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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/07/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 03/07/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.2700/2015R.g.
Tra
n.13/06/1971 (c.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Arcuri Giuseppe
RICORRENTE
E
Controparte_1
- IN
[...]
PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE Controparte_2
P.IVA_1
Rappresentata e difesa dalla dott.ssa Concetta Gullì, dalla dott.ssa Bernardina Merante e dal dott. Stefano Montesano
RESISTENTE
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 29/12/2015, depositato in data 17/04/2025,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: I) IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare la decadenza dell Scolastica dall'esercizio dell'azione Controparte_3 disciplinare e, per l'effetto, dichiarare. la nullità e/o l'illegittimità e/o
l'inefficacia della sanzione disciplinare della censura irrogata dall
[...]
con nota prot. AOODRCAL n. 112/Ris Controparte_1 del 13/03/15, notificata il 1 7/03/2015; II) IN VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare l'incompetenza del Coordinatore dell Parte_2
che, con nota riservata N. 321 del 23/01/2015. ha
[...] effettuato la contestazione di addebiti al ricorrente e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'l'illegittimità e/o l'inefficacia della sanzione disciplinare in oggetto;
III) IN VIA ULTERIORMENTE UBORDINATA accertare e dichiarare la genericità della contestazione con violazione dcl principio di specificità dell'incolpazione medesima e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità e/o l'inefficacia della sanzione disciplinare impugnata;
IV)
ANCORA IN VIA SUBCRDINATA accertare e dichiarare la violazione del principio di dell'immutabilità della sanzione disciplinare di che trattasi. V) IN
VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dei fatti oggetto di contestazione e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'impugnata censura. VI) IN OGNI CASO condannare, in favore dell'istante, l
[...]
, in persona del Direttore generale p.t., Controparte_1 ed il in Controparte_4 persona del p.t., al pagamento delle spese e competenze difensive di CP_5 giudizio, oltre IV A e CAP come per legge.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
La controversia oggetto del presente giudizio è stata trattata nel corso delle udienze tenutesi dal 23.11.2016 al 29.01.2020, celebrate dai magistrati di volta in volta assegnatari del giudizio.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 13.01.2021, 23.03.2022, 15.03.2023, 08.05.2024,
06.11.2024, 28.05.2025 e all'udienza del 02.07.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei
2 termini di seguito precisati.
Quanto alla tempestività e quindi all'immediatezza della contestazione, il recente arresto dei giudici di legittimità è nel senso che “l'immediatezza della contestazione integra un elemento costitutivo del diritto di recesso” (cfr.
Cassazione n. 8411 del 05.04.2018).
I giudici di legittimità (cfr. Cassazione 10204/98, 13948/00; 13294/2003), con orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione, hanno costantemente rilevato che la tempestività della contestazione deve essere correlata all'epoca in cui il datore di lavoro ha acquisito un'adeguata conoscenza dei fatti per cui è determinante partire dal momento di acquisizione dalla notizia di condotte rilevanti e che il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento espulsivo, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (vedi Cass. 15/10/2007 n. 21546).
Nel caso di specie, la conoscenza dei fatti è avvenuta all'atto della trasmissione da parte dell'ATP di dello stato matricolare veritiero che smentiva, la dichiarazione resa Parte_2
a suo tempo dalla parte in occasione della presentazione della candidatura come formatore.
Tale trasmissione è datata 21/01/2015 e la contestazione di addebito è stata adottata con nota prot. 321/ris del 23/01/2015 e notificata al prof. in data 26/01/2015. Pt_1
Il ricorso, dunque, in quanto infondato va rigettato. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti tenuto conto della qualità delle stesse e della natura del giudizio.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 03 luglio 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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