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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/02/2024, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1837/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1837/2023 degli affari civili contenziosi
, nato a [...] il [...] (Avv. MAGLIARISI Parte_1
SALVATORE)
PARTE RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...] (Avv. AMOROSO Controparte_1
LUCIA)
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 20.2.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/07/2023, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
10.10.2000, con . Controparte_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale era nata una figlia, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente omologata con decreto del
6.9.2022, divenuto esecutivo.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 principale di divorzio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione davanti al G.I., veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, adottati i provvedimenti provvisori, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 20.2.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è omologata con decreto divenuto esecutivo;
non è stata indicata la data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta procedura di separazione ma essa è logicamente antecedente alla data in cui è stata emessa la relativa pronuncia.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti
2 civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Quanto all'affidamento della figlia minore, vanno confermate le statuizioni adottate con i provvedimenti urgenti.
Pertanto, non essendo emerse ragioni ostative al regime ordinario, la minore va affidata congiuntamente a entrambi i genitori.
Quanto alla sua collocazione, avuto riguardo al fatto che la minore ha espresso la volontà di continuare a vivere con il padre, va confermata la stabile collocazione della stessa presso il domicilio paterno.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. Il padre
è tenuto a informare la madre il padre in ordine a eventuali mutamenti anche temporanei di domicilio della figlia, evitando frequenti cambiamenti di habitat domestici;
la madre potrà incontrare la figlia liberamente, concordando con il padre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici e ludici della minore.
Solo in caso di disaccordo, la minore trascorrerà con il padre il pomeriggio di tre giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi ( o, in mancanza, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 20.00) e a settimane alterne dalle ore 10.00 del sabato ( o al termine delle lezioni scolastiche) sino alle ore 21.00 della domenica, nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di cinque giorni in occasione delle festività natalizie e tre di quelle pasquali e di venti giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Anche con riguardo alle statuizioni patrimoniali devono essere confermati i provvedimenti urgenti, avuto riguardo alla situazione economica delle parti in comparazione ( Pt_1 commercia macchine e prodotti agricoli mentre è un agente immobiliare, con reddito CP_1 gravato dal mutuo contratto per la casa familiare).
Pertanto, va posto in capo a l'obbligo di corrispondere a per il CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia minore, l'assegno mensile di euro 230,00, con decorrenza da luglio
2023, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da pagarsi entro il giorno dieci di ogni mese e di contribuire, in ragione del 50 %, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse della figlia;
3 La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Licata il
10.10.2000 da e , trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Licata al n. 170, parte II, serie A, anno 2000;
AFFIDA
La figlia minore a entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio paterno, con diritto di visita da parte della madre secondo le modalità indicate in parte motiva
OBBLIGA
Incorvaia a corrispondere a a titolo di contributo nel Controparte_1 Parte_1
Org_ mantenimento della figlia, l'assegno mensile di € 230,00, rivalutabili da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti,
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Licata, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del
D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 22.2.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1837/2023 degli affari civili contenziosi
, nato a [...] il [...] (Avv. MAGLIARISI Parte_1
SALVATORE)
PARTE RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...] (Avv. AMOROSO Controparte_1
LUCIA)
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 20.2.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/07/2023, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
10.10.2000, con . Controparte_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale era nata una figlia, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente omologata con decreto del
6.9.2022, divenuto esecutivo.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 principale di divorzio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione davanti al G.I., veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, adottati i provvedimenti provvisori, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 20.2.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è omologata con decreto divenuto esecutivo;
non è stata indicata la data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta procedura di separazione ma essa è logicamente antecedente alla data in cui è stata emessa la relativa pronuncia.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti
2 civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Quanto all'affidamento della figlia minore, vanno confermate le statuizioni adottate con i provvedimenti urgenti.
Pertanto, non essendo emerse ragioni ostative al regime ordinario, la minore va affidata congiuntamente a entrambi i genitori.
Quanto alla sua collocazione, avuto riguardo al fatto che la minore ha espresso la volontà di continuare a vivere con il padre, va confermata la stabile collocazione della stessa presso il domicilio paterno.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. Il padre
è tenuto a informare la madre il padre in ordine a eventuali mutamenti anche temporanei di domicilio della figlia, evitando frequenti cambiamenti di habitat domestici;
la madre potrà incontrare la figlia liberamente, concordando con il padre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici e ludici della minore.
Solo in caso di disaccordo, la minore trascorrerà con il padre il pomeriggio di tre giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi ( o, in mancanza, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 20.00) e a settimane alterne dalle ore 10.00 del sabato ( o al termine delle lezioni scolastiche) sino alle ore 21.00 della domenica, nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di cinque giorni in occasione delle festività natalizie e tre di quelle pasquali e di venti giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Anche con riguardo alle statuizioni patrimoniali devono essere confermati i provvedimenti urgenti, avuto riguardo alla situazione economica delle parti in comparazione ( Pt_1 commercia macchine e prodotti agricoli mentre è un agente immobiliare, con reddito CP_1 gravato dal mutuo contratto per la casa familiare).
Pertanto, va posto in capo a l'obbligo di corrispondere a per il CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia minore, l'assegno mensile di euro 230,00, con decorrenza da luglio
2023, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da pagarsi entro il giorno dieci di ogni mese e di contribuire, in ragione del 50 %, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse della figlia;
3 La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Licata il
10.10.2000 da e , trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Licata al n. 170, parte II, serie A, anno 2000;
AFFIDA
La figlia minore a entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio paterno, con diritto di visita da parte della madre secondo le modalità indicate in parte motiva
OBBLIGA
Incorvaia a corrispondere a a titolo di contributo nel Controparte_1 Parte_1
Org_ mantenimento della figlia, l'assegno mensile di € 230,00, rivalutabili da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti,
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Licata, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del
D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 22.2.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)
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