Art. 76. Riliquidazione delle pensioni in favore del personale di stato maggiore navigante
Le pensioni aventi decorrenza sino alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate a carico della Gestione speciale agli appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti, ivi comprese, per questi ultimi, quelle con decorrenza posteriore purche' derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla citata data e di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa, sono riliquidate considerando l'ammontare dei contributi versati alla Gestione speciale, per i periodi di servizio anteriori al 1 agosto 1952, aumentati del 50 per cento ed ulteriormente maggiorati di 70 volte.
L'aumento e la maggiorazione dei contributi di cui al precedente comma sono operati, considerando i contributi afferenti il periodo 1 gennaio 1940-31 luglio 1952, nella stessa misura dovuta in base alla retribuzione soggetta a contributo nell'anno 1937 per un iscritto avente pari grado ed anzianita' di servizio ed alla aliquota contributiva in vigore in tale anno.
I benefici previsti dal presente articolo sono concessi a far tempo dal 1 gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione se posteriore.
Ai titolari di pensione che hanno diritto alla rata del mese di dicembre spetta un'altra rata di pari ammontare da corrispondere in occasione delle festivita' natalizie.
La pensione prevista dal presente articolo e' corrisposta unitamente a quella spettante ai sensi dei precedenti articoli 46, 47, 48, 49 - Titolo I, della presente legge ed e' riversibile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, dal 1 gennaio 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inserito nel disavanzo da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 64. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che le pensioni di cui al presente comma "sono maggiorate, a decorrere dal 1 gennaio 1970: del 6,20 per cento, se aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1967, ivi comprese quelle, con decorrenza posteriore, derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla data citata, del 4,10 per cento, se aventi decorrenza compresa fra la data del 1 gennaio 1967 e la data del 31 agosto 1967 o posteriore, purche' in tal caso derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente al 1 settembre 1967".
Le pensioni aventi decorrenza sino alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate a carico della Gestione speciale agli appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti, ivi comprese, per questi ultimi, quelle con decorrenza posteriore purche' derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla citata data e di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa, sono riliquidate considerando l'ammontare dei contributi versati alla Gestione speciale, per i periodi di servizio anteriori al 1 agosto 1952, aumentati del 50 per cento ed ulteriormente maggiorati di 70 volte.
L'aumento e la maggiorazione dei contributi di cui al precedente comma sono operati, considerando i contributi afferenti il periodo 1 gennaio 1940-31 luglio 1952, nella stessa misura dovuta in base alla retribuzione soggetta a contributo nell'anno 1937 per un iscritto avente pari grado ed anzianita' di servizio ed alla aliquota contributiva in vigore in tale anno.
I benefici previsti dal presente articolo sono concessi a far tempo dal 1 gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione se posteriore.
Ai titolari di pensione che hanno diritto alla rata del mese di dicembre spetta un'altra rata di pari ammontare da corrispondere in occasione delle festivita' natalizie.
La pensione prevista dal presente articolo e' corrisposta unitamente a quella spettante ai sensi dei precedenti articoli 46, 47, 48, 49 - Titolo I, della presente legge ed e' riversibile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, dal 1 gennaio 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inserito nel disavanzo da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 64. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che le pensioni di cui al presente comma "sono maggiorate, a decorrere dal 1 gennaio 1970: del 6,20 per cento, se aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1967, ivi comprese quelle, con decorrenza posteriore, derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla data citata, del 4,10 per cento, se aventi decorrenza compresa fra la data del 1 gennaio 1967 e la data del 31 agosto 1967 o posteriore, purche' in tal caso derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente al 1 settembre 1967".