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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2232/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Santini ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2232/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EO IO e dell'avv. ZECCHINO VINCENZO ) ; , C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PITRE' N. 1 00162 ROMApresso il difensore avv. EO IO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BAZZONI DANIELA e dell'avv. PERICONE TI ( ) VIA DE' CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA;
C.F._3 Parte_2
( ) VIA DE' CASTAGNOLI N.
1 - C/O UFFICIO
[...] C.F._4
CONTENZIOSO 40100 BOLOGNA;
( Parte_3 C.F._5
; , elettivamente domiciliato in C/O CENTRO Parte_4
SERVIZI AMMINISTRATIVI VIA DE' CASTAGNOLI N. 1 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. BAZZONI DANIELA
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BAZZONI DANIELA e dell'avv. PERICONE P.IVA_2
TI ( ) VIA DE' CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA;
C.F._3
( ) VIA DE' CASTAGNOLI N.
1 - C/O Parte_2 C.F._4
UFFICIO CONTENZIOSO 40100 BOLOGNA;
Parte_3
( ; , elettivamente C.F._5 Parte_4 domiciliato in C/O CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VIA DE' CASTAGNOLI N. 1 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. BAZZONI DANIELA
RESISTENTE pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.08.2025 adiva il Tribunale di Bologna, Parte_1 quale giudice del lavoro, evocando in giudizio il , Controparte_1 affermando che:
1. aveva prestato servizio quale docente alle dipendenze del
[...]
con contratti a tempo determinato, svolgendo mansioni identiche a Controparte_1 quelle espletate dal personale di ruolo e con i medesimi obblighi formativi, nei seguenti periodi:
• a.s. 2022/2023 – contratto dal 24.10.2022 al 30.06.2023;
• a.s. 2023/2024 – contratto dal 06.11.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/2025 – contratti dal 24.09.2024 al 20.06.2025.
2. non aveva usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo;
Controparte_1
3. la mancata erogazione dell'emolumento costituiva violazione del principio contenuto nella clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine.
Chiedeva quindi che, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016, fosse accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la «Carta elettronica» per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2022 al 2025, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato;
e fosse conseguentemente condannato il resistente al pagamento a suo favore della somma di € 1.500,00, CP_1 quale contributo alla sua formazione professionale o, in alternativa, della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
Di qui l'odierna controversia.
Si costituiva in giudizio il che, ribadita la Controparte_1 legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto di tutte le domande.
pagina 2 di 6 Istruita solo documentalmente, la causa è stata decisa all'udienza del 04.12.2025, mediante lettura della sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha istituito una carta elettronica, dell'importo nominale di € 500, ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali. La norma citata, in particolare, ha previsto testualmente:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Dunque, soltanto i docenti assunti a tempo indeterminato beneficiano della carta elettronica, anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche qualora non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
Diversamente, nel caso in esame, non è contestato che la ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
pagina 3 di 6 Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare privo di ragione oggettiva, come evidenziato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022, che ha annullato il D.P.C.M. 32313/2015 nella parte in cui limitava la Carta ai soli docenti di ruolo.
Inoltre, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha affermato che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte ha chiarito che il principio di non discriminazione impone che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa per il solo fatto che il rapporto di lavoro è a termine.
Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato ulteriormente chiarito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, che ha recepito i principi della CGUE e ha affermato che la Carta Docente rientra tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro, e che la sua esclusione per i docenti a tempo determinato costituisce una discriminazione non giustificata.
La Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
pagina 4 di 6 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Nel caso in esame, la ricorrente ha svolto incarichi fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, ed è tuttora inserita nel sistema scolastico. Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto alla Carta Docente per tali annualità.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In considerazione della natura pecuniaria della prestazione – come statuito dalla Corte di legittimità – devono essere riconosciuti anche interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 – valori minimi, tenuto conto della natura seriale della controversia – per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita e vengono distratte a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Simona Santini, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
Condanna il al riconoscimento, in favore della Controparte_1 ricorrente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 dell'importo di € 1.500,00 quale contributo alla formazione della ricorrente tramite carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
pagina 5 di 6 Condanna il alla rifusione delle spese del processo che Controparte_1 liquida complessivamente in € 852,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA da distrarsi ai procuratori antistatari.
Bologna, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Simona Santini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Santini ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2232/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EO IO e dell'avv. ZECCHINO VINCENZO ) ; , C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PITRE' N. 1 00162 ROMApresso il difensore avv. EO IO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BAZZONI DANIELA e dell'avv. PERICONE TI ( ) VIA DE' CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA;
C.F._3 Parte_2
( ) VIA DE' CASTAGNOLI N.
1 - C/O UFFICIO
[...] C.F._4
CONTENZIOSO 40100 BOLOGNA;
( Parte_3 C.F._5
; , elettivamente domiciliato in C/O CENTRO Parte_4
SERVIZI AMMINISTRATIVI VIA DE' CASTAGNOLI N. 1 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. BAZZONI DANIELA
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BAZZONI DANIELA e dell'avv. PERICONE P.IVA_2
TI ( ) VIA DE' CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA;
C.F._3
( ) VIA DE' CASTAGNOLI N.
1 - C/O Parte_2 C.F._4
UFFICIO CONTENZIOSO 40100 BOLOGNA;
Parte_3
( ; , elettivamente C.F._5 Parte_4 domiciliato in C/O CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VIA DE' CASTAGNOLI N. 1 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. BAZZONI DANIELA
RESISTENTE pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.08.2025 adiva il Tribunale di Bologna, Parte_1 quale giudice del lavoro, evocando in giudizio il , Controparte_1 affermando che:
1. aveva prestato servizio quale docente alle dipendenze del
[...]
con contratti a tempo determinato, svolgendo mansioni identiche a Controparte_1 quelle espletate dal personale di ruolo e con i medesimi obblighi formativi, nei seguenti periodi:
• a.s. 2022/2023 – contratto dal 24.10.2022 al 30.06.2023;
• a.s. 2023/2024 – contratto dal 06.11.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/2025 – contratti dal 24.09.2024 al 20.06.2025.
2. non aveva usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo;
Controparte_1
3. la mancata erogazione dell'emolumento costituiva violazione del principio contenuto nella clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine.
Chiedeva quindi che, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016, fosse accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la «Carta elettronica» per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2022 al 2025, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato;
e fosse conseguentemente condannato il resistente al pagamento a suo favore della somma di € 1.500,00, CP_1 quale contributo alla sua formazione professionale o, in alternativa, della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
Di qui l'odierna controversia.
Si costituiva in giudizio il che, ribadita la Controparte_1 legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto di tutte le domande.
pagina 2 di 6 Istruita solo documentalmente, la causa è stata decisa all'udienza del 04.12.2025, mediante lettura della sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha istituito una carta elettronica, dell'importo nominale di € 500, ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali. La norma citata, in particolare, ha previsto testualmente:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Dunque, soltanto i docenti assunti a tempo indeterminato beneficiano della carta elettronica, anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche qualora non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
Diversamente, nel caso in esame, non è contestato che la ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
pagina 3 di 6 Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare privo di ragione oggettiva, come evidenziato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022, che ha annullato il D.P.C.M. 32313/2015 nella parte in cui limitava la Carta ai soli docenti di ruolo.
Inoltre, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha affermato che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte ha chiarito che il principio di non discriminazione impone che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa per il solo fatto che il rapporto di lavoro è a termine.
Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato ulteriormente chiarito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, che ha recepito i principi della CGUE e ha affermato che la Carta Docente rientra tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro, e che la sua esclusione per i docenti a tempo determinato costituisce una discriminazione non giustificata.
La Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
pagina 4 di 6 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Nel caso in esame, la ricorrente ha svolto incarichi fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, ed è tuttora inserita nel sistema scolastico. Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto alla Carta Docente per tali annualità.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In considerazione della natura pecuniaria della prestazione – come statuito dalla Corte di legittimità – devono essere riconosciuti anche interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 – valori minimi, tenuto conto della natura seriale della controversia – per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita e vengono distratte a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Simona Santini, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
Condanna il al riconoscimento, in favore della Controparte_1 ricorrente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 dell'importo di € 1.500,00 quale contributo alla formazione della ricorrente tramite carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
pagina 5 di 6 Condanna il alla rifusione delle spese del processo che Controparte_1 liquida complessivamente in € 852,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA da distrarsi ai procuratori antistatari.
Bologna, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Simona Santini
pagina 6 di 6