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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/08/2025, n. 11804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11804 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26202/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 26202/2018 promossa da:
tra in persona del l.r.p.t., Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., tutte Parte_2
rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Massimo
NI e dall'Avv. Salvino Mondello, parte attrice nei confronti di
, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentata CP_1
e difesa dall'Avv. Domenico Rossi parte convenuta
e nei confronti di
Controparte_2
parte contumace
Controparte_3 parte attrice contumace
Pag. 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 [...]
e e hanno CP_3 Controparte_3 Pt_1 Parte_2
adito l'intestato Tribunale nei confronti di e di CP_1 Controparte_2
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
[...]
ogni contraria istanza disattesa, previa declaratoria positiva dell'interesse e legittimazione alla presente azione da parte delle Società attrici, a) accertare che si Controparte_2
è resa inadempiente all'obbligazione assunta nel contratto sottoscritto in il 24 marzo CP_1
2017 tra la stessa , e, per quanto ivi precisato, Controparte_2 CP_1
non procedendo entro la del 30 Parte_2 CP_4
settembre 2017, né in quella accordata del 30 novembre 2017, al pagamento del corrispettivo della compravendita delle individuate partite di KE IR, pari ad Euro 60.606.189,50
(Euro sessantamilioniseicentoseimilacentottantanove/50);
b) accertare il diritto di ed in via surrogatoria della CP_1 Parte_2
e delle altre Società attrici, nonchè in proprio della stessa
[...] [...]
a chiedere l'esecuzione della prestazione inadempiuta, con Parte_2
pronunzia di ogni relativa condanna all'adempimento e quindi al pagamento del detto importo di Euro 60.606.189,50 a carico della obbligata inadempiente;
Controparte_2
c) accertare e dichiarare che l'eccedenza rispetto all'obbligazione garantita in favore di
[...]
sino a concorrenza dell'importo di Euro 38.250.000,00 (Euro CP_1
trentottomilioniduecentocinquantamila/00) -e costi accessori quantificandi in giudizio- dovrà dalla debitrice della prestazione venir in via diretta corrisposto Controparte_2
alla pronunziando diretta condanna della Parte_2
medesima debitrice al pagamento in favore di Parte_2
d) maggiorare ogni importo di interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 a far data dal 1 dicembre
2017;
Pag. 2 di 11 e) accertare e dichiarare il conseguente obbligo di di messa a disposizione e di CP_1
consegna delle partite di KE IR alla solo successivamente Controparte_2
all'avvenuto saldo del prezzo di acquisto, come contrattualizzato nell'Accordo del 27 marzo
20178, da parte della stessa debitrice;
f) accertare e dichiarare che con il pagamento del prezzo di cui al contratto 24 marzo 2017, le Società attrici sono liberate da ogni obbligazione restitutoria e di correlata garanzia in favore di nulla più le stesse parti potendo pretendere l'una dall'altra; CP_1
g) spese legali rifuse, con ogni accessorio di legge”.
1.2.Esponevano, in particolare, le attrici che: e Controparte_3 CP_3
otteneva, facendo valere un credito di cui risultava cessionaria, l'emissione
[...]
di un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma nei confronti di CP_1
che provvedeva al pagamento di € 31.082.263,33, pur promovendo opposizione che veniva dapprima respinta;
in separato giudizio, il CP_5
contestava la sussistenza del credito ceduto nei confronti del cedente, ottenendo sentenza favorevole che accertava l'inesistenza alla data della cessione dello stesso credito per il quale era stato emanato decreto ingiuntivo;
l'accertamento negativo rilevava, in esito alle pronunce n. 20058 e 20059/11 della Corte di
Cassazione, nel giudizio di opposizione all'esecuzione determinando il giudicato sull'obbligo restitutorio in capo alla in favore del Pt_1 CP_5
venivano, dunque, intavolate tra le parti ed il trattative Pt_1 CP_5
che portavano alla stipula in data 11 settembre 2012 di un “Accordo Quadro” per la regolamentazione dell'obbligo restitutorio in capo alla , sottoscritto, Pt_1
oltre che dal da anche CP_5 Controparte_3 Controparte_3
da e da che si Parte_1 Parte_2
erano obbligate volontariamente alla costituzione di garanzia reale in favore del creditore in adempimento del ridetto Accordo, CP_5 [...]
costituiva in pegno, in data 12 settembre 2012, un Parte_2
lotto di cinque bobine di “KE IR”, di metri lineari 197.272, peso 0,868 kg, diametro 0,025 mm, hard bases 99,88, n. 115 Stock Alfa Aesar n. 40672, prima
Pag. 3 di 11 in deposito presso un magazzino doganale in Ginevra e successivamente trasferito in un caveau nell'esclusiva disponibilità di inoltre, in CP_1
esecuzione dell'Accordo, nell'ottobre 2015, le e CP_6 CP_1
disciplinavano la modalità di vendita a terzi del lotto di KE IR costituito in pegno, altresì convenendo che l'eventuale eccedenza del prezzo ricavato rispetto all'obbligazione restitutoria - cristallizzata in € 38.250.000- sarebbe stata restituita da alle società ; il Comune di stipulava, CP_1 Pt_1 CP_1
dunque, un contratto di vendita con la Società di diritto polacco
[...]
, che avrebbe dovuto corrispondere entro la trade date del 16 Parte_3
dicembre 2016 il prezzo contrattualizzato di € 68.000.000,00; in data 14 settembre 2016, però, veniva inviata dalla detta Società polacca e dal Pt_3
nuovo soggetto inseritosi come interlocutore “Carlson Private Equity Limited” con sede in Londra, nota congiunta con la quale veniva ingiustificatamente manifestata la volontà di non adempiere al contratto sottoscritto, mentre si proponeva come acquirente del lotto di KE Controparte_2
IR al prezzo di € 38.250.000 in via sostitutiva e novativa rispetto all'obbligo contrattuale assunto da di pagamento di corrispettivo nella misura di Pt_3
€ 68.000.000; da ciò sorgeva un contrasto tra le Società e Pt_1 CP_1
che esitava in un nuovo accordo, in forza del quale la stessa
[...]
avrebbe dovuto - a maggior garanzia per il prolungarsi Parte_2
del periodo del rientro ed anche in relazione al periodo di fluttuazione in ribasso del prezzo del KE IR- costituire ulteriore pegno della stessa tipologia, mentre l'Amministrazione di avrebbe dovuto avviare trattative CP_1
con Carlson Private Equity Limited per la vendita di entrambe le partite di
KE IR (cioè i metri lineari 197.272 della prima costituzione in pegno ed i metri lineari 100/110.000 della nuova costituenda garanzia) anche ad un prezzo ridotto rispetto all'iniziale quotazione contrattuale;
in data 24 marzo 2017, veniva sottoscritto il contratto, redatto in lingua inglese, “Metal Sale and
Purchase Agreement”, tra e Parte_4 Controparte_2
Pag. 4 di 11 (Purchaser), ove veniva precisato che “la ha autorizzato CP_6
irrevocabilmente l'Amministrazione di a vendere in nome e per conto della CP_1
medesima ma nell'interesse diretto di i Beni sopra individuati..”, ed Pt_1 CP_1
ancora “nel presente contratto verrà indicata convenzionalmente come CP_1
venditore, perché autorizzata da a vendere i Beni, fermo rimanendo che solo la , Pt_1 Pt_1
quale proprietaria dei Beni, è la parte sostanziale sulla quale prende Controparte_7
atto delle dichiarazioni di e dichiara la volontà di acquistare con l'intervento CP_1
di i Beni nei termini ed alle condizioni stabilite in questo contratto”; che CP_1
nella successiva data del 5 giugno 2017 Parte_2
procedeva alla “consegna in pegno” ai rappresentanti di della CP_1
seconda partita di KE IR dalle medesime caratteristiche tecniche, per una quantità pari a metri lineari 115.238,09, così che della esecuzione dell'obbligo contrattuale assunto veniva data immediata comunicazione all'acquirente
, con comunicazione di del CP_2 Controparte_2 CP_1
05.06.2017; con l'approssimarsi della trade date del 30 settembre 2017,
[...]
, assumeva un contegno dilatorio cui dava dapprima riscontro Controparte_2
l'Amministrazione di (21 dicembre 2017) e poi le società CP_1 Pt_1
(22 dicembre 2017), senza però nulla ottenere.
1.3.Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni nei CP_1
confronti del Gruppo : “1) dichiararsi il difetto di interesse concreto ed attuale Pt_1
delle società del gruppo al mero accertamento di obbligazioni allo stato non contestate Pt_1
da parte di CP_1
2) condannare le società attrici in solido tra di loro al pagamento del credito restitutorio pari ad euro 39.728.075,45 oltre ulteriori interessi fino all'effettivo soddisfo nonché al rimborso integrale delle spese sostenute da per la custodia del materiale concesso in pegno CP_1
da quantificarsi in corso di giudizio.
3) con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio” e nei confronti di
[...]
“che la stessa venga condannata al pagamento della somma di €. Controparte_2
60.606.189,50, oltre interessi legali e moratori ex D.Lgs.
9.10.2002 n. 231 a favore
Pag. 5 di 11 dell'Amministrazione comunale per l'acquisto delle bobine di nichel wire oggetto del contratto sottoscritto specificate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
1.4.Restava contumace Controparte_2
2.Nelle more del giudizio con sentenza dell'intestato Tribunale n. 188/2020, veniva dichiarato il fallimento di ed il Controparte_3
giudizio veniva dichiarato interrotto. A seguito della riassunzione, il
[...]
e restava contumace. Controparte_3 Controparte_3
3.Deve preliminarmente vagliarsi la sussistenza dell'interesse ad agire delle attrici, ivi incluso il atteso che Controparte_3
la mancata costituzione a seguito della riassunzione “comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto” (Cass. sez. III, n. 24331/2008; conforme, sez. III, n. 10445/2019).
3.1.Quanto alla domanda avanzata dalle attrici sub b) deve rilevarsi l'insussistenza di un interesse ad agire giuridicamente tutelato in capo alle società , titolari semmai di un interesse di mero fatto. Pt_1
3.2.La domanda è volta all'accertamento di un diritto in capo a CP_1
la quale è, pertanto, la sola legittimata attiva. Va ricordato, infatti, che, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., “Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.
3.3. Deve, inoltre, osservarsi che alcun interesse giuridicamente tutelato può essere ravvisato altresì nella volontà manifestata dalle società attrici di agire “in via surrogatoria” rispetto a atteso che tale azione, a mente dell'art. CP_1
2900 c.c., spetta, ricorrendone i presupposti, al creditore nei confronti di terzi verso i quali il debitore possa vantare ragioni di credito ed è volta, appunto, alla
Pag. 6 di 11 conservazione della garanzia patrimoniale. È evidente che tale circostanza non ricorre nel caso di specie, ove è che vanta un diritto di credito CP_1
nei confronti delle società attrici e non viceversa.
4.Non sussiste, altresì, alcun interesse ad agire rispetto alla domanda di accertamento avanzata sub c), d) (che è domanda accessoria sugli interessi), e), ed f) dalle società attrici, atteso che, come da insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, “In tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza su un diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo a arrecare quel pregiudizio, consistente nello stato di incertezza determinatosi, che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare. Ciò in quanto, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, scopo dell'azione di accertamento può essere soltanto quello di ripristinare la certezza giuridica su un diritto, in chiave positiva (nel senso dell'affermazione dell'esistenza su un diritto, da altri contestato) o negativa (nel senso della negazione dell'esistenza di un diritto, da altri vantato)” (da ultimo,
Cass. sez. III, n. 9061/2025).
4.1. Per maggior chiarezza va comunque precisato che il pagamento di cui alla domanda sub f) non è comunque intervenuto e dunque il relativo interesse è altresì privo di attualità (essendo la situazione dedotta futura) e di concretezza
(essendo la situazione dedotta meramente eventuale).
5. Priva di interesse ad agire, per le stesse superiori ragioni, è anche la domanda di accertamento dell'inadempimento avanzata nei confronti di Controparte_2
avanzata sub a) dalle attrici, atteso che non risulta vi sia una specifica
[...]
incertezza giuridica sul punto, come da giurisprudenza appena sopra richiamata.
6.Deve, d'altro canto, evidenziarsi che, come rilevato dalla difesa di
[...]
, la sussistenza del credito di quest'ultima nei confronti di CP_1 [...]
sia coperta da giudicato. La Corte d'Appello di Controparte_3
Roma 53/2022, adita in sede di reclamo alla sentenza che ha dichiarato il fallimento di e passata in giudicato stante Controparte_3
Pag. 7 di 11 la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso per cassazione, ha statuito che “Va innanzi tutto posto in rilievo che in tutti gli atti sottoscritti nel tentativo di recuperare il credito restitutorio l'Amministrazione comunale ha sempre specificato e tenuto a ribadire che la sottoscrizione degli accordi con la non aveva effetti novativi dell'originaria Pt_1
obbligazione di quest'ultima nei confronti del e che la costituzione del pegno CP_5
o degli atti di disposizione del materiale concesso a garanzia non avrebbero mai comportato alcuna cessione pro soluto, ma sempre e solo pro solvendo, dell'originaria obbligazione restitutoria (cfr. doc. 28 pag. 5, punto 16; doc. 36, pag. 5 fascicolo di . CP_1
Del resto l'inadempienza da parte della fallita al proprio rilevante obbligo restitutorio nei confronti di risulta di tutta evidenza, in quanto tale obbligo è sempre stato CP_1
come tale confermato e riconosciuto dall'odierna reclamante nella varia documentazione in atti acquisita, considerandosi in proposito: a) la premessa e gli artt. 1, e 2 della “Proposta di definizione del 6 luglio 2012 (cfr. all. 2 fascicolo fase prefallimentare di parte reclamante); b) la premessa e gli artt. 1 e 2 della “Scrittura integrativa e non novativa” del 28 ottobre 2015
(cfr. all. 4 del fascicolo fase prefallimentare di parte reclamante); c) la lettera 22 dicembre
2017 lett. d) (cfr. all. 37, ibidem).
In secondo luogo la posizione assunta da nel giudizio avviato dalla nei CP_1 Pt_1
confronti della inadempiente (per quanto consta tuttora pendente Controparte_2
dinanzi al Tribunale Civile di Roma) è stata quella di formulare autonoma domanda riconvenzionale sia nei confronti della , ma soprattutto nei confronti della , a CP_2 Pt_1
fronte della impossibilità di ottenere il proprio credito restitutorio.
Ne deriva che si è attivata per riuscire a recuperare quest'ultimo dalla società CP_1
, anche assumendo veste di venditrice nei confronti di soggetti di volta in volta accreditati Pt_1
dalla stessa , nel tentativo di vendere il materiale concesso in garanzia, ma senza Pt_1
tuttavia riuscire a recuperare il proprio credito e senza che le iniziative assunte abbiano in alcun modo prodotto un effetto estintivo sull'originaria obbligazione restitutoria, accertata con efficacia di giudicato.
In definitiva non risulta in alcun modo che l'originaria obbligazione restitutoria sia stata sostituita con altra obbligazione da parte di soggetti diversi dalla , essendosi Pt_1 CP_1
Pag. 8 di 11 Capitale sempre riservata espressamente ogni azione giudiziaria volta al tentativo di recuperare il proprio credito”.
6.1.Ritiene questo Giudice che le motivazioni delle Corte d'Appello rispetto alla società possano essere estese anche alle Controparte_3
altre società, la cui posizione non è in nulla differenziata, tenuto conto altresì che eventuali fatti estintivi o modificativi del credito dovevano essere dimostrati dalle società attrici, mentre tale onere non è stato assolto, non essendo in alcun modo emerso che le parti abbiano inteso sostituire all'obbligazione originaria l'obbligazione della , ed anzi, essendo espressamente Controparte_2
specificato, nella documentazione depositata in atti che anche la seconda convenzione era integrativa e non novativa della convenzione, parimenti integrativa, del 28.10.2015 (cfr. doc. 3 parte ricorrente).
6.2.La domanda avanzata da nei confronti di CP_1 Parte_1
e deve, dunque, essere accolta
[...] Parte_2
relativamente alla condanna in solido alla restituzione di quanto indebitamente pagato, avendo dimostrato l'Amministrazione convenuta, attrice in riconvenzionale, il titolo del proprio credito e non avendo dimostrato le predette attrici convenute in riconvenzionale fatti modificativi, estintivi o impeditivi.
6.3.Le attrici e Parte_1 Parte_2
devono, dunque, essere condannate alla restituzione dell'importo di €
39.728.075,45, oltre interessi dalla data del pagamento (inter alia, Cass. sez. III,
n. 30658/2017) sino al saldo.
7.Non risultano, invece, adeguatamente dimostrate le spese di custodia sostenute per il materiale concesso in pegno che si riservava di CP_1
quantificare in corso di causa e la cui quantificazione, almeno per quanto maturato alla data della domanda, andava indicata sin dalla proposizione della domanda.
7.1.Tali spese, infatti, pur spettanti, secondo quanto previsto in contratto, non
Pag. 9 di 11 possono essere riconosciute attesa la totale assenza di prova in ordine alla loro concreta entità.
8.Stante l'intervenuta apertura della procedura concorsuale, deve, invece, essere dichiarata improcedibile la domanda nei confronti del
[...]
ex art. 43 l. fall. (R.D. n. 267/1942), essendo in Controparte_3
tal caso la competenza funzionale esclusiva relativa all'accertamento dei crediti nei confronti della procedura concorsuale demandata al Giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo.
9.Venendo ora alla domanda riconvenzionale trasversale svolta da
[...]
nei confronti di si osserva quanto segue. CP_1 Controparte_2
9.1.Invero, il titolo che vanta nei confronti della ridetta società CP_1
è il contratto stipulato tra CP_1 Parte_2
e con il quale quest'ultima si obbligava ad
[...] Controparte_2
acquistare entro il 20.09.2017 le partite di KE IR indicate in contratto da che le avrebbe dovute vendere in nome e per conto della , CP_1 Pt_1
ma nel proprio interesse (doc. 7 della comparsa di costituzione e risposta di
. CP_1
9.2.Il diritto che sorge da tale contratto è quello di pretendere il perfezionamento della compravendita alle condizioni concordate e non quello al pagamento puro e semplice dell'importo pattuito come, invece, richiesto.
9.3.Tale domanda deve essere, pertanto, rigettata.
10.Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata e della circostanza che , pur vittoriosa, non essendosi Controparte_2
costituita non ha sostenuto spese ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibili le domande proposte dalle attrici;
Pag. 10 di 11 dichiara improcedibile la domanda avanzata da nei confronti del CP_1
Controparte_3 accoglie la domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
e nei limiti di cui in Parte_1 Parte_2 parte motiva, e per l'effetto condanna e Parte_1 [...] al paga rt Parte_2
39.728.075,45, oltre interessi dal pagamento alla restituzione;
rigetta la domanda avanzata da nei confronti di CP_1 Controparte_2
;
[...]
Condanna altresì la parte attrici solidalmente a rimborsare a le CP_1 spese di lite che liquida in € 7.616 per compensi, oltre so forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute;
Nulla per le spese tra le altre parti e;
Controparte_2
Così è deciso in data 10.08.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 26202/2018 promossa da:
tra in persona del l.r.p.t., Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., tutte Parte_2
rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Massimo
NI e dall'Avv. Salvino Mondello, parte attrice nei confronti di
, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentata CP_1
e difesa dall'Avv. Domenico Rossi parte convenuta
e nei confronti di
Controparte_2
parte contumace
Controparte_3 parte attrice contumace
Pag. 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 [...]
e e hanno CP_3 Controparte_3 Pt_1 Parte_2
adito l'intestato Tribunale nei confronti di e di CP_1 Controparte_2
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
[...]
ogni contraria istanza disattesa, previa declaratoria positiva dell'interesse e legittimazione alla presente azione da parte delle Società attrici, a) accertare che si Controparte_2
è resa inadempiente all'obbligazione assunta nel contratto sottoscritto in il 24 marzo CP_1
2017 tra la stessa , e, per quanto ivi precisato, Controparte_2 CP_1
non procedendo entro la del 30 Parte_2 CP_4
settembre 2017, né in quella accordata del 30 novembre 2017, al pagamento del corrispettivo della compravendita delle individuate partite di KE IR, pari ad Euro 60.606.189,50
(Euro sessantamilioniseicentoseimilacentottantanove/50);
b) accertare il diritto di ed in via surrogatoria della CP_1 Parte_2
e delle altre Società attrici, nonchè in proprio della stessa
[...] [...]
a chiedere l'esecuzione della prestazione inadempiuta, con Parte_2
pronunzia di ogni relativa condanna all'adempimento e quindi al pagamento del detto importo di Euro 60.606.189,50 a carico della obbligata inadempiente;
Controparte_2
c) accertare e dichiarare che l'eccedenza rispetto all'obbligazione garantita in favore di
[...]
sino a concorrenza dell'importo di Euro 38.250.000,00 (Euro CP_1
trentottomilioniduecentocinquantamila/00) -e costi accessori quantificandi in giudizio- dovrà dalla debitrice della prestazione venir in via diretta corrisposto Controparte_2
alla pronunziando diretta condanna della Parte_2
medesima debitrice al pagamento in favore di Parte_2
d) maggiorare ogni importo di interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 a far data dal 1 dicembre
2017;
Pag. 2 di 11 e) accertare e dichiarare il conseguente obbligo di di messa a disposizione e di CP_1
consegna delle partite di KE IR alla solo successivamente Controparte_2
all'avvenuto saldo del prezzo di acquisto, come contrattualizzato nell'Accordo del 27 marzo
20178, da parte della stessa debitrice;
f) accertare e dichiarare che con il pagamento del prezzo di cui al contratto 24 marzo 2017, le Società attrici sono liberate da ogni obbligazione restitutoria e di correlata garanzia in favore di nulla più le stesse parti potendo pretendere l'una dall'altra; CP_1
g) spese legali rifuse, con ogni accessorio di legge”.
1.2.Esponevano, in particolare, le attrici che: e Controparte_3 CP_3
otteneva, facendo valere un credito di cui risultava cessionaria, l'emissione
[...]
di un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma nei confronti di CP_1
che provvedeva al pagamento di € 31.082.263,33, pur promovendo opposizione che veniva dapprima respinta;
in separato giudizio, il CP_5
contestava la sussistenza del credito ceduto nei confronti del cedente, ottenendo sentenza favorevole che accertava l'inesistenza alla data della cessione dello stesso credito per il quale era stato emanato decreto ingiuntivo;
l'accertamento negativo rilevava, in esito alle pronunce n. 20058 e 20059/11 della Corte di
Cassazione, nel giudizio di opposizione all'esecuzione determinando il giudicato sull'obbligo restitutorio in capo alla in favore del Pt_1 CP_5
venivano, dunque, intavolate tra le parti ed il trattative Pt_1 CP_5
che portavano alla stipula in data 11 settembre 2012 di un “Accordo Quadro” per la regolamentazione dell'obbligo restitutorio in capo alla , sottoscritto, Pt_1
oltre che dal da anche CP_5 Controparte_3 Controparte_3
da e da che si Parte_1 Parte_2
erano obbligate volontariamente alla costituzione di garanzia reale in favore del creditore in adempimento del ridetto Accordo, CP_5 [...]
costituiva in pegno, in data 12 settembre 2012, un Parte_2
lotto di cinque bobine di “KE IR”, di metri lineari 197.272, peso 0,868 kg, diametro 0,025 mm, hard bases 99,88, n. 115 Stock Alfa Aesar n. 40672, prima
Pag. 3 di 11 in deposito presso un magazzino doganale in Ginevra e successivamente trasferito in un caveau nell'esclusiva disponibilità di inoltre, in CP_1
esecuzione dell'Accordo, nell'ottobre 2015, le e CP_6 CP_1
disciplinavano la modalità di vendita a terzi del lotto di KE IR costituito in pegno, altresì convenendo che l'eventuale eccedenza del prezzo ricavato rispetto all'obbligazione restitutoria - cristallizzata in € 38.250.000- sarebbe stata restituita da alle società ; il Comune di stipulava, CP_1 Pt_1 CP_1
dunque, un contratto di vendita con la Società di diritto polacco
[...]
, che avrebbe dovuto corrispondere entro la trade date del 16 Parte_3
dicembre 2016 il prezzo contrattualizzato di € 68.000.000,00; in data 14 settembre 2016, però, veniva inviata dalla detta Società polacca e dal Pt_3
nuovo soggetto inseritosi come interlocutore “Carlson Private Equity Limited” con sede in Londra, nota congiunta con la quale veniva ingiustificatamente manifestata la volontà di non adempiere al contratto sottoscritto, mentre si proponeva come acquirente del lotto di KE Controparte_2
IR al prezzo di € 38.250.000 in via sostitutiva e novativa rispetto all'obbligo contrattuale assunto da di pagamento di corrispettivo nella misura di Pt_3
€ 68.000.000; da ciò sorgeva un contrasto tra le Società e Pt_1 CP_1
che esitava in un nuovo accordo, in forza del quale la stessa
[...]
avrebbe dovuto - a maggior garanzia per il prolungarsi Parte_2
del periodo del rientro ed anche in relazione al periodo di fluttuazione in ribasso del prezzo del KE IR- costituire ulteriore pegno della stessa tipologia, mentre l'Amministrazione di avrebbe dovuto avviare trattative CP_1
con Carlson Private Equity Limited per la vendita di entrambe le partite di
KE IR (cioè i metri lineari 197.272 della prima costituzione in pegno ed i metri lineari 100/110.000 della nuova costituenda garanzia) anche ad un prezzo ridotto rispetto all'iniziale quotazione contrattuale;
in data 24 marzo 2017, veniva sottoscritto il contratto, redatto in lingua inglese, “Metal Sale and
Purchase Agreement”, tra e Parte_4 Controparte_2
Pag. 4 di 11 (Purchaser), ove veniva precisato che “la ha autorizzato CP_6
irrevocabilmente l'Amministrazione di a vendere in nome e per conto della CP_1
medesima ma nell'interesse diretto di i Beni sopra individuati..”, ed Pt_1 CP_1
ancora “nel presente contratto verrà indicata convenzionalmente come CP_1
venditore, perché autorizzata da a vendere i Beni, fermo rimanendo che solo la , Pt_1 Pt_1
quale proprietaria dei Beni, è la parte sostanziale sulla quale prende Controparte_7
atto delle dichiarazioni di e dichiara la volontà di acquistare con l'intervento CP_1
di i Beni nei termini ed alle condizioni stabilite in questo contratto”; che CP_1
nella successiva data del 5 giugno 2017 Parte_2
procedeva alla “consegna in pegno” ai rappresentanti di della CP_1
seconda partita di KE IR dalle medesime caratteristiche tecniche, per una quantità pari a metri lineari 115.238,09, così che della esecuzione dell'obbligo contrattuale assunto veniva data immediata comunicazione all'acquirente
, con comunicazione di del CP_2 Controparte_2 CP_1
05.06.2017; con l'approssimarsi della trade date del 30 settembre 2017,
[...]
, assumeva un contegno dilatorio cui dava dapprima riscontro Controparte_2
l'Amministrazione di (21 dicembre 2017) e poi le società CP_1 Pt_1
(22 dicembre 2017), senza però nulla ottenere.
1.3.Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni nei CP_1
confronti del Gruppo : “1) dichiararsi il difetto di interesse concreto ed attuale Pt_1
delle società del gruppo al mero accertamento di obbligazioni allo stato non contestate Pt_1
da parte di CP_1
2) condannare le società attrici in solido tra di loro al pagamento del credito restitutorio pari ad euro 39.728.075,45 oltre ulteriori interessi fino all'effettivo soddisfo nonché al rimborso integrale delle spese sostenute da per la custodia del materiale concesso in pegno CP_1
da quantificarsi in corso di giudizio.
3) con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio” e nei confronti di
[...]
“che la stessa venga condannata al pagamento della somma di €. Controparte_2
60.606.189,50, oltre interessi legali e moratori ex D.Lgs.
9.10.2002 n. 231 a favore
Pag. 5 di 11 dell'Amministrazione comunale per l'acquisto delle bobine di nichel wire oggetto del contratto sottoscritto specificate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
1.4.Restava contumace Controparte_2
2.Nelle more del giudizio con sentenza dell'intestato Tribunale n. 188/2020, veniva dichiarato il fallimento di ed il Controparte_3
giudizio veniva dichiarato interrotto. A seguito della riassunzione, il
[...]
e restava contumace. Controparte_3 Controparte_3
3.Deve preliminarmente vagliarsi la sussistenza dell'interesse ad agire delle attrici, ivi incluso il atteso che Controparte_3
la mancata costituzione a seguito della riassunzione “comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto” (Cass. sez. III, n. 24331/2008; conforme, sez. III, n. 10445/2019).
3.1.Quanto alla domanda avanzata dalle attrici sub b) deve rilevarsi l'insussistenza di un interesse ad agire giuridicamente tutelato in capo alle società , titolari semmai di un interesse di mero fatto. Pt_1
3.2.La domanda è volta all'accertamento di un diritto in capo a CP_1
la quale è, pertanto, la sola legittimata attiva. Va ricordato, infatti, che, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., “Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.
3.3. Deve, inoltre, osservarsi che alcun interesse giuridicamente tutelato può essere ravvisato altresì nella volontà manifestata dalle società attrici di agire “in via surrogatoria” rispetto a atteso che tale azione, a mente dell'art. CP_1
2900 c.c., spetta, ricorrendone i presupposti, al creditore nei confronti di terzi verso i quali il debitore possa vantare ragioni di credito ed è volta, appunto, alla
Pag. 6 di 11 conservazione della garanzia patrimoniale. È evidente che tale circostanza non ricorre nel caso di specie, ove è che vanta un diritto di credito CP_1
nei confronti delle società attrici e non viceversa.
4.Non sussiste, altresì, alcun interesse ad agire rispetto alla domanda di accertamento avanzata sub c), d) (che è domanda accessoria sugli interessi), e), ed f) dalle società attrici, atteso che, come da insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, “In tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza su un diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo a arrecare quel pregiudizio, consistente nello stato di incertezza determinatosi, che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare. Ciò in quanto, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, scopo dell'azione di accertamento può essere soltanto quello di ripristinare la certezza giuridica su un diritto, in chiave positiva (nel senso dell'affermazione dell'esistenza su un diritto, da altri contestato) o negativa (nel senso della negazione dell'esistenza di un diritto, da altri vantato)” (da ultimo,
Cass. sez. III, n. 9061/2025).
4.1. Per maggior chiarezza va comunque precisato che il pagamento di cui alla domanda sub f) non è comunque intervenuto e dunque il relativo interesse è altresì privo di attualità (essendo la situazione dedotta futura) e di concretezza
(essendo la situazione dedotta meramente eventuale).
5. Priva di interesse ad agire, per le stesse superiori ragioni, è anche la domanda di accertamento dell'inadempimento avanzata nei confronti di Controparte_2
avanzata sub a) dalle attrici, atteso che non risulta vi sia una specifica
[...]
incertezza giuridica sul punto, come da giurisprudenza appena sopra richiamata.
6.Deve, d'altro canto, evidenziarsi che, come rilevato dalla difesa di
[...]
, la sussistenza del credito di quest'ultima nei confronti di CP_1 [...]
sia coperta da giudicato. La Corte d'Appello di Controparte_3
Roma 53/2022, adita in sede di reclamo alla sentenza che ha dichiarato il fallimento di e passata in giudicato stante Controparte_3
Pag. 7 di 11 la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso per cassazione, ha statuito che “Va innanzi tutto posto in rilievo che in tutti gli atti sottoscritti nel tentativo di recuperare il credito restitutorio l'Amministrazione comunale ha sempre specificato e tenuto a ribadire che la sottoscrizione degli accordi con la non aveva effetti novativi dell'originaria Pt_1
obbligazione di quest'ultima nei confronti del e che la costituzione del pegno CP_5
o degli atti di disposizione del materiale concesso a garanzia non avrebbero mai comportato alcuna cessione pro soluto, ma sempre e solo pro solvendo, dell'originaria obbligazione restitutoria (cfr. doc. 28 pag. 5, punto 16; doc. 36, pag. 5 fascicolo di . CP_1
Del resto l'inadempienza da parte della fallita al proprio rilevante obbligo restitutorio nei confronti di risulta di tutta evidenza, in quanto tale obbligo è sempre stato CP_1
come tale confermato e riconosciuto dall'odierna reclamante nella varia documentazione in atti acquisita, considerandosi in proposito: a) la premessa e gli artt. 1, e 2 della “Proposta di definizione del 6 luglio 2012 (cfr. all. 2 fascicolo fase prefallimentare di parte reclamante); b) la premessa e gli artt. 1 e 2 della “Scrittura integrativa e non novativa” del 28 ottobre 2015
(cfr. all. 4 del fascicolo fase prefallimentare di parte reclamante); c) la lettera 22 dicembre
2017 lett. d) (cfr. all. 37, ibidem).
In secondo luogo la posizione assunta da nel giudizio avviato dalla nei CP_1 Pt_1
confronti della inadempiente (per quanto consta tuttora pendente Controparte_2
dinanzi al Tribunale Civile di Roma) è stata quella di formulare autonoma domanda riconvenzionale sia nei confronti della , ma soprattutto nei confronti della , a CP_2 Pt_1
fronte della impossibilità di ottenere il proprio credito restitutorio.
Ne deriva che si è attivata per riuscire a recuperare quest'ultimo dalla società CP_1
, anche assumendo veste di venditrice nei confronti di soggetti di volta in volta accreditati Pt_1
dalla stessa , nel tentativo di vendere il materiale concesso in garanzia, ma senza Pt_1
tuttavia riuscire a recuperare il proprio credito e senza che le iniziative assunte abbiano in alcun modo prodotto un effetto estintivo sull'originaria obbligazione restitutoria, accertata con efficacia di giudicato.
In definitiva non risulta in alcun modo che l'originaria obbligazione restitutoria sia stata sostituita con altra obbligazione da parte di soggetti diversi dalla , essendosi Pt_1 CP_1
Pag. 8 di 11 Capitale sempre riservata espressamente ogni azione giudiziaria volta al tentativo di recuperare il proprio credito”.
6.1.Ritiene questo Giudice che le motivazioni delle Corte d'Appello rispetto alla società possano essere estese anche alle Controparte_3
altre società, la cui posizione non è in nulla differenziata, tenuto conto altresì che eventuali fatti estintivi o modificativi del credito dovevano essere dimostrati dalle società attrici, mentre tale onere non è stato assolto, non essendo in alcun modo emerso che le parti abbiano inteso sostituire all'obbligazione originaria l'obbligazione della , ed anzi, essendo espressamente Controparte_2
specificato, nella documentazione depositata in atti che anche la seconda convenzione era integrativa e non novativa della convenzione, parimenti integrativa, del 28.10.2015 (cfr. doc. 3 parte ricorrente).
6.2.La domanda avanzata da nei confronti di CP_1 Parte_1
e deve, dunque, essere accolta
[...] Parte_2
relativamente alla condanna in solido alla restituzione di quanto indebitamente pagato, avendo dimostrato l'Amministrazione convenuta, attrice in riconvenzionale, il titolo del proprio credito e non avendo dimostrato le predette attrici convenute in riconvenzionale fatti modificativi, estintivi o impeditivi.
6.3.Le attrici e Parte_1 Parte_2
devono, dunque, essere condannate alla restituzione dell'importo di €
39.728.075,45, oltre interessi dalla data del pagamento (inter alia, Cass. sez. III,
n. 30658/2017) sino al saldo.
7.Non risultano, invece, adeguatamente dimostrate le spese di custodia sostenute per il materiale concesso in pegno che si riservava di CP_1
quantificare in corso di causa e la cui quantificazione, almeno per quanto maturato alla data della domanda, andava indicata sin dalla proposizione della domanda.
7.1.Tali spese, infatti, pur spettanti, secondo quanto previsto in contratto, non
Pag. 9 di 11 possono essere riconosciute attesa la totale assenza di prova in ordine alla loro concreta entità.
8.Stante l'intervenuta apertura della procedura concorsuale, deve, invece, essere dichiarata improcedibile la domanda nei confronti del
[...]
ex art. 43 l. fall. (R.D. n. 267/1942), essendo in Controparte_3
tal caso la competenza funzionale esclusiva relativa all'accertamento dei crediti nei confronti della procedura concorsuale demandata al Giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo.
9.Venendo ora alla domanda riconvenzionale trasversale svolta da
[...]
nei confronti di si osserva quanto segue. CP_1 Controparte_2
9.1.Invero, il titolo che vanta nei confronti della ridetta società CP_1
è il contratto stipulato tra CP_1 Parte_2
e con il quale quest'ultima si obbligava ad
[...] Controparte_2
acquistare entro il 20.09.2017 le partite di KE IR indicate in contratto da che le avrebbe dovute vendere in nome e per conto della , CP_1 Pt_1
ma nel proprio interesse (doc. 7 della comparsa di costituzione e risposta di
. CP_1
9.2.Il diritto che sorge da tale contratto è quello di pretendere il perfezionamento della compravendita alle condizioni concordate e non quello al pagamento puro e semplice dell'importo pattuito come, invece, richiesto.
9.3.Tale domanda deve essere, pertanto, rigettata.
10.Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata e della circostanza che , pur vittoriosa, non essendosi Controparte_2
costituita non ha sostenuto spese ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibili le domande proposte dalle attrici;
Pag. 10 di 11 dichiara improcedibile la domanda avanzata da nei confronti del CP_1
Controparte_3 accoglie la domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
e nei limiti di cui in Parte_1 Parte_2 parte motiva, e per l'effetto condanna e Parte_1 [...] al paga rt Parte_2
39.728.075,45, oltre interessi dal pagamento alla restituzione;
rigetta la domanda avanzata da nei confronti di CP_1 Controparte_2
;
[...]
Condanna altresì la parte attrici solidalmente a rimborsare a le CP_1 spese di lite che liquida in € 7.616 per compensi, oltre so forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute;
Nulla per le spese tra le altre parti e;
Controparte_2
Così è deciso in data 10.08.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 11 di 11