto, non soltanto per il danneggiamento della merce, abbandonata per strada, ma anche per il ritardo nella consegna, reiteratamente tentata presso un indirizzo errato. Sicchè non può la stessa invocare la mancata consegna della merce per ragioni indipendenti dalla propria volontà, posto che, al contrario, le circostanze innanzi richiamate evidenziano una grave negligenza nell'esecuzione del contratto.
8.4. Ciò posto, l'attrice richiede il risarcimento per il danno causato alla merce, sulla scorta del preventivo redatto dalla stessa società produttrice delle sedie (doc. 1 fascicolo parte attrice), la società Glyn Peter Machin con sede in Gran Bretagna (doc. 18 fascicolo
12 parte attrice), per un complessivo importo di euro 7.585,00, di cui euro 4.265,00 per la riparazione ed euro 3.320,00 per il trasporto. Il preventivo è stato solo genericamente contestato dalle parti convenute;
si deve peraltro osservare come si tratti di beni di lusso, di particolare pregio e valore e dalle peculiari caratteristiche strutturali, come si evince dalla descrizione riportata in fattura, sicchè, in ragione di tali specifiche caratteristiche, la riparazione non può che essere richiesta allo stesso produttore, il quale peraltro ha rilevato la particolare difficoltà di una corretta riparazione, come si legge nella descrizione riportata nel preventivo: “due to the nature of the damage of this is woven it will be extremely difficult to repair correctly. The risk of this is loosens other fibers as they are woven with long single thread and not small pieces. We do not recommend a fix job also due to the costs but we advice full replacemento of the lounge chairs”. La società descrive anche la riparazione necessaria: “the arm would need to be removed completely and braided bands would need to be cut away to try and reweave the corner”. Descrizione peraltro compatibile con la fotografia depositata in atti che ritrae la lesione sul bracciolo della sedia. All'attrice deve pertanto essere riconosciuto il risarcimento del danno nella ridetta misura di euro 7.585,00. 8.5. Parte attrice ha richiesto altresì la somma di euro 1.000,00 a titolo di decremento del valore del bene ed euro 1.708,00, pari al 50% del costo della spedizione, per l'erronea e ritardata esecuzione del trasporto. Tali voci di danno, apoditticamente quantificate dall'attrice, non possono essere riconosciute. La richiamata inapplicabilità dei criteri per l'indennizzo previsti dall'art. 1696 c.c. e della Convenzione CMR, comprendenti i criteri per la determinazione del danno conseguente al ritardo nella consegna, il risarcimento deve essere determinato secondo le regole generali in materia di inadempimento contrattuale e, pertanto, in base alla norma dell'art. 1223 c.c: l'attore danneggiato è pertanto tenuto a dimostrare l'effettivo pregiudizio – il c.d. danno conseguenza – in termini di danno emergente e lucro cessante, che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del debitore e a provare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno conseguenza.
8.6. E ciò anche in conformità alle coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha chiarito come “In tema di risarcimento danni, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è regolato dagli artt. 1218, 1223 e ss. e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare 1) la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si lamenta non essere stata adempiuta, 2) il danno, 3) il nesso causale tra l'allegato inadempimento totale o parziale altrui e il proprio danno;
provato ciò incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile.” (Trib. Milano, sez. XI, n. 2446/2020), con la precisazione che “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato…” (C. Civ. n. 18832/2016). Nel caso di specie, non vi sono elementi per la valutazione del deprezzamento delle sedie, peraltro quantificato apoditticamente in euro 1.000,00, senza alcun riferimento ad un criterio obiettivo su cui fondare tale valutazione;
13 né risulta dimostrato l'effettivo pregiudizio, nei termini innanzi descritti, che all'attrice sarebbero derivati per effetto della ritardata consegna.
8.7. Il risarcimento del danno deve pertanto essere riconosciuto limitatamente all'importo di euro 7.585,00; su tale somma, trattandosi di debito risarcitorio e pertanto obbligazione debito di valore, devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (C. Civ. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale. 9. La convenuta ha formulato altresì domanda di manleva nei confronti della Contr convenuta e della società terza chiamata . Nel dettaglio, la società CP_5 convenuta ha chiesto che l'eventuale risarcimento riconosciuto in favore dell'attrice fosse Contr posto a carico della convenuta avendo quest'ultima stipulato l'assicurazione sui beni trasportati. La domanda può pertanto essere qualificata come domanda di rivalsa Contr nei confronti dell'altra convenuta che materialmente ha eseguito il trasporto, in forza di distinto contratto di sub-vezione, come innanzi si è rilevato. In tal senso non Contr può ritenersi in discussione la responsabilità della sia nel ritardo della consegna che nel danneggiamento della merce, posto che, come risulta dai documenti già innanzi valorizzati ai fini della decisione, la società convenuta ha reiteratamente tentato la consegna all'indirizzo non corretto, per poi lasciare la merce “abbandonata” in strada a distanza di quasi due mesi dalla spedizione. Trattasi pertanto di responsabilità per colpa grave che, come già innanzi rilevato, esclude peraltro l'operatività della limitazione di responsabilità invocata dalla convenuta ai sensi dell'art 23.3 della Convenzione CMR.
9.1. Le convenute invocano l'addebito di responsabilità alla società terza chiamata, in ragione del contratto con la stessa intervenuto. Nel dettaglio, parte convenuta CP_2 pretende di addebitare la responsabilità alla terza chiamata avendo preso parte ai rapporti Contr contrattuali plurilaterali;
la società dal canto suo, addebita alla la CP_5 responsabilità per aver affidato l'esecuzione del trasporto della merce, con indicazione del valore delle poltrone da trasportare e le istruzioni per la consegna della merce. Replica a tali contestazioni la società terza chiamata, ritenendo di esser stata incaricata quale mero spedizioniere ai sensi dell'art. 1711 e di aver agito correttamente secondo la diligenza del mandatario. La prospettazione della terza chiamata è corretta.
9.2. Per quanto si desume dalla disamina della documentazione in atti, si deve ritenere che la terza chiamata non abbia avuto alcun ruolo nella spedizione, ad eccezione di quello volto alla individuazione del vettore su richiesta della società convenuta
Deve pertanto ritenersi che la società avesse agito proprio CP_2 CP_5 come mandataria della società con la conseguenza che l'obbligo cui la stessa CP_2 era tenuta è stato unicamente quello relativo alla individuazione del vettore, mettendo a disposizione i propri servizi tramite il sito web “Yellohu”. In tal senso, pertanto, gli
14 obblighi della società si sono esauriti in tale prestazione, in conformità CP_5 alla diligenza richiesta al mandatario, come correttamente evidenziato dalla difesa della terza chiamata, oltre a monitorare il tracciamento della spedizione. Non si può difatti trascurare che, per quanto innanzi si è già evidenziato, il soggetto tenuto a garantire l'esito della spedizione e ad assumere i conseguenti rischi, anche in relazione al soggetto individuato come esecutore della spedizione, resta unicamente la società che CP_2 Contr risponde anche del ritardo e dei danni causati dallo spedizioniere nell'esecuzione della spedizione. La domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_2
deve pertanto essere rigettata. CP_5
9.3. In definitiva, la società deve essere condannata al pagamento, in CP_2 favore della società , della complessiva somma di euro 7.585,00 oltre interessi Parte_1
e rivalutazione come innanzi;
in accoglimento della domanda di manleva formulata da Contr parte convenuta, deve essere condannata a pagare, in favore di quanto CP_2 questa abbia versato in favore dell'attrice a titolo di capitale, interessi e spese. Deve infine essere rigettata la domanda di manleva formulata dalla convenute nei CP_2 confronti della terza chiamata . CP_5
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022; per l'effetto, tenuto conto dello scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia e della complessiva attività svolta dalle parti, delle questioni affrontate, la convenuta deve essere condannata alla CP_2 rifusione delle spese di lite nei confronti della società attrice, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori. Tra la società attrice Contr e l'altra convenuta le spese vanno integralmente compensate, stante l'accertamento della responsabilità, nei confronti del mittente, a carico della sola e il CP_2 Contr correlativo accertamento del grave inadempimento di nell'esecuzione del rapporto contrattuale intervenuto con Correlativamente, in ragione dell'accoglimento CP_2 Contr della domanda di rivalsa, la società deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'altra convenuta spese che si liquidano in CP_2 complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge;
infine, in ragione del rigetto della domanda di manleva formulata nei confronti di da parte della società CP_5
quest'ultima deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore CP_2 della terza chiamata, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone: rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dalla convenuta
[...]
Controparte_7 condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice Controparte_2 Parte_1 della somma di euro 7.585,00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
15 condanna la convenuta a tenere indenne la Controparte_7 convenuta di quanto dovesse pagare all'attrice per capitale, interessi e Controparte_2 spese in esecuzione della presente sentenza;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_2 dell'attrice, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e la convenuta
[...]
Controparte_7 condanna la convenuta alla rifusione delle spese Controparte_7 di lite in favore della convenuta spese che si liquidano in complessivi Controparte_2 euro 4.000,00, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_2 terza chiamata spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, Controparte_5 oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Cuneo, 23 aprile 2025.
Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento nrg 1509/2022 avente ad oggetto contratto di trasporto - responsabilità contrattuale e risarcimento danni trasporto, promossa DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Parte_1
Avv.ti Antonio Sirica e Andrea Romano, come da procura in atti ATTRICE CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti Michela Mazier e Mario Bovetti, come da procura in atti CONVENUTA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_2 patrocinio dell'Avv. Alessandro Galia, come da procura in atti CONVENUTA
NONCHE' CONTRO in persona del procuratore speciale, con il patrocinio Controparte_3 degli Avv.ti Nicola Palumbo e Giuseppe Dellisanti, come da procura in atti TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE voglia il Tribunale:
- previa, occorrendo, ammissione delle prove dedotte e di quelle occorrende siccome formulate dalla società attrice negli atti di causa, la cui istanza di ammissione viene con il presente atto reiterata, senza quindi rinuncia alle stesse al fine di riproporle nell'eventuale appello;
- accertare e dichiarare l'inadempimento della nell'esecuzione del contratto CP_4
1 Contr concluso con la società attrice e/o l'inadempimento di nell'esecuzione del contratto di trasporto e conseguentemente condannare le convenute in solido al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento danni della somma di € 10.293,00, o di somma veriore accertanda, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- respingere, siccome infondate, le eccezioni preliminari di nullità della procura speciale e di carenza di legittimazione attiva dell'attrice. Col favore delle spese.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_1
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, domanda e deduzione, e previe le declaratorie del caso, respingere tutte le domande proposte nei confronti della conchiudente per: I-In via preliminare, difetto di legittimazione attiva;
II- In via principale e nel merito, infondatezza della domanda attrice e di quelle di garanzie avanzate da e da in fatto ed in CP_2 Controparte_5 diritto e mancata prova dei lamentati danni e della loro entità. III- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei confronti della conchiudente, applicare il limite di responsabilità vettoriale previsto dalla Convenzione CMR e, conseguentemente, limitare la condanna alla somma limite risultante dall'applicazione della citata normativa. IV - In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea proposta nei confronti della conchiudente, condannare la e/o la in via alternativa e/o solidale tra loro, CP_2 Controparte_5
a tenere indenne e manlevare o comunque risarcire la conchiudente per ogni somma che questa fosse tenuta a corrispondere alla per i titoli e le Parte_2 ragioni di cui all'atto di citazione datato 23.5.2022. V- In via istruttoria l'opponente chiede ammettersi l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice sulle seguenti Parte_3 circostanze: 1) Vero che l'indirizzo di consegna della merce oggetto della spedizione (due poltrone a sdraio artigianali), inizialmente indicato dalla in Calle Antonio Flores Parte_2
n.1, Madrid, presso la SI.ra , veniva modificato durante Persona_1
l'esecuzione del trasporto dalla stessa in Paseo de Recoletos n.4, Madrid, Parte_3 Contr senza avvisare la 2) Vero che la indicava il valore delle due poltrone oggetto della Parte_2 spedizione in complessivi Euro 5.000,00 e sceglieva di fare assicurare la suddetta merce fino all'importo dichiarato di Euro 5.000,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari,”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Giudice adito contrariis reiectis:
2 - nel merito: accertare che alcun inadempimento è imputabile in relazione CP_2 al contratto di spedizione concluso con e per l'effetto respingere le domande Parte_1 formulate da parte attrice.
-in subordine: qualora vengano accolte le domande di parte attrice, disporre che l'indennizzo venga corrisposto dalla Via Paradigna 21/a, Parma, p. Controparte_5 iva e dalla , p. iva , in virtù P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2 dell'assicurazione stipulata.
- In ogni caso condannare la controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, incluse le spese forfettarie.
CONCLUSIONI DI PARTE TERZA CHIAMATA INTERMEDIA CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, attese le causali di cui agli atti, previa ogni declaratoria del caso e di legge, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
- In via principale nel merito, preliminarmente, accertare e dichiarare l'infondatezza, l'improponibilità, l'inammissibilità o come meglio delle domande di parte attrice (RR RiesVa) e pertanto rigettare le domande tutte così come rassegnate e formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, non provate, per tutti i motivi specificati e per tutto ciò respingere la domanda di manleva nei confronti di Controparte_5
- In via subordinata, senza rinunciare neppure tacitamente alle conclusioni formulare in via preliminare, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, liquidati i danni concretamente subiti dalla all'esito dell'istruttoria Parte_1 sull'an e sul quantum, accertare e dichiarare come nessun inadempimento e/o responsabilità è imputabile ad in relazione al contratto di trasporto Controparte_5 concluso per tutti i motivi sopra specificati e per l'effetto rigettare la domanda di manleva formulata da parte convenuta ( nei confronti di in Controparte_2 Controparte_5 quanto infondata in fatto, in diritto e non provata.
- In via ulteriormente subordinata, senza rinunciare neppure tacitamente alle conclusioni formulare in via preliminare ed in via subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, liquidati i danni concretamente subiti dalla e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della Parte_1 domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_2 Controparte_5 Contr accertare e dichiarare la responsabilità del vettore per i danni subiti ed accertati da e per l'effetto condannare la a tenere Parte_1 Controparte_1 indenne e manlevare o come meglio la disponendo che le somme a Controparte_5 titolo di indennizzo o risarcimento vengano corrisposte dalla Controparte_1 alla per i titoli e le ragioni di cui all'atto di citazione sempre nei limiti
[...] Parte_1 di legge previstisi ed applicabili.
3 - In via istruttoria vengono reiterate tutte le istanze istruttorie formulate dalla società
e disattese dal Giudicante con provvedimento del 03.11.2023, al fine Controparte_5 di non rinunciare alle stesse e riproporle nell'eventuale appello.
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari con distrazione a favore dei procuratori Avv.ti Nicola Palumbo e Giuseppe Dellisanti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società con sede alle Isole Cayman, ha promosso il presente Parte_1 giudizio nei confronti delle società convenute e Controparte_1
con cui era intervenuto un chiedendo la condanna delle medesime al Controparte_2 risarcimento del danno per l'inadempimento contrattuale, quantificato nella misura di euro 10.293,00. Espone la società attrice di aver acquistato in Olanda due sedie a sdraio di particolare pregio e valore, per un corrispettivo di euro 17.200,00, da trasportare in Spagna. Per il trasporto, la società attrice aveva incaricato, nel giugno 2021, la società
con cui aveva stipulato un contratto di trasporto combinato, con Controparte_2 spedizione di un pallet a Madrid e il recupero merci a Genova con mezzi della società incaricata, che avrebbe curato anche l'imballo e la preparazione dei pallet per il trasporto. La società a sua volta si era affidata alla società di logistica CP_2 CP_1
al contempo suggerendo all'attrice la stipula di un'assicurazione, in ragione
[...] del considerevole valore dei beni da trasportare.
1.1. Ciò posto, l'attrice lamenta la negligente esecuzione della spedizione da parte della convenuta, per il grave ritardo accumulato nella consegna, effettuata in luogo Contr diverso da quello stabilito;
a seguito di vani tentativi di consegna da parte di la merce era stata infine abbandonata per strada e ivi rinvenuta con gravi danni;
la società attrice aveva pertanto richiesto preventivo all'impresa produttrice delle sedie per la spedizione e la conseguente riparazione, per un importo di euro 7.585,00, chiedendo alle convenute il risarcimento del danno pari al costo di spedizione e riparazione delle sedie, la perdita di valore delle sedie, quantificato equitativamente in euro 1.000,00, e l'importo di euro 1.708,00 a titolo di erronea e ritardata esecuzione del trasporto, essendo risultati vani i tentativi stragiudiziali di ottenere il ristoro per i danni subiti.
2. La convenuta si è costituita preliminarmente eccependo la nullità della CP_2 procura, autenticata dal Difensore dell'attrice, trattandosi di procura conferita da società estera e il cui rilascio è soggetto a specifiche formalità. Sempre in via preliminare, la convenuta ha formulato istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, società
a fini di manleva, quale soggetto cui aveva affidato la spedizione – che CP_5 prevedeva la spedizione di ulteriore merce tra la Spagna e il Portogallo – e che, a sua volta, aveva commissionato l'esecuzione del trasporto alla società CP_1
[...]
2.1. Nel merito, ha contestato la prospettazione dei fatti proposta dall'attrice e la documentazione depositata, in particolare la fattura di acquisto delle sedie oggetto del contratto di trasporto, recanti la data del 1° ottobre 2021, così come il preventivo di
4 riparazione e di spedizione formulato dall'impresa costruttrice, invocando il concorso colposo dell'attrice nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c.. La convenuta contesta altresì le ulteriori voci risarcitorie richieste dall'attrice, risultando sfornita di prova il danno patito per il deprezzamento delle sedie, richiesto in via equitativa in euro
1.000,00 e la restituzione dell'importo del 50% di quanto pagato per il trasporto, in conseguenza del grave ritardo nella consegna.
2.2. Deduce altresì la convenuta che la società attrice aveva rifiutato la proposta di assicurare la merce per l'importo di euro 10.000,00, riducendo l'importo assicurato ad euro 5.000,00; conseguentemente la convenuta ha chiesto che l'eventuale risarcimento Contr accordato non fosse superiore a tale somma, da porre a carico dell'altra convenuta che aveva provveduto ad assicurare i beni. La convenuta ha respinto altresì gli addebiti di negligenza per il grave ritardo nella consegna, avendo l'attrice mutato l'indirizzo di destinazione nel corso della spedizione. La convenuta ha pertanto concluso chiedendo preliminarmente dichiararsi la nullità della procura e autorizzazione alla chiamata in causa della società a fini di manleva;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle CP_5 domande attoree e, in subordine, che l'eventuale risarcimento riconosciuto alla società attrice fosse posto a carico della terza chiamata.
3. Si è costituita anche la società parimenti contestando la Controparte_1 prospettazione attorea e rappresentando che la società incaricata della CP_2 spedizione della merce acquistata in Olanda dall'attrice, aveva contattato la società
per effettuare la spedizione, che a sua volta aveva incaricato del CP_3 Contr trasporto la fornendo le istruzioni necessarie per la consegna della merce, Contr assicurata per il valore dichiarato di euro 5.000,00. La aveva accettato l'incarico, sicchè nel luglio 2021 aveva provveduto al ritiro della merce presso la società CP_2 Contr giunta presso il magazzino della il 20 luglio 2021 e spedita presso l'indirizzo indicato in Madrid, ove tuttavia il destinatario era risultato irreperibile.
3.1. All'esito del perfezionamento della consegna, il Capitano dello yacht RiesVa,
aveva contestato il danneggiamento delle sdraio, chiedendo alle Parte_4 Contr convenute il risarcimento del danno pari ad euro 11.500,00, respinto dalla in ragione della mancanza di idonea documentazione a sostegno del reclamo. Tanto premesso in fatto, la convenuta ha eccepito la nullità della procura alle liti, rilasciata senza autenticazione di pubblico ufficiale, trattandosi di procura rilasciata da società estera;
sempre in via preliminare, la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, atteso che il destinatario, unico legittimato a richiedere il risarcimento, risultava essere tale . Persona_1
3.2. Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa attorea, respingendo gli addebiti di inadempimento, imputabili unicamente al contegno attoreo, che aveva diverse volte modificato l'indirizzo di consegna, inizialmente indicato con la residenza Contr dell'armatore dello yacht, poi modificato senza comunicare alcunché alla contestando altresì l'importo richiesto a titolo risarcitorio, difettando la prova effettiva dei danni subiti dalle sedie e l'inidoneità della documentazione depositata da parte attrice a costituire prova del pregiudizio subito. In subordine, per il caso di accoglimento della
5 domanda attorea, la convenuta ha chiesto che il danno fosse limitato all'importo di euro 648,00, in applicazione delle norme della Convenzione di Ginevra relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, incombendo sull'attrice la prova della condotta dolosa o gravemente colposa del vettore, per la perdita o avaria della merce. In ulteriore subordine, la convenuta ha invocato la responsabilità della convenuta Contr
che aveva omesso di comunicare alla l'indirizzo di consegna corretto. CP_2
4. Autorizzata la chiamata in causa si è altresì costituita la società , CP_5 contestando la domanda di manleva, premettendo di esercitare attività di sviluppo di contenuti tecnologici innovativi che consentono online la comparazione dei servizi offerti dagli spedizionieri, mediante il raffronto immediato delle tariffe proposte, attraverso una piattaforma tecnologica presente sul sito “Yellohu”, che offre tale attività di comparazione, per mezzo dei dati inseriti dall'utente che riesce in tal modo a scegliere le migliori offerte proposte dai vettori. Alla società terza chiamata si era pertanto rivolta la società convenuta all'esito dell'accettazione dell'incarico da parte della CP_2 società attrice, che aveva pertanto effettuato da sé l'inserimento dei dati al fine di ottenere, tramite la piattaforma, l'individuazione della società cui affidare la spedizione, Contr poi individuata nell'altra convenuta cui la aveva pertanto affidato CP_5
l'incarico di trasporto della merce, assicurata per il valore indicato in euro 5.000,00 e fornendo le istruzioni per la consegna.
4.1. La società intermediaria aveva quindi inviato alla conferma di acquisto CP_2
e la mail contenente in allegato la lettera di vettura, c.d. “segnacollo”, elaborato dal sito e recante tutti i dati per la spedizione. La merce era stata quindi imballata e preparata da Contr per essere affidata allo spedizioniere individuato nella società che aveva CP_2 pertanto provveduto al ritiro e alla spedizione presso l'indirizzo indicato, ove tuttavia il destinatario era risultato irrintracciabile, a causa della modifica dell'indirizzo di consegna comunicato dall'attrice nel corso della spedizione. La terza chiamata ha contestato pertanto gli addebiti di responsabilità, deducendo di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi di diligenza, comunicando tempestivamente le richieste di informazioni della società e monitorando costantemente la spedizione. Successivamente CP_2 alla contestazione dei danni da parte dell'attrice, la terza chiamata era stata contattata dalla convenuta ai fini dell'apertura del sinistro, comunicando difficoltà nell'apertura del sinistro, essendo trascorsi più di sette giorni dalla consegna della merce danneggiata. Contr Nelle more, la convenuta aveva comunicato di non poter provvedere al risarcimento, in difetto di idonea documentazione a sostegno della pretesa.
4.2. Ciò premesso in fatto, la terza chiamata ha contestato l'addebito di responsabilità mosso dalla convenuta contestando in ogni caso la fondatezza delle CP_2 domande risarcitorie formulate dall'attrice, difettando la prova degli effettivi danni subiti Contr dalla merce e del contegno colposo del vettore anche in ordine al ritardo nella consegna della merce, imputabile unicamente alla stessa attrice, che aveva modificato più volte l'indirizzo di consegna nel corso della spedizione. Quanto alla domanda di manleva, la società terza chiamata parimenti ne contesta il fondamento, essendo la propria attività di offerta di servizi tecnologici estranea a quella del vettore e non avendo
6 mai avuto la disponibilità materiale del collo oggetto di spedizione, ritenendo pertanto di aver correttamente eseguito la propria prestazione secondo le regole della diligenza del buon padre di famiglia, richiesta ai sensi dell'art. 1710 in materia di contratto di mandato, ricevuto dalla CP_2
4.3. Per l'effetto, la terza chiamata ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, in via subordinata chiedendo il rigetto della domanda di manleva e, in estremo subordine, per il caso di accoglimento della domanda attorea, chiedendo l'accertamento Contr della responsabilità a carico della convenuta All'udienza di trattazione sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, sicchè, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Contr
5. Parte convenuta ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice, deducendo sul punto che la merce, acquistata dalla società
[...]
, doveva essere consegnata in Madrid a , sicchè l'attrice, Pt_1 Persona_1 quale proprietaria della merce, non ha alcuna legittimazione, spettante invece al destinatario della merce. L'eccezione è infondata. Come correttamente rilevato da parte attrice, l'eccezione riposa su una interpretazione rigorosa dell'art. 1689 c.c., ormai superata dal più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in tema di vendita con spedizione, anche nell'ipotesi di vendita internazionale, il mittente – venditore si libera dell'obbligo della consegna nel momento in cui affida la merce al vettore;
nondimeno, la legittimazione del destinatario non è esclusiva, ma alternativa, rispetto a quella del mittente o submittente, e, in ogni caso, il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto, sicchè, in tal senso è legittima la richiesta, rivolta al vettore, da parte del mittente, in luogo del destinatario, di risarcimento del danno per inesatto inadempimento, a condizione che dimostri di aver subito egli stesso personalmente l'incidenza negativa dell'inadempimento (C. Civ. n. 19286/2014; C. App. Venezia, 405/2020; C. App. Catania n. 869/2020). Per l'effetto, l'attrice deve ritenersi legittimata alla richiesta di risarcimento per l'inadempimento del vettore. L'altra preliminare eccezione di nullità della procura deve ritersi superato dal deposito di nuova procura da parte dell'attrice. 6. Nel merito, La società attrice agisce al fine di accertare la responsabilità delle Contr convenute società di spedizioni e per la grave negligenza CP_2 nell'esecuzione di un contratto di trasporto, avente ad oggetto due poltrone acquistate in Olanda, di particolare pregio e valore, descritte come poltrone a sdraio artigianali, intrecciate su telai in teak con singoli fili in fibra intrecciata GPM personalizzata da 2,2 mm di diametro, con gambe in teak massiccio con finitura a olio lucidata trasparente e tappezzeria, del valore di euro 17.200,00 (doc. 1 fascicolo parte attrice). La società attrice, in particolare, contesta il grave ritardo nella consegna della merce, dall'Italia alla Spagna, affidata alla società che a sua volta aveva incaricato della spedizione la società CP_2 Contr
e il danneggiamento della merce oggetto di spedizione, invocando la responsabilità
7 ex art. 1741 c.c. Giova pertanto in primo luogo richiamare le coordinate interpretative applicabili al caso di specie.
6.1. Ai sensi dell'art. 1737 c.c. il contratto di spedizione è un mandato con cui lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, o se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più vettori, compiendo altresì le necessarie operazioni accessorie. Lo spedizioniere, in altri termini, è un mandatario senza rappresentanza, con la conseguenza che il contratto deve essere stipulato a nome proprio e per conto del mittente, tenuto in ogni caso al pagamento del trasporto.
6.2. Il rapporto in questione si distingue pertanto dal contratto di trasporto, in particolare per quanto concerne l'inadempimento e le relative conseguenze, poiché mentre nel contratto di trasporto il soggetto che riceve l'incarico si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, in quello di spedizione egli si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto del mittente, il contratto di trasporto, con la conseguenza che, quando l'incarico assuma su di sé detti rischi, a nulla rileva, ai fini della qualificazione del rapporto che egli si avvalga, in tutto o in parte, dell'opera di altro soggetto, il quale assume soltanto la figura di subvettore.
6.3. Nel caso di dubbio, in particolare quando il soggetto incaricato dal committente ai fini del trasporto di determinate merci, abbia a sua volta concluso un contratto di trasporto con terzi, per determinare quale sia il tipo negoziale voluto dalle parti, la predeterminazione di un compenso unitario può costituire un elemento indicativo della volontà di stipulare un contratto di trasporto, pur non essendo lo stesso decisivo, richiedendo la presenza di elementi concorrenti (C. Civ. n. 1215/2003). Trattasi di rilevante differenza, poiché il vettore esaurisce i suoi obblighi quando trasferisce presso il luogo indicato le cose ricevute in consegna, salva la responsabilità per perdita o avaria, mentre lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde soltanto dell'inadempimento dell'obbligo di concluderlo, non essendo predicabile una responsabilità dello stesso per l'operato dei terzi da lui incaricati nel trasporto, a norma dell'art. 1228 c.c., in quanto tali terzi non compiono, diversamente dai terzi contemplati in tale norma, un'attività che lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando essa oggetto di una sua obbligazione.
6.4. Con riferimento specifico al contratto di trasporto, occorre altresì rilevare che, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, in tema di perdita o avaria delle cose trasportate, l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità “ex recepto” che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile all'ipotesi del caso fortuito (C. Civ. n. 15107/2013), ricomprendendosi in tale esimente la forza maggiore ed il fatto del terzo, i quali escludono la suddetta responsabilità solo quando, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell'accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si versi nell'ipotesi di un evento imprevedibile o al quale il vettore sia nella impossibilità di
8 opporsi (C. Civ. n. 9439/2010), con l'ulteriore, doverosa precisazione che “la responsabilità del vettore si estende a tutte le attività accessorie, che costituiscono la necessaria e naturale integrazione dell'attività di trasporto della cosa da luogo a luogo, onde raggiungere il fine pratico cui è preordinato l'adempimento della obbligazione principale” (C. Civ. n. 7533/2009).
6.5. Nondimeno, si deve altresì osservare che, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “lo spedizioniere acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 cod. civ. ove assuma una unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo. L'accertamento di tale rapporto si risolve in una indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale” (C. Civ. n. 14089/2014). In tal senso si era espressa già la giurisprudenza più risalente: “affinchè lo spedizioniere, che normalmente è obbligato a concludere il contratto di trasporto con terzi in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico, acquisti la veste di spedizioniere – vettore a norma dell'art. 1741 cod. civ., è necessario che egli assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva. L'accertamento dell'avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve in una indagine circa il contenuto dell'intento negoziale, affidata esclusivamente al giudice di merito ed incensurabile se sorretta da adeguata motivazione” (C. Civ. n. 2898/2005).
7. In applicazione delle suesposte coordinate interpretative, nel caso di specie, deve ritenersi che la società avesse assunto la veste di vettore e, come tale, CP_2 incaricata del trasporto con assunzione di tutti i connessi rischi, non risultando che la stessa si fosse obbligata unicamente alla conclusione del contratto di trasporto in forza di mandato conferito dall'attrice. Tanto si evince in particolare dalla documentazione in atti. Per il trasporto dall'Italia alla Spagna, luogo di destinazione della merce, del peso complessivo di 60 kg, la società attrice aveva incaricato la società convenuta CP_2
come risulta dalla fattura n. 92 del 28 giugno 2021, emessa sia per il trasporto in
[...]
Portogallo di tre pallet e sia per la spedizione di un pallet a Madrid, Calle Antonio Flores 1, prevedendo altresì il recupero merce a Genova e la preparazione dell'imballo e dei pallet per la spedizione, il tutto per il complessivo importo di euro 3.416,00 (doc. 3 fascicolo parte attrice).
7.1. All'accettazione dell'incarico per la spedizione, la società aveva CP_2 emesso la lettera di vettura cmr (doc. 4 fascicolo parte attrice), da cui risulta il recupero della merce effettuato a La Spezia, recante la data del 25 giugno 2021. Del pari, risulta, dall'estratto delle conversazioni telematiche attraverso l'applicativo Whatsapp, la comunicazione dell'indirizzo del destinatario, in data 27 giugno 2021, Persona_1
Calle Antonio Flores 1 3D 28004 Madrid”; il giorno successivo, vi è il messaggio
[...] della che comunica di aver preparato la fattura, riferendo testualmente che CP_2
“…sono n 4 pallet a 600 ciascuno. Poi c'è il recupero della merce con nostri mezzi e autista, i pallet che solo quelli sono 30 euro ciascuno, il materiale per l'imballo, e la preparazione…”. Il successivo 13 luglio 2021 la sempre con le medesime modalità, comunica l'avvenuta CP_2 spedizione della merce con destinazione Madrid.
9 7.2. La documentazione fin qui esaminata induce pertanto ad escludere che la società convenuta avesse assunto la veste di mandataria della società attrice, risultando al contrario che avesse assunto la veste di vettore incaricato del trasporto della merce, pur avvalendosi dell'opera di terzi, essendo irrilevante la circostanza che il trasporto della Contr merce fosse stato materialmente eseguito dall'altra società poiché, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “…il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione del contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore” (C. Civ. n. 13374/2018). Tale conclusione è peraltro corroborata dalla circostanza che la società attrice aveva pattuito un corrispettivo versato direttamente alla società convenuta e quest'ultima, a sua CP_2 Contr volta, aveva incaricato la società tramite la società terza chiamata CP_2 corrispondendo un distinto e autonomo compenso per tale servizio (doc. 2 fascicolo parte convenuta . CP_2
7.3. Quanto ai profili di responsabilità, parte attrice addebita alla convenuta sia il ritardo nella consegna che il danneggiamento della merce. Replica a tale contestazione la convenuta, evidenziando come fosse stata la stessa società attrice a comunicare un diverso indirizzo del destinatario, in tal modo “confondendo le acque”. Il rilievo è tuttavia privo di pregio. Si deve sul punto osservare come il destinatario della merce era stato individuato in , presso Calle Antonio Flores 1 3D in Madrid;
Persona_1 tuttavia, dalla documentazione depositata in atti da parte attrice, e, in particolare, dall'estratto delle conversazioni su Whatsapp, risulta che il 21 luglio 2021 fosse stato già comunicato un diverso indirizzo presso il quale effettuare la consegna, che risulta essere
. 4, 5ta planta, 28001 Madrid, ovvero presso una banca, indicando Persona_2 come destinataria la segretaria, ed essendo la banca dotata di portineria e Testimone_1 sorveglianza, con l'evidente intento di assicurare che la merce fosse effettivamente consegnata e ritirata.
7.4. Tanto risulta anche dai messaggi audio prodotti in atti dall'attrice: in particolare, dal messaggio audio inviato il 27 luglio 2021 alle 11.40 e del successivo messaggio di tre giorni dopo, 30 luglio 2021 delle ore 15.44 in cui il Capitano riferisce di aver Parte_4 avvisato la sicurezza della banca dell'arrivo della merce. Soltanto pochi minuti dopo, alle 15.50, il medesimo riferisce di aver parlato con che aveva tentato la CP_6 consegna presso l'indirizzo sbagliato, che non era quello indicato in “Paseo de Recoletos”; nel messaggio audio delle 15.54 del 30 luglio, il Capitano riferisce Parte_4 testualmente: “…loro stanno cercando di consegnare a casa dell'armatore che è qua in barca con me, non gli risponderà mai nessuno … per quello abbiamo cambiato indirizzo … lo stiamo mandando a una banca … loro stanno cercando di consegnare ad un altro indirizzo, perché è impossibile che ad una banca non riescano a consegnare …”. Dalla messaggistica audio risulta altresì che all'inizio di agosto la merce non era ancora stata consegnata;
tanto risulta dal messaggio del 9 agosto 2021, delle 10.29, in cui ancora si contesta la consegna presso un indirizzo diverso da quello comunicato, Paseo De Recoletos, come viene riferito nel messaggio delle 10.37.
10 Contr Soltanto il successivo 23 agosto viene comunicato che aveva abbandonato per strada la merce danneggiata, nei pressi della casa dell'armatore e rinvenute casualmente dalla colf, come riferito nel messaggio delle 11.40. 7.5. In altri termini, risulta confermata la ricostruzione di parte attrice, secondo cui il cambio di indirizzo era stato disposto unicamente al fine di consentire al vettore l'effettiva consegna a persona fisica presente in loco. Ciò consente di ritenere pertanto fondato l'addebito di responsabilità formulato alla società che, per quanto CP_2 innanzi esposto, non ha diligentemente dato esecuzione al contratto di trasporto e ai relativi obblighi accessori, compreso, nel caso di specie, quello di comunicare all'altra Contr convenuta il corretto indirizzo presso il quale effettuare la consegna;
a ciò consegue che la società convenuta, che si è obbligata ad eseguire il trasporto della merce, Contr pur avvalendosi dell'opera dell'altra società convenuta in forza di contratto concluso in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero rapporto, anche per il ritardo e i danni causati alla merce, quand'anche imputabili al subvettore.
7.6. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità: “in tema di contratto di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore;
poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di trasporto, egli assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore, indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti” (C. Civ. n. 19050/2003). In altri termini, nel trasporto merci concordato dal mittente con unico vettore, che si avvalga poi dell'opera di altro vettore, mediante la stipula di un contratto di subtrasporto, quest'ultimo risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita e l'avaria imputabili al subvettore. Deve pertanto essere dichiarata la responsabilità della società convenuta non CP_2 avendo quest'ultima dimostrato circostanze idonee a liberarla dalla responsabilità ex recepto.
8. In ordine al quantum del danno, risulta in primo luogo, la documentazione fotografica attestante il danneggiamento della sedia, i cui intrecci di vimini risultano Contr palesemente spezzati (doc. 15 fascicolo parte attrice). La convenuta ha contestato la genericità di tale documento, privo di data e pertanto non contestualizzabile. Si deve tuttavia osservare che la fotografia va in ogni caso riscontrata con l'ulteriore documentazione depositata in atti e, in particolare, con quanto emerge dalla messaggistica audio, in cui il Capitano riferisce, il 23 agosto 2021, che le sedie Parte_4 erano state rinvenute abbandonate per strada e danneggiate, come già innanzi si è rilevato.
8.1. Ciò posto, e fermo restando il grave inadempimento per il ritardo nella consegna Contr e i danni provocati alla merce oggetto di spedizione, parte convenuta invoca la limitazione di responsabilità, invocando in primo luogo l'art. 19 della Convenzione di Ginevra, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, che stabilisce
11 il ritardo nella consegna, quando non è stato convenuto un termine, se la durata effettiva del trasporto “superi il tempo accordato ragionevolmente a un vettore diligente, tenuto conto delle circostanze”. Nel dettaglio, la convenuta invoca l'applicazione dell'art. 25 della Convenzione CMR, che richiama le modalità di determinazione dell'indennizzo in conformità al precedente art. 23, paragrafi 1, 2 e 4, che prevedono, rispettivamente, un'indennità calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta, stabilito in base al corso in borsa o, in mancanza, in base al prezzo corrente sul mercato, o, in mancanza di entrambi, in base al valore ordinario delle merci della stessa natura e qualità e, in caso di ritardo, il vettore è tenuto a corrispondere un'indennità non eccedente il prezzo del trasporto. Sul punto, si deve tuttavia osservare che il successivo art. 29 esclude espressamente il diritto del vettore di avvalersi delle disposizioni del medesimo capo – e pertanto, anche delle limitazioni di responsabilità – in tutti i casi in cui il danno dipende “da dolo o da colpa a lui imputabile e che, secondo la legge del giudice adito, è parificata a dolo”, con evidente riferimento al caso della colpa grave ascrivibile al vettore. Il comma 2 della disposizione prevede che “lo stesso vale nel caso in cui il dolo o la colpa sia imputabile ai dipendenti del vettore o a altre persone dei cui servizi egli si avvale per l'esecuzione del trasporto, quando tali dipendenti o tali persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni. In tal caso, detti dipendenti o dette persone non hanno a loro volta il diritto di avvalersi, per quanto concerne la loro responsabilità personale, delle disposizioni del presente capo di cui al paragrafo 1”.
8.2. Le medesime disposizioni sono sostanzialmente riprese dal disposto dell'art. 1696 c.c., che stabilisce i criteri per la determinazione dell'indennizzo, determinando specificamente le limitazioni al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate;
tali limitazioni non trovano in ogni caso applicazione poiché l'ultimo comma della disposizione – analogamente a quanto previsto dall'art. 29 della Convenzione CMR
– prevede che “il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia stata fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni”.
8.3. L'accertata responsabilità per grave inadempimento delle convenute induce pertanto ad escludere che il risarcimento possa essere calcolato in base a tale disposizione. In particolare, valorizzando le circostanze del caso concreto innanzi già Contr richiamate, si deve concludere per il grave inadempimento di nell'esecuzione del trasporto, non soltanto per il danneggiamento della merce, abbandonata per strada, ma anche per il ritardo nella consegna, reiteratamente tentata presso un indirizzo errato. Sicchè non può la stessa invocare la mancata consegna della merce per ragioni indipendenti dalla propria volontà, posto che, al contrario, le circostanze innanzi richiamate evidenziano una grave negligenza nell'esecuzione del contratto.
8.4. Ciò posto, l'attrice richiede il risarcimento per il danno causato alla merce, sulla scorta del preventivo redatto dalla stessa società produttrice delle sedie (doc. 1 fascicolo parte attrice), la società Glyn Peter Machin con sede in Gran Bretagna (doc. 18 fascicolo
12 parte attrice), per un complessivo importo di euro 7.585,00, di cui euro 4.265,00 per la riparazione ed euro 3.320,00 per il trasporto. Il preventivo è stato solo genericamente contestato dalle parti convenute;
si deve peraltro osservare come si tratti di beni di lusso, di particolare pregio e valore e dalle peculiari caratteristiche strutturali, come si evince dalla descrizione riportata in fattura, sicchè, in ragione di tali specifiche caratteristiche, la riparazione non può che essere richiesta allo stesso produttore, il quale peraltro ha rilevato la particolare difficoltà di una corretta riparazione, come si legge nella descrizione riportata nel preventivo: “due to the nature of the damage of this is woven it will be extremely difficult to repair correctly. The risk of this is loosens other fibers as they are woven with long single thread and not small pieces. We do not recommend a fix job also due to the costs but we advice full replacemento of the lounge chairs”. La società descrive anche la riparazione necessaria: “the arm would need to be removed completely and braided bands would need to be cut away to try and reweave the corner”. Descrizione peraltro compatibile con la fotografia depositata in atti che ritrae la lesione sul bracciolo della sedia. All'attrice deve pertanto essere riconosciuto il risarcimento del danno nella ridetta misura di euro 7.585,00. 8.5. Parte attrice ha richiesto altresì la somma di euro 1.000,00 a titolo di decremento del valore del bene ed euro 1.708,00, pari al 50% del costo della spedizione, per l'erronea e ritardata esecuzione del trasporto. Tali voci di danno, apoditticamente quantificate dall'attrice, non possono essere riconosciute. La richiamata inapplicabilità dei criteri per l'indennizzo previsti dall'art. 1696 c.c. e della Convenzione CMR, comprendenti i criteri per la determinazione del danno conseguente al ritardo nella consegna, il risarcimento deve essere determinato secondo le regole generali in materia di inadempimento contrattuale e, pertanto, in base alla norma dell'art. 1223 c.c: l'attore danneggiato è pertanto tenuto a dimostrare l'effettivo pregiudizio – il c.d. danno conseguenza – in termini di danno emergente e lucro cessante, che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del debitore e a provare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno conseguenza.
8.6. E ciò anche in conformità alle coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha chiarito come “In tema di risarcimento danni, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è regolato dagli artt. 1218, 1223 e ss. e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare 1) la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si lamenta non essere stata adempiuta, 2) il danno, 3) il nesso causale tra l'allegato inadempimento totale o parziale altrui e il proprio danno;
provato ciò incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile.” (Trib. Milano, sez. XI, n. 2446/2020), con la precisazione che “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato…” (C. Civ. n. 18832/2016). Nel caso di specie, non vi sono elementi per la valutazione del deprezzamento delle sedie, peraltro quantificato apoditticamente in euro 1.000,00, senza alcun riferimento ad un criterio obiettivo su cui fondare tale valutazione;
13 né risulta dimostrato l'effettivo pregiudizio, nei termini innanzi descritti, che all'attrice sarebbero derivati per effetto della ritardata consegna.
8.7. Il risarcimento del danno deve pertanto essere riconosciuto limitatamente all'importo di euro 7.585,00; su tale somma, trattandosi di debito risarcitorio e pertanto obbligazione debito di valore, devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (C. Civ. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale. 9. La convenuta ha formulato altresì domanda di manleva nei confronti della Contr convenuta e della società terza chiamata . Nel dettaglio, la società CP_5 convenuta ha chiesto che l'eventuale risarcimento riconosciuto in favore dell'attrice fosse Contr posto a carico della convenuta avendo quest'ultima stipulato l'assicurazione sui beni trasportati. La domanda può pertanto essere qualificata come domanda di rivalsa Contr nei confronti dell'altra convenuta che materialmente ha eseguito il trasporto, in forza di distinto contratto di sub-vezione, come innanzi si è rilevato. In tal senso non Contr può ritenersi in discussione la responsabilità della sia nel ritardo della consegna che nel danneggiamento della merce, posto che, come risulta dai documenti già innanzi valorizzati ai fini della decisione, la società convenuta ha reiteratamente tentato la consegna all'indirizzo non corretto, per poi lasciare la merce “abbandonata” in strada a distanza di quasi due mesi dalla spedizione. Trattasi pertanto di responsabilità per colpa grave che, come già innanzi rilevato, esclude peraltro l'operatività della limitazione di responsabilità invocata dalla convenuta ai sensi dell'art 23.3 della Convenzione CMR.
9.1. Le convenute invocano l'addebito di responsabilità alla società terza chiamata, in ragione del contratto con la stessa intervenuto. Nel dettaglio, parte convenuta CP_2 pretende di addebitare la responsabilità alla terza chiamata avendo preso parte ai rapporti Contr contrattuali plurilaterali;
la società dal canto suo, addebita alla la CP_5 responsabilità per aver affidato l'esecuzione del trasporto della merce, con indicazione del valore delle poltrone da trasportare e le istruzioni per la consegna della merce. Replica a tali contestazioni la società terza chiamata, ritenendo di esser stata incaricata quale mero spedizioniere ai sensi dell'art. 1711 e di aver agito correttamente secondo la diligenza del mandatario. La prospettazione della terza chiamata è corretta.
9.2. Per quanto si desume dalla disamina della documentazione in atti, si deve ritenere che la terza chiamata non abbia avuto alcun ruolo nella spedizione, ad eccezione di quello volto alla individuazione del vettore su richiesta della società convenuta
Deve pertanto ritenersi che la società avesse agito proprio CP_2 CP_5 come mandataria della società con la conseguenza che l'obbligo cui la stessa CP_2 era tenuta è stato unicamente quello relativo alla individuazione del vettore, mettendo a disposizione i propri servizi tramite il sito web “Yellohu”. In tal senso, pertanto, gli
14 obblighi della società si sono esauriti in tale prestazione, in conformità CP_5 alla diligenza richiesta al mandatario, come correttamente evidenziato dalla difesa della terza chiamata, oltre a monitorare il tracciamento della spedizione. Non si può difatti trascurare che, per quanto innanzi si è già evidenziato, il soggetto tenuto a garantire l'esito della spedizione e ad assumere i conseguenti rischi, anche in relazione al soggetto individuato come esecutore della spedizione, resta unicamente la società che CP_2 Contr risponde anche del ritardo e dei danni causati dallo spedizioniere nell'esecuzione della spedizione. La domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_2
deve pertanto essere rigettata. CP_5
9.3. In definitiva, la società deve essere condannata al pagamento, in CP_2 favore della società , della complessiva somma di euro 7.585,00 oltre interessi Parte_1
e rivalutazione come innanzi;
in accoglimento della domanda di manleva formulata da Contr parte convenuta, deve essere condannata a pagare, in favore di quanto CP_2 questa abbia versato in favore dell'attrice a titolo di capitale, interessi e spese. Deve infine essere rigettata la domanda di manleva formulata dalla convenute nei CP_2 confronti della terza chiamata . CP_5
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022; per l'effetto, tenuto conto dello scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia e della complessiva attività svolta dalle parti, delle questioni affrontate, la convenuta deve essere condannata alla CP_2 rifusione delle spese di lite nei confronti della società attrice, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori. Tra la società attrice Contr e l'altra convenuta le spese vanno integralmente compensate, stante l'accertamento della responsabilità, nei confronti del mittente, a carico della sola e il CP_2 Contr correlativo accertamento del grave inadempimento di nell'esecuzione del rapporto contrattuale intervenuto con Correlativamente, in ragione dell'accoglimento CP_2 Contr della domanda di rivalsa, la società deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'altra convenuta spese che si liquidano in CP_2 complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge;
infine, in ragione del rigetto della domanda di manleva formulata nei confronti di da parte della società CP_5
quest'ultima deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore CP_2 della terza chiamata, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone: rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dalla convenuta
[...]
Controparte_7 condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice Controparte_2 Parte_1 della somma di euro 7.585,00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
15 condanna la convenuta a tenere indenne la Controparte_7 convenuta di quanto dovesse pagare all'attrice per capitale, interessi e Controparte_2 spese in esecuzione della presente sentenza;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_2 dell'attrice, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e la convenuta
[...]
Controparte_7 condanna la convenuta alla rifusione delle spese Controparte_7 di lite in favore della convenuta spese che si liquidano in complessivi Controparte_2 euro 4.000,00, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_2 terza chiamata spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, Controparte_5 oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Cuneo, 23 aprile 2025.
Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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