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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1571/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
IA AN, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6294/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3503/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220155764226 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2406/2025 depositato il 14/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione ad una cartella di pagamento relativa all'IVA anno 2018 eccependo : la inesistenza della notifica della cartella, proveniente da indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri;
la mancanza di contraddittorio preventivo;
la omessa notifica degli atti prodromici;
la decadenza ex art. 25 d.p.r. n. 602 del 1973; il difetto di motivazione;
l'omesso calcolo di sanzioni ed interessi. Il ricorso veniva proposto contro l'Agenzia delle Entrate RI.
Si costituiva l'Agenzia Entrate RI contestando le eccezioni formulate nel ricorso, definendolo del tutto inammissibile e improcedibile, in rito, nonché infondato, nel merito.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con sentenza n°. 3503 del 19/12/2023, pubblicata il 04/03/2024, rigettava il ricorso ritenendo infondate tutte le motivazioni esposte dal ricorrente.
Avverso tale decisione ricorre in appello il sig. Ricorrente_1 sostenendo: 1) nullità della sentenza per errore di diritto sull'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale;
2) nullità della sentenza per illogicità in relazione all'omessa riduzione delle sanzioni ed interessi– violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; 3) nullita' della sentenza per violazione dell'art.7, co. 5 bis, d. lgs.
546/92 – nullita' per vizio logico nella valutazione dell'onere probatorio;
nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della normativa sulla notifica a mezzo pec degli atti di riscossione;
nullità della sentenza per errore di diritto nell'applicazione delle spese all'avvocato del libero foro.
Si costituisce in giudizio l'appellato contestando punto per punto le eccezioni formulate e dichiarandosi privo di legittimazione passiva per le questioni sollevate riferite alle attività di competenza dell'agenzia delle entrate. In riferimento all'eccezione sul difetto di legittimazione dei cd. “avvocati del libero foro”
l'Agenzia Entrate RI dichiara di non accettare il contraddittorio, in quanto eccezione proposta per la prima volta in appello. Si chiede la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte è ferma nell'affermazione del principio (fatto proprio in via consolidata dalla pronuncia a sezioni unite 16412/2007; ribadita in Cass. 13929/2019, in Cass. 8808/2021 e da ultimo ribadita in motivazione al punto 9 di Cass. U. 7514/2022) secondo cui in tema di riscossione mediante cartella di pagamento, allorché il contribuente possa contestare sia la pretesa tributaria sia la cartella come atto consequenziale, è rimessa al contribuente stesso la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad esempio la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando in via alternativa la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario del servizio di riscossione, al quale, se è unico destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere previsto dall'art. 39 D.lgs. 112/1999 (“nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato”), non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass. 5832/2011).
Il concessionario, poi, è parte quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati di errori ad esso direttamente imputabili.La chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 D.lgs. 112/1999 , con orientamento consolidato, viene qualificata come 'litis denuntiatio' senza la necessità di autorizzazione da parte del giudice.Non di meno sussiste la concorrente facoltà processuale dell'Agente della riscossione, ove unico destinatario dell'impugnazione della cartella di pagamento, di chiamare in causa l'ente creditore nelle forme dell'art. 23 del Dlgs 546/1992 e dell'art. 269 c.p.c. implicitamente richiamato dalla prima disposizione, con debita istanza.
Tuttavia dall'esame della cartella esattoriale la chiamata in causa dell'agenzia delle entrate non appare indispensabile nel caso di specie. Infatti è palese che il contribuente abbia ricevuto la notifica nei termini di legge. Il potere di liquidazione delle imposte scaturenti dalle dichiarazioni iva presentate dai contribuenti è regolato dall'art. 54-bis del D.P.R. 633/72, in base al quale il termine ultimo da parte dell'amministrazione finanziaria coincide con l'inizio del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Il disposto normativo non prevede la natura decadenziale dei termini indicati che, pertanto, devono ritenersi semplicemente esortativi (Cass. 30.6.2009, n. 15307). Tuttavia, posto che il contribuente non può essere assoggettato per un tempo indefinito al potere dell'Amministrazione
Finanziaria, i termini di decadenza per la liquidazione delle imposte dovute e scaturenti dalle dichiarazioni annuali vengono a coincidere con quelli previsti, a pena di decadenza, dall'art. 25, D.P.R. 29.9.1973, n.
602, per la notifica delle cartelle di pagamento, ossia il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nel caso di specie il contribuente ha ricevuto la notifica della cartella il 20/12/2022 che pertanto deve essere considerata nei termini di legge. Il riferimento alla obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale non viene supportato da alcuna documentazione circa il danno che avrebbe subito il contribuente dalla sua mancata attivazione. Il contribuente non vince la cosiddetta prova di resistenza. Oltretutto il contribuente non dimostra di essersi attivato presso l'ufficio quando ha ricevuto la notifica della cartella rappresentando in quel momento quali fossero le ragioni che avrebbero determinato la non debenza del tributo o quanto meno la riduzione di sanzioni ed interessi come espressamente indicato nella stessa cartella esattoriale. E nemmeno nel ricorso introduttivo il contribuente ha contestato la quantificazione del debito d'imposta scaturito semplicemente dalla liquidazione automatica di dati da lui stesso dichiarati in autoliquidazione. Oltretutto si deve considerare che l'estensione del contraddittorio endoprocedimentale a tutti gli atti impositivi e sanzionatori si è avuta con il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (in vigore dal 18 gennaio 2024), il quale ha modificato lo Statuto del contribuente inserendo il nuovo articolo 6-bis, rubricato “Principio del contraddittorio”. Questa norma generalizza l'obbligo del contraddittorio preventivo in ambito tributario, superando le limitazioni previgenti.
Recentemente l'Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9578 del 13 febbraio 2025 ha chiarito che in materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del
1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione. In merito alla quantificazione degli interessi e delle sanzioni come chiaramente indicato nella cartella il contribuente avrebbe dovuto attivarsi presso l'ufficio impositore chiedendo l'applicazione come risultante dall'avviso bonario qualora non fosse stato ricevuto. Circa la contestazione della prova è la stessa cartella esattoriale la fonte della pretesa con la quantificazione del dovuto sulla scorta di quanto dichiarato dal contribuente.
Non risulta agli atti alcun deposito di documentazione da parte del ricorrente che vada ad inficiare la liquidazione automatica operata dall'ufficio. Quando una cartella esattoriale deriva da un controllo automatico della dichiarazione iva (ai sensi del 54-bis), l'obbligo di motivazione è soddisfatto con il semplice richiamo alla dichiarazione stessa, poiché il contribuente ne conosce già il contenuto. Giova richiamare un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (in particolare, l'ordinanza n.
31.072/2024), affermando un principio fondamentale: in via generale, ogni atto impositivo deve essere motivato, per permettere al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi,tuttavia, questa regola generale trova un'importante eccezione nel caso delle cartelle emesse a seguito di liquidazione automatica ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72. In queste ipotesi, l'obbligo di motivazione si considera assolto con il mero richiamo alla dichiarazione presentata dal contribuente stesso. La logica, chiara e pragmatica, è che il contribuente è già perfettamente a conoscenza dei dati che ha inserito, degli importi che ha dichiarato e dei calcoli che ha effettuato. La pretesa del Fisco non nasce da fatti nuovi o da interpretazioni normative complesse, ma da un semplice controllo matematico e di coerenza dei dati forniti dal contribuente. Pertanto, indicare nella cartella il riferimento alla dichiarazione è sufficiente per metterlo in condizione di capire l'origine del debito. Per la regolarità della notifica a mezzo pec proveniente da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi (come INI-PEC o IPA)
è una questione giurisprudenziale controversa. Sebbene alcune sentenze la considerino inesistente, la
Cassazione ha più volte confermato la validità dell'atto se il destinatario ne ha avuto comunque conoscenza e il diritto di difesa non è stato pregiudicato come nel caso di specie. Muovendo dall'autorevole sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 15979 pronunciata a Sezioni Unite in data
18.05.2022, si richiama il principio generale per cui le violazioni formali sono irrilevanti se non causano un'effettiva lesione ai diritti del contribuente. Conseguentemente, una notificazione elettronica non è invalida se, pur provenendo da un indirizzo diverso da quello presente nei pubblici registri, il mittente è chiaramente riconoscibile. Questo perché una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede e correttezza, soprattutto se il contribuente non dimostra che il diritto di difesa sia stato effettivamente compromesso. Privo di fondamento è il motivo dell'appello circa la regolarità della rappresentanza dell'ente. Il IM ES, con sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019, è infatti intervenuto sulla questione della difesa di AdER con estrema chiarezza, affermando tra l'altro il seguente principio di diritto “quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” Il ragionamento conclusivo delle Sezioni Unite dopo approfondito excursus, è nel senso che «in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile per l'Agenzia avvalersi anche di avvocati del libero foro.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello in conferma della sentenza impugnata;
2) Condanna il soccombente alle spese di giudizio quantificate in € 2.000,00 oltre cut e oneri di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
IA AN, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6294/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3503/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220155764226 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2406/2025 depositato il 14/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione ad una cartella di pagamento relativa all'IVA anno 2018 eccependo : la inesistenza della notifica della cartella, proveniente da indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri;
la mancanza di contraddittorio preventivo;
la omessa notifica degli atti prodromici;
la decadenza ex art. 25 d.p.r. n. 602 del 1973; il difetto di motivazione;
l'omesso calcolo di sanzioni ed interessi. Il ricorso veniva proposto contro l'Agenzia delle Entrate RI.
Si costituiva l'Agenzia Entrate RI contestando le eccezioni formulate nel ricorso, definendolo del tutto inammissibile e improcedibile, in rito, nonché infondato, nel merito.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con sentenza n°. 3503 del 19/12/2023, pubblicata il 04/03/2024, rigettava il ricorso ritenendo infondate tutte le motivazioni esposte dal ricorrente.
Avverso tale decisione ricorre in appello il sig. Ricorrente_1 sostenendo: 1) nullità della sentenza per errore di diritto sull'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale;
2) nullità della sentenza per illogicità in relazione all'omessa riduzione delle sanzioni ed interessi– violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; 3) nullita' della sentenza per violazione dell'art.7, co. 5 bis, d. lgs.
546/92 – nullita' per vizio logico nella valutazione dell'onere probatorio;
nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della normativa sulla notifica a mezzo pec degli atti di riscossione;
nullità della sentenza per errore di diritto nell'applicazione delle spese all'avvocato del libero foro.
Si costituisce in giudizio l'appellato contestando punto per punto le eccezioni formulate e dichiarandosi privo di legittimazione passiva per le questioni sollevate riferite alle attività di competenza dell'agenzia delle entrate. In riferimento all'eccezione sul difetto di legittimazione dei cd. “avvocati del libero foro”
l'Agenzia Entrate RI dichiara di non accettare il contraddittorio, in quanto eccezione proposta per la prima volta in appello. Si chiede la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte è ferma nell'affermazione del principio (fatto proprio in via consolidata dalla pronuncia a sezioni unite 16412/2007; ribadita in Cass. 13929/2019, in Cass. 8808/2021 e da ultimo ribadita in motivazione al punto 9 di Cass. U. 7514/2022) secondo cui in tema di riscossione mediante cartella di pagamento, allorché il contribuente possa contestare sia la pretesa tributaria sia la cartella come atto consequenziale, è rimessa al contribuente stesso la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad esempio la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando in via alternativa la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario del servizio di riscossione, al quale, se è unico destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere previsto dall'art. 39 D.lgs. 112/1999 (“nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato”), non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass. 5832/2011).
Il concessionario, poi, è parte quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati di errori ad esso direttamente imputabili.La chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 D.lgs. 112/1999 , con orientamento consolidato, viene qualificata come 'litis denuntiatio' senza la necessità di autorizzazione da parte del giudice.Non di meno sussiste la concorrente facoltà processuale dell'Agente della riscossione, ove unico destinatario dell'impugnazione della cartella di pagamento, di chiamare in causa l'ente creditore nelle forme dell'art. 23 del Dlgs 546/1992 e dell'art. 269 c.p.c. implicitamente richiamato dalla prima disposizione, con debita istanza.
Tuttavia dall'esame della cartella esattoriale la chiamata in causa dell'agenzia delle entrate non appare indispensabile nel caso di specie. Infatti è palese che il contribuente abbia ricevuto la notifica nei termini di legge. Il potere di liquidazione delle imposte scaturenti dalle dichiarazioni iva presentate dai contribuenti è regolato dall'art. 54-bis del D.P.R. 633/72, in base al quale il termine ultimo da parte dell'amministrazione finanziaria coincide con l'inizio del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Il disposto normativo non prevede la natura decadenziale dei termini indicati che, pertanto, devono ritenersi semplicemente esortativi (Cass. 30.6.2009, n. 15307). Tuttavia, posto che il contribuente non può essere assoggettato per un tempo indefinito al potere dell'Amministrazione
Finanziaria, i termini di decadenza per la liquidazione delle imposte dovute e scaturenti dalle dichiarazioni annuali vengono a coincidere con quelli previsti, a pena di decadenza, dall'art. 25, D.P.R. 29.9.1973, n.
602, per la notifica delle cartelle di pagamento, ossia il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nel caso di specie il contribuente ha ricevuto la notifica della cartella il 20/12/2022 che pertanto deve essere considerata nei termini di legge. Il riferimento alla obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale non viene supportato da alcuna documentazione circa il danno che avrebbe subito il contribuente dalla sua mancata attivazione. Il contribuente non vince la cosiddetta prova di resistenza. Oltretutto il contribuente non dimostra di essersi attivato presso l'ufficio quando ha ricevuto la notifica della cartella rappresentando in quel momento quali fossero le ragioni che avrebbero determinato la non debenza del tributo o quanto meno la riduzione di sanzioni ed interessi come espressamente indicato nella stessa cartella esattoriale. E nemmeno nel ricorso introduttivo il contribuente ha contestato la quantificazione del debito d'imposta scaturito semplicemente dalla liquidazione automatica di dati da lui stesso dichiarati in autoliquidazione. Oltretutto si deve considerare che l'estensione del contraddittorio endoprocedimentale a tutti gli atti impositivi e sanzionatori si è avuta con il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (in vigore dal 18 gennaio 2024), il quale ha modificato lo Statuto del contribuente inserendo il nuovo articolo 6-bis, rubricato “Principio del contraddittorio”. Questa norma generalizza l'obbligo del contraddittorio preventivo in ambito tributario, superando le limitazioni previgenti.
Recentemente l'Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9578 del 13 febbraio 2025 ha chiarito che in materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del
1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione. In merito alla quantificazione degli interessi e delle sanzioni come chiaramente indicato nella cartella il contribuente avrebbe dovuto attivarsi presso l'ufficio impositore chiedendo l'applicazione come risultante dall'avviso bonario qualora non fosse stato ricevuto. Circa la contestazione della prova è la stessa cartella esattoriale la fonte della pretesa con la quantificazione del dovuto sulla scorta di quanto dichiarato dal contribuente.
Non risulta agli atti alcun deposito di documentazione da parte del ricorrente che vada ad inficiare la liquidazione automatica operata dall'ufficio. Quando una cartella esattoriale deriva da un controllo automatico della dichiarazione iva (ai sensi del 54-bis), l'obbligo di motivazione è soddisfatto con il semplice richiamo alla dichiarazione stessa, poiché il contribuente ne conosce già il contenuto. Giova richiamare un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (in particolare, l'ordinanza n.
31.072/2024), affermando un principio fondamentale: in via generale, ogni atto impositivo deve essere motivato, per permettere al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi,tuttavia, questa regola generale trova un'importante eccezione nel caso delle cartelle emesse a seguito di liquidazione automatica ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72. In queste ipotesi, l'obbligo di motivazione si considera assolto con il mero richiamo alla dichiarazione presentata dal contribuente stesso. La logica, chiara e pragmatica, è che il contribuente è già perfettamente a conoscenza dei dati che ha inserito, degli importi che ha dichiarato e dei calcoli che ha effettuato. La pretesa del Fisco non nasce da fatti nuovi o da interpretazioni normative complesse, ma da un semplice controllo matematico e di coerenza dei dati forniti dal contribuente. Pertanto, indicare nella cartella il riferimento alla dichiarazione è sufficiente per metterlo in condizione di capire l'origine del debito. Per la regolarità della notifica a mezzo pec proveniente da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi (come INI-PEC o IPA)
è una questione giurisprudenziale controversa. Sebbene alcune sentenze la considerino inesistente, la
Cassazione ha più volte confermato la validità dell'atto se il destinatario ne ha avuto comunque conoscenza e il diritto di difesa non è stato pregiudicato come nel caso di specie. Muovendo dall'autorevole sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 15979 pronunciata a Sezioni Unite in data
18.05.2022, si richiama il principio generale per cui le violazioni formali sono irrilevanti se non causano un'effettiva lesione ai diritti del contribuente. Conseguentemente, una notificazione elettronica non è invalida se, pur provenendo da un indirizzo diverso da quello presente nei pubblici registri, il mittente è chiaramente riconoscibile. Questo perché una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede e correttezza, soprattutto se il contribuente non dimostra che il diritto di difesa sia stato effettivamente compromesso. Privo di fondamento è il motivo dell'appello circa la regolarità della rappresentanza dell'ente. Il IM ES, con sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019, è infatti intervenuto sulla questione della difesa di AdER con estrema chiarezza, affermando tra l'altro il seguente principio di diritto “quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” Il ragionamento conclusivo delle Sezioni Unite dopo approfondito excursus, è nel senso che «in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile per l'Agenzia avvalersi anche di avvocati del libero foro.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello in conferma della sentenza impugnata;
2) Condanna il soccombente alle spese di giudizio quantificate in € 2.000,00 oltre cut e oneri di legge.