Ordinanza cautelare 26 marzo 2021
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 12/06/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 02154/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00391/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 391 del 2021, proposto da IL AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Campanelli, Simona Fell, e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi dell'Insubria - Varese, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. 124333 del 28 dicembre 2020, notificato il successivo 29 dicembre 2020, con il quale l'Università degli Studi dell'Insubria, Area Didattica e Ricerca, Servizio Didattica, Segreterie Studenti Varese, ha rigettato l'istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, con esonero dal sostenimento del test di ammissione, previa valutazione del curriculum studiorum inoltrata da parte ricorrente;
- della graduatoria degli idonei all'ammissione ad anni successivi al primo al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia - a.a. 2020/2021 adottata dall'Università degli Studi dell'Insubria, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo l'11 novembre 2020;
- della Tabella dei posti rimasti disponibili in esito alla procedura concorsuale di cui al Bando di concorso per l'ammissione ad anni successivi al primo al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia - A.A. 2020/2021;
- degli atti di ricognizione dei posti liberi presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dall'Università dell'Insubria, effettuati dal competente Organo di Ateneo, al fine di deliberare l'offerta formativa per l'a.a. 2020/2021 e di tutti gli atti concernenti la determinazione del numero dei posti disponibili;
- del bando di concorso per l'ammissione ad anni successivi al primo al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – a.a. 2020/2021, adottato in data 8 luglio 2020, nella parte in cui non prevede la possibilità di ridistribuire i posti rimasti vacanti in esito alla procedura concorsuale;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse della ricorrente:
- del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi dell'Insubria, emanato con D.R. n. 15863 dell'8 aprile 2010, come modificato dal D.R. n. 964 del 5 agosto 2013 s.m.i.;
- del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi dell'Insubria, attualmente vigente;
- del Regolamento d'Ateneo per gli studenti dell'Università degli Studi dell'Insubria, emanato con D.R. n. 8857/2016, da ultimo modificato D.R. 15 luglio 2016, n. 520;
- ove esistente del Regolamento trasferimenti adottato dell'Università degli Studi dell'Insubria;
- del Decreto Ministeriale n. 218 del 16 giugno 2020 recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021» e relativi Allegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi dell'Insubria - Varese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 6 giugno 2025, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. IL AR ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il provvedimento prot. n. 124333 del 28 dicembre 2020, notificato il successivo 29 dicembre 2020, con il quale l’Università degli Studi dell’Insubria ha rigettato l’istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, con esonero dal sostenimento del test di ammissione, previa valutazione del curriculum studiorum .
La ricorrente ha dedotto che:
- in data 8 luglio 2020, l’Ateneo resistente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, il « Bando di concorso per l’ammissione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – A.A. 2020/2021 » (mettendo a concorso ventuno posti così distribuiti: n. 0 posti al II anno; n. 4 posti al III anno; n. 2 posti al IV anno; n. 9 posti al V anno; n. 6 posti al VI anno);
- in data 11 novembre 2020 l’Ateneo ha provveduto alla pubblicazione della graduatoria degli idonei, e solo cinque partecipanti sono stati ritenuti idonei e ammessi al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, mentre sedici posti sono dunque rimasti vacanti e disponibili;
- l’Ateneo, con nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, ha reso noto il numero totale dei posti rimasti disponibili presso il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia al termine della procedura concorsuale in esame, risultando che, oltre i 15 posti rimasti inoptati, a seguito di ulteriore e successiva ricognizione, l’Ateneo ha individuato i posti liberi nella misura di n. 1 posto al III anno e n. 2 posti al IV anno, per un totale di n. 18 posti tuttora liberi e giacenti;
- nonostante la presenza di un numero così elevato di posti disponibili presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, l’Ateneo non ha indetto un nuovo bando per l’immatricolazione ad anno successivo al primo, lasciando detti posti liberi e giacenti;
- IL AR, iscritta al II anno del Corso di Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Pavia, avvedutasi della giacenza di diciotto posti vacanti, essendo desiderosa di conseguire il titolo di laurea in Medicina e Chirurgia per esigenze professionali, in data 28 dicembre 2020, ha inoltrato all’Ateneo odierno resistente apposita istanza di immatricolazione al II anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, previa valutazione del proprio curriculum studiorum , chiedendo espressamente l’utilizzo, anche mediante ridistribuzione, dei posti rimasti giacenti;
- con l’impugnata nota prot. n. 124563/2020 l’Ateneo resistente, richiamando il D.M. Mur n. 218/2020, ha rigettato l’istanza presentata dalla ricorrente (motivando nei seguenti termini: « l’Università degli Studi dell’Insubria ha emanato il proprio Bando di concorso per l’ammissione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – A.A. 2020/2021 con scadenza 21 agosto 2020. Nel rispetto del dettame sopra richiamato e del Bando di Ateneo A.A. 2020/2021 (…) non è possibile accogliere la Vostra richiesta »).
La ricorrente ha impugnato tale nota prot. n. 124563/2020, lamentando il difetto di istruttoria e la violazione di legge in ragione delle vacanze residuate dopo la procedura selettiva e rimaste non coperte e che avrebbero giustificato l’accoglimento dell’istanza.
Si è costituita l’amministrazione resistente, eccependo l’irricevibilità e inammissibilità del ricorso, e deducendone l’infondatezza.
Con ordinanza n. 326 del 26.3.2021 il Collegio ha respinto la domanda cautelare della ricorrente, ritenendo insussistente il fumus boni juris .
All’esito dell’udienza di smaltimento del giorno 6 giugno 2025, tenuta da remoto, il Collegio ha deliberato la decisione.
2. L’Amministrazione resistente ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, affermando che, a fronte del ricorso notificato in data 26.2.2021, l’impugnata comunicazione inviata dall’Università alla ricorrente a riscontro della sua istanza non ha alcuna natura provvedimentale autonoma, limitandosi essa a rinviare, con valenza confermativa, alla procedura già espletata e conclusa l’11.11.2020.
L’Amministrazione ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, affermando che la ricorrente non ha contestato a monte condizioni e regole fissate nel Bando per l’ottenimento dell’iscrizione ad anni successivi al primo nel corso della Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, tra cui la condizione fondamentale di presentare i necessari requisiti di merito del percorso formativo inizialmente prescelto al fine di procedere poi a un’eventuale e regolare iscrizione presso l’Università resistente.
Il Collegio ritiene di prescindere da tali eccezioni preliminari, in quanto nel merito il ricorso è infondato.
3. Con il primo motivo la ricorrente ha articolato la seguente censura: « violazione e falsa applicazione degli articoli 33 e 34 della costituzione – violazione della legge n. 264/1999 s.m.i – violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 168/1989 – violazione e falsa applicazione d.m. 22 ottobre 2004 n. 270 – violazione e falsa applicazione del d.m. mur 218/2020 – violazione e/o falsa applicazione del regolamento didattico di ateneo dell'università dell’Insubria – violazione e/o falsa applicazione del regolamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università dell’Insubria – eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti – eccesso di potere per erroneità dei presupposti – eccesso di potere per arbitrarietà e irrazionalità dell’azione amministrativa ».
Con il secondo motivo la ricorrente ha formulato la seguente doglianza: « Omessa istruttoria. motivazione insufficiente e contraddittoria. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 s.m.i. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, commi 1 e 4, del regolamento didattico di ateneo, adottato con d.r. n. 15863/2010 s.m.i. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, del regolamento degli studenti per l’a.a. 2020/2021 – eccesso di potere per erroneità dei presupposti – eccesso di potere per arbitrarietà e irrazionalità dell’azione amministrativa – violazione degli artt. 2, 33, 34, 36 e 97, comma 2, Cost. ».
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Il Collegio evidenzia nel par. 13 dell’allegato n. 2 del DM 218/2020 sono regolate per l’a.a 2020/2021 le condizioni per l’immatricolazione agli anni successivi al primo nei corsi di studio a programmazione nazionale, omogenee per tutto il territorio nazionale, e aventi carattere vincolante quanto alle ammissioni agli anni successivi al primo per i corsi aventi programmazione nazionale: “ Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell'Ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in presenta difatti idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'Università e Ricerca. Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi. I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi pubblicati dagli atenei. Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi. Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili ”. Quindi per l'a.a 2020/2021 le condizioni per l’iscrizione agli anni successivi al primo per i corsi a programmazione nazionale sono le seguenti: a) condizione per il trasferimento è la sussistenza di posti disponibili per anno di corso in rapporto alla coorte di riferimento (che, in specie, è quella di prima immatricolazione); b) la procedura di ammissione è regolata da appositi Bandi per a.a di riferimento ed emessi a cura dei singoli Atenei, ciascuno dei quali contiene l’indicazione dei posti disponibili secondo i criteri di cui alla precedente lett. a); c) i candidati sono tenuti al rispetto dell'iter procedimentale previsto, con conseguente inammissibilità delle istanze presentate al di fuori di esso e impossibilità di iscrizione in posizione di ripetente.
Ciò premesso, va evidenziato che l’Ateneo resistente ha pubblicato un « Bando di concorso per l’ammissione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – A.A. 2020/2021 », con scadenza 21.8.2020, mettendo a concorso ventuno posti, approvando la relativa graduatoria in data 11.11.2020; tuttavia la ricorrente, iscritta al secondo anno del Corso di Laurea in Scienze Biologiche, sebbene non abbia presentato domanda di partecipazione, con il ricorso in esame ha lamentato che “ nonostante la presenza di un numero elevato di posti disponibili presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, l’Ateneo resistente non ha indetto un nuovo bando per l’immatricolazione ad anno successivo al primo ”.
Va rilevato che, in base a quanto previsto nell’Allegato 2 del D.M. 218/2020, gli atenei procedono periodicamente a rendere note le disponibilità di posti vacanti attraverso la pubblicazione di bandi, ciò a cui l’Università ha provveduto, per l’anno accademico 2020/21. Orbene, in base alle risultanze del predetto bando, non contestate, nell’anno accademico in corso, non vi era la disponibilità di alcun posto per il secondo anno, a cui la ricorrente ha dichiarato di volersi iscrivere. Peraltro, non sono equipollenti, e quindi disponibili per una diversa ripartizione, i posti rimasti vacanti in un anno in luogo di un altro, essendo diverse le ragioni che conducono per ciascuno di essi alla relativa determinazione.
4. Alla luce dei rilievi esposti, il ricorso è respinto.
5. In ragione della particolarità della vicenda sussistono gravi motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 svolta da remoto tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO