CA
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4345 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 747/2020 di R.G., riservata in decisione all'udienza del 30 aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., con ordinanza comunicata in data 5 maggio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Girolamo Izzo, c.f. , giusta CodiceFiscale_2 procura a margine dell'atto di appello, con domicilio eletto presso il suo studio in Calvi
Risorta (CE) alla via Duca degli Abruzzi n. 11, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE - APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa dall'Avvocato Salvatore Di Stasio, c.f. giusta CodiceFiscale_4
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, con domicilio eletto presso il suo studio in Casanova, frazione di Carinola, (CE) alla via Cupa
Tarsia n. 1, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_2
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 803/2019, resa nel giudizio di primo grado iscritto al n.r.g. 800358/2004, pubblicata il 21 marzo 2019 e
- 1 - non notificata, in materia di risarcimento dei danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza, che si abbiano integralmente per trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato il 2 marzo 2020, iscritto a ruolo in data 26 febbraio 2020, ha impugnato la sentenza n. 803/2019, pubblicata Parte_1
il 21 marzo 2019 e non notificata, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto parzialmente la sua domanda, condannando la convenuta: , a Controparte_1
rimuovere i mattoni sagomati in cotto che rivestono il parapetto del vano scala scoperto che sporgono nella sua proprietà di cm. 10, nonché a creare una caditoia per le acque piovane del proprio immobile e a riportare la copertura del vano scala lungo il muro di confine in maniera che le acque piovane scolino nella sua proprietà ex art. 908 c.c., rigettando per il resto la domanda attorea, accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale, con la declaratoria di acquisto, per intervenuta usucapione, in favore della predetta convenuta, del diritto di veduta del vano scala e della servitù del bagno, rigettando per il resto la domanda riconvenzionale e compensando interamente le spese tra le parti.
1.1 L'appellante principale ha chiesto alla Corte, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dei primi quattro motivi di appello: la declaratoria di esclusiva responsabilità della convenuta per le infiltrazioni di acqua che interessano il proprio fabbricato e la condanna della stessa alla costruzione di un vano di aerazione, ossia cavedio, tra l'esterno della parete nord ed ovest del proprio fabbricato ed il giardino di proprietà della convenuta, come specificato a pag. 13 e ss. della C.T.U., la cui spesa ammonta ad € 14.562,32, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza;
in subordine, l'autorizzazione all'esecuzione di tale opera, con accesso nel giardino dell'appellata, con ripetizione della suddetta somma, o della diversa somma da documentare con fattura;
la condanna della convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma di € 2.241,07, determinata a pag. 16, 29 e 30 della C.T.U., per l'esecuzione delle opere di risanamento del proprio immobile, o della diversa somma da documentare con fattura;
la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, in proprio favore, da determinare in via equitativa, a titolo di deprezzamento dell'immobile; nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, ossia biologico, morale ed esistenziale, per avere vissuto in un immobile insalubre, con diffusa umidità e muffa;
la condanna della
- 2 - convenuta al pagamento delle spese di C.T.U.; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, con distrazione.
Ha, inoltre, chiesto, in riforma della gravata sentenza, in accoglimento del quinto motivo di appello, secondo quanto accertato dal C.T.U., con l'elaborato peritale principale e suppletivo del 1° settembre 2012: la declaratoria, ai sensi della legge n. 47/1985, di inidoneità del provvedimento di sanatoria del 2004 a comprimere i diritti soggettivi dei terzi, dovendo tale atto intendersi emanato con salvezza degli stessi diritti e finalizzato a regolamentare solo il rapporto tra il privato e la Pubblica amministrazione;
la declaratoria che la convenuta non ha usucapito il diritto di affaccio sulla propria proprietà, attraverso la finestra creata nel vano scala, in contestazione, condonata nel 2004, come accertato dal C.T.U.; l'ordine alla convenuta di eliminare la propria finestra di cm. 60 x 70, con affaccio nella sua proprietà, ovvero, in subordine, l'ordine di ridurla a luce, con l'obbligo di munirla delle opere previste dall'art. 901 e ss. c.c.; la conferma della sentenza impugnata, con riferimento al capo b) dell'atto di citazione, pag. 5, copertura del vano scala, ed il conseguente ordine alla convenuta di riportare la copertura del vano scala lungo il muro di confine, in maniera che le acque piovane scolino nella proprietà della stessa, ex art. 908 c.c., nonché di creare una caditoia per le acque piovane nell'immobile della stessa, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza;
la conferma della sentenza impugnata, con riferimento al capo d) dell'atto di citazione, pag. 6, cotto di copertura del parapetto della rampa di scala, ed il conseguente ordine alla convenuta di rimuovere i mattoni sagomati in cotto, che rivestono il parapetto del vano scala scoperto e che sporgono nella sua proprietà, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza;
premesso che il bagno, come risulta a pag. 24 della C.T.U., scarica le acque nere su via degli Innocenti e che il tubo in pvc occupa una piccola area di passaggio per accedere alla sua proprietà, ordinare alla convenuta la rimozione del tubo in pvc dall'area di passaggio per accedere alla sua proprietà e dal muro di sua proprietà ed ordinare alla convenuta di incanalare tale tubo nel muro di esclusiva proprietà della stessa, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza;
ordinare alla convenuta di rimuovere dal muro di sua esclusiva proprietà il canale di gronda e la pluviale che raccoglie le acque piovane dell'immobile di proprietà della convenuta e di immettere le acque nella proprietà esclusiva della stessa, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza;
condannare la convenuta al risarcimento, in proprio favore, dei danni, per gli abusi perpetrati, da quantificarsi nella somma ritenuta giusta ed equa;
dichiarare la sentenza impugnata nulla ed ineseguibile per
- 3 - l'omessa pronuncia delle prescrizioni in danno della convenuta;
porre le spese di C.T.U. a carico della convenuta;
rigettare integralmente la domanda riconvenzionale e le avverse eccezioni, deduzioni e richieste, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, con distrazione.
2. In data 8 aprile 2020, si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
principale, per la sua inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza, in fatto e diritto, nonché l'accoglimento del proprio appello incidentale e la conseguente riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento delle proprie conclusioni rassegnate in primo grado;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
3. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Si è verificata la disponibilità degli atti del primo grado del giudizio, nonostante la mancata acquisizione del fascicolo cartaceo.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo è stata fissata udienza di conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 30 aprile 2025 sostituita da note di trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
4.1. ha convenuto in giudizio premettendo Parte_1 Controparte_1
di essere proprietario di un fabbricato per civile abitazione sito in Carinola, frazione
Ventaroli, alla via degli Innocenti, censito in catasto al foglio 11, particelle 48 e 51, composto da un locale al piano interrato, tre vani al piano terra, vano scala e altri vani al primo piano, confinante, tra l'altro, con l'immobile, con annesso giardino, di proprietà di P_
; che il vano interrato, il vano scala ed i vani al piano terra sono posizionati ad un
[...]
livello più basso rispetto al giardino e al fabbricato diruto di;
che il Controparte_1
proprio fabbricato ha subito danni provocati da infiltrazioni di acqua piovana - meteorica provenienti dal giardino e dal fabbricato diruto di;
che costei ha Controparte_1
realizzato una finestra, con affaccio nella sua proprietà, un bagno ed un ingresso illegittimi, la copertura dell'ingresso e della scala che sporge nella sua proprietà, così come un canale di gronda ed una pluviale, il cotto di copertura del parapetto della rampa di scala ed il gocciolamento dell'acqua sempre nella sua proprietà; che sono risultati vani i tentativi di
- 4 - una soluzione bonaria della vertenza. Ha, dunque, chiesto, previa declaratoria di accertamento di quanto lamentato, la condanna della convenuta all'eliminazione della causa delle infiltrazioni, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti ed al ripristino dello status quo ante, con l'eliminazione di tutti gli abusi perpetrati in danno della sua proprietà, con vittoria delle spese di giudizio.
4.2 Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, per la Controparte_1
sua infondatezza, in fatto e diritto, spiegando domanda riconvenzionale volta alla declaratoria di responsabilità ed alla condanna dell'attore all'eliminazione di tutti gli abusi posti in essere in danno della sua proprietà, chiedendo, inoltre, la declaratoria, in proprio favore, di acquisto per usucapione della finestra, con affaccio nella proprietà attorea, del bagno e della copertura dell'ingresso e della scala, con vittoria di spese.
4.3. La causa è stata istruita con la C.T.U., la prova testimoniale e l'interrogatorio formale dell'attore.
5. Con la sentenza, oggi impugnata, il Tribunale ha accolto parzialmente sia la domanda attorea che quella riconvenzionale della convenuta.
5.1. La domanda principale di condanna della convenuta all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni è stata inquadrata nella responsabilità da cose in custodia dell'art. 2051 c.c., trattandosi di danni allegati causati dalle acque piovane provenienti dal terreno confinante in mancanza di un pozzetto di raccolta, deflusso e smistamento. A parere del giudice di prime cure l'unico onere incombente su parte attrice è dimostrare che i danni subiti originino dal bene di cui parte convenuta abbia la disponibilità ed il potere di gestione, nonché il nesso causale tra questo e i danni lamentati, mentre sia onere della convenuta dimostrare il caso fortuito, ossia l'esistenza di una causa, estranea alla cosa custodita, che abbia assunto rilevanza determinante nel provocare i danni.
Dall'esame delle acquisizioni processuali, applicando i prefati principi, il Tribunale ha escluso che sia stata data la prova della responsabilità della convenuta. Ha rilevato che l'attore non abbia ottemperato al disposto di cui all'art. 2697 c.c., avendo dedotto che l'immobile di sua proprietà, sottoposto rispetto a quello della convenuta, sia interessato da infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal giardino del fondo superiore che ne avrebbero ammalorato le pareti, senza provare il nesso eziologico tra i danni riportati e la causa dedotta. Ha osservato che dalle risultanze processuali non sia emersa la riconducibilità delle infiltrazioni all'attività della convenuta, né alla particolare conformazione del suo giardino,
- 5 - come già acclarato nel provvedimento emesso a definizione del ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato dall'attore, rigettato e non reclamato, le cui motivazioni ha condiviso. Ha richiamato quanto accertato dal proprio ausiliare tecnico sull'esistenza dei danni lamentati e la loro ascrivibilità a plurimi fattori, non imputabili alla convenuta rigettando, pertanto, tale domanda.
In relazione alle altre domande attoree, il Tribunale ha rilevato che dalle risultanze probatorie - ossia prova per testi, interrogatorio formale dell'attore e conclusioni del C.T.U.
– sia emerso che la funzione di veduta dall'apertura creata sul vano scala sia esercitata in modo pacifico, indisturbato e pubblico dalla convenuta da molto tempo prima dei lavori di ristrutturazione in quanto prima dell'attuale finestra esisteva, fin dagli anni settanta, una ringhiera che consentiva la vista e l'affaccio.
Ha, dunque, ritenuto acquisito dalla convenuta per usucapione sia il diritto di affaccio sulla proprietà attorea, sia la proprietà del bagno, la cui esistenza è stata confermata anche dall'attore in sede di interrogatorio formale, avendo egli ammesso che il servizio esisteva dagli anni settanta e che non ne era stato realizzato un altro diverso.
Ha poi accertato provato che durante i lavori di ristrutturazione, eseguiti da P_
nel 2002 - 2003, l'acqua piovana dell'immobile di costei è stata immessa nella
[...]
caditoia di proprietà dell'attore; che i mattoni sagomati che rivestono il parapetto del vano scala scoperto sporgenti di 10 centimetri occupano la proprietà attorea;
che la copertura della rampa scala effettua lo scolo dell'acqua piovana in proprietà attorea. Per l'effetto ha ordinato alla convenuta di eseguire i lavori per regolare le acque piovane in modo da non farle cadere nella proprietà altrui e di rimuovere i mattoni che aggettano in essa.
5.2. Il giudice di prime cure ha infine respinto le ulteriori pretese formulate da P_
con la domanda riconvenzionale, alcune (baracche abusive) perché non riguardanti
[...] la lesione di diritti soggettivi ed essendo, pertanto, sottratte alla cognizione ordinaria ed altre (bombolone del gas) perché non confortate da adeguata prova della proprietà attorea.
Ha reputato, parimenti, non provato che i vecchi gradini della scala e la copertura della stessa già sporgessero nella proprietà attorea.
Ha evidenziato che le protestate aperture, pur non presentando le caratteristiche di cui all'art. 901 c.c., siano considerabili luci, non consentendo l'affaccio diretto, obliquo e laterale.
Ha, infine, valutato di nullo pregio giuridico le testimonianze raccolte in quanto generiche e contraddittorie.
- 6 - 5.3. In ragione della parziale soccombenza reciproca le spese del giudizio sono state integralmente compensate.
6. L'atto di appello è stato affidato all'Ufficiale giudiziario in data 24 febbraio 2020 per la notifica all'appellata, presso il suo procuratore, costituito anche nel primo grado del giudizio: Avvocato Salvatore Di Stasio, e notificato a mezzo del servizio postale, con plico, con avviso di ricevimento, spedito in data 26 febbraio 2020, dall'Ufficio postale di Napoli.
L'atto di appello è stato regolarmente notificato il 2 marzo 2020 a mani del destinatario, come attestato dal relativo avviso di ricevimento, depositato dall'appellante.
Va quindi dichiarata la tempestività dell'appello in quanto esso rispetta il termine di decadenza di un anno, decorrente dal deposito della sentenza impugnata, non notificata, avvenuto il 21 marzo 2019, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione originaria – antecedente alla modifica di cui all'art. 46, co. 17 della legge n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio
2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2004.
L'appellata è stata convenuta per il giorno 24 giugno 2020.
Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 26 febbraio 2020.
7. Del pari tempestivo è l'appello incidentale proposto da con la Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 aprile 2020, nel rispetto del termine di decadenza di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c., e cioè nel termine di venti giorni prima dell'udienza del 24 giugno 2020, fissata in citazione. Ciò in quanto deve ritenersi operante il principio codificato dall'art. 343 c.p.c., alla cui stregua “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166
c.p.c.”, e cioè nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 1127 del 22.01.2015).
La sollecitudine dell'atto esonera da ogni considerazione sulle sospensioni per l'emergenza epidemiologica da Sars-Cov.
È dunque possibile accedere al merito.
8. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante principale Parte_1
ha censurato la sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente rigettato la propria domanda principale, volta all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni di acqua e dei danni dall'immobile di sua proprietà, sul presupposto che, alla luce dell'art. 2697 c.c., non avrebbe provato il fatto giuridico da cui discende il preteso diritto e non avrebbe provato il
- 7 - nesso causale tra i danni subiti e la causa dedotta, ex art. 2051 c.c., trattandosi di problematica da inquadrare nella responsabilità per danni provocati da cose in custodia.
Ha dedotto che, proprio alla luce dell'art. 2051 c.c., il Tribunale avrebbe pronunciato una sentenza ingiusta, errata, immotivata e non conforme alle risultanze processuali, invocandone la riforma, avendo la curia erroneamente esaminato e valutato i fatti di causa, la documentazione in atti, le consulenze tecniche di parte, la C.T.U. dell'ing. e Per_1
l'espletata istruttoria orale.
Ha evidenziato che l'acqua piovana, proveniente dal giardino della convenuta e quella di accumulo nel fabbricato diruto di costei, va ad interessare il proprio fabbricato, non potendo defluire verso l'esterno o essere incanalata nella rete fognaria comunale, raggiungendo la parete del suo edificio e, non potendo defluire altrove, ristagna lungo la muratura, penetra nelle sottofondazioni e cagiona una diffusa e continua umidità, oltre a causare danni irreversibili alle strutture portanti.
Ha rilevato che il C.T.U. ing. , ha accertato che le infiltrazioni di acqua provengono dal Per_1 giardino della convenuta;
che vi è la presenza di acqua sulle pareti interne perimetrali, lato nord ed ovest, del proprio fabbricato, a confine con il predetto giardino;
che le infiltrazioni, provenienti dal giardino, interessano i solai e che i danni arrecati dalle infiltrazioni sono più marcati lungo la linea di intersezione tra solai e pareti e all'intersezione tra le pareti, nonché sulla parete perimetrale ovest, al piano terra, del vano dispensa e nel vano sottostante adibito a cantina.
Ha richiamato le opere che il C.T.U. ing. , dopo la consultazione con i tecnici delle parti Per_1
interessate, ha indicato necessarie per impedire ulteriori danni alla propria abitazione, dovuti alle infiltrazioni di acqua provenienti dal giardino della convenuta. Ha evidenziato come la soluzione più efficace e duratura sia quella di creare un vano di aerazione tra l'esterno della propria parete nord ed ovest ed il giardino della convenuta.
Ha, dunque, affermato, ex art. 2051 c.c., la sussistenza del nesso eziologico tra il fattore dannoso insorto nel bene in custodia ed il danno, dolendosi del fatto che sebbene il principio sia stato enunciato dalla sentenza gravata, il Tribunale non l'abbia applicato, nonostante la
C.T.U. redatta con l'accordo del suo autore con i tecnici delle parti e l'esito dell'istruzione orale.
8.1. Il motivo è infondato.
- 8 - La consulenza dell'ing. ha descritto i luoghi di causa (trattasi di fondi Persona_2
contermini, entrambi edificati in epoca risalente, comunicanti le rispettive cantine e a livelli plano-altimetrici diversi), dalla complessa conformazione (entrambi i contendenti posseggono sulle rispettive quote immobiliari l'edificio in cui abitano, le cantine, il giardino e l'appellata anche un fabbricato diruto, mentre una parte del fabbricato dell'appellante è di proprietà della figlia non in causa), verificandone i titoli dominicali. Pt_2
Nel paragrafo dedicato alle “infiltrazioni d'acqua nella proprietà di Parte_1
lamentate in citazione, l'ing. ha evidenziato che i vani dell'attore che le patiscono si Per_1 trovano a confine con il giardino della convenuta la cui quota arriva al solaio del fabbricato di Invero a nord dell'abitazione di proprietà di costui e Parte_1
all'altezza del solaio del piano terra esiste il giardino arborato diviso in due porzioni di cui quella a ovest della rete metallica di separazione in titolarità di (la Controparte_1
porzione ad est appartiene a lui stesso;
si tratta dell'appezzamento su cui insistono le baracche di legno e pietra forata di cemento con copertura in lastre ondulate di ferro zincato su cui oltre). Non a caso le prefate infiltrazioni a carico del fabbricato attoreo derivano proprio dalla terra, che imbibita d'acqua meteorica, permea nell'intersezione tra solaio e pareti perimetrali interne posizionate a quota inferiore.
Nessun coinvolgimento per le infiltrazioni è stato ascritto al fabbricato diruto, tale per altro da molto tempo, esattamente dalla fine del secondo conflitto mondiale, e che non si è dimostrato affatto essere divenuto una sorta di “vasca d'accumulo” delle acque meteoriche.
Nessuna indicazione in questo senso è contenuta nella relazione del tecnico che ha ausiliato l'Ufficio giudiziario.
Si tratta di descrizione che trova concorde lo stesso appellante e che in sentenza è stata, senza obiezione alcuna di costui, così riferita: “fabbricato per civile abitazione sito in Carinola alla frazione Ventaroli via degli Innocenti censito in catasto al foglio 11 particelle 48 e 51 composto di un locale al piano interrato, n. 3 vani al piano terra, vano scala e altri vani al primo piano, confinante tra l'altro con l'immobile e annesso giardino di proprietà ” con la Controparte_1
precisazione che “il vano interrato, il vano scala e i vani al piano terra sono posizionati ad un livello più basso rispetto al giardino e al fabbricato diruto di ”. La misura del Controparte_1
dislivello è stata dallo stesso attore indicata in circa tre metri.
Altre infiltrazioni sono state riscontrate a carico della cantina che invece si trova alla medesima quota del cortile interno della convenuta. In questo caso la loro origine è stata
- 9 - ascritta solo in parte allo scavo di circa 2,50 metri e al successivo riempimento con il terreno precedentemente eliminato che, per la sua maggiore permeabilità, potrebbe contribuire ad accrescerle, specie nelle giornate d'intensa pioggia. Si tratta tuttavia d'intervento eseguito dal medesimo appellante, come da lui stesso riconosciuto nel corso del giudizio cautelare che ha preceduto il suo merito concluso dalla sentenza impugnata.
8.2. Alla soluzione della questione parte appellante ritiene applicabile l'art. 2051 c.c.
(impostazione sostanzialmente condivisa dal Tribunale), dimenticando però l'art. 913 c.c. secondo cui “Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso. Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio”.
Si tratta di disposizione dettata in tema di proprietà fondiaria comunemente interpretata dalla giurisprudenza nel senso, condiviso dal Collegio, che il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo. In altre parole, il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, ma il proprietario del fondo superiore non può renderlo più gravoso.
Ciò sta a significare che la conformazione naturale delle proprietà non provoca danni ristorabili, neanche invocando l'art. 2051 c.c. che implica comunque un fatto antigiuridico, come dimostra l'inserimento della norma citata nel titolo IX del IV libro del codice dedicato ai fatti illeciti.
Tra le acque indicate nell'articolo in esame vanno comprese certamente quelle piovane (oltre che quelle derivanti da fusione di neve) mentre sono escluse le acque dei serbatoi, dei tetti
(per le quali il Tribunale ha dato altra risposta) e, in genere, quelle che il proprietario abbia attirato artificialmente sul fondo.
La Corte regolatrice ha avuto occasione di affermare che la norma citata, la cui ampia portata fa sì che sia applicabile anche ai fondi urbani, nel porre a carico dei proprietari del fondo inferiore e di quello superiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, onde evitare di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle, pone un limite legale al diritto di proprietà che opera solo se si riferisce allo scolo naturale delle acque, rispetto al quale postula il mantenimento della soggezione
- 10 - naturale del fondo inferiore nei riguardi di quello superiore, senza estendersi, invece, alle ipotesi di scolo provocato dall'uomo (in argomento, Cassazione civile, SS.UU., 20.12.2022,
n. 37307; Cassazione civile, n. 13944/2016; Cassazione civile, sez. II, 15.06.2011, n. 13097).
8.3. Ciò detto, alcuna responsabilità può sorgere in capo alla convenuta, odierna appellata, per le infiltrazioni a carico del solaio e delle pareti perimetrali interne dei vani, conseguenza del fatto che nell'edificazione del fabbricato a ridosso del giardino confinante a quota più elevata non è stata realizzata alcuna protezione. Lo stesso C.T.U. ha infatti ritenuto necessario per ovviarvi creare un cordolo in c.a. perimetrale alla muratura la cui assenza, allo stesso modo dell'osservanza delle prescrizioni del D.M. 9 gennaio 1987, è parso ovviabile con la creazione di un vano di areazione con lo scavo per la profondità di 2,90 metri fino a raggiungere il banco tufaceo impermeabile e posizionandovi mattoni forati dallo spessore adeguato uniti con malta cementizia in cui far confluire l'acqua. Si tratta, tuttavia, di acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, rispetto alle quali l'unica attività umana è stata la edificazione del fabbricato attoreo. Non è stata dimostrata infatti alcuna attività della convenuta tale da alterare lo stato dei luoghi, per cui la sua responsabilità non potrebbe essere “recuperata” dall''invocazione dell'art. 2051 c.c. che presuppone un danno ingiusto e non una causa naturale.
In particolare, non ha ricevuto conforto dalla C.T.U. la dipendenza eziologica delle infiltrazioni alla mancata creazione da di un pozzetto per la raccolta, il Controparte_1 deflusso e lo smistamento delle acque piovane atteso che quelle che cadono sul terreno e che imbibiscono le pareti e il solaio dell'abitazione di sono acque Parte_1
libere.
Sebbene per una motivazione parzialmente diversa da quella scritta in sentenza (ma offerta nel provvedimento che ha definito in senso sfavorevole all'appellante il suo ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., su cui oltre), la domanda attorea (e il motivo d'appello che ne ha chiesto in parte qua l'accoglimento previa riforma della statuizione gravata) va respinta.
8.4. Analoga la soluzione per le infiltrazioni alla cantina, ascritte alle medesime cause naturali su cui l'ipotesi che esse possano essere state aggravate dall'opera umana della convenuta non è avvalorata da alcuna prova che il fenomeno si sia da allora patito in misura maggiore. In ogni caso, lo scavo riempito nel modo indicato è stato eseguito dallo stesso attore per indagare le cause delle infiltrazioni, dopo averne ottenuto il consenso dalla
- 11 - convenuta, per cui nulla è imputabile direttamente a costei e nulla le può essere ordinato.
Conferme in tal senso sono
8.5. L'infondatezza della domanda permette di assorbire ogni considerazione sulla novità di alcune pretese che parte appellata ha dichiarato essere state per la prima volta avanzate in appello con violazione dell'art. 345 c.p.c..
9. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante principale ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il C.T.U., pur accertando la presenza dei danni lamentati, ha dichiarato che gli stessi sono stati determinati da più fattori, non imputabili alla responsabilità della convenuta, e che le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio, anche se la C.T.U. può considerarsi un mezzo sostitutivo dello stesso.
Ha dedotto che dalla C.T.U. non risulta che i danni subiti dal proprio immobile siano stati provocati da più concause, ma essi sono stati procurati dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal giardino della convenuta.
Ha evidenziato che il C.T.U. e i tecnici delle parti hanno accertato e concordato che i danni al proprio immobile sono dovuti alle infiltrazioni di acqua provenienti dal giardino della convenuta e che per eliminarli è necessario costruire un vano profondo, di circa 2,90 metri tra il proprio fabbricato ed il giardino della convenuta, con scavo in tale giardino.
Ha protestato che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, stigmatizzando come il tenore dei quesiti assegnati al C.T.U. sull'individuazione delle cause delle infiltrazioni e dei rimedi per eliminarle escluda validità all'istruttoria orale, non potendo i testi conoscere le une e gli altri. In ogni caso ha richiamato la testimonianza del geom. , non esaminata dal giudice, probatoria del nesso eziologico tra le Tes_1
infiltrazioni di acqua ed i danni subiti.
9.1. Il motivo è infondato.
Si tratta delle medesime ragioni già esaminate in precedenza, cui va aggiunta un'ulteriore considerazione.
L'accertamento delle cause demandata al C.T.U. ha prodotto le conclusioni di cui si è detto al § 8.1. che non consentono affatto di ascrivere la causa dei danni ad un fatto umano di omessa custodia del bene. Inoltre, la soluzione giuridica della pretesa attorea non è demandabile al tecnico. Neanche è chiaro quale prova testimoniale avrebbe dimostrato che
- 12 - la causa delle infiltrazioni sia imputabile ad una condotta omissiva del custode tale da fondarne la responsabilità.
10. Con il terzo motivo di impugnazione, ha censurato la Parte_1 sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente richiamato il ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in corso di causa, rigettato e non appellato.
Ha rilevato che il prefato rigetto è stato motivato con l'insussistenza, allo stato, del fumus boni iuris e del periculum in mora, chiarendo che ogni approfondimento della questione doveva avvenire nel prosieguo del giudizio di merito.
A torto quindi il Tribunale avrebbe ritenuto definitivo il rigetto, condividendone il contenuto, sin quanto così decidendo avrebbe trascurato il fatto che si tratta di un provvedimento sommario che va confermato o riformato dalla sentenza che definisce il merito.
10.1. Il motivo è inammissibile.
Esso non si confronta con la ratio decidendi scritta in sentenza.
Il Tribunale, invero, ha richiamato l'ordinanza che ha concluso con il rigetto il ricorso urgente dell'odierno appellante solo per condividerne la valutazione delle prove e la conclusione di escludere che “le infiltrazioni siano riconducibili ad un'attività posta in essere dalla convenuta o alla particolare conformazione del giardino della stessa”.
L'avere condiviso la conclusione del proprio consulente e d'altro magistrato che ha conosciuto i medesimi fatti, secondo cui i danni lamentati in citazione e effettivamente esistenti siano dipendenti da concause “non imputabili alla responsabilità della convenuta”, dimostra che non è stato affatto declinato il giudizio per un precedente negativo alle ragioni dell'attore, ma solo che esso è stato ripetuto, all'esito di una compiuta e propria attività istruttoria anche tecnica, con il medesimo risultato.
11. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante principale ha censurato la sentenza impugnata, invocando l'accoglimento della propria domanda: il risarcimento dei danni subiti dal proprio immobile e la condanna della convenuta all'esecuzione dei lavori concordati dal C.T.U. con i tecnici di parte.
Ha rilevato che il C.T.U. ha accertato che la soluzione più efficace e duratura, per eliminare le infiltrazioni di acqua, è quella di creare un vano di aerazione tra l'esterno della propria parete nord ed ovest ed il giardino della convenuta, ossia la realizzazione del cavedio.
- 13 - Ha evidenziato che, con un dettagliato computo metrico, il C.T.U. ha determinato in €
14.562,32 la spesa all'uopo necessaria.
11.1. Il motivo è assorbito.
L'esclusione della responsabilità dell'appellata non permette di accedere alla quantificazione delle opere che potrebbe eseguire per rimediare Parte_1
all'inconveniente.
12. Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante principale ha censurato la sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente accolto la domanda riconvenzionale, dichiarando che la convenuta ha usucapito il diritto di affaccio sulla propria proprietà, attraverso la finestra creata nel vano scala in contestazione.
Ha dedotto che tale finestra sarebbe stata condonata nel 2004 e che, ai sensi della legge n.
47/1985, il provvedimento di sanatoria è inidoneo a comprimere i diritti soggettivi dei terzi, dovendo intendersi emanato con salvezza degli stessi diritti e finalizzato a regolamentare solo il rapporto tra il privato e la Pubblica amministrazione.
Ha, inoltre, rilevato che, ex art. 32, 31° co., L. n. 326/2003, il condono non può esplicare i propri effetti sui rapporti tra privati e sugli interessi privatistici tutelati dall'ordinamento giuridico.
Ha evidenziato che la finestra risulterebbe realizzata nel 2002 e che non sarebbe maturato il termine ventennale per acquisire un diritto per usucapione, invocando l'eliminazione di tale finestra o la riduzione della stessa a luce, ex art. 901 e ss. c.c..
Ha protestato che il Tribunale si sarebbe contraddetto, affermando che tutte le aperture di cui alla domanda riconvenzionale, pur non presentando le caratteristiche e prescrizioni di cui all'art. 901 c.c., devono essere considerate luci, non consentendo l'affaccio diretto, obliquo e laterale.
Ha censurato ulteriori abusi della convenuta, chiedendo la conferma della sentenza appellata nella parte in cui l'ha condannata a riportare la copertura del vano scala lungo il muro di confine, in modo che le acque piovane scolino nella proprietà della stessa, ex art. 908 c.c., e a creare una caditoia per le acque piovane nell'immobile della stessa;
nonché nella parte in cui l'ha condannata a rimuovere i mattoni sagomati in cotto che rivestono il parapetto del vano scala scoperto e che sporgono nella sua proprietà.
- 14 - In riforma della sentenza gravata, ha chiesto la rimozione del tubo in pvc dall'area di passaggio per accedere alla sua proprietà e dal muro di sua proprietà, denunciando che tale tubo dev'essere incanalato nel muro di esclusiva proprietà della convenuta.
Ha dedotto che risulta provato, dalla C.T.U. e dall'interrogatorio formale della convenuta, che quest'ultima ha illegittimamente immesso l'acqua piovana del proprio immobile nella caditoia, di sua esclusiva proprietà, utilizzando il suo muro, attraverso un canale di gronda ed una pluviale posizionata sulla sua parete;
che tali lavori risulterebbero effettuati nel 2002
e che, pertanto, non sarebbe maturato il tempo necessario per l'acquisto del diritto per usucapione, invocando il rigetto dell'avversa domanda riconvenzionale sul punto.
In riforma della sentenza impugnata, ha, dunque, chiesto l'ordine alla convenuta di rimuovere dal suo muro il canale di gronda e la pluviale che raccoglie le acque piovane dell'immobile della stessa e di immettere le acque nella proprietà esclusiva di costei;
nonché il risarcimento dei danni subiti per tali abusi, da determinare in via equitativa.
12.1. L'articolato motivo è infondato.
L'apertura sul vano scala è stata accertata avente funzione di veduta. In questo senso converge sa la descrizione che ne hanno fatto i testimoni, sia quanto dichiarato dallo stesso attore nel corso del suo interrogatorio formale. La cosa è evidente anche visionando la fotografia sub 7 allegata alla prima relazione dell'ing. che l'ha descritta ampia 60 x 70 Per_1
cm. Con altezza da terra di 1,50 metri e munita da finestra apribile dall'interno.
L'indicazione della sua esistenza nel condono del 2004 non è servito altro che a datarne l'esecuzione, non avendo affatto il Tribunale tratto elementi di persuasione del diritto alla sua conservazione dal fatto che ne sia intervenuta la sanatoria. Più semplicemente la sua creazione è stata così dimostrata coeva ai lavori di rifacimento della scala. A differenza delle altre aperture poste ad altezza maggiore il consulente ha chiarito che una persona di normale altezza può comodamente sporgere la testa attraverso la prefata apertura e guardare in ogni direzione. Nessuna contraddizione dunque esiste avendo ricevuto soluzioni di diritto diverse situazioni di fatto non paragonabili tra loro.
Il primo giudice ha poi valorizzato il fatto, riferito dai testimoni ( Testimone_2 Tes_3
, e tutti uditi all'udienza del 21 maggio
[...] Testimone_4 Testimone_5
2009), confermato dallo stesso attore all'udienza del 2 luglio 2008 (“è vero che prima della realizzazione del vano chiuso di cui alle fotografie 7 e 8 della C.T.U. vi era una scala delimitata dal lato che dà sulla mia proprietà da una ringhiera che riconosco in quella ritratta nelle fotografie da 18
- 15 - a 21 della produzione di controparte. Da tale ringhiera era possibile affacciarsi sulla mia proprietà”), che in precedenza analoga possibilità di prospicere in alienum era consentita dalla ringhiera sostituita dalla finestra. È agevole osservare che la sua posizione abbia addirittura contenuto l'esercizio della facoltà prima ancora più ampia. Ebbene, la ringhiera a protezione del petto e tale da permettere l'affaccio in termini sostanzialmente analoghi a quanto è ora possibile dalla finestra (anzi maggiori, avendo le fotografie in atti allegate alle memorie istruttorie – da n. 18 a 21 - documentato la presenza di fili per il bucato per sciorinare i panni, sebbene l'attore nel corso del suo interrogatorio abbia escluso che fossero utilizzati concretamente allo scopo), ha giustamente consentito di ritenere che l'esistenza del peso a carico della proprietà dell'appellante che subisce l'intrusione visiva esiste da oltre vent'anni precedenti l'azione per ottenerne la chiusura. L'esercizio di tale prospectio protratto per vent'anni ha conseguito l'acquisto del diritto a mantenere il bene per acquisto a titolo originario così come sentenziato dal Tribunale, senza che le critiche mosse alla decisione colgano nel segno.
Neanche da questo punto di vista dunque la sentenza merita censura.
12.2. Si omette di esaminare la parte del motivo volta a perorare la conferma delle statuizioni favorevoli all'istante, rispetto alle quali difetta l'interesse all'impugnazione. Così dicasi anche delle opere per convogliare le acque piovane dell'immobile della convenuta già ordinate in sentenza. Il fatto che non sia stato specificato nulla in ordine al discendente dipende dal fatto che esso di per sé non costituisce alcuna servitù, specie se reso inutile dall'ordinata creazione di altro scarico.
12.3. Quanto al tubo in p.v.c. che scarica le acque nere del bagno della convenuta – odierna appellata, trattasi di tubo che insiste a 20 centimetri dal muro di proprietà della stessa, come accertato dall'ing. , che scarica direttamente in fogna comunale, senza transitare in Per_1
fossa biologica, per cui non è chiaro il fondamento della pretesa dell'appellante di averlo incanalato.
13. Con il sesto motivo di gravame, l'appellante principale ha censurato la sentenza impugnata per l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e per l'ineseguibilità della sentenza impugnata.
Ha denunciato che il Tribunale, nel rigettare la domanda riconvenzionale, non ha stabilito gli obblighi da imporre a carico della convenuta, in relazione a finestre, bagno, canale di gronda, conduttore per la raccolta dell'acqua, etc..
- 16 - Ha dedotto il vizio di omessa pronuncia, non potendo l'esistenza della decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione, come da giurisprudenza, richiamata sul punto.
13.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha reso statuizioni comprensibili anche laddove ha condannato la convenuta “a rimuovere i mattoni sagomati in cotto che rivestono il parapetto del vano scala scoperto che sporgono nella proprietà di di circa 10 cm.; a creare una caditoia per le acque piovane Parte_1 del proprio immobile e a riportare la copertura del vano scala lungo il muro di confine in maniera che le acque piovane scolino nella sua proprietà ex art. 908 c.c.”.
Si tratta di interventi sufficientemente chiari nella loro consistenza e che sono passibili d'essere messi in esecuzione, ai sensi dell'art. 614 c.p.c., anche con l'ausilio del tecnico già officiato nel giudizio di merito o di quello che potrà ausiliare il giudice dell'esecuzione.
Nessuna ulteriore statuizione andava resa riguardo al bagno relativamente al quale la domanda è stata respinta sulla base di quanto “confessato” dallo stesso attore.
14. Con il primo motivo di gravame, l'appellante incidentale ha Controparte_1
censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale affermato che l'acqua della copertura del proprio fabbricato è stata immessa nella caditoia dell'attore, deducendo che, come accertato dal C.T.U., viene immessa nella caditoia solo quella proveniente dalla copertura di parte della scala e del ballatoio.
Ha dedotto che la caditoia insiste su via degli Innocenti e che sarebbe, pertanto, di proprietà del di Carinola, non dell'attore; che costui non avrebbe provato di essere CP_2
proprietario della caditoia, per cui la sua domanda va rigettata e che, invece, il Tribunale
l'ha erroneamente accolta, invocando la riforma della sentenza gravata sul punto e la declaratoria di legittima immissione.
14.1. Il motivo è infondato.
La consulenza tecnica dell'ing. ha accertato che la copertura della scala di proprietà Per_1
della convenuta immette nella gronda e nel pluviale che dal tubo in pvc passante sulla sua parete “fuoriesce all'altezza della proprietà dell'attore” per poi convergere nella caditoia coperta dalla grata di ferro ritratta nella foto sub 13 allegata alla consulenza che insiste in proprietà di La tesi che lo scolo avverrebbe direttamente in pubblica Parte_1 fognatura non è dimostrata, mentre ragioni opposte si traggono dalla consulenza che ha descritto il passaggio in proprietà attorea e nella caditoia che vi insiste. In tutto coerenti con
- 17 - la descrizione del tecnico sono le testimonianze di (“riconosco il tubo Testimone_2 all'interno del quale è immessa l'acqua piovana proveniente dal fabbricato di proprietà della convenuta in quello visibile in basso al rilievo fotografico n. 13 della C.T.U.. Tale tubo immette
l'acqua all'interno della sottostante grata che si trova nella proprietà dell'attore”) e di Tes_3
(sostanzialmente analoghe). Corroborano la conclusione del Tribunale anche le
[...]
propalazioni del teste , tecnico dell'attore, che escusso all'udienza del 18 Tes_1
giugno 2009 ha dichiarato che “il tratto finale del canale di gronda” riconosciuto nella foto sub
13 della relazione di consulenza immette nella caditoria che “si trova all'interno del cortile di proprietà esclusiva dell'attore”. L'autorizzazione all'attraversamento della proprietà altrui e allo scarico di cui avrebbero riferito i testi addotti dalla parte convenuta – attrice in riconvenzionale non è confermata da alcun atto costitutivo di una servitù di cui non esiste titolo né acquisto ad usucapionem in assenza di domanda ad hoc e di allegazione dei presupposti fattuali per fondarla.
15. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza gravata per la sua illegittimità, ex art. 112 c.p.c., deducendo che non sporgerebbe nella proprietà attorea l'intero cotto di circa 10 cm., ma solo una parte della sua larghezza e solo per alcuni centimetri.
Ha, dunque, invocato la riforma della sentenza impugnata, con limitazione dell'eliminazione solo di alcuni centimetri di cotto e non per la sua interezza.
Ha dedotto che il C.T.U., con il supplemento di perizia depositato il 26 febbraio 2014, ha chiarito che i sagomati di argilla che rivestono il parapetto delle rampe di scala della sua proprietà per circa 10 cm. di larghezza, sono affacciati sul cortile di proprietà dell'attore, per cui essi non sporgono per 10 cm. sulla proprietà attorea, ma ricoprono per 10 cm. il parapetto installato al posto della ringhiera in ferro sulla scala di sua proprietà e che affacciano, perché confinano, e non insistono sulla proprietà attorea.
Ha rilevato che il parapetto è costruito a confine con il cortile dell'attore, dove preesisteva la ringhiera in ferro;
che il cotto copre solo il parapetto e che, ristrutturando la scala e sostituendo la sporgenza dei gradini con i cotti di copertura, sarebbe stato apportato un beneficio e non un danno all'attore, avendo ridotto la sporgenza, portandola da almeno 5 cm. a 1 - 2 cm..
Ha, quindi, invocato la riforma della sentenza impugnata, con la declaratoria di legittimità dei cotti di copertura del parapetto.
- 18 - 15.1. Il motivo è infondato.
Il C.T.U. in tutti i suoi elaborati successivi ha rilevato la presenza dei cotti sporgenti.
Le prove orali raccolte da e hanno escluso che la Testimone_2 Testimone_3 preesistente copertura in ondulina di plastica sporgesse più di quanto non fanno ora i manufatti di muratura (“La copertura in plastica preesistente non sporgeva sulla proprietà di parte attrice”). Analoga la deposizione di nipote della convenuta. Testimone_4
Il fatto che il teste abbia indicato di solo un centimetro la sporgenza Testimone_5
constata di misura ben superiore al tecnico non è probatorio in quanto trattasi di apprezzamento soggettivo di persona che non ha effettuato misurazioni e che non ha dichiarato cognizioni specifiche.
Nulla è emerso d'utile alla parte che invoca la circostanza quanto all'originaria misura dei gradini, dichiarata ma non dimostrata precedentemente maggiore che al'attualità.
16. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la copertura della rampa scala consente lo scolo delle acque piovane del proprio immobile nella proprietà attorea.
Ha dedotto che dalla C.T.U. del 18 gennaio 2007 risulta che la copertura della rampa scala versa l'acqua piovana nella grondaia e nel pluviale sito sul vano scala di sua proprietà e, quindi, nella caditoia posta all'altezza dell'accesso alla proprietà attorea e che, pertanto, la rampa scala non consente lo scolo di acqua piovana nella proprietà attorea.
Ha rilevato che la nuova copertura, pur essendo orientata per scaricare le acque piovane sulla parte inferiore della scala e nella grondaia ivi istallata, sporge sul cortile attoreo meno di quanto sporgeva la vecchia copertura in plastica;
che la ringhiera in ferro aveva uno stenditoio che insisteva sul cortile attoreo e che tale stenditoio è stato da lei eliminato, con beneficio per l'attore.
16. Il motivo è infondato.
Si richiamano le motivazioni del § 15.1..
17. Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza gravata per averla il Tribunale erroneamente condannata alla creazione di una caditoia per le acque piovane del proprio immobile e a riportare la copertura della cassa scale lungo il muro di confine, in modo che le acque piovane scolino nella sua proprietà.
- 19 - Ha dedotto che l'attore non ha chiesto che lei creasse una caditoia per le acque piovane del proprio immobile e che, pertanto, il Tribunale ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c..
Ha rilevato che la caditoia non insiste sulla proprietà attorea, ma su via degli Innocenti che
è di proprietà del E); che l'attore non ha provato che il terreno su cui Parte_3
insiste la caditoia è di sua proprietà e che, essendo la caditoia pubblica, tutti possono utilizzarla per la raccolta delle acque.
Ha, inoltre, dedotto che, prima di immettere l'acqua nella caditoia, pur non essendo a tanto tenuta, era stata autorizzata dall'attore, per cui non avrebbe posto in essere alcuna azione illegittima.
17.1. Il motivo è infondato.
Vale premettere, in termini generali, che la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. vieta di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, interferendo nel potere dispositivo delle parti, attraverso l'alterazione di alcuno degli elementi identificativi dell'azione (petitum e causa petendi), ed attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda.
Nessuna violazione di tal genere è stata compiuta.
Alle considerazioni già svolte al § 15.1. che si richiamano e che dimostrano la precedente affermazione va aggiunto che l'ordine di convogliare le acque della pluviale in una caditoria propria è conseguente all'obbligo di non immetterle in quella altrui, surrogabile con analoghi accorgimenti idonei al convogliamento in fogna senza usare beni d'altri.
Nessuna ultrapetizione è stata commessa dal Tribunale che ha inverato di significato concreto la domanda – accolta in parte qua – di eliminare gli abusi deplorati in citazione impartendo le soluzioni tecniche meglio credute opportune.
Si ribadisce che di alcun consenso allo scolo è stata data adeguata prova e che non vi è titolo per effettuarlo (né per tabulas né per un possibile acquisto per usucapione mai allegato né provato).
Il consenso che sarebbe stato dato oralmente non sarebbe comunque utile alla costituzione della servitù di scolo in ragione del principio per il quale ogni convenzione avente ad oggetto diritti reali immobiliari necessita della forma scritta. La Corte, invero, condivide ed
- 20 - applica il principio per cui gli accordi che comportano la costituzione di vincoli di natura reale, richiedono la forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1350 n. 4 c.c. (Cassazione civile, sez. II, 04.05.2012, n. 6768; Cassazione civile, sez. II, 07.07.2006, n. 15430; Cassazione civile, sez. II, 18.07.1994, n. 6712). Ne consegue che eventuali intese raggiunte tra le parti bonariamente non sono utili a sovvertire la decisione presa dal Tribunale.
18. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente rigettato la propria domanda di rimozione delle baracche abusive, poste a distanza irregolare dal confine.
Ha dedotto che il C.T.U. ha riconosciuto l'esistenza di tali baracche e la loro condizione di manufatti abusivi, non avendo l'attore chiesto alcuna concessione al di Carinola. CP_2
Ha censurato l'illegittimità della sentenza gravata per la quale la richiesta di rimozione delle baracche abusive riguarderebbe interessi legittimi e non diritti soggettivi, invocandone la riforma sul punto e deducendo che l'edificazione illecita di manufatti, dove non possono essere costruiti, viola non solo le norme pubblicistiche per l'ordinata edificazione, ma anche le norme sulla distanza tra le costruzioni.
18.1. Il motivo, astrattamente fondato, non determina accoglimento della domanda.
Il fatto che le baracche poste sul confine siano irregolari dal punto di vista urbanistico non le esonera, contrariamente da quanto creduto dal primo giudice, dal rispetto delle distanze normative e regolamentari. Sul punto è sufficiente un richiamo alla giurisprudenza secondo cui “la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità; dall'altro, se le distanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile è abusivo” (Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 5605 del 26.02.2019; Cassazione civile sez. II, 27.02.2025, n. 5143).
La circostanza, dunque, che l'immobile lamentato eretto in violazione delle distanze non sia regolare dal punto di vista urbanistico ed edilizio è un fatto neutro che non avrebbe di per sé procurare il rigetto della domanda ove fondata.
Nondimeno la distanza che si assume violata è quella dal confine (si tratta di manufatti eretti sul confine con il giardino della convenuta, privi di fondazione, per i quali non è stata chiesta alcuna concessione).
- 21 - Ebbene, il regolamento edilizio prodotto dalla stessa difesa di non Controparte_1
riporta alcun limite alla possibilità di edificare sul confine libero, per cui in assenza di allegazione e dimostrazione, in mancanza di edifici accertati esistenti a distanza non regolamentare, la domanda va comunque respinta, sebbene con diversa motivazione.
Non costituisce valida prova del divieto di edificare sul confine il richiamo ad una non meglio precisata norma regolamentare che vorrebbe rispettarsi la misura di cinque metri dal confine.
La consultazione delle N.T.A. del per la zona A2 in cui si collocano gli Parte_3 immobili delle parti (come attestato dall'Ufficio tecnico del Comune a Parte_3
il 9 dicembre 2004 per quanto riguarda la sua istanza di condono e Controparte_1
come dichiarato in conclusionale dall'Avvocato Di Stasio) indica invero che la costruzione sul confine è consentita e nessuna dimostrazione contraria ne ha dato la parte istante.
Nel documento allegato da (regolamento edilizio) sono stabilite Controparte_1
unicamente distanze tra fabbricati.
Anche recentemente la Corte regolatrice (Cassazione civile, sez. II, 09.05.2024, n. 12702) ha chiarito che la previsione di un regolamento edilizio locale che disciplini unicamente le distanze minime tra fabbricati e non le distanze minime tra questi e il confine consente di applicare il principio di prevenzione ex art. 875 c.c. intercorrendo tra la norma locale e le disposizioni del codice civile un rapporto non già di sovrapposizione, bensì, di reciproca integrazione.
Non è neanche chiaro se la distanza indicata (ma non provata) da sia Controparte_1
stabilita in termini assoluti o meno. Nulla, in altre parole, dimostra che sia da escludere la possibilità di costruire sul confine e che lo strumento urbanistico locale prevede non solo una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. ma che impone altresì una distanza minima delle costruzioni dal confine escludendo la facoltà di edificazione in aderenza o sul confine.
Solo in costanza di disposizione regolamentare integrativa di segno contrario, di cui non esiste prova in atti, sarebbe preclusa la facoltà del preveniente di costruire sul confine
(Cassazione civile sez. II, 09.09.2019, n. 22447; Cassazione civile sez. un., 19.05.2016, n.10318).
Ogni riferimento alle disposizioni regolamentari che disciplinano le distanze tra fabbricati sono eccentriche.
- 22 - 19. Con il sesto motivo di impugnazione, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente rigettato la propria domanda di rimozione del bombolone del gas presente nel cortile dell'attore.
Ha dedotto che il C.T.U. ha confermato che il bombolone di è presente nel cortile Pt_4
dell'attore e che sarebbe di proprietà della figlia.
Ha denunciato che è stato accertato che il contenitore è posto ad una distanza di 2,85 m., inferiore a 5 m., previsti dal D.M. Interno del 14 maggio 2004 e che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato tale domanda, reputando non provato che il bombolone del gas sia di proprietà attorea.
Ha ritenuto pacifico tra le parti che tale bombolone, installato nel cortile dell'attore, sia di proprietà di costui, come da lui stesso riconosciuto. Ne ha ribadito l'installazione a distanza irregolare evidenziando che le distanze sono previste a tutela della sicurezza degli edifici e della pubblica e privata incolumità per scongiurare il rischio di incendi ed esplosioni.
19.1. Il motivo e, conseguentemente, la domanda che lo riguarda, è infondato.
La proprietà del deposito di gasolio ad uso domestico - bene mobile o comunque amovibile
- presente sulla proprietà dell'attore non esonera il titolare del sedime dall'obbligo di rimuovere il manufatto che vi insiste con il suo consenso, se in violazione di legge.
Nondimeno, la misura della distanza che si afferma violata non è sicuramente quella indicata dalla difesa di . In primo luogo la norma civilistica applicabile Controparte_1
- art. 890 c.c., in luogo dell'art. 889 c.c. che invece per i tubi del gas impone, nel suo capoverso, d'osservare un metro dal confine – non prescrive una misura fissa ma indica, in base al principio di cautela, quella idonea a preservare l'incolumità. Orbene, il deposito - del volume indicato (0,7 mc) – non è dimostrato pericoloso o nocivo. Inoltre nulla documenta la sua apposizione successiva all'entrata in vigore della disposizione che si assume violata. Ad ogni modo, per la conformazione del sito che lo ospita quale visibile dalle fotografie allegate in atti, are applicabile la dimidiazione della distanza prescritta dal
D.M. 14 maggio 2004 per la presenza di un muro che si interpone tra esso e la proprietà contigua che, in base al medesimo testo normativo, consente di ridurre la cautelativa misura richiesta. Essa consta sostanzialmente rispettata in quanto accertata di 2,85 metri.
20. Con il settimo motivo di gravame, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente rigettato la sua domanda di chiusura delle aperture, ritenendo che tutte le aperture di cui alla domanda riconvenzionale, pur non
- 23 - presentando le caratteristiche e prescrizioni di cui all'art. 901 c.c., debbano considerarsi luci, non consentendo l'affaccio diretto, obliquo e laterale.
Ha dedotto che dalla C.T.U. del 18 gennaio 2007 risulta che una di tali aperture consente l'affaccio, sebbene con l'ausilio di uno sgabello, e la vista in ogni direzione.
Ha rilevato che dalla C.T.U. si evince che la finestra non ha i requisiti previsti dall'art. 901
c.c. e che, pertanto, non essendo conforme alla legge, dev'essere chiusa.
Ha evidenziato che anche la seconda apertura, pur presentando una grata in ferro, non rispetta le previsioni di cui all'art. 901 c.c. e che, pertanto, deve essere chiusa.
20.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale, con l'ausilio del proprio ausiliare che ha accertato l'impossibilità, data l'altezza dal vano interno da cui aprono, di affacciarsi dalle aperture denunciate da P_
, due delle quali anche munite di grate di ferro, ha respinto la domanda. Il
[...]
ragionamento del rigetto si comprende dalla natura di luci – ancorché irregolari - e non di vedute, che non muta in ragione di quanto riferito dalla C.T.U. che l'affaccio sarebbe astrattamente possibile salendo su un sostegno quale una sedia o una piccola scala.
Il giudice di prime cure, nel considerare come la caratteristica di luce ingrediente (non negata neanche dalla difesa di ) non implichi affatto condanna Controparte_1
all'eliminazione, ma al più alla sola regolarizzazione, ha respinto la domanda. Questa, invero, ha invocato la condanna all'eliminazione che è cosa diversa dalla sola conformazione alle previsioni codicistiche. Per l'effetto, senza interferire nel potere dispositivo delle parti, né alterare alcuno degli elementi identificativi dell'azione, non potendo attribuire ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto, ha respinto la domanda.
Nella statuizione sussiste coerenza con la giurisprudenza di legittimità per la quale “in tema di luci e vedute, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice di merito che, adito allo scopo di sentir dichiarare l'illegittimità di alcune vedute aperte in una costruzione eretta in sopraelevazione, ne abbia imposto la regolarizzazione invece come luci. Diversi sono infatti,
i presupposti per l'una e l'altra disciplina, riguardando l'art. 905 c.c. le aperture che consentono di inspicere e di prospicere, cioè di vedere ed affacciarsi verso il fondo del vicino, ed invece gli artt. 901
e 902 c.c. il diritto di praticare aperture in direzione di quello per attingere luce ed aria;
così come diversi sono i rimedi, poiché l'inosservanza delle distanze dettate dall'art. 905 c.c. può essere eliminata soltanto dall'arretramento o chiusura delle vedute, mentre le prescrizioni sulle luci possono farsi
- 24 - rispettare attraverso la loro semplice regolarizzazione” (Cassazione civile, n. 2558/2009;
Cassazione civile, n. 512/2013 e più recentemente Cassazione civile sez. II, 02.09.2022, n.
25931).
Ebbene, la domanda azionata dall'odierna appellante incidentale nel primo grado del giudizio, mai utilmente modificata, ha una valenza generica e l'obiettivo di eliminare le violazioni attraverso l'oscuramento delle aperture.
Sennonché solo la possibilità di affacciarsi sul fondo del vicino può essere, in caso di inosservanza delle distanze minime previste dall'art. 905 c.c., eliminata con l'arretramento o la chiusura. Si tratta della condanna su cui l'appellante incidentale tuttora insiste e cui non può ambire neanche valorizzando quanto emerso dalla C.T.U. che in un caso l'affaccio sarebbe possibile avvalendosi di un piccolo sostegno.
Né la Corte distrettuale potrebbe, in difetto di domanda, obbligare il vicino alla regolarizzazione delle luci in quanto simile statuizione, pur costituendo quantitativamente un minus rispetto alla actio negatoria servitutis, rappresenta un qualcosa di diverso rispetto a quest'ultima per cui, proposta domanda originaria di riduzione di una servitù di veduta diretta ed indiretta sul proprio fondo, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la regolarizzazione di una luce irregolare, atteso che l'accoglimento di detta domanda imporrebbe l'esecuzione di opere non ricomprese nel petitum originario (Cassazione n. 22553/2009, cit.).
21. Con l'ottavo motivo di impugnazione, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente rigettato la propria domanda di rimozione dell'antenna attorea collocata sul suo giardino.
Ha dedotto che il C.T.U. avrebbe attestato che la proiezione verticale dell'antenna TV dell'attore cade su una porzione del proprio giardino.
21.1. Il motivo è infondato.
La tesi di che l'antenna sulla sommità del fabbricato dell'attore violi i Controparte_1
suoi diritti riposa sulla descrizione fatta dal C.T.U. che la proiezione verticale di una parte di questa ricadrebbe sul suo giardino. Sennonché la genericità dell'affermazione, priva anche di riferimenti alla porzione che invaderebbe lo spazio aereo, non consente di accertare reale la violazione.
- 25 - Sembra applicabile alla fattispecie l'art. 840 c.c. per il cui secondo comma l'immissione di sporti è consentita quando il vicino invaso non abbia interesse ad escluderla perché di nessun sostanziale pregiudizio per lui (Cassazione civile sez. II, 05.06.2012, n. 9047).
Ebbene, la modestia dell'aggetto e l'assenza di allegazione di un concreto interesse del proprietario sottostante ad opporsi alla presenza della parte d'antenna sporgente con occupazione di modesta parte della colonna d'aria rende infondata, perché - come correttamente quanto sinteticamente dichiarato dal Tribunale – non provata, la domanda dell'appellante incidentale.
22. Con il nono motivo di gravame, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente rigettato la propria domanda di restituzione del vano interrato, con il ripristino del lucernaio che dava luce ed aria alla sua cantina.
Ha dedotto che l'attore aveva chiesto la declaratoria del proprio acquisto per usucapione della proprietà di tale vano, senza fornire alcuna prova a sostegno dell'invocata usucapione.
Ha evidenziato che il C.T.U. ha rilevato l'esistenza di un locale cantina, detenuto dall'attore senza titolo;
ne ha quindi invocato la restituzione, per il titolo di proprietà prodotto.
22.1. La domanda restitutoria – e il motivo che la ripropone – è infondata.
Attesa la dimostrata disponibilità del bene dall'appellante principale, la pretesa della riconvenzionante e appellante incidentale va qualificata azione di rivendica. Il suo successo avrebbe voluto dimostrata la probatio diabolica che non è assolta dall'allegazione del solo titolo d'acquisto prossimo del bene in capo a chi lo vuole restituito a sé, a prescindere dal successo o meno dell'altrui eccezione di usucapione. Il riferimento nel motivo al solo fallimento della prova di controparte quanto al suo acquisto originario non sortisce l'ambito effetto dell'accoglimento della domanda che si conferma dunque infondata perché non provata. Meno che mai la prova può essere recuperata attraverso le scarne indicazioni del
C.T.U. quanto al fatto che possiederebbe la cantina senza averne Parte_1
titolo.
23. Con il decimo motivo di impugnazione, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente rigettato la sua domanda volta a liberare il proprio sottoscala dai beni mobili dell'attore, ivi esistenti.
Ha dedotto che il C.T.U. ha accertato che il predetto vano, di sua proprietà, è occupato da vari oggetti di proprietà dell'attore e che il Tribunale non ha motivato il rigetto della sua domanda riconvenzionale.
- 26 - 23.1. Il motivo è infondato.
L'indicazione di “vari oggetti” nel vano ritratto nelle foto 7 e 8 aperto sotto la rampa delle scale dichiarato di proprietà della convenuta non ne dimostra Controparte_1
l'appartenenza a Nessun testimone ne ha parlato per cui si Parte_1
conviene con il Tribunale quanto all'assenza di prove a conforto della domanda.
24. Con l'undicesimo motivo di gravame, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente compensato le spese, deducendo che il
Tribunale avrebbe dovuto rigettare tutte le domande attoree, accogliere la sua domanda riconvenzionale e condannare l'attore al pagamento di tutte le spese e competenze legali.
24.1. Il motivo è infondato.
L'esito del giudizio con accoglimento parziale della domanda attorea e della riconvenzionale di usucapione e la reciproca soccombenza sulle molteplici e vicendevoli pretese ha ben giustificato la compensazione integrale delle spese.
25. Al rigetto sia dell'appello principale che incidentale consegue la compensazione integrale anche delle spese del presente grado di giudizio.
26. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame quanto alla appellante principale e all'appellante incidentale e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vertere n. 803/2019, così provvede:
− rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
− rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
− compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
- 27 - − dà atto, attesa l'inammissibilità dell'appello sia principale sia incidentale che ricorrono per entrambe le parti in causa i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
- 28 -