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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3811 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1944/2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 26.02.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale dall'avv. Francesco Perone (C.F.
) presso il cui studio in Montesarchio, alla Via Napoli, P.co C.F._1
Europa, è elettivamente domiciliata.
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._2
virtù di procura in atti, dall'Avv. Patrizia Pastore (C.F. ) presso C.F._3 il cui studio in Paupisi (BN), alla Via Pagani n. 45, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.12.2014 Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, la società
[...] [...]
al fine di sentir accertare l'abusiva ed illegittima installazione di pali e Parte_1 cavi su un fondo di sua proprietà e per l'effetto sentir condannare la convenuta alla rimozione degli stessi e al risarcimento dei danni conseguentemente subiti.
RGn° 1944/21-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto della domanda l'attore deduceva di essere proprietario di un fondo rustico situato nel territorio di Pietrarola (BN) alla
Loc. Case Varroni catastalmente identificato al Fol. 25, p.lle 402, 21, 29, già Fol. 75
e 389, di natura seminativo arborato e pascolo. Esponeva che Parte_1 aveva installato, senza alcun titolo e/o autorizzazione, all'interno dei suddetti fondi una linea telefonica costituita da cavi aerei aventi diametro di 2/3 cm, sorretta da 12 pali in legno e con una lunghezza di ml 180.
1.2 Si costituiva in giudizio la convenuta la quale eccepiva la Parte_1 prescrizione del diritto, la carenza di legittimazione attiva nonché l'infondatezza della domanda avversaria.
1.3 Istruito il giudizio mediante produzione di documenti, la causa, all'udienza del
04.12.2020, veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
1.4 Con sentenza pubblicata in data 10.03.2021 il Tribunale di Benevento ha accolto parzialmente la domanda attorea, condannando al risarcimento Parte_1 dei danni causati dall'abusiva collocazione dei pali e dei cavi, liquidati in via equitativa nella somma di € 2.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Segnatamente il giudice di prime cure ha preliminarmente affermato la legittimazione attiva in capo al in forza del titolo di proprietà versato in CP_1
atti; ha, poi, ritenuto arbitraria l'occupazione del fondo attoreo, rilevando l'assenza di un legittimo titolo di asservimento della proprietà dell'istante, per la cui costituzione la società convenuta avrebbe dovuto ottenere il preventivo consenso o, in alternativa, ricorrere al procedimento previsto dal D.P.R. 327/2001 (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità) e dalla L.N. 166/2002 (disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), come stabilito dall'art. 92 del D. Lgs. n° 259/2003, presentando richiesta alla competente autorità amministrativa la quale, in presenza dei presupposti, avrebbe potuto imporre la servitù di passaggio determinando la relativa indennità dovuta al proprietario;
ha, inoltre, accolto parzialmente la domanda di risarcimento dei danni, sul presupposto che l'illegittima installazione dei pali e dei cavi aerei limita le facoltà di godimento del terreno, liquidandoli in via equitativa
RGn° 1944/21-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nella somma di € 2.000,00 oltre accessori, tenuto conto che il terreno de quo ricade in zona agricola vincolata e che la limitazione di godimento è contenuta.
1.5 Avverso tale pronuncia la società con appello notificato in Parte_1
data 28.04.2021, ha proposto gravame affidato a due motivi.
1.6 Con il primo motivo l'appellante denunzia l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ignorato l'avvenuta imposizione, sul fondo de quo, della servitù per pubblica utilità mediante l'iter perfezionatosi con decreto pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n° 38 del 30.03.2019; lamenta che tale circostanza è stata dedotta con le note di trattazione scritta depositate in data 26.06.2020, con le quali veniva richiesta, in considerazione del sopravvenuto titolo impositivo della servitù, la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno del diritto di controparte sia ad ottenere la rimozione degli impianti sia al risarcimento del danno;
sotto tale ultimo profilo rimarca che l'indennità di servitù ristora il proprietario del fondo asservito anche per il passato, includendo in una quantificazione una tantum
l'ammontare omnicomprensivo delle somme spettantegli a riparazione della limitazione subita.
1.7 Con il secondo motivo l'appellante impugna l'affermazione del primo giudice sulla configurabilità di un danno in re ipsa, che è, invece, esclusa dalla più recente giurisprudenza di legittimità sul rilievo che tale concetto giunge a identificare il danno con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, in contrasto con il principio secondo cui ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato;
rimprovera, quindi, al primo giudice di aver fatto erroneamente ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., che non può supplire alla omessa allegazione e dimostrazione nell'an di un concreto pregiudizio risarcibile;
evidenzia, infine, che l'indicazione del nominativo di tale “ Persona_1
”, soggetto del tutto estraneo al presente giudizio, avalla l'ipotesi che il primo
[...]
giudice abbia sovrapposto la vicenda di cui è causa ad una assolutamente diversa, incorrendo in un vizio di motivazione.
1.8 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.09.2021, si è costituito in giudizio , il quale ha resistito al gravame, Controparte_1 chiedendo dichiararsene l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza nel merito.
RGn° 1944/21-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.9 All'udienza del 26.2.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la causa è stata riservata in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello proposto con citazione notificata in data 28.04.2021 risultando rispettato il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 10.03.2021, corretta in data 29.3.2021.
2.1 In via gradatamente preliminare l'appello deve essere dichiarato ammissibile.
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342
c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, l'art. 342c.p.c., in tale formulazione, prevede(va) che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara
RGn° 1944/21-Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere la decisione del primo giudice.
2.2 Il primo motivo di appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
La società appellante si duole che il primo giudice abbia tralasciato di considerare il decreto impositivo della servitù di telefonia pubblicato in GU, prodotto a corredo delle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 26.6.2020, quale titolo legittimante l'installazione di pali e cavi aerei nel fondo di proprietà . CP_1
Ora, se è vero che nella motivazione della sentenza impugnata effettivamente non si dà conto della sopravvenienza documentata nel corso del giudizio, il vaglio del titolo addotto dall'appellante non conduce all'esito auspicato della declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Nella citazione di primo grado denunziava, invero, Controparte_1
l'occupazione sine titulo del fondo agricolo di sua proprietà sito in Pietrarola (BN) alla Loc. Case Varroni identificato in catasto al Fol. 25, p.lle 402, 21, 29. A corredo dell'atto introduttivo l'attore depositava una relazione tecnica di parte, recante una dettagliata descrizione dell'estensione delle singole particelle, di cui si compone il predio, e del posizionamento di nn. 12 pali in legno di sostegno dei cavi telefonici
(tralicci), di cui nn. 9 ubicati sulla p.lla 402 e nn. 3 sulle p.lle 21-29. La circostanza, in sé mai specificamente contestata dalla controparte, è obiettivamente apprezzabile dalle riprese fotografiche e dai rilievi planimetrici allegati alla suindicata relazione
RGn° 1944/21-Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda tecnica, che raffigurano e riproducono graficamente il numero complessivo dei pali ed i punti in cui essi sono infissi sul terreno. Part A fronte della rappresentazione delineata la ha prodotto, in corso di causa, un estratto del foglio n. 38 del 30-3-2019 della G.U., su cui risulta pubblicato un
“decreto di imposizione di servitù telefonica” prot. TI N:130496-P sul terreno identificato nel Catasto Terreni al foglio n. 25 “p.lla 509” del Comune di Pietraroja
(BN) di proprietà di . Controparte_1
Il decreto di cui al predetto avviso di pubblicazione reca, a ben vedere, un dato identificativo catastale (p.lla 509) differente da quelli che individuano il fondo agricolo dell'odierno appellato secondo l'indicazione offertane nella citazione introduttiva e nell'allegata relazione tecnica di parte. In ogni caso, il , che CP_1 pure non ha negato la sopravvenienza, in corso di giudizio, di un decreto impositivo, ha obiettato che esso interessa solo una parte del fondo di sua proprietà
(segnatamente la p.lla 29) ed è ininfluente rispetto alla pretesa azionata con la domanda introduttiva, legittimando l'asservimento per il posizionamento di un solo palo e di mt. 60 circa di cavo telefonico aereo (vedi “provvedimento di imposizione di servitù” del 26.2.2018 versato in atti).
In tale contesto era, pertanto, onere dell'appellante comprovare l'avvenuta costituzione di un titolo legittimante l'apposizione, su tutte le particelle di cui si compone il fondo di proprietà , dei complessivi nn. 12 pali e cavi aerei, la CP_1 cui illegittimità era stata denunziata ab origine. In mancanza, deve essere confermata, sia pure in forza di una motivazione corretta rispetto a quella posta a fondamento della sentenza impugnata, la conclusione sull'occupazione sine titulo del terreno di proprietà dell'odierno appellato per effetto dell'arbitraria apposizione dei predetti pali e cavi aerei. Part
2.3 Deve essere, altresì, respinto il secondo motivo, cui la ha affidato la censura avverso la condanna al risarcimento dei danni in favore di , Controparte_1 equitativamente liquidati nell'importo di € 2.000,00, oltre rivalutazione e interessi.
Giova premettere che non è più in discussione il capo della domanda ripristinatoria, su cui il primo giudice ha omesso di pronunciarsi con decisione in parte qua non attinta da gravame incidentale.
RGn° 1944/21-Sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Resta devoluta, invece, al Collegio, come accennato, la statuizione condannatoria al risarcimento dei danni da ridotto godimento del terreno occupato sine titulo.
A riguardo, è certamente condivisibile la premessa dalla quale muove l'appellante, secondo cui, alla luce del più recente insegnamento della Suprema Corte, ai fini della risarcibilità non è sufficiente il danno-evento, dovendo pur sempre rintracciarsi un danno-conseguenza, quale pregiudizio concretamente risentito dalla sfera giuridica del soggetto che lo invochi (Cass. 13071/2018).
Va nondimeno segnalato che la Suprema Corte ha ribadito che l'occupazione sine titulo di un immobile altrui, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno di norma da presumere, sia pure iuris tantum, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (Cass. 5864/2023)
Tale voce di danno, come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite (Cass. 33645/2022), è correlato alla perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, subito a causa della sottrazione della disponibilità dell'immobile, da considerarsi, in assenza di specifica contestazione avversaria, “normale” o “presunto”, ovverosia inferibile dalla natura fruttifera insita nello stesso.
Ebbene, nella specie, il ha, sin dall'atto introduttivo di primo grado, CP_1
allegato specificamente di aver subito un pregiudizio a causa della menomazione delle facoltà di sfruttamento agricolo del fondo di sua proprietà, assumendo che l'ingombro prodotto dal posizionamento di ben 12 pali in legno infissi nel terreno e l'allaccio dei cavi aerei rendono difficoltosa e disagevole la coltivazione, costituendo intralcio nei punti di attraversamento e lungo le fasce di rispetto della linea telefonica.
Assolto l'onere assertivo con detta specifica allegazione, la voce di danno in questione può, altresì, ritenersi provata nell'an in forza di un ragionamento presuntivo, che, come sopra chiarito, ben può sorreggere l'accertamento in tale ambito, dovendo ritenersi “normale”, alla luce della natura agricola del terreno in oggetto adibito a coltivazione, che l'occupazione stabile di alcune sue parti e l'attraversamento di cavi e fili produca, quale diretta ed immediata conseguenza, una
RGn° 1944/21-Sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda limitazione delle facoltà di libero uso e sfruttamento del bene coerente con la sua destinazione funzionale.
Una volta, poi, raggiunta la prova nell'an del pregiudizio risentito, sia pure grazie all'alleggerimento consentito dal ricorso alle presunzioni, è pienamente lecita l'adozione del criterio equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c. per la liquidazione nel quantum, di cui è difficile provare l'esatto ammontare. Inoltre, l'importo di €
2.000,00 concretamente riconosciuto dal primo giudice risulta congruo ove rapportato alle concrete condizioni del fondo e all'intensità della riduzione del suo godimento, di cui è stato dato adeguatamente conto in motivazione dal giudice a quo.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si quantificano in relazione ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad € 5.200,00, tenuto conto delle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 484/2021 del
Tribunale di Benevento, pubblicata in data 10.3.2021, così provvede:
RGn° 1944/21-Sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna la alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 1.900,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Patrizia Pastore dichiaratasene anticipataria;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn° 1944/21-Sentenza
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1944/2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 26.02.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale dall'avv. Francesco Perone (C.F.
) presso il cui studio in Montesarchio, alla Via Napoli, P.co C.F._1
Europa, è elettivamente domiciliata.
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._2
virtù di procura in atti, dall'Avv. Patrizia Pastore (C.F. ) presso C.F._3 il cui studio in Paupisi (BN), alla Via Pagani n. 45, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.12.2014 Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, la società
[...] [...]
al fine di sentir accertare l'abusiva ed illegittima installazione di pali e Parte_1 cavi su un fondo di sua proprietà e per l'effetto sentir condannare la convenuta alla rimozione degli stessi e al risarcimento dei danni conseguentemente subiti.
RGn° 1944/21-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto della domanda l'attore deduceva di essere proprietario di un fondo rustico situato nel territorio di Pietrarola (BN) alla
Loc. Case Varroni catastalmente identificato al Fol. 25, p.lle 402, 21, 29, già Fol. 75
e 389, di natura seminativo arborato e pascolo. Esponeva che Parte_1 aveva installato, senza alcun titolo e/o autorizzazione, all'interno dei suddetti fondi una linea telefonica costituita da cavi aerei aventi diametro di 2/3 cm, sorretta da 12 pali in legno e con una lunghezza di ml 180.
1.2 Si costituiva in giudizio la convenuta la quale eccepiva la Parte_1 prescrizione del diritto, la carenza di legittimazione attiva nonché l'infondatezza della domanda avversaria.
1.3 Istruito il giudizio mediante produzione di documenti, la causa, all'udienza del
04.12.2020, veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
1.4 Con sentenza pubblicata in data 10.03.2021 il Tribunale di Benevento ha accolto parzialmente la domanda attorea, condannando al risarcimento Parte_1 dei danni causati dall'abusiva collocazione dei pali e dei cavi, liquidati in via equitativa nella somma di € 2.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Segnatamente il giudice di prime cure ha preliminarmente affermato la legittimazione attiva in capo al in forza del titolo di proprietà versato in CP_1
atti; ha, poi, ritenuto arbitraria l'occupazione del fondo attoreo, rilevando l'assenza di un legittimo titolo di asservimento della proprietà dell'istante, per la cui costituzione la società convenuta avrebbe dovuto ottenere il preventivo consenso o, in alternativa, ricorrere al procedimento previsto dal D.P.R. 327/2001 (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità) e dalla L.N. 166/2002 (disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), come stabilito dall'art. 92 del D. Lgs. n° 259/2003, presentando richiesta alla competente autorità amministrativa la quale, in presenza dei presupposti, avrebbe potuto imporre la servitù di passaggio determinando la relativa indennità dovuta al proprietario;
ha, inoltre, accolto parzialmente la domanda di risarcimento dei danni, sul presupposto che l'illegittima installazione dei pali e dei cavi aerei limita le facoltà di godimento del terreno, liquidandoli in via equitativa
RGn° 1944/21-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nella somma di € 2.000,00 oltre accessori, tenuto conto che il terreno de quo ricade in zona agricola vincolata e che la limitazione di godimento è contenuta.
1.5 Avverso tale pronuncia la società con appello notificato in Parte_1
data 28.04.2021, ha proposto gravame affidato a due motivi.
1.6 Con il primo motivo l'appellante denunzia l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ignorato l'avvenuta imposizione, sul fondo de quo, della servitù per pubblica utilità mediante l'iter perfezionatosi con decreto pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n° 38 del 30.03.2019; lamenta che tale circostanza è stata dedotta con le note di trattazione scritta depositate in data 26.06.2020, con le quali veniva richiesta, in considerazione del sopravvenuto titolo impositivo della servitù, la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno del diritto di controparte sia ad ottenere la rimozione degli impianti sia al risarcimento del danno;
sotto tale ultimo profilo rimarca che l'indennità di servitù ristora il proprietario del fondo asservito anche per il passato, includendo in una quantificazione una tantum
l'ammontare omnicomprensivo delle somme spettantegli a riparazione della limitazione subita.
1.7 Con il secondo motivo l'appellante impugna l'affermazione del primo giudice sulla configurabilità di un danno in re ipsa, che è, invece, esclusa dalla più recente giurisprudenza di legittimità sul rilievo che tale concetto giunge a identificare il danno con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, in contrasto con il principio secondo cui ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato;
rimprovera, quindi, al primo giudice di aver fatto erroneamente ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., che non può supplire alla omessa allegazione e dimostrazione nell'an di un concreto pregiudizio risarcibile;
evidenzia, infine, che l'indicazione del nominativo di tale “ Persona_1
”, soggetto del tutto estraneo al presente giudizio, avalla l'ipotesi che il primo
[...]
giudice abbia sovrapposto la vicenda di cui è causa ad una assolutamente diversa, incorrendo in un vizio di motivazione.
1.8 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.09.2021, si è costituito in giudizio , il quale ha resistito al gravame, Controparte_1 chiedendo dichiararsene l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza nel merito.
RGn° 1944/21-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.9 All'udienza del 26.2.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la causa è stata riservata in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello proposto con citazione notificata in data 28.04.2021 risultando rispettato il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 10.03.2021, corretta in data 29.3.2021.
2.1 In via gradatamente preliminare l'appello deve essere dichiarato ammissibile.
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342
c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, l'art. 342c.p.c., in tale formulazione, prevede(va) che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara
RGn° 1944/21-Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere la decisione del primo giudice.
2.2 Il primo motivo di appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
La società appellante si duole che il primo giudice abbia tralasciato di considerare il decreto impositivo della servitù di telefonia pubblicato in GU, prodotto a corredo delle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 26.6.2020, quale titolo legittimante l'installazione di pali e cavi aerei nel fondo di proprietà . CP_1
Ora, se è vero che nella motivazione della sentenza impugnata effettivamente non si dà conto della sopravvenienza documentata nel corso del giudizio, il vaglio del titolo addotto dall'appellante non conduce all'esito auspicato della declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Nella citazione di primo grado denunziava, invero, Controparte_1
l'occupazione sine titulo del fondo agricolo di sua proprietà sito in Pietrarola (BN) alla Loc. Case Varroni identificato in catasto al Fol. 25, p.lle 402, 21, 29. A corredo dell'atto introduttivo l'attore depositava una relazione tecnica di parte, recante una dettagliata descrizione dell'estensione delle singole particelle, di cui si compone il predio, e del posizionamento di nn. 12 pali in legno di sostegno dei cavi telefonici
(tralicci), di cui nn. 9 ubicati sulla p.lla 402 e nn. 3 sulle p.lle 21-29. La circostanza, in sé mai specificamente contestata dalla controparte, è obiettivamente apprezzabile dalle riprese fotografiche e dai rilievi planimetrici allegati alla suindicata relazione
RGn° 1944/21-Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda tecnica, che raffigurano e riproducono graficamente il numero complessivo dei pali ed i punti in cui essi sono infissi sul terreno. Part A fronte della rappresentazione delineata la ha prodotto, in corso di causa, un estratto del foglio n. 38 del 30-3-2019 della G.U., su cui risulta pubblicato un
“decreto di imposizione di servitù telefonica” prot. TI N:130496-P sul terreno identificato nel Catasto Terreni al foglio n. 25 “p.lla 509” del Comune di Pietraroja
(BN) di proprietà di . Controparte_1
Il decreto di cui al predetto avviso di pubblicazione reca, a ben vedere, un dato identificativo catastale (p.lla 509) differente da quelli che individuano il fondo agricolo dell'odierno appellato secondo l'indicazione offertane nella citazione introduttiva e nell'allegata relazione tecnica di parte. In ogni caso, il , che CP_1 pure non ha negato la sopravvenienza, in corso di giudizio, di un decreto impositivo, ha obiettato che esso interessa solo una parte del fondo di sua proprietà
(segnatamente la p.lla 29) ed è ininfluente rispetto alla pretesa azionata con la domanda introduttiva, legittimando l'asservimento per il posizionamento di un solo palo e di mt. 60 circa di cavo telefonico aereo (vedi “provvedimento di imposizione di servitù” del 26.2.2018 versato in atti).
In tale contesto era, pertanto, onere dell'appellante comprovare l'avvenuta costituzione di un titolo legittimante l'apposizione, su tutte le particelle di cui si compone il fondo di proprietà , dei complessivi nn. 12 pali e cavi aerei, la CP_1 cui illegittimità era stata denunziata ab origine. In mancanza, deve essere confermata, sia pure in forza di una motivazione corretta rispetto a quella posta a fondamento della sentenza impugnata, la conclusione sull'occupazione sine titulo del terreno di proprietà dell'odierno appellato per effetto dell'arbitraria apposizione dei predetti pali e cavi aerei. Part
2.3 Deve essere, altresì, respinto il secondo motivo, cui la ha affidato la censura avverso la condanna al risarcimento dei danni in favore di , Controparte_1 equitativamente liquidati nell'importo di € 2.000,00, oltre rivalutazione e interessi.
Giova premettere che non è più in discussione il capo della domanda ripristinatoria, su cui il primo giudice ha omesso di pronunciarsi con decisione in parte qua non attinta da gravame incidentale.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Resta devoluta, invece, al Collegio, come accennato, la statuizione condannatoria al risarcimento dei danni da ridotto godimento del terreno occupato sine titulo.
A riguardo, è certamente condivisibile la premessa dalla quale muove l'appellante, secondo cui, alla luce del più recente insegnamento della Suprema Corte, ai fini della risarcibilità non è sufficiente il danno-evento, dovendo pur sempre rintracciarsi un danno-conseguenza, quale pregiudizio concretamente risentito dalla sfera giuridica del soggetto che lo invochi (Cass. 13071/2018).
Va nondimeno segnalato che la Suprema Corte ha ribadito che l'occupazione sine titulo di un immobile altrui, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno di norma da presumere, sia pure iuris tantum, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (Cass. 5864/2023)
Tale voce di danno, come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite (Cass. 33645/2022), è correlato alla perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, subito a causa della sottrazione della disponibilità dell'immobile, da considerarsi, in assenza di specifica contestazione avversaria, “normale” o “presunto”, ovverosia inferibile dalla natura fruttifera insita nello stesso.
Ebbene, nella specie, il ha, sin dall'atto introduttivo di primo grado, CP_1
allegato specificamente di aver subito un pregiudizio a causa della menomazione delle facoltà di sfruttamento agricolo del fondo di sua proprietà, assumendo che l'ingombro prodotto dal posizionamento di ben 12 pali in legno infissi nel terreno e l'allaccio dei cavi aerei rendono difficoltosa e disagevole la coltivazione, costituendo intralcio nei punti di attraversamento e lungo le fasce di rispetto della linea telefonica.
Assolto l'onere assertivo con detta specifica allegazione, la voce di danno in questione può, altresì, ritenersi provata nell'an in forza di un ragionamento presuntivo, che, come sopra chiarito, ben può sorreggere l'accertamento in tale ambito, dovendo ritenersi “normale”, alla luce della natura agricola del terreno in oggetto adibito a coltivazione, che l'occupazione stabile di alcune sue parti e l'attraversamento di cavi e fili produca, quale diretta ed immediata conseguenza, una
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda limitazione delle facoltà di libero uso e sfruttamento del bene coerente con la sua destinazione funzionale.
Una volta, poi, raggiunta la prova nell'an del pregiudizio risentito, sia pure grazie all'alleggerimento consentito dal ricorso alle presunzioni, è pienamente lecita l'adozione del criterio equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c. per la liquidazione nel quantum, di cui è difficile provare l'esatto ammontare. Inoltre, l'importo di €
2.000,00 concretamente riconosciuto dal primo giudice risulta congruo ove rapportato alle concrete condizioni del fondo e all'intensità della riduzione del suo godimento, di cui è stato dato adeguatamente conto in motivazione dal giudice a quo.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si quantificano in relazione ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad € 5.200,00, tenuto conto delle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 484/2021 del
Tribunale di Benevento, pubblicata in data 10.3.2021, così provvede:
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna la alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 1.900,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Patrizia Pastore dichiaratasene anticipataria;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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