Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 2830 dell'anno 2023
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. (P. Iva ), rapp.ta e difesa, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso in opposizione telematico, dall'Avv. Gloria Martignetti ( ), presso il cui studio elegge C.F._1
domicilio. opponente
E
(C.F. , rapp.to e difeso, giusta procura resa su Controparte_1 C.F._2
foglio separato dal ricorso per decreto ingiuntivo (R.G. n. 740/2023), dall'Avv. Maria
Luisa Natale (C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo C.F._3
studio. resistente
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da ricorso in opposizione. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Giudice del Lavoro, esponeva di aver lavorato alle Controparte_1
dipendenze della dal 23-06-2017 al 16-10-2021; che essendo sorta Parte_1
controversia per il pagamento delle differenze retributive non corrisposte, egli era addivenuto ad una conciliazione in sede sindacale con la società; che in virtù del verbale di conciliazione redatto, la società si era impegnata a corrispondere all'esponente la somma complessiva di €.10.000,00 di cui €.1.000,00 con assegno bancario all'atto della sottoscrizione del verbale e 18 rate da €.500,00 a partire dal mese di Novembre 2021 sul
1
che la società aveva provveduto alla consegna di €.1000,00 con assegno e al bonifico della sola rata di Novembre, omettendo le successive.
Tanto premesso, il chiedeva pronunciarsi decreto ingiuntivo per CP_1
l'importo di €.8.500,00 oltre accessori e spese del procedimento.
Il Giudice del lavoro originario assegnatario del procedimento, in data 03-04-2023 pronunciava decreto ingiuntivo in conformità della domanda, notificato telematicamente in pari data.
Con ricorso depositato in data 10-05-2023, la srls roponeva opposizione Pt_1
a decreto ingiuntivo
Deduceva l'opponente l'improponibilità del decreto ingiuntivo a causa di una duplicità di titoli esecutivi costituiti dal verbale di conciliazione e dal decreto ingiuntivo opposto;
lamentava inoltre la nullità della procura alle liti conferita al difensore del e la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, quest'ultima in violazione della CP_1
L.n.53/1994 non contenendo il messaggio la relata della notifica e priva dell'indicazione, da parte del difensore, dell'elenco da cui l'indirizzo PEC del destinatario era stato estratto, in violazione della lett. f) del comma 5 dell'art.3 bis della legge 21 gennaio 1994 n.53.
Nel merito, la società assumeva di trovarsi in una grossa crisi di liquidità e di non aver mai ricevuto alcuna richiesta stragiudiziale prima della notifica del decreto ingiuntivo.
Concludeva quindi per la declaratoria di nullità/inammissibilità del decreto ingiuntivo e nel merito, per la sua revoca, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva il eccependo che ai sensi dell'art.5 del D. Lgs n.28/2010, il CP_1
verbale di conciliazione conclusivo del procedimento di mediazione, ai fini di valere come titolo esecutivo, avrebbe dovuto essere sottoscritto da tutte le parti e dai relativi difensori;
che nella specie, il legale rapp.te non era assistito da difensore e che quindi non si era realizzata una delle condizioni per conferire al verbale efficacia di titolo esecutivo.
Rilevava, inoltre, sia la regolarità della procura alle liti che la rituale notifica del decreto ingiuntivo, concludendo nel merito per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite, anche ai sensi dell'art.96 cpc.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio del Giudice assegnatario del procedimento e di richiesta di scardinamento e riassegnazione ad altro magistrato del presente giudizio, il sottoscritto n.q. di Presidente di Sezione ne disponeva la riassegnazione a sé medesimo.
Concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza
2 ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
L'eccezione di nullità della procura alle liti conferita dal all'Avv. CP_1
Maria Luisa Natale è destituita di fondamento;
infatti, dal tenore complessivo dell'atto si evince l'avvenuto conferimento del mandato per la controversia intercorrente con la ancorchè essa sia stata integrata a mano, non emergono, dagli atti del Parte_1
fascicolo, risultanze documentali tali da poter ritenere che l'integrazione sia stata conferita in un momento successivo a quello della proposizione del ricorso monitorio.
Quanto alla eccepita nullità del decreto ingiuntivo, si osserva, con riguardo alla nullità degli atti processuali, che l'art.156 cpc con disposizione di carattere generale, prevede all'u.co. che la nullità non può mai essere pronunciata qualora l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato. E nel caso di specie, la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 3-04-2023, ha raggiunto lo scopo di instaurare il contraddittorio sul titolo giudiziale, in particolare sulla spettanza del credito indicato, sicchè il motivo di opposizione risulta destituito di fondamento.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è una semplice impugnazione volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. ord. 15-12-2021 n.40110; 28-05-2019,
n.14473; 28-05-2019, n.14486; 12-03-2019, n.7020).
Nel caso di specie, a fronte della doglianza formulata dall'opponente, relativa alla duplicazione di titoli esecutivi (il verbale di conciliazione sindacale e il decreto ingiuntivo opposto) per il medesimo credito, la difesa del lavoratore richiama la normativa sulla mediazione assumendo l'inidoneità del verbale conciliativo a costituire titolo esecutivo per la mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'avvocato difensore del datore, peraltro non indicato nel verbale in quanto non presente.
Occorre premettere che in tema di mediazione, ai sensi dell'art.5 comma I del D. Lgs
n.28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in
3 partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
E' di palmare evidenza che, attesa l'indicazione specifica delle materie per le quali è stata prevista l'obbligatorietà della mediazione, le controversie di lavoro ed in materia di previdenza ed assistenza sono sottratte al regime previsto dalla norma in esame.
Quindi il richiamo alla normativa in tema di mediazione risulta inconferente in considerazione sia della non obbligatorietà della procedura per le controversie in materia di lavoro e previdenza, sia perché nel verbale conciliativo è stata richiamata la normativa processualcivilistica di cui all'art.411 cpc. Tale norma prevede, con riguardo alle conciliazioni in sede sindacale, che il relativo processo verbale debba essere depositato presso l'Ispettorato del Lavoro;
che a seguito di ciò, il direttore dell'ispettorato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto e il Giudice, con un proprio decreto emesso su istanza della parte interessata, dichiara esecutivo il processo verbale di conciliazione previo accertamento della sua regolarità formale.
E' quindi solo con il decreto giudiziale di esecutività che il verbale di conciliazione sindacale diventa titolo esecutivo, idoneo ad avviare l'espropriazione forzata.
Pertanto, poiché nel caso che ne occupa non vi è prova della declaratoria di esecutività del verbale di conciliazione sindacale, non è configurabile una duplicità di titoli esecutivi.
Tale verbale, invece, costituisce prova del credito del lavoratore, sulla cui persistenza e ammontare non vi è contestazione.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere respinta con la conferma del decreto ingiuntivo n.140/2023.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla con ricorso depositato in data 10-05-2024 nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
• Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.140/2023;
4 • Condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi €.2000,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione all'Avv. Maria Luisa Natale dichiaratasi anticipataria.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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